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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/07/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
853/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR ZI – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 853/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...] - C.F. – e residente Parte_1 C.F._1 in OR ZI alla via Vittorio Veneto n. 333, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata in atti, dall'Avv. Maria Florinda Di Leva (C.F. ) del Foro di CodiceFiscale_2
OR ZI e con la stessa elettivamente domiciliata in OR ZI alla Via Roma n.
171, presso lo studio di quest'ultima;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
e residente in [...], C.F._3 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Nicola Verde (C.F.
) del Foro di OR ZI e con lo stesso elettivamente domiciliato in C.F._4
Via Giovanni Della Rocca, 24 - 80041, Boscoreale (Na), presso lo studio di quest'ultimo
RICORRENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di OR ZI
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 4 Con note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025 le parti a parziale modifica delle condizioni di cui al ricorso relativamente al diritto di visita paterno della minore, prevedevano il pernottamento della piccola presso il padre nei fine settimana in cui quest'ultimo si troverà in
OR ZI, nonché la permanenza presso lo stesso durante il periodo estivo . Chiedevano quindi emettersi sentenza di omologa recependo le condizioni di cui al ricorso introduttivo così come modificate con le predette note sottoscritte da entrambe le parti e per autentica dai rispettivi difensori.
Il Pm in data 26.05.2025 ha chiesto accogliersi il ricorso
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19.04.2024, e deducevano Parte_1 Controparte_1 di aver contratto matrimonio in Castellammare di Stabia in data 4.10.2022, nel corso del quale è nata in [...] in data [...] la figlia e che, essendo venuta meno la comunione Per_1 materiale e spirituale, decidevano di separarsi consensualmente.
Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
Designato il giudice relatore e disposta la comparizione personale dei coniugi, venivano richiesti chiarimenti alle parti in ordine alla regolamentazione del diritto di visita del padre e in particolare alla mancata previsione dei pernottamenti presso la residenza paterna, neppure gradualmente, né durante i fine settimana né durante i periodi festivi o le vacanze estive.
Pertanto, sentite le parti all'udienza del 28.01.2025, è emersa una completa mancanza di familiarità fra il padre e la bimba.
Va premesso che in ricorso, i coniugi hanno previsto il regime dell'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre e, in ordine all'esercizio del diritto di visita del padre, dapprima hanno previsto che il padre – il quale attualmente si trova per ragioni lavorative in provincia di Perugia - possa vederla, nei week-end in cui si troverà a OR ZI senza pernottamento il sabato e la domenica o dalle 9.00 alle 12.00 o dalle 16.00 alle 20.00 presso la casa coniugale, nonché durante il periodo natalizio, alternativamente per tre o quattro ore ( e precisamente o dalle 9,00 alle 12,00 o dalle 16,00 alle 20,00), nei soli giorni del 24, 26 e 30 dicembre, e durante il periodo pasquale il solo giorno di Pasqua, sempre ad anni alterni per o quatto ore presso la casa coniugale. Infine per il periodo delle vacanze estive le parti prevedevano la permanenza presso il padre per 15 giorni anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il
31 maggio, con previsione della possibilità di pernottamento per un massimo di quattro notti
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 consecutive solo dopo il compimento del quarto anno di età e di massimo cinque notti dopo il compimento del quinto anno di età.
Tanto premesso in ordine al contenuto dell'accordo dei coniugi, va considerato che essendo esso elemento fondante delle condizioni di separazione, l'atto in cui si realizza il consenso circa la separazione ha natura negoziale ancorché non contrattuale, incidendo su diritti soggettivi, e in tale contesto il decreto di omologa svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione pattizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché, in presenza di figli minori, di compiere la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative ad affidamento e mantenimento allo interesse degli stessi (cfr. Cass. 9287/97, 2602/13).
Nella specie, deve osservarsi che entrambi i coniugi, sentiti personalmente all'udienza del
28.01.2025, hanno dichiarato che il padre vede la piccola soltanto una volta ogni 15 giorni allorchè si trova in OR ZI, per poche ore e sempre alla presenza della madre, non avendo mai pernottato con il padre.
In particolare lo stesso dichiarava: “Vedo nei fine settimana e la vedo CP_1 Per_1 maggiormente per strada, talvolta alla presenza di mia moglie. Non è mai rimasta a dormire da me.
Non ha un rapporto costante con la mia famiglia. Io non me la sento di tenerla per il pernotto, non essendo ancora capace di gestirla.”
Le parti, con successive note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del 15 aprile
2025, su rilievo del giudice delegato provvedano a modificare parzialmente il regime di visita già concordato in ricorso, prevedendo sin da subito il pernottamento della piccola presso la residenza paterna durante i periodi in cui quest'ultimo si sarebbe trovato in OR ZI ( a tal riguardo l' ha dichiarato di alloggiare presso la casa che era dei suoi genitori, ed oggi abitata dal CP_1 fratello, quando si trova in OR ZI), nonché la permanenza della piccola presso il padre per quindici giorni durante le vacanze estive senza limitazione alcuna.
Osserva il collegio come tali modifiche appaiano in netto contrasto con la situazione di fatto rappresentata dalle parti, facendo sorgere fondati dubbi circa la loro futura effettiva osservanza.
Infatti va rilevato come, da quanto dalle stesse parti affermato, non solo la minore non aveva mai pernottato con il padre, ma neppure era mai rimasta sola con lo stesso;
d'altro canto lo stesso si è detto non ancora pronto a tenere con sé da solo la bimba, perché non in grado di CP_1 gestirla. Tanto risponde, del resto, alla regolamentazione che le parti avevano in un primo tempo convenuto nel ricorso introduttivo, ove non solo veniva omessa la previsione del pernottamento presso la residenza paterna, ma veniva disciplinato un diritto di visita particolarmente restrittivo e soprattutto alla necessaria presenza della madre o comunque nell'ambito della casa familiare (
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 disciplina che, pur dopo le modifiche concordata con note del 10.04.2025, è pur sempre rimasta in relazione ai periodi festivi di Natale e Pasqua)
Tali circostanze, invero, precludono la possibilità di omologare gli accordi, in quanto in alcun modo corrispondenti alle reali condizioni in cui versa il nucleo familiare.
Occorrono, indubbiamente, approfondimenti istruttori circa il progressivo effettivo consolidamento della relazione padre –figlia e la progressiva normalizzazione del regime di visita paterno, sotto l'attenta supervisione dei servizi sociali - incompatibili con la procedura di separazione consensuale
- al fine di tutelare l'interesse preminente del minore ad una crescita sana ed equilibrata.
In definitiva, sulla scorta di tali elementi, ad avviso del collegio, gli accordi indicati in ricorso, pur come modificati dalle parti con le note di udienza del 10.04.2025 nei termini anzidetti, non possono essere omologati per cui la domanda, allo stato, deve essere rigettata.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR ZI, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta la domanda di omologa delle condizioni di separazione consensuale di cui al ricorso depositato in data 19.04.2024 , così come parzialmente modificate con note di trattazione sottoscritte dalle parti e depositate in data 10.04.2025;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in OR ZI, nella camera di consiglio del 3.06.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR ZI – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 853/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...] - C.F. – e residente Parte_1 C.F._1 in OR ZI alla via Vittorio Veneto n. 333, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata in atti, dall'Avv. Maria Florinda Di Leva (C.F. ) del Foro di CodiceFiscale_2
OR ZI e con la stessa elettivamente domiciliata in OR ZI alla Via Roma n.
171, presso lo studio di quest'ultima;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
e residente in [...], C.F._3 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Nicola Verde (C.F.
) del Foro di OR ZI e con lo stesso elettivamente domiciliato in C.F._4
Via Giovanni Della Rocca, 24 - 80041, Boscoreale (Na), presso lo studio di quest'ultimo
RICORRENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di OR ZI
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 4 Con note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025 le parti a parziale modifica delle condizioni di cui al ricorso relativamente al diritto di visita paterno della minore, prevedevano il pernottamento della piccola presso il padre nei fine settimana in cui quest'ultimo si troverà in
OR ZI, nonché la permanenza presso lo stesso durante il periodo estivo . Chiedevano quindi emettersi sentenza di omologa recependo le condizioni di cui al ricorso introduttivo così come modificate con le predette note sottoscritte da entrambe le parti e per autentica dai rispettivi difensori.
Il Pm in data 26.05.2025 ha chiesto accogliersi il ricorso
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19.04.2024, e deducevano Parte_1 Controparte_1 di aver contratto matrimonio in Castellammare di Stabia in data 4.10.2022, nel corso del quale è nata in [...] in data [...] la figlia e che, essendo venuta meno la comunione Per_1 materiale e spirituale, decidevano di separarsi consensualmente.
Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
Designato il giudice relatore e disposta la comparizione personale dei coniugi, venivano richiesti chiarimenti alle parti in ordine alla regolamentazione del diritto di visita del padre e in particolare alla mancata previsione dei pernottamenti presso la residenza paterna, neppure gradualmente, né durante i fine settimana né durante i periodi festivi o le vacanze estive.
Pertanto, sentite le parti all'udienza del 28.01.2025, è emersa una completa mancanza di familiarità fra il padre e la bimba.
Va premesso che in ricorso, i coniugi hanno previsto il regime dell'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre e, in ordine all'esercizio del diritto di visita del padre, dapprima hanno previsto che il padre – il quale attualmente si trova per ragioni lavorative in provincia di Perugia - possa vederla, nei week-end in cui si troverà a OR ZI senza pernottamento il sabato e la domenica o dalle 9.00 alle 12.00 o dalle 16.00 alle 20.00 presso la casa coniugale, nonché durante il periodo natalizio, alternativamente per tre o quattro ore ( e precisamente o dalle 9,00 alle 12,00 o dalle 16,00 alle 20,00), nei soli giorni del 24, 26 e 30 dicembre, e durante il periodo pasquale il solo giorno di Pasqua, sempre ad anni alterni per o quatto ore presso la casa coniugale. Infine per il periodo delle vacanze estive le parti prevedevano la permanenza presso il padre per 15 giorni anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il
31 maggio, con previsione della possibilità di pernottamento per un massimo di quattro notti
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 consecutive solo dopo il compimento del quarto anno di età e di massimo cinque notti dopo il compimento del quinto anno di età.
Tanto premesso in ordine al contenuto dell'accordo dei coniugi, va considerato che essendo esso elemento fondante delle condizioni di separazione, l'atto in cui si realizza il consenso circa la separazione ha natura negoziale ancorché non contrattuale, incidendo su diritti soggettivi, e in tale contesto il decreto di omologa svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione pattizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché, in presenza di figli minori, di compiere la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative ad affidamento e mantenimento allo interesse degli stessi (cfr. Cass. 9287/97, 2602/13).
Nella specie, deve osservarsi che entrambi i coniugi, sentiti personalmente all'udienza del
28.01.2025, hanno dichiarato che il padre vede la piccola soltanto una volta ogni 15 giorni allorchè si trova in OR ZI, per poche ore e sempre alla presenza della madre, non avendo mai pernottato con il padre.
In particolare lo stesso dichiarava: “Vedo nei fine settimana e la vedo CP_1 Per_1 maggiormente per strada, talvolta alla presenza di mia moglie. Non è mai rimasta a dormire da me.
Non ha un rapporto costante con la mia famiglia. Io non me la sento di tenerla per il pernotto, non essendo ancora capace di gestirla.”
Le parti, con successive note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del 15 aprile
2025, su rilievo del giudice delegato provvedano a modificare parzialmente il regime di visita già concordato in ricorso, prevedendo sin da subito il pernottamento della piccola presso la residenza paterna durante i periodi in cui quest'ultimo si sarebbe trovato in OR ZI ( a tal riguardo l' ha dichiarato di alloggiare presso la casa che era dei suoi genitori, ed oggi abitata dal CP_1 fratello, quando si trova in OR ZI), nonché la permanenza della piccola presso il padre per quindici giorni durante le vacanze estive senza limitazione alcuna.
Osserva il collegio come tali modifiche appaiano in netto contrasto con la situazione di fatto rappresentata dalle parti, facendo sorgere fondati dubbi circa la loro futura effettiva osservanza.
Infatti va rilevato come, da quanto dalle stesse parti affermato, non solo la minore non aveva mai pernottato con il padre, ma neppure era mai rimasta sola con lo stesso;
d'altro canto lo stesso si è detto non ancora pronto a tenere con sé da solo la bimba, perché non in grado di CP_1 gestirla. Tanto risponde, del resto, alla regolamentazione che le parti avevano in un primo tempo convenuto nel ricorso introduttivo, ove non solo veniva omessa la previsione del pernottamento presso la residenza paterna, ma veniva disciplinato un diritto di visita particolarmente restrittivo e soprattutto alla necessaria presenza della madre o comunque nell'ambito della casa familiare (
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 disciplina che, pur dopo le modifiche concordata con note del 10.04.2025, è pur sempre rimasta in relazione ai periodi festivi di Natale e Pasqua)
Tali circostanze, invero, precludono la possibilità di omologare gli accordi, in quanto in alcun modo corrispondenti alle reali condizioni in cui versa il nucleo familiare.
Occorrono, indubbiamente, approfondimenti istruttori circa il progressivo effettivo consolidamento della relazione padre –figlia e la progressiva normalizzazione del regime di visita paterno, sotto l'attenta supervisione dei servizi sociali - incompatibili con la procedura di separazione consensuale
- al fine di tutelare l'interesse preminente del minore ad una crescita sana ed equilibrata.
In definitiva, sulla scorta di tali elementi, ad avviso del collegio, gli accordi indicati in ricorso, pur come modificati dalle parti con le note di udienza del 10.04.2025 nei termini anzidetti, non possono essere omologati per cui la domanda, allo stato, deve essere rigettata.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR ZI, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta la domanda di omologa delle condizioni di separazione consensuale di cui al ricorso depositato in data 19.04.2024 , così come parzialmente modificate con note di trattazione sottoscritte dalle parti e depositate in data 10.04.2025;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in OR ZI, nella camera di consiglio del 3.06.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4