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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/09/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 25.9.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. F. Parte_1
Stranieri
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. R. CP_1
Caracuta
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.1.2024, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver inoltrato, in data 17.04.2023, domanda per il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate– esponeva che aveva attribuito un grado CP_1 di invalidità pari all'8% per l'ernia al disco e del 6% per la tendinopatia, con una valutazione complessiva pari al 13%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di tale valutazione, chiedeva che fosse accertato che le patologie denunciate avevano comportato la sussistenza di postumi pari al 20% o pari comunque ad una percentuale maggiore rispetto a quella attribuita in via amministrativa, sì come risultante a seguito di ctu medico legale.
Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1
amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Non essendo in contestazione l'esistenza delle malattie denunciate e la riconducibilità delle stesse all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, è stata disposta CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante.
Ebbene, il CTU nominato ha rilevato che “anche tenendo presente una obiettività non sempre in linea con le specifiche manovre semeiologiche, considerando la presenza di una sicura sofferenza della radice L5 di destra e la positività sia pure parziale del test di OB … la valutazione della menomazione fisica possa essere valutata complessivamente al 15% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co.3 c.p.c né in occasione dell'odierna udienza - idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa, il ricorso può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse e del valore della controversia, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
accertata e dichiara che le patologie denunciate con domanda amministrativa del
17.4.2023 hanno determinato a carico del ricorrente una menomazione fisica pari complessivamente al 15 % e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, CP_1
oltre interessi legali o rivalutazione sino al soddisfo, detratto quanto già corrisposto;
Condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 2697,00 oltre CP_1
rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo;
pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta. Brindisi, 25.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 25.9.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. F. Parte_1
Stranieri
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. R. CP_1
Caracuta
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.1.2024, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver inoltrato, in data 17.04.2023, domanda per il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate– esponeva che aveva attribuito un grado CP_1 di invalidità pari all'8% per l'ernia al disco e del 6% per la tendinopatia, con una valutazione complessiva pari al 13%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di tale valutazione, chiedeva che fosse accertato che le patologie denunciate avevano comportato la sussistenza di postumi pari al 20% o pari comunque ad una percentuale maggiore rispetto a quella attribuita in via amministrativa, sì come risultante a seguito di ctu medico legale.
Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1
amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Non essendo in contestazione l'esistenza delle malattie denunciate e la riconducibilità delle stesse all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, è stata disposta CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante.
Ebbene, il CTU nominato ha rilevato che “anche tenendo presente una obiettività non sempre in linea con le specifiche manovre semeiologiche, considerando la presenza di una sicura sofferenza della radice L5 di destra e la positività sia pure parziale del test di OB … la valutazione della menomazione fisica possa essere valutata complessivamente al 15% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co.3 c.p.c né in occasione dell'odierna udienza - idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa, il ricorso può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse e del valore della controversia, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
accertata e dichiara che le patologie denunciate con domanda amministrativa del
17.4.2023 hanno determinato a carico del ricorrente una menomazione fisica pari complessivamente al 15 % e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, CP_1
oltre interessi legali o rivalutazione sino al soddisfo, detratto quanto già corrisposto;
Condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 2697,00 oltre CP_1
rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo;
pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta. Brindisi, 25.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere