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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 6316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6316 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 17/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 17372/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAROTENUTO DOMENICO con elezione di domicilio in VIA SAN GIOVANNI BATTISTA DELLA SALLE 42, POMPEI (NA), come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio Controparte_2 dell'avv.NICOLA LAVORGNA, con elezione di domicilio in VIA G. CARDUCCI, 37 NAPOLI;
RESISTENTE e con il patrocinio dell'avv. CONCETTA PETRILLO, con elezione di CP_3 domicilio in VIA NUOVA POGGIOREALE, ANG. S. LAZZARO, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: opp ex art. 615 cpc CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24-7-2024, l'istante esponeva che in data 18-6- 2024 le era stato notificato atto di intimazione di pagamento n. 071 2024 9032969309000, di cui, tra gli altri, alla cartella esattoriale n. 071 2018 0002815585000, per omissioni premi assicurativi relativi all'anno 2017, per l'importo complessivo di € 3.631,71; eccepiva che si era verificata l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione successiva alla data di presunta notifica dell'atto impositivo;
all'uopo, conveniva l' e l' agenzia per chiedere CP_3 CP_4
l'annullamento del ruolo. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano l CP_5
e l' eccependo l'inammissibilità e la tardività dell'opposizione; nel
[...] CP_3 merito contestavano la fondatezza della domanda di cui chiedevano il rigetto.. L eccepiva il difetto di legittimazione passiva. Controparte_5
***** Sussiste, in via preliminare, l'interesse ad agire trattandosi di giudizio di impugnazione avverso atto di intimazione di pagamento, sull'assunto della estinzione del credito per prescrizione successiva alla notifica della cartella esattoriale. Si rammenta che, in ordine all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, la Suprema Corte (prima del recente intervento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022) aveva espresso il principio secondo cui (Cass. nn. 29294 del 2019; 15603 del 2020) in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice. In particolare, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella. E' evidente che la necessità di conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, comporta il necessario superamento di quanto affermato con la citata Cass. n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell'azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto L'intervento delle Sezioni Unite è derivato dalla introduzione nell'ordinamento dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021). La norma reca la tipizzazione dell'interesse ad agire in subiecta materia, nel senso che questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta
2 norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.); inoltre, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini Orbene, per quanto più rileva nella fattispecie in esame, le Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sent. n. 6283 del 2022 cit. e Cass. n. 10595 del 20/04/2023) dopo aver operato una ricognizione dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l'estratto di ruolo, in quanto, “ in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.). Nel solco di tale insegnamento, nella fattispecie in esame, deve, senz'altro, escludersi che si verta dell'ipotesi di ciu all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che il ricorso alla tutela giurisdizione è conseguente non già alla conoscenza dell'esistenza di crediti contributivi attraverso il mero esame dell'estratto di ruolo quanto a seguito della notifica dell'atto di intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.E. 602/1973. Nodo della controversia, al fine di ritenere la sussistenza dell'interesse ad agire, nell'accezione di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite, è chiarire la natura e la portata dell'atto di intimazione.
3 Ora, è noto che, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella di pagamento ovvero l'avviso di addebito assolvono, ad un tempo, quello della notifica del titolo esecutivo (costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 d.P.R. n. 602/1973) e del precetto (v. Cass. n. 3021/2018; Cass. n. 6526/2018). Pertanto, non può revocarsi in dubbio che la cartella abbia (anche) l'intrinseca funzione di preannunciare l'azione espropriativa nelle forme di cui agli artt. 62 ss. d.P.R. cit., ossia mediante pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare. Va poi evidenziato che, se entro un anno dalla notifica della cartella stessa, non sia avviata l'azione esecutiva, mediante il pignoramento (ex art. 491 c.p.c.), l'agente della riscossione, prima di procedervi, deve notificare l'intimazione ex art. 50 d.P.R. cit. Nella sostanza, dunque, detta intimazione finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al c.d. precetto "in rinnovazione", ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace. Ne discende che, rispetto ad una intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. cit. relativa ad un credito non tributario, il debitore che vi si opponga, contestando il diritto del creditore di agire in via esecutiva (come nella specie), altro non esercita se non una opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c., il cui termine di proponibilità è costituito soltanto dall'effettivo avvio dell'azione esecutiva (v. amplius Cass. n. 26285/2019, in motivazione). Detta opposizione, dunque, può essere proposta fino a che il pignoramento non sia stato eseguito (Cass. n. 6833 del 11/03/2021). Alla stregua della ricostruzione della natura e della funzione dell'atto di intimazione ex art. 50, deve ritenersi che esso si caratterizzi per essere prodromico all'esecuzione e, in via successiva, rappresenti la minaccia concreta di procedere all'esecuzione forzata, situazione che, come chiarito dalla Suprema Corte, integra l'interesse ad agire rispetto al ricorso alla tutela giurisdizionale nella forma dell'azione di opposizione all'esecuzione ovvero di accertamento negativo.
Ciò posto, nel merito, l'opposizione non può essere accolta. Indispensabile una enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio. Innanzitutto “il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella … contro l'iscrizione a ruolo” (art. 24, co. 5, del d.l.vo n. 46/99). Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e ss. cpc” (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99). Trattasi di strumento finalizzato ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva” (Cass. n. 17978 del 2008).
4 La legge individua il contraddittore di tale opposizione nell'ente impositore, cui
“il ricorso va notificato” (art. 24, co. 5, d.l.vo n. 46/99). L'art. 29, co. 2, del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Rammentiamo che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252
5 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997). Le descritte opposizioni esecutive in materia, a mente dell'art. 618 bis, co. 1, cpc,
“sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili”: con conseguente competenza del giudice del lavoro. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione limitatamente alle fasi che culminano con “provvedimenti assunti con ordinanza” (art. 618 bis, co. 2, cpc). In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente al concessionario della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002). Segnatamente nelle opposizioni all'esecuzione può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso di specie in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. Ai sensi dell'art. 39 del d.l.vo n. 112 del 1999, “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Secondo, poi, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 21534 del 20/08/2019), il disposto del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, non è, tuttavia, applicabile ove, come nel caso di specie, l'opponente non abbia prospettato alcun vizio formale degli atti esecutivi, se non quello, proposto in via incidentale, relativo alla notifica della cartella al fine di impedire la pronuncia di decadenza, ed abbia chiesto l'accertamento negativo del diritto di credito oggetto della riscossione. In ogni caso, tale disposizione, lungi dal configurare un'ipotesi espressa di litisconsorzio necessario, costituisce solo il riconoscimento di un interesse in capo all'agente per la riscossione a chiamare in giudizio l'ente creditore, ove sia stato chiamato a rispondere anche in ordine a questioni relative al merito della pretesa. Essa giustifica, dunque, la chiamata in causa dell'ente creditore ex artt. 106 o 107 c.p.c., Da ciò consegue che laddove, come nella specie, sia convenuto in giudizio anche il concessionario, unitamente all'ente previdenziale, è legittimato passivo unicamente quest'ultimo. L'affidare la riscossione al concessionario non importa, invero, che l'ente impositore si spogli del proprio credito, nè ancora, si può confondere, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente
6 impositore e concessionario), per poi inferirne la legittimazione passiva del concessionario.
Delineata la tripartizione delle opposizioni che possono essere proposte nell'ambito di una procedura di riscossione per crediti contributivi, occorre dire che spetta al contribuente – coerentemente con il principio della domanda – la facoltà di scegliere l'uno o l'altro percorso di contestazione. In ipotesi siffatte chi agisce o può far valere esclusivamente l'invalidità dell'atto a valle sull'assunto della irrituale notificazione dell'atto a monte oppure può proporre questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, o, come nella specie, può introdurre censure di entrambe le tipologie. Alla stregua dei rilievi che precedono deve essere esaminata la censura posta nell'unico atto di opposizione. L'istante ha eccepito, esclusivamente, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione dei premi assicurativi dalla data di notifica della cartella esattoriale. L'azione, facendosi valere, un fatto estintivo successivo all'atto impositivo, introduce un giudizio di opposizione ex art. 615 cpc non soggetto a termini di decadenza. In ordine al termine di prescrizione, è dirimente, poi, l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n. 23397 del 2016, risolvendo il contrasto insorto in sede di legittimità, ha affermato il seguente principio di diritto “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". Alla luce di tale insegnamento, poiché la cartella esattoriale, ovvero l'avviso di addebito, non rientrano tra i provvedimenti idonei a divenire cosa giudicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 324 c.p.c. e 2953 c.c., la definitività del credito ivi indicato, per mancata tempestiva opposizione ex art. 24 del d.lgs n.46/99, comporta che dalla notifica della cartella non opposta comincia a decorrere nuovamente il termine di prescrizione proprio per legge e non quello ex art. 2953 c.c..
7 E', poi, appena il caso di rilevare, che ai fini del maturare del termine di prescrizione, spiega, altresì, efficacia, la normativa emergenziale e, in particolare, l'articolo 68, comma 1, del Decreto Legge 68/2020 come più volte modificato, da ultimo, con l'art. 9, D.L. n. 73/2021. La norma ha previsto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. La norma si riferisce, invero, ai crediti già accertati da cartelle esattoriali ovvero avvisi di addebiti e, quindi, per la prescrizione successiva alla notifica dei predetti atti impositivi. Va, per completezza, rilevato che ai predetti termini di sospensione non si sommano quelli ulteriormente previsti dall'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. La norma, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto un ulteriore differimento dei termini: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.” Le disposizioni si riferiscono, contrariamente alla fattispecie in esame, all'ipotesi della prescrizione che decorre dalla maturazione del diritto dell'istituto previdenziale, quando ancora il credito non è stato iscritto a ruolo. Orbene, nella fattispecie in esame, avuto riguardo alla data di notifica della cartella esattoriale, che sarebbe avvenuta in data 22-1-2018, tenendo conto della sospensione dei termini per la normativa emergenziale, la prescrizione che sarebbe
8 maturata alla data del 22-1-2023, ha subito uno slittamento perché al termine quinquennale va aggiunto, per l'appunto, il periodo di sospensione dall' 8-3-2020 al 31-8-2021, venendo quindi a scadere il 15-7-2025. Ne consegue che la notifica dell'intimazione di pagamento, in data 18-6-2024, ha tempestivamente interrotto la prescrizione. Pertanto l'opposizione deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta. Quanto alla presenza nel presente giudizio dell , Controparte_2 va rammentato che, in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, va escluso che nel giudizio avente ad oggetto –come nella specie- il solo accertamento del credito sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione ed occorre attribuire alla chiamata in causa di quest'ultimo ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999 il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; Cass. n. 23984 del 2014; Cass. n. 11687 del 2008; Cass. n. 11274 del 2007). Tanto vale ai fini della compensazione delle spese nei confronti dell'ente di riscossione.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione; 3) condanna l'opponente alla rifusione, delle spese di lite in favore dell' che liquida complessivamente in € 1500,00, CP_3 comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e cpa se dovute;
4) compensa le spese di lite nei confronti dell . Controparte_5
Così deciso in data 17/09/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 17/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 17372/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAROTENUTO DOMENICO con elezione di domicilio in VIA SAN GIOVANNI BATTISTA DELLA SALLE 42, POMPEI (NA), come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio Controparte_2 dell'avv.NICOLA LAVORGNA, con elezione di domicilio in VIA G. CARDUCCI, 37 NAPOLI;
RESISTENTE e con il patrocinio dell'avv. CONCETTA PETRILLO, con elezione di CP_3 domicilio in VIA NUOVA POGGIOREALE, ANG. S. LAZZARO, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: opp ex art. 615 cpc CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24-7-2024, l'istante esponeva che in data 18-6- 2024 le era stato notificato atto di intimazione di pagamento n. 071 2024 9032969309000, di cui, tra gli altri, alla cartella esattoriale n. 071 2018 0002815585000, per omissioni premi assicurativi relativi all'anno 2017, per l'importo complessivo di € 3.631,71; eccepiva che si era verificata l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione successiva alla data di presunta notifica dell'atto impositivo;
all'uopo, conveniva l' e l' agenzia per chiedere CP_3 CP_4
l'annullamento del ruolo. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano l CP_5
e l' eccependo l'inammissibilità e la tardività dell'opposizione; nel
[...] CP_3 merito contestavano la fondatezza della domanda di cui chiedevano il rigetto.. L eccepiva il difetto di legittimazione passiva. Controparte_5
***** Sussiste, in via preliminare, l'interesse ad agire trattandosi di giudizio di impugnazione avverso atto di intimazione di pagamento, sull'assunto della estinzione del credito per prescrizione successiva alla notifica della cartella esattoriale. Si rammenta che, in ordine all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, la Suprema Corte (prima del recente intervento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022) aveva espresso il principio secondo cui (Cass. nn. 29294 del 2019; 15603 del 2020) in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice. In particolare, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella. E' evidente che la necessità di conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, comporta il necessario superamento di quanto affermato con la citata Cass. n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell'azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto L'intervento delle Sezioni Unite è derivato dalla introduzione nell'ordinamento dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021). La norma reca la tipizzazione dell'interesse ad agire in subiecta materia, nel senso che questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta
2 norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.); inoltre, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini Orbene, per quanto più rileva nella fattispecie in esame, le Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sent. n. 6283 del 2022 cit. e Cass. n. 10595 del 20/04/2023) dopo aver operato una ricognizione dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l'estratto di ruolo, in quanto, “ in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.). Nel solco di tale insegnamento, nella fattispecie in esame, deve, senz'altro, escludersi che si verta dell'ipotesi di ciu all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che il ricorso alla tutela giurisdizione è conseguente non già alla conoscenza dell'esistenza di crediti contributivi attraverso il mero esame dell'estratto di ruolo quanto a seguito della notifica dell'atto di intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.E. 602/1973. Nodo della controversia, al fine di ritenere la sussistenza dell'interesse ad agire, nell'accezione di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite, è chiarire la natura e la portata dell'atto di intimazione.
3 Ora, è noto che, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella di pagamento ovvero l'avviso di addebito assolvono, ad un tempo, quello della notifica del titolo esecutivo (costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 d.P.R. n. 602/1973) e del precetto (v. Cass. n. 3021/2018; Cass. n. 6526/2018). Pertanto, non può revocarsi in dubbio che la cartella abbia (anche) l'intrinseca funzione di preannunciare l'azione espropriativa nelle forme di cui agli artt. 62 ss. d.P.R. cit., ossia mediante pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare. Va poi evidenziato che, se entro un anno dalla notifica della cartella stessa, non sia avviata l'azione esecutiva, mediante il pignoramento (ex art. 491 c.p.c.), l'agente della riscossione, prima di procedervi, deve notificare l'intimazione ex art. 50 d.P.R. cit. Nella sostanza, dunque, detta intimazione finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al c.d. precetto "in rinnovazione", ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace. Ne discende che, rispetto ad una intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. cit. relativa ad un credito non tributario, il debitore che vi si opponga, contestando il diritto del creditore di agire in via esecutiva (come nella specie), altro non esercita se non una opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c., il cui termine di proponibilità è costituito soltanto dall'effettivo avvio dell'azione esecutiva (v. amplius Cass. n. 26285/2019, in motivazione). Detta opposizione, dunque, può essere proposta fino a che il pignoramento non sia stato eseguito (Cass. n. 6833 del 11/03/2021). Alla stregua della ricostruzione della natura e della funzione dell'atto di intimazione ex art. 50, deve ritenersi che esso si caratterizzi per essere prodromico all'esecuzione e, in via successiva, rappresenti la minaccia concreta di procedere all'esecuzione forzata, situazione che, come chiarito dalla Suprema Corte, integra l'interesse ad agire rispetto al ricorso alla tutela giurisdizionale nella forma dell'azione di opposizione all'esecuzione ovvero di accertamento negativo.
Ciò posto, nel merito, l'opposizione non può essere accolta. Indispensabile una enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio. Innanzitutto “il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella … contro l'iscrizione a ruolo” (art. 24, co. 5, del d.l.vo n. 46/99). Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e ss. cpc” (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99). Trattasi di strumento finalizzato ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva” (Cass. n. 17978 del 2008).
4 La legge individua il contraddittore di tale opposizione nell'ente impositore, cui
“il ricorso va notificato” (art. 24, co. 5, d.l.vo n. 46/99). L'art. 29, co. 2, del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Rammentiamo che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252
5 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997). Le descritte opposizioni esecutive in materia, a mente dell'art. 618 bis, co. 1, cpc,
“sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili”: con conseguente competenza del giudice del lavoro. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione limitatamente alle fasi che culminano con “provvedimenti assunti con ordinanza” (art. 618 bis, co. 2, cpc). In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente al concessionario della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002). Segnatamente nelle opposizioni all'esecuzione può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso di specie in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. Ai sensi dell'art. 39 del d.l.vo n. 112 del 1999, “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Secondo, poi, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 21534 del 20/08/2019), il disposto del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, non è, tuttavia, applicabile ove, come nel caso di specie, l'opponente non abbia prospettato alcun vizio formale degli atti esecutivi, se non quello, proposto in via incidentale, relativo alla notifica della cartella al fine di impedire la pronuncia di decadenza, ed abbia chiesto l'accertamento negativo del diritto di credito oggetto della riscossione. In ogni caso, tale disposizione, lungi dal configurare un'ipotesi espressa di litisconsorzio necessario, costituisce solo il riconoscimento di un interesse in capo all'agente per la riscossione a chiamare in giudizio l'ente creditore, ove sia stato chiamato a rispondere anche in ordine a questioni relative al merito della pretesa. Essa giustifica, dunque, la chiamata in causa dell'ente creditore ex artt. 106 o 107 c.p.c., Da ciò consegue che laddove, come nella specie, sia convenuto in giudizio anche il concessionario, unitamente all'ente previdenziale, è legittimato passivo unicamente quest'ultimo. L'affidare la riscossione al concessionario non importa, invero, che l'ente impositore si spogli del proprio credito, nè ancora, si può confondere, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente
6 impositore e concessionario), per poi inferirne la legittimazione passiva del concessionario.
Delineata la tripartizione delle opposizioni che possono essere proposte nell'ambito di una procedura di riscossione per crediti contributivi, occorre dire che spetta al contribuente – coerentemente con il principio della domanda – la facoltà di scegliere l'uno o l'altro percorso di contestazione. In ipotesi siffatte chi agisce o può far valere esclusivamente l'invalidità dell'atto a valle sull'assunto della irrituale notificazione dell'atto a monte oppure può proporre questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, o, come nella specie, può introdurre censure di entrambe le tipologie. Alla stregua dei rilievi che precedono deve essere esaminata la censura posta nell'unico atto di opposizione. L'istante ha eccepito, esclusivamente, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione dei premi assicurativi dalla data di notifica della cartella esattoriale. L'azione, facendosi valere, un fatto estintivo successivo all'atto impositivo, introduce un giudizio di opposizione ex art. 615 cpc non soggetto a termini di decadenza. In ordine al termine di prescrizione, è dirimente, poi, l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n. 23397 del 2016, risolvendo il contrasto insorto in sede di legittimità, ha affermato il seguente principio di diritto “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". Alla luce di tale insegnamento, poiché la cartella esattoriale, ovvero l'avviso di addebito, non rientrano tra i provvedimenti idonei a divenire cosa giudicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 324 c.p.c. e 2953 c.c., la definitività del credito ivi indicato, per mancata tempestiva opposizione ex art. 24 del d.lgs n.46/99, comporta che dalla notifica della cartella non opposta comincia a decorrere nuovamente il termine di prescrizione proprio per legge e non quello ex art. 2953 c.c..
7 E', poi, appena il caso di rilevare, che ai fini del maturare del termine di prescrizione, spiega, altresì, efficacia, la normativa emergenziale e, in particolare, l'articolo 68, comma 1, del Decreto Legge 68/2020 come più volte modificato, da ultimo, con l'art. 9, D.L. n. 73/2021. La norma ha previsto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. La norma si riferisce, invero, ai crediti già accertati da cartelle esattoriali ovvero avvisi di addebiti e, quindi, per la prescrizione successiva alla notifica dei predetti atti impositivi. Va, per completezza, rilevato che ai predetti termini di sospensione non si sommano quelli ulteriormente previsti dall'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. La norma, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto un ulteriore differimento dei termini: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.” Le disposizioni si riferiscono, contrariamente alla fattispecie in esame, all'ipotesi della prescrizione che decorre dalla maturazione del diritto dell'istituto previdenziale, quando ancora il credito non è stato iscritto a ruolo. Orbene, nella fattispecie in esame, avuto riguardo alla data di notifica della cartella esattoriale, che sarebbe avvenuta in data 22-1-2018, tenendo conto della sospensione dei termini per la normativa emergenziale, la prescrizione che sarebbe
8 maturata alla data del 22-1-2023, ha subito uno slittamento perché al termine quinquennale va aggiunto, per l'appunto, il periodo di sospensione dall' 8-3-2020 al 31-8-2021, venendo quindi a scadere il 15-7-2025. Ne consegue che la notifica dell'intimazione di pagamento, in data 18-6-2024, ha tempestivamente interrotto la prescrizione. Pertanto l'opposizione deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta. Quanto alla presenza nel presente giudizio dell , Controparte_2 va rammentato che, in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, va escluso che nel giudizio avente ad oggetto –come nella specie- il solo accertamento del credito sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione ed occorre attribuire alla chiamata in causa di quest'ultimo ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999 il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; Cass. n. 23984 del 2014; Cass. n. 11687 del 2008; Cass. n. 11274 del 2007). Tanto vale ai fini della compensazione delle spese nei confronti dell'ente di riscossione.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione; 3) condanna l'opponente alla rifusione, delle spese di lite in favore dell' che liquida complessivamente in € 1500,00, CP_3 comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e cpa se dovute;
4) compensa le spese di lite nei confronti dell . Controparte_5
Così deciso in data 17/09/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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