CA
Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 4170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4170 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2. dr.Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
3. dr. Paolo Barletta Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio , ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 21.11. 2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3105/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(CF-P.IVA ), in persona del Direttore generale RT_1 P.IVA_1
Dr. , con sede legale in alla Via Comunale del Principe RT_2 Pt_1
n.13/A, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. ti Gianpiero Mesco (CF ), e Giuseppe Iervolino (CF C.F._1 [...]
) – i quali dichiarano che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 c.p.c. ed C.F._2 art.16 comma 1 bis del D. Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate alla PEC ed al Email_1 numero di fax 081 2544528 - tutti elettivamente domiciliati in alla Via Pt_1 RT Comunale del Principe n.13/A, presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura per Notar del 5.9.2019 Rep 42728 Persona_1
parte appellante
CONTRO
C.F. , C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, C.F. , C.F._4 Controparte_3 C.F._5 [...]
C.F. C.F. Controparte_4 C.F._6 Controparte_5
rapp.ti e difesi come in atti di primo grado giusta procura C.F._7 in calce dall'Avv.to Michela Izzo C.F. , pec: C.F._8
e avv. Gennaro Masiello;
Email_2
parte appellata
OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5983/2023 pubbl. il 13/10/2023 RG n. 19470/2022 - del 13/10/2023, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello depositato telematicamente in data 13.12.2023 presso RT l'intestata Corte territoriale, l' ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 5983/2023 in epigrafe indicata che aveva accolto , nei limiti della prescrizione quinquennale
,la domanda proposta dagli odierni appellati , dipendenti turnisti dell'Azienda convenuta, i quali lamentando, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che nonostante avessero reso la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, non avevano ricevuto le quote di straordinario spettanti in base all'art. 9 del CCNL 1999/2000, avevano chiesto al GL adito l'accertamento e la dichiarazione del proprio diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per il periodo lavorativo per il periodo dal gennaio 2015 al dicembre 2020, , non avendo beneficiato del riposo compensativo , con la RT conseguente condanna dell' resistente al pagamento, delle somme indicate nei rispettivi ricorsi , oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
il tutto con vittoria di spese. RT L' appellante censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi : 1) per errata valutazione dell'eccezione di EC non avendo il Tribunale considerato che parte ricorrente non aveva formulato alcuna richiesta entro il termine di 30 gg di riposo compensativo o corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
2) per non corretta esegesi della normativa contrattuale di riferimento ed una errata disamina della documentazione prodotta da parte ricorrente, ritenendo fallacemente raggiunta la prova in ordine ai fatti costitutivi della domanda;
in particolare lamenta l'errata pronuncia in ordine alla ritenuta cumulabilità degli istituti previsti dall'art. 9 c.1 CCNL 20.9.2001, oggi trasfuso nell'art.29 CCNL 2016/2018 e dall'art.20 del CCNL 01.09.1995 (riposi settimanali) e dall'art.34 del CCNL del 7.04.99 (lavoro straordinario), in assenza di lavoro prestato oltre l'orario contrattuale, trattandosi di dipendente turnista che, in quanto tale, presta ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, rientrando tale evenienza nella normale articolazione del lavoro in turni, in tale accezione, dovendosi intendere, nella prospettiva difensiva, il carattere di onnicomprensività dell'indennità di cui all'art.44 c.12 del CCNL 01.09.1995;
3) per errata valutazione della documentazione prodotta ed altrettanto errata valutazione dei riposi compensativi fruiti da parte appellata avendo, comunque, l' sempre assicurato la fruizione di riposi compensativi proprio attraverso Pt_3 la specifica articolazione dei turni, in tal modo compensando ad un tempo anche il lavoro festivo infrasettimanale, con conseguente esclusione del cumulo con il beneficio alternativo previsto dall'art.9 cit.
Si è costituita parte appellata che, richiamando ampia produzione di giurisprudenza di merito e di legittimità a sé favorevole, ha contestato in fatto e diritto la fondatezza dell'appello insistendo per la conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese ed attribuzione.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha riservato la causa in decisione
L'appello è infondato.
Ritiene il Collegio di dover reiterare e prestare adesione ai principi già espressi in precedenti decisioni - le cui motivazioni vengono richiamate ex art.118 disp. att c.p.c. - su casi del tutto analoghi, condividendosi le argomentazioni già espresse da questa Corte anche in diversa composizione (cfr. sentenze n.3484/2023 ;n. 4111/2023; 4365/2023), laddove hanno richiamato il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (si veda ex multis: Cass. Sez. Lav. n. 20743 del 18 luglio 2023; Cass. Sez. Lav. n. 19747 del 11 luglio 2023, Cass., Sez. Lav., n.23880 del 1 agosto 2022; Cass., Sez. Lav., n.15052 del 5 gennaio 2021), secondo cui “l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
Per una compiuta ricostruzione normativa e contrattuale, nell'evoluzione giurisprudenziale, della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati e segnatamente per quelli del Comparto Sanità, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, è sufficiente rimandare – nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp.att.c.p.c. – da ultimo, alla sentenza della Suprema Corte n. 20743 del 18 luglio 2023, sopra citata (che, a dispetto di quanto allegato dalla Difesa dell' , si muove lungo una direttrice ermeneutica ben precisa e non più Pt_3 oscillante, del tutto favorevole alla tesi di parte appellata) i cui snodi argomentativi, anche in questa sede condivisi, ribaditi e fatti propri da questa Corte, sono stati già riportati nelle sentenze di merito sopra citate.
Tanto precisato è opportuno subito osservare come la tesi sostenuta dall Pt_3 appellante, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). Ed infatti riprendendo l'autorevole impostazione della giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi sul punto, a cui questa Corte presta convinto ossequio - vanno svolte le seguenti osservazioni che inducono senz'altro al rigetto del gravame .
Invero, come riconosciuto dalla stessa Difesa dell' appellante, la clausola Pt_3 contrattuale della quale il lavoratore /la lavoratrice invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non si può, d'altronde, giungere a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 del d.l.vo n. 165 del 2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (cfr. Cass., Sez. Lav., 11.3.2015 n.4878). La disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Non è, pertanto, condivisibile l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali (peraltro ravvisati nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta. In tale ambito, l'art. 9 cit., che prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina, non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, per cui anche chi lavora in turno non può non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo, previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo.
In sintesi e in conclusione, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
L'orientamento qui espresso consente di superare, anche, l'ulteriore prospettazione difensiva dell' appellante, atteso che il riposo fruito per il Pt_3 turno, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa nel festivo infrasettimanale non può considerarsi riconosciuto (neppure “per accidente” come pretenderebbe la ridetta Difesa) in applicazione della normativa contrattuale riportata così come correttamente interpretata e, pertanto, non è solutorio.
Infine, a confutazione di quanto ulteriormente eccepito dall'appellante mette conto osservare che, a fronte di un'azione per la corresponsione di un'obbligazione retributiva, ove non si nega il fatto costitutivo della domanda (e in questa prospettiva inevitabilmente non lo si contesta) sarebbe onere dell'Azienda provare gli elementi costitutivi dell'eccezione, espressa dall'avvenuto godimento dei riposi, che invece non si comprende quali siano e quando e come siano stati goduti, non potendo come sopra esposto accedersi alla tesi della eventualmente
“accidentale” coincidenza con il riposo fruito per il turno, ricordando che la giornata di smonto non è un giorno libero, bensì una giornata lavorativa a tutti gli effetti, visto che il lavoratore termina la propria prestazione di lavoro al mattino, per cui il giorno di smonto non è un giorno libero, fermo che ciò che rileva ai fini del riconoscimento del compenso azionato non è il numero dei giorni di riposi goduti dal dipendente turnista, bensì le ore lavorate nell'arco di una settimana di lavoro laddove ricorrono uno o più giorni di festività. RT ricorrente, poi, e a superamento di ogni profilo, ha documentato i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali , producendo i fogli di servizio – che come riconosciuto dal primo giudice -- non sono stati oggetto di specifica contestazione, e dai quali risulta, in relazione ai giorni festivi infrasettimanali di cui ha chiesto il pagamento del compenso per cui è causa, che non solo ha superato l'ordinario orario di lavoro settimanale esigibile dal datore, ma ha addirittura superato quello mensile e ciò indipendentemente dalle giornate di riposo godute nel medesimo mese.
Considerando, per quanto detto, che il riposo debba riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario, riconnettendosi semplicemente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva Part infrasettimanale, l' non ha in ogni caso offerto la prova che l'asserito riposo compensativo concesso sia stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali. Con riferimento al quantum dovuto, calcolato da parte attorea e riconosciuto dal Tribunale, va rilevato che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051). Ne discende la correttezza dei conteggi attorei posti a base della domanda che, non specificamente contestati, appaiono congrui e ben impostati.
Ricordando che spetta alla Corte «stabilire, anche per economia di giudizio, l'ordine con cui affrontare» le questioni pregiudiziali nella sentenza, residua, ora, l'esame del primo motivo di appello, relativo all'errata valutazione dell'eccezione di RT EC , sollevata dall' sul presupposto l'originaria parte ricorrente non aveva formulato alcuna richiesta entro il termine di 30 gg di riposo compensativo o corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo
Anche tale doglianza è infondata
L'art. 29 comma 6 CCNL dispone: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. In accordo con il primo giudice , non v'è dubbio che l'esegesi letterale della norma consente di affermare che resta in facoltà del lavoratore di chiedere la corresponsione del compenso, per il quale la norma contrattuale non pone un termine ultimo.
A tutto quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
In considerazione dell'oggettiva opinabilità delle questioni coinvolte nel presente contenzioso, in parte anche nuove rispetto alla sua serialità e che sul profilo giuridico centrale ha registrato difformi orientamenti nell'ambito della giurisprudenza di merito, al momento superati soltanto da interventi recenti della S.C., reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-compensa le spese del giudizio. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Napoli in data 21.11.2024
Il Presidente est.rel.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2. dr.Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
3. dr. Paolo Barletta Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio , ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 21.11. 2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3105/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(CF-P.IVA ), in persona del Direttore generale RT_1 P.IVA_1
Dr. , con sede legale in alla Via Comunale del Principe RT_2 Pt_1
n.13/A, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. ti Gianpiero Mesco (CF ), e Giuseppe Iervolino (CF C.F._1 [...]
) – i quali dichiarano che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 c.p.c. ed C.F._2 art.16 comma 1 bis del D. Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate alla PEC ed al Email_1 numero di fax 081 2544528 - tutti elettivamente domiciliati in alla Via Pt_1 RT Comunale del Principe n.13/A, presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura per Notar del 5.9.2019 Rep 42728 Persona_1
parte appellante
CONTRO
C.F. , C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, C.F. , C.F._4 Controparte_3 C.F._5 [...]
C.F. C.F. Controparte_4 C.F._6 Controparte_5
rapp.ti e difesi come in atti di primo grado giusta procura C.F._7 in calce dall'Avv.to Michela Izzo C.F. , pec: C.F._8
e avv. Gennaro Masiello;
Email_2
parte appellata
OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5983/2023 pubbl. il 13/10/2023 RG n. 19470/2022 - del 13/10/2023, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello depositato telematicamente in data 13.12.2023 presso RT l'intestata Corte territoriale, l' ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 5983/2023 in epigrafe indicata che aveva accolto , nei limiti della prescrizione quinquennale
,la domanda proposta dagli odierni appellati , dipendenti turnisti dell'Azienda convenuta, i quali lamentando, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che nonostante avessero reso la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, non avevano ricevuto le quote di straordinario spettanti in base all'art. 9 del CCNL 1999/2000, avevano chiesto al GL adito l'accertamento e la dichiarazione del proprio diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per il periodo lavorativo per il periodo dal gennaio 2015 al dicembre 2020, , non avendo beneficiato del riposo compensativo , con la RT conseguente condanna dell' resistente al pagamento, delle somme indicate nei rispettivi ricorsi , oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
il tutto con vittoria di spese. RT L' appellante censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi : 1) per errata valutazione dell'eccezione di EC non avendo il Tribunale considerato che parte ricorrente non aveva formulato alcuna richiesta entro il termine di 30 gg di riposo compensativo o corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
2) per non corretta esegesi della normativa contrattuale di riferimento ed una errata disamina della documentazione prodotta da parte ricorrente, ritenendo fallacemente raggiunta la prova in ordine ai fatti costitutivi della domanda;
in particolare lamenta l'errata pronuncia in ordine alla ritenuta cumulabilità degli istituti previsti dall'art. 9 c.1 CCNL 20.9.2001, oggi trasfuso nell'art.29 CCNL 2016/2018 e dall'art.20 del CCNL 01.09.1995 (riposi settimanali) e dall'art.34 del CCNL del 7.04.99 (lavoro straordinario), in assenza di lavoro prestato oltre l'orario contrattuale, trattandosi di dipendente turnista che, in quanto tale, presta ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, rientrando tale evenienza nella normale articolazione del lavoro in turni, in tale accezione, dovendosi intendere, nella prospettiva difensiva, il carattere di onnicomprensività dell'indennità di cui all'art.44 c.12 del CCNL 01.09.1995;
3) per errata valutazione della documentazione prodotta ed altrettanto errata valutazione dei riposi compensativi fruiti da parte appellata avendo, comunque, l' sempre assicurato la fruizione di riposi compensativi proprio attraverso Pt_3 la specifica articolazione dei turni, in tal modo compensando ad un tempo anche il lavoro festivo infrasettimanale, con conseguente esclusione del cumulo con il beneficio alternativo previsto dall'art.9 cit.
Si è costituita parte appellata che, richiamando ampia produzione di giurisprudenza di merito e di legittimità a sé favorevole, ha contestato in fatto e diritto la fondatezza dell'appello insistendo per la conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese ed attribuzione.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha riservato la causa in decisione
L'appello è infondato.
Ritiene il Collegio di dover reiterare e prestare adesione ai principi già espressi in precedenti decisioni - le cui motivazioni vengono richiamate ex art.118 disp. att c.p.c. - su casi del tutto analoghi, condividendosi le argomentazioni già espresse da questa Corte anche in diversa composizione (cfr. sentenze n.3484/2023 ;n. 4111/2023; 4365/2023), laddove hanno richiamato il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (si veda ex multis: Cass. Sez. Lav. n. 20743 del 18 luglio 2023; Cass. Sez. Lav. n. 19747 del 11 luglio 2023, Cass., Sez. Lav., n.23880 del 1 agosto 2022; Cass., Sez. Lav., n.15052 del 5 gennaio 2021), secondo cui “l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
Per una compiuta ricostruzione normativa e contrattuale, nell'evoluzione giurisprudenziale, della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati e segnatamente per quelli del Comparto Sanità, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, è sufficiente rimandare – nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp.att.c.p.c. – da ultimo, alla sentenza della Suprema Corte n. 20743 del 18 luglio 2023, sopra citata (che, a dispetto di quanto allegato dalla Difesa dell' , si muove lungo una direttrice ermeneutica ben precisa e non più Pt_3 oscillante, del tutto favorevole alla tesi di parte appellata) i cui snodi argomentativi, anche in questa sede condivisi, ribaditi e fatti propri da questa Corte, sono stati già riportati nelle sentenze di merito sopra citate.
Tanto precisato è opportuno subito osservare come la tesi sostenuta dall Pt_3 appellante, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). Ed infatti riprendendo l'autorevole impostazione della giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi sul punto, a cui questa Corte presta convinto ossequio - vanno svolte le seguenti osservazioni che inducono senz'altro al rigetto del gravame .
Invero, come riconosciuto dalla stessa Difesa dell' appellante, la clausola Pt_3 contrattuale della quale il lavoratore /la lavoratrice invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non si può, d'altronde, giungere a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 del d.l.vo n. 165 del 2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (cfr. Cass., Sez. Lav., 11.3.2015 n.4878). La disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Non è, pertanto, condivisibile l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali (peraltro ravvisati nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta. In tale ambito, l'art. 9 cit., che prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina, non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, per cui anche chi lavora in turno non può non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo, previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo.
In sintesi e in conclusione, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
L'orientamento qui espresso consente di superare, anche, l'ulteriore prospettazione difensiva dell' appellante, atteso che il riposo fruito per il Pt_3 turno, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa nel festivo infrasettimanale non può considerarsi riconosciuto (neppure “per accidente” come pretenderebbe la ridetta Difesa) in applicazione della normativa contrattuale riportata così come correttamente interpretata e, pertanto, non è solutorio.
Infine, a confutazione di quanto ulteriormente eccepito dall'appellante mette conto osservare che, a fronte di un'azione per la corresponsione di un'obbligazione retributiva, ove non si nega il fatto costitutivo della domanda (e in questa prospettiva inevitabilmente non lo si contesta) sarebbe onere dell'Azienda provare gli elementi costitutivi dell'eccezione, espressa dall'avvenuto godimento dei riposi, che invece non si comprende quali siano e quando e come siano stati goduti, non potendo come sopra esposto accedersi alla tesi della eventualmente
“accidentale” coincidenza con il riposo fruito per il turno, ricordando che la giornata di smonto non è un giorno libero, bensì una giornata lavorativa a tutti gli effetti, visto che il lavoratore termina la propria prestazione di lavoro al mattino, per cui il giorno di smonto non è un giorno libero, fermo che ciò che rileva ai fini del riconoscimento del compenso azionato non è il numero dei giorni di riposi goduti dal dipendente turnista, bensì le ore lavorate nell'arco di una settimana di lavoro laddove ricorrono uno o più giorni di festività. RT ricorrente, poi, e a superamento di ogni profilo, ha documentato i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali , producendo i fogli di servizio – che come riconosciuto dal primo giudice -- non sono stati oggetto di specifica contestazione, e dai quali risulta, in relazione ai giorni festivi infrasettimanali di cui ha chiesto il pagamento del compenso per cui è causa, che non solo ha superato l'ordinario orario di lavoro settimanale esigibile dal datore, ma ha addirittura superato quello mensile e ciò indipendentemente dalle giornate di riposo godute nel medesimo mese.
Considerando, per quanto detto, che il riposo debba riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario, riconnettendosi semplicemente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva Part infrasettimanale, l' non ha in ogni caso offerto la prova che l'asserito riposo compensativo concesso sia stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali. Con riferimento al quantum dovuto, calcolato da parte attorea e riconosciuto dal Tribunale, va rilevato che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051). Ne discende la correttezza dei conteggi attorei posti a base della domanda che, non specificamente contestati, appaiono congrui e ben impostati.
Ricordando che spetta alla Corte «stabilire, anche per economia di giudizio, l'ordine con cui affrontare» le questioni pregiudiziali nella sentenza, residua, ora, l'esame del primo motivo di appello, relativo all'errata valutazione dell'eccezione di RT EC , sollevata dall' sul presupposto l'originaria parte ricorrente non aveva formulato alcuna richiesta entro il termine di 30 gg di riposo compensativo o corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo
Anche tale doglianza è infondata
L'art. 29 comma 6 CCNL dispone: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. In accordo con il primo giudice , non v'è dubbio che l'esegesi letterale della norma consente di affermare che resta in facoltà del lavoratore di chiedere la corresponsione del compenso, per il quale la norma contrattuale non pone un termine ultimo.
A tutto quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
In considerazione dell'oggettiva opinabilità delle questioni coinvolte nel presente contenzioso, in parte anche nuove rispetto alla sua serialità e che sul profilo giuridico centrale ha registrato difformi orientamenti nell'ambito della giurisprudenza di merito, al momento superati soltanto da interventi recenti della S.C., reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-compensa le spese del giudizio. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Napoli in data 21.11.2024
Il Presidente est.rel.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.