Sentenza 20 aprile 2023
Massime • 1
In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta dal contribuente - volta all'accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di cartelle e di avvisi di addebito, sul presupposto della inesistenza o nullità delle relative notifiche -, per non avere il medesimo dimostrato lo specifico interesse ad agire né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell'inizio della discussione dell'udienza pubblica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2023, n. 10595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10595 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
principale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - resistente con mandato - nonchè contro I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Oggetto R.G.N. 11298/2021 Cron. Rep. Ud. 09/02/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 10595 Anno 2023 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data pubblicazione: 20/04/2023 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli Avvocati MICHELE PONTONE, LORELLA FRASCONA' che lo rappresentano e difendono;
- controricorrente -
ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, NI RO, ON CO, EM DE ROSE;
- controricorrente al ricorso principale - nonchè contro NT SA;
- ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 563/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/10/2020 R.G.N. 767/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato GIORGIO TEDESCO;
udito l'Avvocato NI RO;
udito l'Avvocato MICHELE PONTONE. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 563 del 2020, la Corte d'appello di Firenze ha rigettato le impugnazioni, proposte separatamente e poi riunite, reciprocamente, da una parte, da ND TI e, dall’altro, da Agenzia delle Entrate IO, INAIL ed INPS, avverso la sentenza di primo grado che, dichiarata la prescrizione delle cartelle notificate fino a cinque anni prima rispetto alla data in cui il TI aveva ottenuto un estratto del ruolo, indicante l'esistenza di diversi avvisi di addebito e di varie cartelle di pagamento in ragione dell'affermata mancata notifica degli stessi titoli, aveva rigettato per il resto la domanda del medesimo tesa ad impugnare tale estratto di ruolo. Ad avviso della Corte d'appello, per quanto di interesse in questa sede, l’impugnazione del TI doveva ritenersi generica, quanto al motivo relativo al valore di atto di riconoscimento dell’esistenza del debito attribuito dal primo giudice alle istanze di rateizzazione;
per il resto l’appello era infondato, perché la contestazione della conformità all'originale delle riproduzioni informatiche prodotte per provare l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle era del tutto generica, cioè non chiara, circostanziata ed esplicita, e come tale inidonea ad inficiare l'idoneità probatoria dei documenti prodotti, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità nell'interpretare l'art. 2712 c.c. (Cass. n. 17526 del 2016; Cass. n. 24613 del 2019). Ancora, doveva ritenersi del tutto generico il motivo relativo alla notifica a mezzo pec degli altri avvisi di addebito INPS e delle cartelle portanti i crediti INAIL. La Corte territoriale ha pure rigettato l’appello, qualificato come incidentale, di Agenzia delle Entrate IO (ADER) in punto di affermata durata decennale del termine di prescrizione dei contributi pretesi e di mancato utilizzo dei poteri istruttori officiosi. Gli appelli dell’INPS e dell’INAIL, infine, sono stati pure rigettati perché ritenute carenti di specificità le richieste di acquisizioni delle istanze di rateizzazioni formulate, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., nei confronti di ADER. Avverso tale sentenza ricorre ND TI sulla base di sei motivi, illustrati da successiva memoria. Resiste con controricorso l’INPS. L’Inail resiste con controricorso e propone ricorso incidentale basato su un motivo. ADER non ha svolto attività difensiva, limitandosi a rilasciare procura. Avverso il ricorso incidentale proposto dall’INAIL, resiste con controricorso incidentale il TI e propone ulteriore ricorso incidentale condizionato con tre motivi. La causa, chiamata alla adunanza camerale non partecipata del 27 ottobre 2022, in considerazione degli effetti derivanti dalla pubblicazione della sentenza delle SS.UU. n. 26283 del 2022, è stata rimessa alla pubblica udienza. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, decreto-legge n. 137 del 2020 conv. in legge n. 176 del 2020. Ragioni della decisione Il ricorrente principale ha proposto i seguenti motivi: 1) ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3), per violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., relativo al rigetto del motivo d’appello inerente alle notifiche delle cartelle mediante posta elettronica certificata.; 2) ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4), in relazione all'art. 112 c.p.c. per l'omessa decisione sull'eccezione di inesistenza delle notifiche effettuate dall’Ente previdenziale e da ADER via posta elettronica certificata da indirizzi non inseriti nei pubblici registri (IPA); 3) ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4), per nullità della sentenza per aver ritenuto notificato l’avviso di addebito n. 362201700050340000 senza che fosse stato prodotto alcun documento attestante tale notifica;
4) ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4), per nullità della sentenza per aver ritenuto notificata la cartella di pagamento n. 06220130020094840000 senza che fosse stata prodotta l’obbligatoria ricevuta di ritorno della raccomandata informativa;
5) ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4), per nullità della sentenza per aver ritenuto notificata la cartella di pagamento n.362014002128628 senza che fosse stata prodotta l’obbligatoria ricevuta di ritorno della raccomandata informativa 6) ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3), per violazione e falsa applicazione degli artt. 214,215 e 216 c.p.c. in relazione al disconoscimento delle scritturazioni poste sui referti di notifica prodotti in copia dagli Enti ed al mancato procedimento di verificazione ad istanza degli Enti. L’Inail ha proposto un unico motivo di ricorso incidentale con il quale ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., in relazione al rigetto del motivo d’appello proposto dall’Istituto in punto di prescrizione dei crediti portati da due cartelle, essendo stata invece dimostrata l’esistenza di domande di rateizzazione. I tre motivi del ricorso incidentale condizionato, proposto dal ricorrente principale, sono relativi: 1) alla violazione dell’art. 434 c.p.c., nei medesimi termini di cui al primo motivo del ricorso principale;
2) e 3) ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4), per nullità della sentenza per aver ritenuto notificate le cartelle di pagamento nn.0622021000330331502 e 06220110027217563, senza che fosse stata prodotta l’obbligatoria ricevuta di ritorno della raccomandata informativa. E’ necessario osservare, prima di procedere alla disamina dei singoli motivi, che la causa è stata chiamata all’udienza pubblica in ragione della portata nomofilattica che assume la decisione alla luce dell’intervento della sentenza n. 26283 del 2022 delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione e su tale aspetto è stata sollecitata la discussione tra le parti. L’intervento delle Sezioni Unite è derivato dalla introduzione nell’ordinamento dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021 recante la tipizzazione dell'interesse ad agire in subiecta materia, questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.); inoltre, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. Emerge dallo storico di lite, ed è incontestato tra le parti, che il ricorrente principale ha proposto ricorso al Tribunale di Lucca “ impugnando l’estratto di ruolo” di cui era venuto a conoscenza perché recatosi spontaneamente presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate IO;
oggetto della domanda è stato l’accertamento della prescrizione e della decadenza, sul presupposto della inesistenza o nullità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito risultanti dall’estratto di ruolo. Sulla questione della ammissibilità di un’ azione di tale contenuto, questa Sezione ha, prima dell’intervento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, espresso il principio secondo cui (Cass. nn. 29294 del 2019; 15603 del 2020) in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice. In particolare, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella. Il ricorrente, originario e principale in cassazione, non ha provveduto a dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire richiesto nei termini sopra indicati dalle Sezioni Unite, né in seno al ricorso, né comunque prima dell’inizio della discussione dell’udienza pubblica, sicché non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione. E’ evidente che tale conclusione, a cui deve giungersi per conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, comporta il necessario superamento di quanto questa Sezione aveva affermato con la citata Cass. n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell’azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto. Va infatti osservato che Cass. SSUU. N.26283 del 2022, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l’estratto di ruolo, in quanto, “ in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.). In definitiva, il ricorso principale è inammissibile perché l’azione fatta valere non è ammessa dall’ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire. Quanto, poi, al ricorso incidentale proposto dall’INAIL, non può non osservarsi che, a prescindere dalla sua ammissibilità, sotto il profilo dell’oggetto, in quanto tardivo, neanche lo stesso è supportato da idoneo interesse ad impugnare, proprio in conseguenza di quanto più su affermato in relazione alla posizione del ricorrente. Invero, la carenza di interesse ad agire appena affermata in relazione alla domanda proposta dall’originario opponente, che elide la possibilità di agire in giudizio per ottenere l’accertamento negativo del debito contributivo, con l’effetto di impedire l’ottenimento di ogni effetto dichiarativo giudiziale sul contenuto de rapporto contributivo, non può non riverberarsi anche sulla inammissibilità del ricorso incidentale che sottende pur sempre tale accertamento seppure, con esito opposto a quello auspicato dal ricorrente originario. Infatti, l’impugnazione incidentale trae origine dall’esito del giudizio di merito e non da uno sviluppo del rapporto contributivo realizzatosi con atti concreti di pretesa di adempimento del debito. La novità della citata decisione nomofilattica, resa successivamente alla proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità tra tutte le parti.
P.q.m.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposto dall’INAIL, nonché inefficace l’ulteriore ricorso incidentale proposto da ND TI;
dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2023.