Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2023, n. 10595
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Sentenza 20 aprile 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 9 febbraio 2023, con numero di registro generale 11298/2021. Le parti in causa erano un contribuente, che ha impugnato un estratto di ruolo per contestare la validità delle notifiche di cartelle e avvisi di addebito, e vari enti previdenziali e fiscali, che hanno sostenuto la legittimità delle loro pretese. Il ricorrente principale ha sollevato questioni relative alla nullità delle notifiche e alla prescrizione dei crediti, mentre gli enti hanno contestato la genericità delle contestazioni e la mancanza di specificità nelle richieste di rateizzazione.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che il contribuente non avesse dimostrato l'interesse ad agire, come richiesto dalla giurisprudenza recente. Ha sottolineato che l'azione di accertamento della prescrizione non è ammessa se non supportata da atti concreti di pretesa di adempimento del debito. Inoltre, ha rigettato il ricorso incidentale dell'INAIL per mancanza di interesse, evidenziando che la carenza di interesse del ricorrente principale si rifletteva anche sulla posizione dell'INAIL. La Corte ha infine compensato le spese legali tra le parti, riconoscendo la novità della questione giuridica trattata.

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Massime1

In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta dal contribuente - volta all'accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di cartelle e di avvisi di addebito, sul presupposto della inesistenza o nullità delle relative notifiche -, per non avere il medesimo dimostrato lo specifico interesse ad agire né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell'inizio della discussione dell'udienza pubblica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2023, n. 10595
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10595
    Data del deposito : 20 aprile 2023

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