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Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15655 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: NI CO, nato a [...] il [...]; RT EL, nato a [...] il [...]; Avverso la sentenza del 24/9/2021 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso proposto da MO e per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di TA, per essere anche il reato di cui al capo D estinto per prescrizione;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal procuratore speciale della parte civile ENI FUEL s.p.a., avv. Federico Maria Scaglia, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità della impugnazione e la liquidazione delle spese annotate. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15655 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 19/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano -per quel che in questa sede rileva-, esclusa per TA la contestata recidiva e qualificato per lo stesso ricorrente il fatto associativo di cui al capo A in termini di mera partecipazione (art. 416, secondo comma, cod. pen.), dichiarava estinti i reati di cui ai capi A, E, F, 3, per intervenuta prescrizione, rideterminando la sanzione nei confronti del TA, per il solo reato di cui al capo D, in mesi dieci di reclusione ed euro 200 di multa;
confermava la condanna del MO, per i reati di cui '- ai capi A, B, D, I, alla pena principale ed accessoria irrogata in primo grado dal Tribunale di Milano in data 26 settembre 2019, con le conseguenti statuizioni. 1.1. La Corte di merito riteneva non impugnata dal TA la statuizione di condanna disposta dal Tribunale in riferimento al reato di cui al capo D, neppure nella dimensione sanzionatoria, dichiarava conseguentemente irrevocabile l'accertamento della responsabilità in relazione a tale reato e procedeva a rideterminarne la misura sanzionatoria. Con riferimento al MO, la Corte territoriale rigettava invece tutti i motivi di gravame, confermando anche la misura della sanzione irrogata in primo grado. In particolare, la Corte territoriale riteneva integrati gli estremi dei reati contestati al MO, dacché era rimasta in primo grado dimostrata l'ipotesi declinata nell'editto accusatorio (struttura stabile ed organizzata per ruoli e funzione dei partecipi, amalgama di risorse umane e materiali della associazione tematica, molteplicità di fatti realizzati, non tutti confluiti in imputazione, ancorchè ontologicamente distinguibili;
consistenza e realizzazione dei singoli episodi fine, commessi grazie alla struttura stabile del sodalizio), avendo gli imputati contribuito, ciascuno con la condotta rispettivamente ascritta (dunque, soprattutto MO con ruolo apicale), a sostenere la struttura associativa (tutti con diverso grado di impegno e responsabilità) e facilitarne il funzionamento, finalizzato a conseguire i profitti delle condotte fraudolente. 2. Avverso tale pronuncia propongono ricorso gli imputati, con atti sottoscritti dai rispettivi difensori, deducendo i motivi di doglianza in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Con unico motivo, EL TA, a ministero del difensore di fiducia, lamenta violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 157 e ss. cod. pen.), atteso che la Corte di merito, nell'esaminare i motivi di gravame, non si è avveduta della impugnazione della statuizione relativa alla complessiva dimensione sanzionatoria, afferente tutti i reati (compreso quello sub D), talché non poteva ritenersi irrevocabile la statuizione di condanna relativa a tale capo, stante la impugnazione che ne censurava il momento sanzionatorio. Consegu 2 che il reato indicato al capo D avrebbe dovuto partecipare della medesima sorte estintiva degli altri. 2.2. L'avv. Pascone, difensore di CO MO (capi Al, B, D, I), con unico motivo di ricorso, denunzia violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di quella processuale (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.), per la motivazione meramente apparente posta a sostegno della decisione di appello, non avendo la Corte di merito offerto convincenti e concreti argomenti di reiezione rispetto alle censure mosse alla decisione di primo grado su tutti i capi ed i punti attinti. Così è stato per la ritenuta integrazione del paradigma sanzionatorio delle contestate truffe, atteso il rapporto di immedesimazione organica che legava la AYs Bank a AB TE (capo D); per la stimata idoneità del tentativo di truffa (capo B); per il contestato esercizio abusivo della professione di mediatore creditizio (capo I) senza iscrizione al relativo albo professionale;
per la ritenuta aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen., consistente nell'aver commesso le truffe contestate abusando del rapporto di prestatore d'opera professionale con la citata banca d'affari; ancora, per aver ritenuto che i fatti ad oggettività patrimoniale si fossero realizzati nell'ambito e grazie al contesto associativo organizzato descritto al capo A, in luogo di una più semplice dimensione plurisoggettiva in concorso eventuale;
per aver inoltre ritenuto contestata la recidiva qualificata e per averne apprezzato i caratteri ingravescenti, ad onta del tempo trascorso dalla consumazione dei fatti pregiudicanti e della ridotta significatività dei nuovi episodi criminosi ai fini di ritenere accresciuta la colpevolezza ed incrementata la pericolosità dell'agente; infine, per aver calcolato la misura della sanzione in maniera contraddittoria ed incoerente nei presupposti. 2.3. L'avv. Riziero, per MO, deduce: 2.3.1. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) per avere la Corte di merito ritenuto che i singoli episodi si fossero realizzati nell'ambito di un contesto associativo, invece che semplicemente in concorso eventuale tra più volontà, in proposito neppure può ritenersi che il numero (assai ridotto) degli episodi fine sia indicativo di una struttura organizzata posta a sostegno delle singole condotte fraudolente;
2.3.2-3. violazione e falsa applicazione della legge penale, vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) per avere la Corte di merito ritenuto integrati gli estremi delle truffe (tentata e consumata) di cui ai capi B e D, attesa l'evidente inidoneità degli artifizi e la assenza di danno potenziale, stante l'obbligo che vincola la società a rispondere delle condotte dei propri organi;
3 2.3.4. ancora, violazione della legge penale in riferimento alla aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen., attesa la qualità professionale autonoma svolta dal MO;
2.3.5. ancora violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di quella processuale, per aver ritenuto la recidiva qualificata in assenza di contestazione formale della stessa, avendo così la Corte peraltro violato il divieto di reformatio in peius, e riconosciuto in sentenza un fatto diverso rispetto a quello (non aggravato dalla recidiva) contestato dal Pubblico ministero;
2.3.6. deduce ancora, vuoto motivazionale in riferimento al rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, certamente evincibili dalle modalità della condotta;
2.3.7. infine, violazione e falsa e falsa applicazione della legge incriminatrice è denunziata in riferimento al delitto di abusivo esercizio della professione di mediazione creditizia di cui al capo I, atteso il ruolo svolto dal ricorrente in concorso con chi tale professione era certamente abilitato a svolgere. 3. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte, riunita in camera di consiglio, assumeva la decisione di cui al dispositivo depositato il 19 gennaio 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, per la manifesta infondatezza dei motivi proposti nell'interesse del MO e la assoluta "genericità derivata" di quello proposto nell'interesse del TA, che presuppone una valida impugnazione proposta con i motivi di gravame spesi sul tema del trattamento sanzionatorio. 1.1. In presenza di un motivo di gravame quanto mai generico, proposto da EL TA) motivo che impingeva il trattamento sanzionatorio complessivo, monco di indicazioni specifiche, riferimenti a dati di fatto emersi nel corso del processo, ragioni concrete della doglianza, la Corte territoriale non aveva onere alcuno di argomentare le ragioni della ritenuta infondatezza del motivo. Tale omessa motivazione della Corte di merito non è sindacabile con il ricorso per cassazione, giacché il motivo generico resta viziato da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non l'abbia rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.; vedi, da ultimo, Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Rv. 283808). Consegue che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che in ordine al reato di cui al capo D si fosse formato il giudicato a seguito della mancata impugnazione del capo della sentenza di primo grado. 4 1.2. I due distinti ricorsi proposti nell'interesse di CO MO sono inammissibili per la manifesta infondatezza e il difetto assoluto di specificità dei motivi, che non si confrontano con le diffuse e puntuali argomentazioni spese nella motivazione della sentenza impugnata ed anzi ribaltano sul "tavolo" della legittimità la traccia ideale dei motivi di gravame spesi nel merito, in ordine ai quali la Corte territoriale ha congruamente e logicamente argomentato la decisione. 1.3. La Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che la responsabilità per i delitti contestati a ciascuno dei ricorrenti rinviene i tratti della sua consistenza nell'analisi del complesso iter criminis, che prevedeva per ogni singola fase l'intervento di ciascuno dei ricorrenti, nei rispettivi ruoli professionali rivestiti. I convincimenti del giudice di merito sono stati tratti dalla relazione incrociata di più fonti processuali convergenti, di natura prevalentemente documentale. Il giudice del merito ha seguito quindi un percorso motivazionale che non rileva falle o travisamenti, ma anzi manifesta prudente apprezzamento delle prove e rigida applicazione delle fondamentali regole della logica elementare. 1.4. Le censure svolte si risolvono pertanto nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione;
senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con le quali i ricorrenti rifiutano di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Rv. 259425). 2. Tanto premesso in termini generali, vanno partitamente affrontati gli argomenti critici percorsi con i motivi di ricorso proposti nell'interesse di CO MO. 2.1. Il doppio conforme giudizio di merito ha restituito evidenza della precisa ricostruzione del fatto associativo, delineando un ruolo dirigenziale di promozione 5 e conduzione organizzativa della compagine associativa di settore che non lascia spazio al dubbio. A MO, scrivono i giudici del merito leggendo correttamente le emergenze processuali, la TE si riferiva riconoscendone il ruolo dirigenziale, che solo in ambito associativo illecito aveva ragion d'essere; era lo stesso MO ad affidare le operazioni esecutive individuali e pianificare le attività, operando con modalità ripetitive, ben studiate e non improvvisate. distribuendo anche le risorse comuni tra gli operatori. A fronte di tali argomentazioni, le doglianze difensive si limitano ad insistere per una differente geometria (non organizzata, ma occasionale e meramente eventuale) della plurisoggettività, che non trova conferma nelle espressioni epistolari usate e nelle concrete modalità organizzate di mantenimento della struttura plurale. La molteplicità dei fatti realizzati ad opera del sodalizio, l'immanenza della struttura funzionale a replicare un modello standardizzato di consumazione fraudolenta di profitti, la stessa esistenza di una comune fonte di risorse umane e materiali, sono tutti elementi che rendono epifania della fattispecie associativa correttamente apprezzata dal giudice del merito. Del pari deve ritenersi per il ruolo apicale del ricorrente, che si è manifestato in re ed in verbo, non può pertanto essere incrinato dalle argomentazioni spese con i motivi di ricorso, che peraltro non individuano alcuno specifico elemento che contrasti con le risultanze probatorie valutate dai giudici di merito, ma si limitano ad una critica alla valutazione delle chiare emergenze processuali, inammissibile, per quanto già più volte ripetuto, in sede di legittimità. 2.2. La idoneità delle condotte decettive (capo B) è stata argomentata dalla Corte di merito alle pagine 29-30 della sentenza impugnata. I giudici del merito hanno valorizzato la potenziale efficacia degli strumenti contraffatti al fine di raggirare il contraente ed indurlo a prestare il consenso (come già accaduto in altre occasioni) ed assumere gli obblighi conseguenti al perfezionarsi della fattispecie contrattuale. Nello specifico la fattispecie non ebbe a consumarsi solo per lo scrupolo e l'attenzione prudente prestata dal terzo che aveva richiesto la garanzia fideiussoria, il che dimostra che l'artifizio era invece idoneo a raggirare il contraente comune, come peraltro l'esperienza del caso concreto non ha mancato di confermare. 2.3. Così pure deve ritenersi per la dedotta assenza di "danno" nel contraente raggirato, giacché (sostiene il ricorrente) la AY avrebbe comunque dovuto far fronte alle obbligazioni contratte (spendendo il nome della banca) dal dipendente infedele (TE). La Corte argomenta il rigetto del motivo di gravame alle pagine 29 e 30 della sentenza impugnata, ove tiene correttamente distinti l'aspetto della condotta (artifizi tesi a raggirare il contraente ed indurlo a contrarre confidando nella validità ed efficacia della polizza fideiussoria) da 6 quello del danno, provocato (con corrispondente immediato profitto degli agenti) in via diretta ed immediata al deceptus. La mera eventualità (del tutto ipotetica) che di un tale danno possa rispondere la AG (chiamata eventualmente a rispondere dei danni provocati dal dipendente infedele) indicata nei documenti di polizza contraffatti nulla toglie al perfezionamento della fattispecie, che si è consumata con danno (concreto ed immediato subito dal deceptus). Del resto, pur volendo accedere alla tesi sostenuta dal ricorrente, si afferma in giurisprudenza, leggendo la lettera della legge (art. 640 cod. pen.: "...altrui danno" e non danno del soggetto raggirato), che il soggetto danneggiato nel patrimonio dalla truffa può non coincidere col soggetto raggirato (Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021, Rv. 282304; Sez. 2, n. 2281 del 6/10/2015, Rv. 265773). La Corte di merito ha pertanto correttamente apprezzato e valorizzato tutti gli elementi per stimare corrispondenza tra fattispecie contestata e tipo legale. 2.4. Quanto alla aggravante consistente nell'aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera (art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen.), ritenuta mera specificazione degli artifizi che costituiscono l'in sé della incriminazione, la Corte ha ben evidenziato che il fatto deve ritenersi aggravato proprio a cagione del particolare affidamento che il contraente ripone nelle qualità professionali del soggetto agente dal quale si sente "tutelato" (si veda, oltre la giurisprudenza indicata in motivazione, anche Sez. 2, n. 14845 del 2/2/2021, non mass., in motivazione, paragrafo 2.1.), il che porta il deceptus ad abbassare il livello di attenzione nella difesa dalle ordinarie "circonvenzioni". 2.5. In ordine al reato di cui al capo I, la Corte, a pag. 31 della motivazione, ha avuto modo di precisare che, anche a seguito del gravame, resta indimostrato che il MO fosse abilitato all'esercizio della professione di intermediatore finanziario, né è allegato che fosse a tanto (alla intermediazione finanziaria, non all'esercizio di attività creditizia) abilitata la stessa banca, la cui ragione sociale era indicata nei documenti contraffatti usati, quali artifizi, per raggirare i contraenti ed indurli alla stipula delle polizze fideiussorie. 2.6. A pagina 34 della sentenza impugnata la Corte espone le ragioni che l'hanno indotta a ritenere correttamente contestata e giuridicamente apprezzata negli effetti la recidiva qualificata. L'aggravante è infatti esplicitamente indicata in imputazione nell'atto di esercizio dell'azione penale e nel decreto con il quale l'imputato è stato tratto a giudizio, a nulla rilevando il fatto che in sentenza, nel riportare le imputazioni elevate dal Pubblico ministero, il Tribunale non abbia annotato la recidiva correttamente contestata con il decreto che dispone il giudizio;
il che rende ragione della manifesta infondatezza dell'argomento dedotto. La Corte (paragrafo 5.6.1.) ha altresì dato conto, secondo i canoni del 7 diritto vivente (Sez. U. n. 35738 del 27/5/2010), del corretto apprezzamento della recidiva, essendo il nuovo reato espressione di accresciuta pericolosità e maggiore colpevolezza dell'agente. 2.7. Quanto alle invocate attenuanti generiche, la Corte ha fatto corretto uso della discrezionalità che il legislatore attribuisce al giudice nell'apprezzare i presupposti e le condizioni di accesso alla diminuente. E' stata infatti valorizzata sia la gravità patrimoniale dei fatti riconosciuti in sentenza, che la personalità dell'agente, già avvezzo all'aggressione al patrimonio in forme articolate. Tale argomentazione, che valorizza e apprezza dati emergenti dal processo appare logica e congruente, non può pertanto formare oggetto di censura nella sede di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). 3. Per i suddetti motivi i distinti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 3.1. Alla riconosciuta inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista, ravvisandosi nella condotta dei ricorrenti gli estremi di responsabilità in ordine alle cause determinanti l'esito del giudizio. 3.2. I ricorrenti devono essere altresì condannati, in solido tra loro, a rifondere, in favore dell'unica parte civile che ne ha fatto richiesta, le spese processuali sostenute nel grado, che si liquidano, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative ed in ragione del concreto apporto processuale fornito, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ENI FUEL s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso proposto da MO e per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di TA, per essere anche il reato di cui al capo D estinto per prescrizione;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal procuratore speciale della parte civile ENI FUEL s.p.a., avv. Federico Maria Scaglia, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità della impugnazione e la liquidazione delle spese annotate. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15655 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 19/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano -per quel che in questa sede rileva-, esclusa per TA la contestata recidiva e qualificato per lo stesso ricorrente il fatto associativo di cui al capo A in termini di mera partecipazione (art. 416, secondo comma, cod. pen.), dichiarava estinti i reati di cui ai capi A, E, F, 3, per intervenuta prescrizione, rideterminando la sanzione nei confronti del TA, per il solo reato di cui al capo D, in mesi dieci di reclusione ed euro 200 di multa;
confermava la condanna del MO, per i reati di cui '- ai capi A, B, D, I, alla pena principale ed accessoria irrogata in primo grado dal Tribunale di Milano in data 26 settembre 2019, con le conseguenti statuizioni. 1.1. La Corte di merito riteneva non impugnata dal TA la statuizione di condanna disposta dal Tribunale in riferimento al reato di cui al capo D, neppure nella dimensione sanzionatoria, dichiarava conseguentemente irrevocabile l'accertamento della responsabilità in relazione a tale reato e procedeva a rideterminarne la misura sanzionatoria. Con riferimento al MO, la Corte territoriale rigettava invece tutti i motivi di gravame, confermando anche la misura della sanzione irrogata in primo grado. In particolare, la Corte territoriale riteneva integrati gli estremi dei reati contestati al MO, dacché era rimasta in primo grado dimostrata l'ipotesi declinata nell'editto accusatorio (struttura stabile ed organizzata per ruoli e funzione dei partecipi, amalgama di risorse umane e materiali della associazione tematica, molteplicità di fatti realizzati, non tutti confluiti in imputazione, ancorchè ontologicamente distinguibili;
consistenza e realizzazione dei singoli episodi fine, commessi grazie alla struttura stabile del sodalizio), avendo gli imputati contribuito, ciascuno con la condotta rispettivamente ascritta (dunque, soprattutto MO con ruolo apicale), a sostenere la struttura associativa (tutti con diverso grado di impegno e responsabilità) e facilitarne il funzionamento, finalizzato a conseguire i profitti delle condotte fraudolente. 2. Avverso tale pronuncia propongono ricorso gli imputati, con atti sottoscritti dai rispettivi difensori, deducendo i motivi di doglianza in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Con unico motivo, EL TA, a ministero del difensore di fiducia, lamenta violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 157 e ss. cod. pen.), atteso che la Corte di merito, nell'esaminare i motivi di gravame, non si è avveduta della impugnazione della statuizione relativa alla complessiva dimensione sanzionatoria, afferente tutti i reati (compreso quello sub D), talché non poteva ritenersi irrevocabile la statuizione di condanna relativa a tale capo, stante la impugnazione che ne censurava il momento sanzionatorio. Consegu 2 che il reato indicato al capo D avrebbe dovuto partecipare della medesima sorte estintiva degli altri. 2.2. L'avv. Pascone, difensore di CO MO (capi Al, B, D, I), con unico motivo di ricorso, denunzia violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di quella processuale (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.), per la motivazione meramente apparente posta a sostegno della decisione di appello, non avendo la Corte di merito offerto convincenti e concreti argomenti di reiezione rispetto alle censure mosse alla decisione di primo grado su tutti i capi ed i punti attinti. Così è stato per la ritenuta integrazione del paradigma sanzionatorio delle contestate truffe, atteso il rapporto di immedesimazione organica che legava la AYs Bank a AB TE (capo D); per la stimata idoneità del tentativo di truffa (capo B); per il contestato esercizio abusivo della professione di mediatore creditizio (capo I) senza iscrizione al relativo albo professionale;
per la ritenuta aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen., consistente nell'aver commesso le truffe contestate abusando del rapporto di prestatore d'opera professionale con la citata banca d'affari; ancora, per aver ritenuto che i fatti ad oggettività patrimoniale si fossero realizzati nell'ambito e grazie al contesto associativo organizzato descritto al capo A, in luogo di una più semplice dimensione plurisoggettiva in concorso eventuale;
per aver inoltre ritenuto contestata la recidiva qualificata e per averne apprezzato i caratteri ingravescenti, ad onta del tempo trascorso dalla consumazione dei fatti pregiudicanti e della ridotta significatività dei nuovi episodi criminosi ai fini di ritenere accresciuta la colpevolezza ed incrementata la pericolosità dell'agente; infine, per aver calcolato la misura della sanzione in maniera contraddittoria ed incoerente nei presupposti. 2.3. L'avv. Riziero, per MO, deduce: 2.3.1. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) per avere la Corte di merito ritenuto che i singoli episodi si fossero realizzati nell'ambito di un contesto associativo, invece che semplicemente in concorso eventuale tra più volontà, in proposito neppure può ritenersi che il numero (assai ridotto) degli episodi fine sia indicativo di una struttura organizzata posta a sostegno delle singole condotte fraudolente;
2.3.2-3. violazione e falsa applicazione della legge penale, vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) per avere la Corte di merito ritenuto integrati gli estremi delle truffe (tentata e consumata) di cui ai capi B e D, attesa l'evidente inidoneità degli artifizi e la assenza di danno potenziale, stante l'obbligo che vincola la società a rispondere delle condotte dei propri organi;
3 2.3.4. ancora, violazione della legge penale in riferimento alla aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen., attesa la qualità professionale autonoma svolta dal MO;
2.3.5. ancora violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di quella processuale, per aver ritenuto la recidiva qualificata in assenza di contestazione formale della stessa, avendo così la Corte peraltro violato il divieto di reformatio in peius, e riconosciuto in sentenza un fatto diverso rispetto a quello (non aggravato dalla recidiva) contestato dal Pubblico ministero;
2.3.6. deduce ancora, vuoto motivazionale in riferimento al rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, certamente evincibili dalle modalità della condotta;
2.3.7. infine, violazione e falsa e falsa applicazione della legge incriminatrice è denunziata in riferimento al delitto di abusivo esercizio della professione di mediazione creditizia di cui al capo I, atteso il ruolo svolto dal ricorrente in concorso con chi tale professione era certamente abilitato a svolgere. 3. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte, riunita in camera di consiglio, assumeva la decisione di cui al dispositivo depositato il 19 gennaio 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, per la manifesta infondatezza dei motivi proposti nell'interesse del MO e la assoluta "genericità derivata" di quello proposto nell'interesse del TA, che presuppone una valida impugnazione proposta con i motivi di gravame spesi sul tema del trattamento sanzionatorio. 1.1. In presenza di un motivo di gravame quanto mai generico, proposto da EL TA) motivo che impingeva il trattamento sanzionatorio complessivo, monco di indicazioni specifiche, riferimenti a dati di fatto emersi nel corso del processo, ragioni concrete della doglianza, la Corte territoriale non aveva onere alcuno di argomentare le ragioni della ritenuta infondatezza del motivo. Tale omessa motivazione della Corte di merito non è sindacabile con il ricorso per cassazione, giacché il motivo generico resta viziato da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non l'abbia rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.; vedi, da ultimo, Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Rv. 283808). Consegue che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che in ordine al reato di cui al capo D si fosse formato il giudicato a seguito della mancata impugnazione del capo della sentenza di primo grado. 4 1.2. I due distinti ricorsi proposti nell'interesse di CO MO sono inammissibili per la manifesta infondatezza e il difetto assoluto di specificità dei motivi, che non si confrontano con le diffuse e puntuali argomentazioni spese nella motivazione della sentenza impugnata ed anzi ribaltano sul "tavolo" della legittimità la traccia ideale dei motivi di gravame spesi nel merito, in ordine ai quali la Corte territoriale ha congruamente e logicamente argomentato la decisione. 1.3. La Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che la responsabilità per i delitti contestati a ciascuno dei ricorrenti rinviene i tratti della sua consistenza nell'analisi del complesso iter criminis, che prevedeva per ogni singola fase l'intervento di ciascuno dei ricorrenti, nei rispettivi ruoli professionali rivestiti. I convincimenti del giudice di merito sono stati tratti dalla relazione incrociata di più fonti processuali convergenti, di natura prevalentemente documentale. Il giudice del merito ha seguito quindi un percorso motivazionale che non rileva falle o travisamenti, ma anzi manifesta prudente apprezzamento delle prove e rigida applicazione delle fondamentali regole della logica elementare. 1.4. Le censure svolte si risolvono pertanto nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione;
senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con le quali i ricorrenti rifiutano di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Rv. 259425). 2. Tanto premesso in termini generali, vanno partitamente affrontati gli argomenti critici percorsi con i motivi di ricorso proposti nell'interesse di CO MO. 2.1. Il doppio conforme giudizio di merito ha restituito evidenza della precisa ricostruzione del fatto associativo, delineando un ruolo dirigenziale di promozione 5 e conduzione organizzativa della compagine associativa di settore che non lascia spazio al dubbio. A MO, scrivono i giudici del merito leggendo correttamente le emergenze processuali, la TE si riferiva riconoscendone il ruolo dirigenziale, che solo in ambito associativo illecito aveva ragion d'essere; era lo stesso MO ad affidare le operazioni esecutive individuali e pianificare le attività, operando con modalità ripetitive, ben studiate e non improvvisate. distribuendo anche le risorse comuni tra gli operatori. A fronte di tali argomentazioni, le doglianze difensive si limitano ad insistere per una differente geometria (non organizzata, ma occasionale e meramente eventuale) della plurisoggettività, che non trova conferma nelle espressioni epistolari usate e nelle concrete modalità organizzate di mantenimento della struttura plurale. La molteplicità dei fatti realizzati ad opera del sodalizio, l'immanenza della struttura funzionale a replicare un modello standardizzato di consumazione fraudolenta di profitti, la stessa esistenza di una comune fonte di risorse umane e materiali, sono tutti elementi che rendono epifania della fattispecie associativa correttamente apprezzata dal giudice del merito. Del pari deve ritenersi per il ruolo apicale del ricorrente, che si è manifestato in re ed in verbo, non può pertanto essere incrinato dalle argomentazioni spese con i motivi di ricorso, che peraltro non individuano alcuno specifico elemento che contrasti con le risultanze probatorie valutate dai giudici di merito, ma si limitano ad una critica alla valutazione delle chiare emergenze processuali, inammissibile, per quanto già più volte ripetuto, in sede di legittimità. 2.2. La idoneità delle condotte decettive (capo B) è stata argomentata dalla Corte di merito alle pagine 29-30 della sentenza impugnata. I giudici del merito hanno valorizzato la potenziale efficacia degli strumenti contraffatti al fine di raggirare il contraente ed indurlo a prestare il consenso (come già accaduto in altre occasioni) ed assumere gli obblighi conseguenti al perfezionarsi della fattispecie contrattuale. Nello specifico la fattispecie non ebbe a consumarsi solo per lo scrupolo e l'attenzione prudente prestata dal terzo che aveva richiesto la garanzia fideiussoria, il che dimostra che l'artifizio era invece idoneo a raggirare il contraente comune, come peraltro l'esperienza del caso concreto non ha mancato di confermare. 2.3. Così pure deve ritenersi per la dedotta assenza di "danno" nel contraente raggirato, giacché (sostiene il ricorrente) la AY avrebbe comunque dovuto far fronte alle obbligazioni contratte (spendendo il nome della banca) dal dipendente infedele (TE). La Corte argomenta il rigetto del motivo di gravame alle pagine 29 e 30 della sentenza impugnata, ove tiene correttamente distinti l'aspetto della condotta (artifizi tesi a raggirare il contraente ed indurlo a contrarre confidando nella validità ed efficacia della polizza fideiussoria) da 6 quello del danno, provocato (con corrispondente immediato profitto degli agenti) in via diretta ed immediata al deceptus. La mera eventualità (del tutto ipotetica) che di un tale danno possa rispondere la AG (chiamata eventualmente a rispondere dei danni provocati dal dipendente infedele) indicata nei documenti di polizza contraffatti nulla toglie al perfezionamento della fattispecie, che si è consumata con danno (concreto ed immediato subito dal deceptus). Del resto, pur volendo accedere alla tesi sostenuta dal ricorrente, si afferma in giurisprudenza, leggendo la lettera della legge (art. 640 cod. pen.: "...altrui danno" e non danno del soggetto raggirato), che il soggetto danneggiato nel patrimonio dalla truffa può non coincidere col soggetto raggirato (Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021, Rv. 282304; Sez. 2, n. 2281 del 6/10/2015, Rv. 265773). La Corte di merito ha pertanto correttamente apprezzato e valorizzato tutti gli elementi per stimare corrispondenza tra fattispecie contestata e tipo legale. 2.4. Quanto alla aggravante consistente nell'aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera (art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen.), ritenuta mera specificazione degli artifizi che costituiscono l'in sé della incriminazione, la Corte ha ben evidenziato che il fatto deve ritenersi aggravato proprio a cagione del particolare affidamento che il contraente ripone nelle qualità professionali del soggetto agente dal quale si sente "tutelato" (si veda, oltre la giurisprudenza indicata in motivazione, anche Sez. 2, n. 14845 del 2/2/2021, non mass., in motivazione, paragrafo 2.1.), il che porta il deceptus ad abbassare il livello di attenzione nella difesa dalle ordinarie "circonvenzioni". 2.5. In ordine al reato di cui al capo I, la Corte, a pag. 31 della motivazione, ha avuto modo di precisare che, anche a seguito del gravame, resta indimostrato che il MO fosse abilitato all'esercizio della professione di intermediatore finanziario, né è allegato che fosse a tanto (alla intermediazione finanziaria, non all'esercizio di attività creditizia) abilitata la stessa banca, la cui ragione sociale era indicata nei documenti contraffatti usati, quali artifizi, per raggirare i contraenti ed indurli alla stipula delle polizze fideiussorie. 2.6. A pagina 34 della sentenza impugnata la Corte espone le ragioni che l'hanno indotta a ritenere correttamente contestata e giuridicamente apprezzata negli effetti la recidiva qualificata. L'aggravante è infatti esplicitamente indicata in imputazione nell'atto di esercizio dell'azione penale e nel decreto con il quale l'imputato è stato tratto a giudizio, a nulla rilevando il fatto che in sentenza, nel riportare le imputazioni elevate dal Pubblico ministero, il Tribunale non abbia annotato la recidiva correttamente contestata con il decreto che dispone il giudizio;
il che rende ragione della manifesta infondatezza dell'argomento dedotto. La Corte (paragrafo 5.6.1.) ha altresì dato conto, secondo i canoni del 7 diritto vivente (Sez. U. n. 35738 del 27/5/2010), del corretto apprezzamento della recidiva, essendo il nuovo reato espressione di accresciuta pericolosità e maggiore colpevolezza dell'agente. 2.7. Quanto alle invocate attenuanti generiche, la Corte ha fatto corretto uso della discrezionalità che il legislatore attribuisce al giudice nell'apprezzare i presupposti e le condizioni di accesso alla diminuente. E' stata infatti valorizzata sia la gravità patrimoniale dei fatti riconosciuti in sentenza, che la personalità dell'agente, già avvezzo all'aggressione al patrimonio in forme articolate. Tale argomentazione, che valorizza e apprezza dati emergenti dal processo appare logica e congruente, non può pertanto formare oggetto di censura nella sede di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). 3. Per i suddetti motivi i distinti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 3.1. Alla riconosciuta inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista, ravvisandosi nella condotta dei ricorrenti gli estremi di responsabilità in ordine alle cause determinanti l'esito del giudizio. 3.2. I ricorrenti devono essere altresì condannati, in solido tra loro, a rifondere, in favore dell'unica parte civile che ne ha fatto richiesta, le spese processuali sostenute nel grado, che si liquidano, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative ed in ragione del concreto apporto processuale fornito, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ENI FUEL s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023.