Art. 7.
Il secondo comma dell'articolo 138 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e' sostituito dal seguente:
"Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni e per quelle previste dall'articolo 132, l'incolpato ha facolta' di farsi assistere da persona di sua fiducia".
Il secondo comma dell'articolo 138 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e' sostituito dal seguente:
"Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni e per quelle previste dall'articolo 132, l'incolpato ha facolta' di farsi assistere da persona di sua fiducia".