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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 26/2/2025, nella causa avente n. 734/2024 R.G.; nella causa pendente tra:
, (c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...] int.2., rappresentato e difeso dall'Avv.
Giulia Della Fazia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno, Piazza
185° Reggimento Artiglieria Folgore n.2, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E già (P.Iva CP_1 Controparte_2
), con sede in Livorno (LI), Viale d'Antignano, n. 76, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena
Finocchiaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno (LI), Scali degli Olandesi n. 12, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società al fine di CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia il Giudice adito, per i motivi sopra esposti, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale - in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
in via preliminare fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa delle terze parti ( ad integrazione del contraddittorio) sigg.ri residente in [...] del Vecchio Faro n.54, residente in [...] e Persona_1
residente in [...]; - nel merito dichiarare che la Persona_2 creditrice attrice opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in forza del titolo azionato per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare
l'inefficacia dell'atto di precetto notificato il 20 febbraio 2024. Con condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- di aver ricevuto, in data 20/2/2024, la notifica di un atto di precetto, unitamente al titolo esecutivo costituito da un verbale di mediazione del
17/12/2013, con il quale la gli ha intimato di adempiere CP_1 all'obbligazione assuntasi con l'accordo di mediazione e di staccare quindi definitivamente entro 10 giorni dalla notifica dell'atto la propria unità immobiliare dall'impianto di smaltimento fognario dei e di pagare altresì le CP_1 competenze legali di cui all'atto di precetto”;
- l'accordo di mediazione prevedeva il distacco della proprietà sita in Pt_1
Livorno Viale di Antignano n.32 A piano T meglio identificata al foglio 69 particella
41 subalterno 2 dall'allaccio non autorizzato all' impianto di smaltimento fognario del noto stabilimento balneare Bagni Roma, concordando come termine ultimo cinque anni dal 17/12/2013, data di sottoscrizione dell'accordo di mediazione.
L'attore ha impugnato il suddetto atto di precetto, ritenendo che la controparte non abbia il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, alla luce dei seguenti motivi:
- Inesistenza del titolo esecutivo per difetto dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., in quanto il verbale di mediazione contiene una prestazione non determinata né determinabile e, per questo, non suscettibile di esecuzione, non essendo indicato in modo comprensibile quale sia la pretesa materiale che debba porsi a carico del sig.
Pt_1
- Illegittimità della procedura esecutiva stante la mancanza della violazione dell'obbligo di fare in capo all'attore per sopravvenuta impossibilità per causa a lui non imputabile, in quanto il mancato adempimento di quanto previsto nell'accordo è dipeso da causa imputabile unicamente alle condotte del sig. , legale CP_2 rappresentante della società opposta, nonché proprietario all'epoca dell'accordo degli altri due appartamenti facenti parte il condominio (e di 2/3 dei millesimi delle parti comuni) nel quale si trova la proprietà ed oggi per causa imputabile agli Pt_1 aventi causa del sig. , i sigg.ri e , nudi CP_2 Persona_1 Persona_2 proprietari di detti appartamenti, il cui usufrutto è rimasto in capo al primo.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato tutto quanto CP_1 ex adverso dedotto, domandando il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 25/10/2024 è stata rigettata la richiesta di chiamata in causa dei terzi formulata da parte attrice, rattandosi di opposizione a precetto fondato su titolo esecutivo costituito da verbale di mediazione alla quale le parti da chiamare in causa non avevamo partecipato.
Con la medesima ordinanza è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non ritenendo il giudice sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 615, primo comma, c.p.c. .
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 26/2/2025 è stata trattenuta in riserva per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica,
2. Tanto brevemente premesso, va in via preliminare disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza dell'oggetto della domanda formulata dalla convenuta.
Ed infatti, com'è noto, la nullità della citazione per petitum o causa petendi omessi od assolutamente incerti, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c, postula una valutazione caso per caso, dovendosi tenere a tal fine conto del contenuto complessivo dell'atto, dei documenti ad esso allegati, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte al fine di verificare se a quest'ultima sia garantito il diritto di apprestare adeguate difese (ex multis, v., Cass. civ., sez. II,
29,.01.2015, n. 1681).
Ebbene, nel caso che ci occupa, il contenuto complessivo dell'atto di citazione, unitamente all'esame dei documenti allegati ed alla relazione con l'oggetto del contendere dei fatti posti a fondamento della domanda, consentono di ritenere che oggetto e ragioni giustificatrici della domanda siano stati sufficientemente indicati e rappresentati dall'attore, così da consentire al convenuto il pieno ed integrale esercizio del proprio diritto di difesa.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito specificate.
In primo luogo, si osserva che il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 28/2010, quando lo stesso risulta -come nel caso in esame- sottoscritto dalle parti con l'assistenza dei rispettivi avvocati, che attestano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ciò posto, nel caso in esame, il titolo esecutivo costituito dal verbale di conciliazione del 17/12/2013 contiene l'impegno del sig. a Parte_1 rendere autonomo lo smaltimento fognario della propria unità immobiliare insieme con le altre unità immobiliari adiacenti entro cinque anni dalla firma dell'accordo, con suddivisione degli oneri e delle spese pro quota.
Il titolo prevede, dunque, un obbligo di fare a carico del sig. Pt_1 esattamente individuato, preciso e determinato. Alcun profilo di incertezza, come sostenuto dall'opponente, può rilevarsi nel caso in esame.
L'obbligo assunto dal sig. inoltre, appare perfettamente eseguibile, non Pt_1 vertendosi -nel caso di specie- in quelle ipotesi di ineseguibilità concreta del titolo che rendono quest'ultimo inidoneo a fondare una procedura di esecuzione forzata.
Il verbale di conciliazione, oggetto di causa, può assumere efficacia di titolo esecutivo, possedendo tutti i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., certezza, esigibilità e liquidità.
Deve essere rigettato, dunque, il primo motivo di opposizione, in quanto infondato.
Con riguardo al secondo motivo di opposizione, si evidenzia che, come sostenuto dall'opponente, l'esecuzione dell'obbligo di fare prevede effettivamente la cooperazione di altri soggetti (i proprietari delle altre due unità immobiliari), come specificato nello stesso titolo, con i quali tra l'altro dovranno essere suddivisi anche gli oneri e le spese.
Ciò posto, sebbene parte attrice abbia depositato documentazione dalla quale emerge che i ritardi nell'esecuzione delle opere siano dipesi probabilmente anche dalla condotta di tali terzi soggetti, anche se non vi è prova certa sul punto, ciò non può comunque portare alla conseguenza che l'inadempimento dell'odierno opponente sia dipeso esclusivamente da causa a lui non imputabile e che pertanto il creditore non avrebbe più il diritto a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
Il debitore, dinanzi ad un comportamento ostruzionistico dei proprietari delle altre unità immobiliari, ben avrebbe potuto, nel lungo tempo trascorso dall'accordo di conciliazione firmato nel 2013, attivarsi mediante diffide formali o, in ipotesi, mediante azioni giudiziarie, ben sapendo di aver assunto un impegno in favore di altro soggetto con il verbale di conciliazione.
Tanto premesso, alla luce delle ragioni innanzi espresse, si ritiene che sussista il diritto del creditore opposto a procedere all'esecuzione forzata, minacciata con l'atto di precetto notificato il 20/2/2024, nei confronti del sig. in virtù Parte_2 del titolo esecutivo costituito dal verbale di conciliazione del 17/12/2013.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata in quanto infondata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con esclusione della voce per la fase istruttoria atteso che la stessa non ha avuto luogo e con congrua riduzione di tutte le altre voci, tenuto conto della natura della controversia, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione in quanto infondata,
• Condanna al rimborso in favore della delle Parte_2 CP_1 spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.050,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 26/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 26/2/2025, nella causa avente n. 734/2024 R.G.; nella causa pendente tra:
, (c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...] int.2., rappresentato e difeso dall'Avv.
Giulia Della Fazia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno, Piazza
185° Reggimento Artiglieria Folgore n.2, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E già (P.Iva CP_1 Controparte_2
), con sede in Livorno (LI), Viale d'Antignano, n. 76, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena
Finocchiaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno (LI), Scali degli Olandesi n. 12, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società al fine di CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia il Giudice adito, per i motivi sopra esposti, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale - in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
in via preliminare fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa delle terze parti ( ad integrazione del contraddittorio) sigg.ri residente in [...] del Vecchio Faro n.54, residente in [...] e Persona_1
residente in [...]; - nel merito dichiarare che la Persona_2 creditrice attrice opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in forza del titolo azionato per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare
l'inefficacia dell'atto di precetto notificato il 20 febbraio 2024. Con condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- di aver ricevuto, in data 20/2/2024, la notifica di un atto di precetto, unitamente al titolo esecutivo costituito da un verbale di mediazione del
17/12/2013, con il quale la gli ha intimato di adempiere CP_1 all'obbligazione assuntasi con l'accordo di mediazione e di staccare quindi definitivamente entro 10 giorni dalla notifica dell'atto la propria unità immobiliare dall'impianto di smaltimento fognario dei e di pagare altresì le CP_1 competenze legali di cui all'atto di precetto”;
- l'accordo di mediazione prevedeva il distacco della proprietà sita in Pt_1
Livorno Viale di Antignano n.32 A piano T meglio identificata al foglio 69 particella
41 subalterno 2 dall'allaccio non autorizzato all' impianto di smaltimento fognario del noto stabilimento balneare Bagni Roma, concordando come termine ultimo cinque anni dal 17/12/2013, data di sottoscrizione dell'accordo di mediazione.
L'attore ha impugnato il suddetto atto di precetto, ritenendo che la controparte non abbia il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, alla luce dei seguenti motivi:
- Inesistenza del titolo esecutivo per difetto dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., in quanto il verbale di mediazione contiene una prestazione non determinata né determinabile e, per questo, non suscettibile di esecuzione, non essendo indicato in modo comprensibile quale sia la pretesa materiale che debba porsi a carico del sig.
Pt_1
- Illegittimità della procedura esecutiva stante la mancanza della violazione dell'obbligo di fare in capo all'attore per sopravvenuta impossibilità per causa a lui non imputabile, in quanto il mancato adempimento di quanto previsto nell'accordo è dipeso da causa imputabile unicamente alle condotte del sig. , legale CP_2 rappresentante della società opposta, nonché proprietario all'epoca dell'accordo degli altri due appartamenti facenti parte il condominio (e di 2/3 dei millesimi delle parti comuni) nel quale si trova la proprietà ed oggi per causa imputabile agli Pt_1 aventi causa del sig. , i sigg.ri e , nudi CP_2 Persona_1 Persona_2 proprietari di detti appartamenti, il cui usufrutto è rimasto in capo al primo.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato tutto quanto CP_1 ex adverso dedotto, domandando il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 25/10/2024 è stata rigettata la richiesta di chiamata in causa dei terzi formulata da parte attrice, rattandosi di opposizione a precetto fondato su titolo esecutivo costituito da verbale di mediazione alla quale le parti da chiamare in causa non avevamo partecipato.
Con la medesima ordinanza è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non ritenendo il giudice sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 615, primo comma, c.p.c. .
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 26/2/2025 è stata trattenuta in riserva per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica,
2. Tanto brevemente premesso, va in via preliminare disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza dell'oggetto della domanda formulata dalla convenuta.
Ed infatti, com'è noto, la nullità della citazione per petitum o causa petendi omessi od assolutamente incerti, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c, postula una valutazione caso per caso, dovendosi tenere a tal fine conto del contenuto complessivo dell'atto, dei documenti ad esso allegati, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte al fine di verificare se a quest'ultima sia garantito il diritto di apprestare adeguate difese (ex multis, v., Cass. civ., sez. II,
29,.01.2015, n. 1681).
Ebbene, nel caso che ci occupa, il contenuto complessivo dell'atto di citazione, unitamente all'esame dei documenti allegati ed alla relazione con l'oggetto del contendere dei fatti posti a fondamento della domanda, consentono di ritenere che oggetto e ragioni giustificatrici della domanda siano stati sufficientemente indicati e rappresentati dall'attore, così da consentire al convenuto il pieno ed integrale esercizio del proprio diritto di difesa.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito specificate.
In primo luogo, si osserva che il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 28/2010, quando lo stesso risulta -come nel caso in esame- sottoscritto dalle parti con l'assistenza dei rispettivi avvocati, che attestano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ciò posto, nel caso in esame, il titolo esecutivo costituito dal verbale di conciliazione del 17/12/2013 contiene l'impegno del sig. a Parte_1 rendere autonomo lo smaltimento fognario della propria unità immobiliare insieme con le altre unità immobiliari adiacenti entro cinque anni dalla firma dell'accordo, con suddivisione degli oneri e delle spese pro quota.
Il titolo prevede, dunque, un obbligo di fare a carico del sig. Pt_1 esattamente individuato, preciso e determinato. Alcun profilo di incertezza, come sostenuto dall'opponente, può rilevarsi nel caso in esame.
L'obbligo assunto dal sig. inoltre, appare perfettamente eseguibile, non Pt_1 vertendosi -nel caso di specie- in quelle ipotesi di ineseguibilità concreta del titolo che rendono quest'ultimo inidoneo a fondare una procedura di esecuzione forzata.
Il verbale di conciliazione, oggetto di causa, può assumere efficacia di titolo esecutivo, possedendo tutti i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., certezza, esigibilità e liquidità.
Deve essere rigettato, dunque, il primo motivo di opposizione, in quanto infondato.
Con riguardo al secondo motivo di opposizione, si evidenzia che, come sostenuto dall'opponente, l'esecuzione dell'obbligo di fare prevede effettivamente la cooperazione di altri soggetti (i proprietari delle altre due unità immobiliari), come specificato nello stesso titolo, con i quali tra l'altro dovranno essere suddivisi anche gli oneri e le spese.
Ciò posto, sebbene parte attrice abbia depositato documentazione dalla quale emerge che i ritardi nell'esecuzione delle opere siano dipesi probabilmente anche dalla condotta di tali terzi soggetti, anche se non vi è prova certa sul punto, ciò non può comunque portare alla conseguenza che l'inadempimento dell'odierno opponente sia dipeso esclusivamente da causa a lui non imputabile e che pertanto il creditore non avrebbe più il diritto a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
Il debitore, dinanzi ad un comportamento ostruzionistico dei proprietari delle altre unità immobiliari, ben avrebbe potuto, nel lungo tempo trascorso dall'accordo di conciliazione firmato nel 2013, attivarsi mediante diffide formali o, in ipotesi, mediante azioni giudiziarie, ben sapendo di aver assunto un impegno in favore di altro soggetto con il verbale di conciliazione.
Tanto premesso, alla luce delle ragioni innanzi espresse, si ritiene che sussista il diritto del creditore opposto a procedere all'esecuzione forzata, minacciata con l'atto di precetto notificato il 20/2/2024, nei confronti del sig. in virtù Parte_2 del titolo esecutivo costituito dal verbale di conciliazione del 17/12/2013.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata in quanto infondata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con esclusione della voce per la fase istruttoria atteso che la stessa non ha avuto luogo e con congrua riduzione di tutte le altre voci, tenuto conto della natura della controversia, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione in quanto infondata,
• Condanna al rimborso in favore della delle Parte_2 CP_1 spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.050,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 26/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso