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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/04/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 990/24 promossa da:
, titolare dell'omonima Azienda Agricola, nato ad Parte_1
IL (CS) il 27.07.1964, codice fiscale , C.F._1
elettivamente domiciliato a Cosenza, Viale Giovanni e Francesca Falcone n.
182, nello studio dell'Avv. Davide Garritano, codice fiscale che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
- Appellante-
CONTRO
con sede in Aci S. Antonio Via Penninazzo, 56 P. Controparte_1
IVA , in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1
Amministrazione e rappresentante legale, Rag. nato ad [...] CP_2
S.Antonio il 25.7.1949 C. F , elett.te domiciliata in CodiceFiscale_3
Catania, Viale XX Settembre, 45, presso lo studio dell'Avv. Antonio Mauro
Pappalardo C.F. che la rappresenta e difende per CodiceFiscale_4
procura in atti;
-Appellata -
Oggetto: Opposizione a D.I.
All'udienza del 4/3/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, - n.q. di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale - conveniva Parte_2 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, Controparte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3703/18 emesso dal
Tribunale di Catania in data 27.6.2018, con il quale veniva ingiunto alla ditta il pagamento – in favore della società opposta – della somma di € 8.306,69 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù delle fatture n.
10001296 del 4.02.2015 e n. 10002347 del 4.03.2015, relative alla fornitura di prodotti zootecnici eseguita da nei confronti Controparte_1 dell' . Parte_2
L'opponente sosteneva che la merce consegnatagli dalla società opposta era risultata inidonea all'uso al quale era destinata. Deduceva, in particolare, la difformità dei mangimi forniti rispetto a quelli richiesti e lamentava ingenti danni derivanti dall'aver somministrato detti mangimi ai propri animali.
Chiedeva, pertanto, la revoca del D.I. opposto e il risarcimento dei danni subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata, si costituiva in giudizio deducendo la legittimità della pretesa Controparte_1 creditoria azionata e l'infondatezza dell'opposizione avversaria e chiedendo il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
Istruita la causa, a mezzo produzione documentale e prova per testi con sentenza n. 2785/2024 pubbl. il 06/06/2024, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale, con condanna dell'opponente alle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 8/7/24, proponeva appello
, deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, chiedendo la Parte_1 riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento dell'opposizione e della riconvenzionale e con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame del quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 4/3/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
1) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice erroneamente:
a) accolto l'eccezione di tardività della denuncia rispetto alla consegna della merce e la pedissequa decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c., facendo decorrere il termine della denuncia dei vizi dalla ricezione delle singole forniture, anziché, trattandosi di vizi non apparenti, dal momento in cui il compratore ha acquisito certezza obiettiva e completa dei vizi;
b) affermato l'inesistenza di vizi nel mangime e del nesso causale tra l'alimentazione con i prodotti della società opposta e il deperimento degli insaccati. in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché violazione dell'art. 115 c.p.c.;
c) ritenuto infondata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e non provata la quantificazione della stessa.
1.1) I superiori motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Preliminarmente, per quanto attiene alla denuncia dei vizi, asseritamente, riscontrati nel mangime fornito dall'odierna appellata, vi è da dire che il primo giudice ha ritenuto far decorrere i termini di denuncia dai vizi dalla data della consegna della merce e non da quella in cui gli insaccati si sarebbero deteriorati, dovendo, il presunto vizio, essere inerente al bene ossia al mangime fornito, mentre il deterioramento è una conseguenza della macellazione, ma non è vizio del mangime.
Dalla documentazione in atti, non risulta essere stata effettuata alcuna contestazione, da parte dell'odierno appellante, in merito ai vizi lamentati, riscontrandosi, esclusivamente, delle raccomandazioni sulla compattezza del pellet.
Soltanto nel mese di giugno dell'anno 2015, vi è prova che l'appellata abbia avuto contezza dei presunti vizi lamentati dall'appellante, tanto da avere fatto eseguire, presso l'Università di Messina, sullo stesso lotto di mangime consegnato all' analisi di laboratorio, al fine di verificare la Parte_2
qualità del mangime stesso;
le suddette analisi non hanno rilevato nulla di anomalo. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
In ogni caso, pur volendo ritenere tempestiva la denuncia di vizi, evidentemente, proposta nel giugno del 2015, vi è da dire che la Suprema
Corte, ha ribadito che l'onere di provare i vizi sulla cosa venduta incombe sull'acquirente, il quale non solo è tenuto a rilevare i difetti della cosa acquistata, ma anche a dimostrare il nesso causale esistente tra cosa consegnata e difetto;
solo qualora tale onere sia stato compiutamente assolto, sarà allora ammissibile la prova liberatoria di difetto di colpa in capo al venditore (Cass. Civ. n. 25027/2015, n. 18947/2017).
E' incontestato, tra le parti che l'ultima fornitura di mangime effettuata dall'appellata risale al mese di marzo 2015; è, altresì, incontestato che il mangime ordinato era sufficiente per l'alimentazione di un mese;
pertanto per i 40 giorni successivi, prima della macellazione, è stato somministrato ai suini mangime di altra ditta.
Inoltre, è incontestato che dopo la macellazione la carne è stata processata e lavorata.
Il teste di parte appellante , infatti ha dichiarato:” sono a Testimone_1
conoscenza dei fatti di causa perché ho un salumificio a Marano Principato e mi occupo anche di lavorazioni conto terzi;
il Sig. mi manda la carne Pt_1 già macellata ed io provvedo a lavorarla ed insaccarla”.
In merito al trasudamento degli insaccati, lo stesso teste ha riferito:” riconosco le foto che mi vengono esibite;
preciso che la perdita di liquido così come si è verificata nel caso specifico è una cosa assai rara che io personalmente durante la mia vita lavorativa non ho mai visto;
era come se le carni trasudassero olio e grasso in quantità eccessiva;
personalmente lavoro 100 quintali a settimana e una cosa così non si è mai verificata;
ricordo che sono venuti i titolari della ditta direttamente in CP_1
salumificio per visionare quanto stava accadendo insieme ad Pt_1
che era stato da ne in precedenza avvisato. In ordine a quando detta
[...]
visita avvenne non ricordo esattamente il giorno, ma posso dire che saranno trascorsi non più di venti giorni dalla data di lavorazione”.
Giova, a questo punto, osservare che non è stata fornita alcuna prova che il trasudamento degli insaccati sia dipeso dal mangime fornito dall'appellata; Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
infatti, il nesso di causalità, tra il mangime somministrato ai suini e il trasudamento degli insaccati ha subito varie interruzioni, sia con la somministrazione di altro mangime che con la lavorazione delle carni.
Corroborano, tale assunto, quanto dichiarato dal teste circa la rarità Tes_1
della trasudazione degli insaccati, non correlata, dallo stesso al mangime, e, soprattutto il fatto che dalle analisi effettuate dall'appellata presso l'Università di Messina, nulla di anomalo è emerso sulla composizione del mangime stesso.
Pertanto, alla luce del fatto che nessun elemento nuovo è risultato essere stato inserito nel mangime, da sempre somministrato ai suini, senza alcun problema, appare evidente che la causa del trasudamento degli insaccati può essere dipesa sia dal mangime, di altra ditta, somministrato nell'ultimo periodo, prima della macellazione, che dal processamento e della lavorazione della carne.
Nel caso di specie non c'è, dunque, prova del nesso causale tra la somministrazione dei mangimi della società appellata e il trasudamento degli insaccati, come, correttamente, ritenuto dal primo giudice.
E', conseguentemente infondato anche il motivo relativo alla riconvenzionale
( di risarcimento danni).
2) Per quanto sopra, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese, seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia ( da €. 5.200,01 a 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, , secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione, in mancanza di specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2785/2024
[...]
pubbl. il 06/06/2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, nei confronti dell'appellata, che si liquidano in complessivi Euro
4.888,00, di cui €. 1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €.
922,00 fase istruttoria ed €. 1.911,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 18 marzo 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 990/24 promossa da:
, titolare dell'omonima Azienda Agricola, nato ad Parte_1
IL (CS) il 27.07.1964, codice fiscale , C.F._1
elettivamente domiciliato a Cosenza, Viale Giovanni e Francesca Falcone n.
182, nello studio dell'Avv. Davide Garritano, codice fiscale che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
- Appellante-
CONTRO
con sede in Aci S. Antonio Via Penninazzo, 56 P. Controparte_1
IVA , in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1
Amministrazione e rappresentante legale, Rag. nato ad [...] CP_2
S.Antonio il 25.7.1949 C. F , elett.te domiciliata in CodiceFiscale_3
Catania, Viale XX Settembre, 45, presso lo studio dell'Avv. Antonio Mauro
Pappalardo C.F. che la rappresenta e difende per CodiceFiscale_4
procura in atti;
-Appellata -
Oggetto: Opposizione a D.I.
All'udienza del 4/3/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, - n.q. di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale - conveniva Parte_2 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, Controparte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3703/18 emesso dal
Tribunale di Catania in data 27.6.2018, con il quale veniva ingiunto alla ditta il pagamento – in favore della società opposta – della somma di € 8.306,69 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù delle fatture n.
10001296 del 4.02.2015 e n. 10002347 del 4.03.2015, relative alla fornitura di prodotti zootecnici eseguita da nei confronti Controparte_1 dell' . Parte_2
L'opponente sosteneva che la merce consegnatagli dalla società opposta era risultata inidonea all'uso al quale era destinata. Deduceva, in particolare, la difformità dei mangimi forniti rispetto a quelli richiesti e lamentava ingenti danni derivanti dall'aver somministrato detti mangimi ai propri animali.
Chiedeva, pertanto, la revoca del D.I. opposto e il risarcimento dei danni subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata, si costituiva in giudizio deducendo la legittimità della pretesa Controparte_1 creditoria azionata e l'infondatezza dell'opposizione avversaria e chiedendo il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
Istruita la causa, a mezzo produzione documentale e prova per testi con sentenza n. 2785/2024 pubbl. il 06/06/2024, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale, con condanna dell'opponente alle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 8/7/24, proponeva appello
, deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, chiedendo la Parte_1 riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento dell'opposizione e della riconvenzionale e con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame del quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 4/3/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
1) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice erroneamente:
a) accolto l'eccezione di tardività della denuncia rispetto alla consegna della merce e la pedissequa decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c., facendo decorrere il termine della denuncia dei vizi dalla ricezione delle singole forniture, anziché, trattandosi di vizi non apparenti, dal momento in cui il compratore ha acquisito certezza obiettiva e completa dei vizi;
b) affermato l'inesistenza di vizi nel mangime e del nesso causale tra l'alimentazione con i prodotti della società opposta e il deperimento degli insaccati. in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché violazione dell'art. 115 c.p.c.;
c) ritenuto infondata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e non provata la quantificazione della stessa.
1.1) I superiori motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Preliminarmente, per quanto attiene alla denuncia dei vizi, asseritamente, riscontrati nel mangime fornito dall'odierna appellata, vi è da dire che il primo giudice ha ritenuto far decorrere i termini di denuncia dai vizi dalla data della consegna della merce e non da quella in cui gli insaccati si sarebbero deteriorati, dovendo, il presunto vizio, essere inerente al bene ossia al mangime fornito, mentre il deterioramento è una conseguenza della macellazione, ma non è vizio del mangime.
Dalla documentazione in atti, non risulta essere stata effettuata alcuna contestazione, da parte dell'odierno appellante, in merito ai vizi lamentati, riscontrandosi, esclusivamente, delle raccomandazioni sulla compattezza del pellet.
Soltanto nel mese di giugno dell'anno 2015, vi è prova che l'appellata abbia avuto contezza dei presunti vizi lamentati dall'appellante, tanto da avere fatto eseguire, presso l'Università di Messina, sullo stesso lotto di mangime consegnato all' analisi di laboratorio, al fine di verificare la Parte_2
qualità del mangime stesso;
le suddette analisi non hanno rilevato nulla di anomalo. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
In ogni caso, pur volendo ritenere tempestiva la denuncia di vizi, evidentemente, proposta nel giugno del 2015, vi è da dire che la Suprema
Corte, ha ribadito che l'onere di provare i vizi sulla cosa venduta incombe sull'acquirente, il quale non solo è tenuto a rilevare i difetti della cosa acquistata, ma anche a dimostrare il nesso causale esistente tra cosa consegnata e difetto;
solo qualora tale onere sia stato compiutamente assolto, sarà allora ammissibile la prova liberatoria di difetto di colpa in capo al venditore (Cass. Civ. n. 25027/2015, n. 18947/2017).
E' incontestato, tra le parti che l'ultima fornitura di mangime effettuata dall'appellata risale al mese di marzo 2015; è, altresì, incontestato che il mangime ordinato era sufficiente per l'alimentazione di un mese;
pertanto per i 40 giorni successivi, prima della macellazione, è stato somministrato ai suini mangime di altra ditta.
Inoltre, è incontestato che dopo la macellazione la carne è stata processata e lavorata.
Il teste di parte appellante , infatti ha dichiarato:” sono a Testimone_1
conoscenza dei fatti di causa perché ho un salumificio a Marano Principato e mi occupo anche di lavorazioni conto terzi;
il Sig. mi manda la carne Pt_1 già macellata ed io provvedo a lavorarla ed insaccarla”.
In merito al trasudamento degli insaccati, lo stesso teste ha riferito:” riconosco le foto che mi vengono esibite;
preciso che la perdita di liquido così come si è verificata nel caso specifico è una cosa assai rara che io personalmente durante la mia vita lavorativa non ho mai visto;
era come se le carni trasudassero olio e grasso in quantità eccessiva;
personalmente lavoro 100 quintali a settimana e una cosa così non si è mai verificata;
ricordo che sono venuti i titolari della ditta direttamente in CP_1
salumificio per visionare quanto stava accadendo insieme ad Pt_1
che era stato da ne in precedenza avvisato. In ordine a quando detta
[...]
visita avvenne non ricordo esattamente il giorno, ma posso dire che saranno trascorsi non più di venti giorni dalla data di lavorazione”.
Giova, a questo punto, osservare che non è stata fornita alcuna prova che il trasudamento degli insaccati sia dipeso dal mangime fornito dall'appellata; Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
infatti, il nesso di causalità, tra il mangime somministrato ai suini e il trasudamento degli insaccati ha subito varie interruzioni, sia con la somministrazione di altro mangime che con la lavorazione delle carni.
Corroborano, tale assunto, quanto dichiarato dal teste circa la rarità Tes_1
della trasudazione degli insaccati, non correlata, dallo stesso al mangime, e, soprattutto il fatto che dalle analisi effettuate dall'appellata presso l'Università di Messina, nulla di anomalo è emerso sulla composizione del mangime stesso.
Pertanto, alla luce del fatto che nessun elemento nuovo è risultato essere stato inserito nel mangime, da sempre somministrato ai suini, senza alcun problema, appare evidente che la causa del trasudamento degli insaccati può essere dipesa sia dal mangime, di altra ditta, somministrato nell'ultimo periodo, prima della macellazione, che dal processamento e della lavorazione della carne.
Nel caso di specie non c'è, dunque, prova del nesso causale tra la somministrazione dei mangimi della società appellata e il trasudamento degli insaccati, come, correttamente, ritenuto dal primo giudice.
E', conseguentemente infondato anche il motivo relativo alla riconvenzionale
( di risarcimento danni).
2) Per quanto sopra, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese, seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia ( da €. 5.200,01 a 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, , secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione, in mancanza di specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2785/2024
[...]
pubbl. il 06/06/2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, nei confronti dell'appellata, che si liquidano in complessivi Euro
4.888,00, di cui €. 1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €.
922,00 fase istruttoria ed €. 1.911,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 18 marzo 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro