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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/08/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 814/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott.ssa Alessandra Ferraro - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 814/2021 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Gaballo, giusta procura Parte_1 C.F._1 in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Aradeo, via P.
Micca, n. 25
APPELLANTE
contro
(c.f. ) e (c.f. ), entrambi CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Colazzo, giusta procura allegata all'atto di comparsa e costituzione, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Seclì, via Galatone, n. 36
APPELLATI
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025,
da intendersi qui integralmente riportate.
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 09.09.2014, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, i fratelli Parte_1
, e per sentir dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria CP_2 CP_1 Controparte_3
instauratasi tra le parti a seguito del decesso di entrambi i genitori, previo accertamento della consistenza del compendio patrimoniale e predisposizione di un progetto divisionale a mezzo CTU. Allegava perizia di stima del compendio immobiliare redatta nel 2005 da due tecnici di fiducia di tutte le parti.
I fratelli e , con unica comparsa del 18.04.2015, e la sorella , con CP_1 CP_2 Controparte_3
comparsa del 17.04.2015, si costituivano in giudizio senza opporsi allo scioglimento della comunione ereditaria ed esprimendo le proprie preferenze sui beni da assegnare in natura, con eventuale conguaglio.
All'udienza del 26.01.2017, il giudice prendeva atto che tutte le parti avevano dichiarato di concordare sulla stima dei beni effettuata stragiudizialmente nel 2005, quindi nominava c.t.u., conferendogli, all'udienza del 24.05.2017,
l'incarico di: “redigere un progetto di divisione della massa ereditaria avendo riguardo, per ciò che concerne i beni immobili che la
compongono, ai valori ad essi assegnati dai consulenti accertati in sede stragiudiziale dalle parti, sui quali questi ultimi hanno dichiarato
di concordare” e “tenendo conto laddove possibile delle richieste di assegnazione formulate dai condividenti”.
Conclusasi l'istruttoria e svoltosi il contraddittorio sui progetti divisionali proposti dal c.t.u., all'udienza del
18.02.2021 la causa veniva discussa e contestualmente decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con sentenza n. 509/2021,
come di seguito: “- dichiara la divisione giudiziale dei beni caduti in successione per cui è causa, attribuendo ad ognuno dei comunisti
la parte corrispondente alla propria quota ideale pari ad ¼;
- sulla base della ipotesi di “Divisione Seconda”, di cui alle pagg.11 e 12 della CTU, che qui espressamente si richiama, assegna:
- a la QUOTA A, composta dal 50% del Bene 4, 50% del Bene 8, 100% del Bene 2 della tabella riassuntiva 2, per CP_2
un totale di euro 24.500,00, con un conguaglio in denaro ad avere di euro 3.875,00.
- a la QUOTA B, composta dal 50% del Bene 4, 50% del Bene 8, 100% del Bene 3, della tabella riassuntiva 2, CP_1
per un totale di euro 25.000,00, con un conguaglio in denaro ad avere di euro 3.375,00.
2 - a la QUOTA C, composta dal 100% del Bene 5, 100% del Bene 6, 100% del Bene 7, della tabella Controparte_4
riassuntiva 2, per un totale di euro 10.500,00, con un conguaglio in denaro ad avere di euro 17.875,00.
- a la QUOTA D, composta dal 100% del Bene 9 e 100% del Bene 10, per un totale di euro 53.500,00, con un Parte_1
conguaglio in denaro a dare di euro 25.125,00;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di tutte le parti in causa pro quota.”
Avverso la sentenza ha proposto appello , con atto di citazione notificato l'01.09.2021, allegando Parte_1
perizia di nuova stima del bene immobile assegnatole e lamentando il decremento di valore della propria quota verificatosi tra l'instaurazione del giudizio e la sua definizione in prime cure, specificando che tra il 2017, anno di redazione della CTU, e il 2021, anno di pronuncia della sentenza, la sua quota aveva subito un decremento di valore del 50%, giacché il bene immobile assegnatole versava in stato di abbandono e degrado, tanto da essere prossimo al crollo. Tanto premesso, l'appellante ha chiesto disporsi CTU al fine di stimare il bene assegnatole al momento della decisione, così rideterminando il conguaglio dovuto agli appellati, o di tener conto della nuova stima pari a €
25.720,00 allegata all'atto d'appello e, sulla base della ipotesi di “Divisione Seconda” di cui alle pagine 11 e 12 della
CTU, assegnare a la quota D, composta dal 100% del bene 9 e dal 100% del bene 10, per un Parte_1
totale di € 25.720,00 con conguaglio in denaro a dare e/o avere considerando il valore complessivo dell'asse ereditario pari a € 85.720,00 e il valore delle quote assegnate ai fratelli;
con vittoria di spese e competenze, con distrazione.
Con unico atto di comparsa e risposta depositato il 21.12.2021, e si sono costituiti nel CP_1 CP_2
presente grado, contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
All'udienza del 21.01.2022, questa Corte – verificata la regolarità della notifica dell'appello e la mancata costituzione di – ne ha dichiarato la contumacia. Controparte_3
All'udienza del 12.04.2024 è stato conferito al c.t.u. l'incarico di redigere un ulteriore progetto divisionale, tenendo conto del valore dei beni all'attualità, con eventuale rideterminazione dei conguagli in denaro, posto che nel giudizio divisionale la stima dei beni deve essere aggiornata alla data della decisione, al fine di assicurare la formazione di
3 porzioni di valore corrispondenti alle quote, come da costante giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. Civ. n.
24097/2019).
Il c.t.u. ha depositato verbale di bonario componimento della controversia dell'11.02.2025, da cui emerge: “…le parti
mi comunicano che è stato raggiunto un accordo bonario sulla base delle risultanze riportate nella perizia di stima a firma dell'Arch.
[...]
del 11.02.2025. L'Avv. Colazzo precisa di aderire a detta soluzione transattiva solo a mero fine conciliativo e per evitare che Per_1
l'ulteriore decorso del tempo svaluti del tutto l'asse ereditario. L'accordo bonario è basato su un valore della massa ereditaria di € 64.500,00
fermo restando l'assegnazione dei beni come da sentenza Tribunale di Lecce n. 509/2021. La quota spettante a ciascun condividente è
pari a € 16.125,00 ed in considerazione di quanto sopra scaturiscono i seguenti conguagli in denaro:
1) deve corrispondere € 13.875,00; Parte_1
2) deve avere da € 2.125,00; CP_2 Parte_1
3) deve avere da € 1.125,00; CP_1 Parte_1
4) deve avere la somma di € 10.625,00 da .” Controparte_3 Parte_1
All'udienza del 17.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione, senza concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica, come da richiesta congiunta delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con note di trattazione scritta per l'udienza del 17.06.2025, l'appellante ha precisato “le conclusioni Parte_1
nei termini di cui al verbale di conciliazione già in atti e all'atto di appello.
Fermo restando e quindi confermata l'assegnazione dei beni come da sentenza del Tribunale di Lecce n. 509/2021 nello specifico:
a la quota D con il 100% del bene 9 e il 100% del bene 10 Parte_1
a la quota A con il 50% del bene 4, il 50% del bene 8 e il 100% del bene 2 CP_2
a la quota B con il 50% del bene 4, il 50% del bene 8 e il 100% del bene 3 CP_1
a la quota C con il 100% del bene 5, il 100% del bene 6 ed il 100% del bene 7 Controparte_3
Stabilito il valore complessivo della massa ereditaria in € 64.500,00 e la quota spettante a ciascun condividente è pari ad € 16.125,00
dovrà corrispondere complessivamente agli altri 3 fratelli la somma di € 13.875,00 e nello specifico: Parte_1
4 dovrà ricevere da la somma di € 2.125,00 CP_2 Parte_1
dovrà ricevere da la somma di € 1.125,00 CP_1 Parte_1
dovrà ricevere da la somma di € 10.625,00. Controparte_3 Parte_1
Per le motivazioni di cui all'atto di appello, condannarsi gli appellati tutti ma soprattutto e certamente in Controparte_3
considerazione del comportamento processuale tenuto, alle spese e competenze di lite, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Gaballo
anticipatario, di entrambi i gradi di giudizio”.
Gli appellati e , con note di trattazione scritta e di precisazione delle conclusioni per l'udienza CP_1 CP_2
del 17.06.2025, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “- preliminarmente rigettare l'appello perché inammissibile per i motivi
di cui in narrativa;
- nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, sempre nel merito, procedere
alla divisione dei beni immobili come statuito da sentenza di primo grado e con i valori concordati con il verbale di bonario componimento
citato; - con vittoria di spese e competenze di lite”.
2. In punto di rito si precisa che – alla luce dell'intervenuto accordo e del contenuto novativo dello stesso nella parte in cui ridetermina i conguagli in denaro – non è venuto meno l'interesse della parti ad una decisione nel merito: invero non vi è né una richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, né una rinuncia all'appello, ma una esplicita richiesta di parziale riforma della sentenza di primo grado, quanto ai conguagli e alle spese e competenze di lite di ambo i gradi. La presente decisione assurge, pertanto, nella sostanza, a sentenza di merito idonea a far stato tra le parti e a produrre gli effetti di cosa giudicata.
La sentenza di prime cure deve essere riformata limitatamente al valore delle somme che è tenuta a Parte_1
corrispondere ai coeredi a titolo di conguaglio, in ragione del valore dei beni ereditari pari ad € 64.500,00, come concordato dalle parti nel verbale di bonario componimento dell'11.02.2025, riportato in parte motiva. Con conferma nel resto della decisione impugnata.
3. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione dell'intervenuto bonario componimento della controversia e tenuto altresì conto che le contestazioni alla stima del valore del bene da dividere mirano semplicemente a verificare la legittimità dello svolgimento delle operazioni divisionali e, precisamente, l'esattezza della stima del bene comune, in vista del perseguimento del risultato cui mirava la proposizione della domanda originaria
(Cass. Sez. 2, 16/05/2025, n. 13103).
5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato l'01.09.2021 da nei confronti di , , Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
, avverso la sentenza n. 509/2021 del 18.02.2021 del Tribunale Lecce, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina i conguagli in denaro dovuti da nei seguenti termini: € 2.125,00 in favore di Parte_1 CP_2
€ 1.125,00 in favore di , € 10.625,00 in favore di;
[...] CP_1 Controparte_3
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente est.
Dott. Antonio Francesco Esposito
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott.ssa Alessandra Ferraro - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 814/2021 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Gaballo, giusta procura Parte_1 C.F._1 in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Aradeo, via P.
Micca, n. 25
APPELLANTE
contro
(c.f. ) e (c.f. ), entrambi CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Colazzo, giusta procura allegata all'atto di comparsa e costituzione, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Seclì, via Galatone, n. 36
APPELLATI
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025,
da intendersi qui integralmente riportate.
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 09.09.2014, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, i fratelli Parte_1
, e per sentir dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria CP_2 CP_1 Controparte_3
instauratasi tra le parti a seguito del decesso di entrambi i genitori, previo accertamento della consistenza del compendio patrimoniale e predisposizione di un progetto divisionale a mezzo CTU. Allegava perizia di stima del compendio immobiliare redatta nel 2005 da due tecnici di fiducia di tutte le parti.
I fratelli e , con unica comparsa del 18.04.2015, e la sorella , con CP_1 CP_2 Controparte_3
comparsa del 17.04.2015, si costituivano in giudizio senza opporsi allo scioglimento della comunione ereditaria ed esprimendo le proprie preferenze sui beni da assegnare in natura, con eventuale conguaglio.
All'udienza del 26.01.2017, il giudice prendeva atto che tutte le parti avevano dichiarato di concordare sulla stima dei beni effettuata stragiudizialmente nel 2005, quindi nominava c.t.u., conferendogli, all'udienza del 24.05.2017,
l'incarico di: “redigere un progetto di divisione della massa ereditaria avendo riguardo, per ciò che concerne i beni immobili che la
compongono, ai valori ad essi assegnati dai consulenti accertati in sede stragiudiziale dalle parti, sui quali questi ultimi hanno dichiarato
di concordare” e “tenendo conto laddove possibile delle richieste di assegnazione formulate dai condividenti”.
Conclusasi l'istruttoria e svoltosi il contraddittorio sui progetti divisionali proposti dal c.t.u., all'udienza del
18.02.2021 la causa veniva discussa e contestualmente decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con sentenza n. 509/2021,
come di seguito: “- dichiara la divisione giudiziale dei beni caduti in successione per cui è causa, attribuendo ad ognuno dei comunisti
la parte corrispondente alla propria quota ideale pari ad ¼;
- sulla base della ipotesi di “Divisione Seconda”, di cui alle pagg.11 e 12 della CTU, che qui espressamente si richiama, assegna:
- a la QUOTA A, composta dal 50% del Bene 4, 50% del Bene 8, 100% del Bene 2 della tabella riassuntiva 2, per CP_2
un totale di euro 24.500,00, con un conguaglio in denaro ad avere di euro 3.875,00.
- a la QUOTA B, composta dal 50% del Bene 4, 50% del Bene 8, 100% del Bene 3, della tabella riassuntiva 2, CP_1
per un totale di euro 25.000,00, con un conguaglio in denaro ad avere di euro 3.375,00.
2 - a la QUOTA C, composta dal 100% del Bene 5, 100% del Bene 6, 100% del Bene 7, della tabella Controparte_4
riassuntiva 2, per un totale di euro 10.500,00, con un conguaglio in denaro ad avere di euro 17.875,00.
- a la QUOTA D, composta dal 100% del Bene 9 e 100% del Bene 10, per un totale di euro 53.500,00, con un Parte_1
conguaglio in denaro a dare di euro 25.125,00;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di tutte le parti in causa pro quota.”
Avverso la sentenza ha proposto appello , con atto di citazione notificato l'01.09.2021, allegando Parte_1
perizia di nuova stima del bene immobile assegnatole e lamentando il decremento di valore della propria quota verificatosi tra l'instaurazione del giudizio e la sua definizione in prime cure, specificando che tra il 2017, anno di redazione della CTU, e il 2021, anno di pronuncia della sentenza, la sua quota aveva subito un decremento di valore del 50%, giacché il bene immobile assegnatole versava in stato di abbandono e degrado, tanto da essere prossimo al crollo. Tanto premesso, l'appellante ha chiesto disporsi CTU al fine di stimare il bene assegnatole al momento della decisione, così rideterminando il conguaglio dovuto agli appellati, o di tener conto della nuova stima pari a €
25.720,00 allegata all'atto d'appello e, sulla base della ipotesi di “Divisione Seconda” di cui alle pagine 11 e 12 della
CTU, assegnare a la quota D, composta dal 100% del bene 9 e dal 100% del bene 10, per un Parte_1
totale di € 25.720,00 con conguaglio in denaro a dare e/o avere considerando il valore complessivo dell'asse ereditario pari a € 85.720,00 e il valore delle quote assegnate ai fratelli;
con vittoria di spese e competenze, con distrazione.
Con unico atto di comparsa e risposta depositato il 21.12.2021, e si sono costituiti nel CP_1 CP_2
presente grado, contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
All'udienza del 21.01.2022, questa Corte – verificata la regolarità della notifica dell'appello e la mancata costituzione di – ne ha dichiarato la contumacia. Controparte_3
All'udienza del 12.04.2024 è stato conferito al c.t.u. l'incarico di redigere un ulteriore progetto divisionale, tenendo conto del valore dei beni all'attualità, con eventuale rideterminazione dei conguagli in denaro, posto che nel giudizio divisionale la stima dei beni deve essere aggiornata alla data della decisione, al fine di assicurare la formazione di
3 porzioni di valore corrispondenti alle quote, come da costante giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. Civ. n.
24097/2019).
Il c.t.u. ha depositato verbale di bonario componimento della controversia dell'11.02.2025, da cui emerge: “…le parti
mi comunicano che è stato raggiunto un accordo bonario sulla base delle risultanze riportate nella perizia di stima a firma dell'Arch.
[...]
del 11.02.2025. L'Avv. Colazzo precisa di aderire a detta soluzione transattiva solo a mero fine conciliativo e per evitare che Per_1
l'ulteriore decorso del tempo svaluti del tutto l'asse ereditario. L'accordo bonario è basato su un valore della massa ereditaria di € 64.500,00
fermo restando l'assegnazione dei beni come da sentenza Tribunale di Lecce n. 509/2021. La quota spettante a ciascun condividente è
pari a € 16.125,00 ed in considerazione di quanto sopra scaturiscono i seguenti conguagli in denaro:
1) deve corrispondere € 13.875,00; Parte_1
2) deve avere da € 2.125,00; CP_2 Parte_1
3) deve avere da € 1.125,00; CP_1 Parte_1
4) deve avere la somma di € 10.625,00 da .” Controparte_3 Parte_1
All'udienza del 17.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione, senza concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica, come da richiesta congiunta delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con note di trattazione scritta per l'udienza del 17.06.2025, l'appellante ha precisato “le conclusioni Parte_1
nei termini di cui al verbale di conciliazione già in atti e all'atto di appello.
Fermo restando e quindi confermata l'assegnazione dei beni come da sentenza del Tribunale di Lecce n. 509/2021 nello specifico:
a la quota D con il 100% del bene 9 e il 100% del bene 10 Parte_1
a la quota A con il 50% del bene 4, il 50% del bene 8 e il 100% del bene 2 CP_2
a la quota B con il 50% del bene 4, il 50% del bene 8 e il 100% del bene 3 CP_1
a la quota C con il 100% del bene 5, il 100% del bene 6 ed il 100% del bene 7 Controparte_3
Stabilito il valore complessivo della massa ereditaria in € 64.500,00 e la quota spettante a ciascun condividente è pari ad € 16.125,00
dovrà corrispondere complessivamente agli altri 3 fratelli la somma di € 13.875,00 e nello specifico: Parte_1
4 dovrà ricevere da la somma di € 2.125,00 CP_2 Parte_1
dovrà ricevere da la somma di € 1.125,00 CP_1 Parte_1
dovrà ricevere da la somma di € 10.625,00. Controparte_3 Parte_1
Per le motivazioni di cui all'atto di appello, condannarsi gli appellati tutti ma soprattutto e certamente in Controparte_3
considerazione del comportamento processuale tenuto, alle spese e competenze di lite, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Gaballo
anticipatario, di entrambi i gradi di giudizio”.
Gli appellati e , con note di trattazione scritta e di precisazione delle conclusioni per l'udienza CP_1 CP_2
del 17.06.2025, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “- preliminarmente rigettare l'appello perché inammissibile per i motivi
di cui in narrativa;
- nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, sempre nel merito, procedere
alla divisione dei beni immobili come statuito da sentenza di primo grado e con i valori concordati con il verbale di bonario componimento
citato; - con vittoria di spese e competenze di lite”.
2. In punto di rito si precisa che – alla luce dell'intervenuto accordo e del contenuto novativo dello stesso nella parte in cui ridetermina i conguagli in denaro – non è venuto meno l'interesse della parti ad una decisione nel merito: invero non vi è né una richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, né una rinuncia all'appello, ma una esplicita richiesta di parziale riforma della sentenza di primo grado, quanto ai conguagli e alle spese e competenze di lite di ambo i gradi. La presente decisione assurge, pertanto, nella sostanza, a sentenza di merito idonea a far stato tra le parti e a produrre gli effetti di cosa giudicata.
La sentenza di prime cure deve essere riformata limitatamente al valore delle somme che è tenuta a Parte_1
corrispondere ai coeredi a titolo di conguaglio, in ragione del valore dei beni ereditari pari ad € 64.500,00, come concordato dalle parti nel verbale di bonario componimento dell'11.02.2025, riportato in parte motiva. Con conferma nel resto della decisione impugnata.
3. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione dell'intervenuto bonario componimento della controversia e tenuto altresì conto che le contestazioni alla stima del valore del bene da dividere mirano semplicemente a verificare la legittimità dello svolgimento delle operazioni divisionali e, precisamente, l'esattezza della stima del bene comune, in vista del perseguimento del risultato cui mirava la proposizione della domanda originaria
(Cass. Sez. 2, 16/05/2025, n. 13103).
5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato l'01.09.2021 da nei confronti di , , Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
, avverso la sentenza n. 509/2021 del 18.02.2021 del Tribunale Lecce, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina i conguagli in denaro dovuti da nei seguenti termini: € 2.125,00 in favore di Parte_1 CP_2
€ 1.125,00 in favore di , € 10.625,00 in favore di;
[...] CP_1 Controparte_3
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente est.
Dott. Antonio Francesco Esposito
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