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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 4485/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4485/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: Cause in materia di rapporti societari, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 5-2-25 e vertente Parte
, nato a [...], il Parte_2
01/01/1967, CF , e la sig.ra C.F._1 Pt_3
nata a [...] il [...] CF ,
[...] C.F._2 entrambi residenti in [...], rappresentati, assistiti e difesi, giusta procure conferite su fogli separati agli atti, dall'avv. Lodovico Di Brita (CF.
C.F._3
APPELLANTI
E
, c.f. , rappresentata e difesa, CP_1 CodiceFiscale_4 giusta procura agli atti, dall'Avv. Angela Lodato, cf C.F._5
, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Cava dei
[...]
Tirreni alla Via A. Ferrigno 7/c ,
APPELLATA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di appello notificato in data 15.10.2019, i coniugi presentavano gravame avverso la sentenza n. Parte_4
1315/2019, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata all'epilogo del giudizio incardinato al numero di rg 4951/2017, depositata in data
27.05.2019, con la quale, veniva accolta la domanda proposta dalla sig.ra , avente ad oggetto ripetizione di indebito, con CP_1 conseguenziale condanna degli odierni appellanti, in solido, al pagamento della complessiva somma di euro 24.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e condanna alle spese di lite.
Con il proposto gravame, le appellanti assumevano la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado non rilevata dal Tribunale, la mancata prova della notifica e la nullità della sentenza appellata;
indi, chiedevano : “Accertare e dichiarare la inesistenza della notifica dell''atto di citazione di primo grado e pertanto la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata;
in subordine accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e conseguente nullità derivata della sentenza impugnata, per l'effetto, rimettere la causa al primo giudice;
in via gradata, riformare il capo di condanna dichiarando per insussistenza di responsabilità solidale in capo alla sig.r ”. Parte_3
Si costituiva la parte appellata, che eccepiva la inammissibilità dello spiegato gravame per sua tardività e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello.
Instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 5-2-25, svoltasi con trattazione cartolare, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è tardivo e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
In punto di diritto si rileva che (cfr. Cass., Sez. VI-3, 21 luglio 2017, n.
18053) la notifica della sentenza di primo grado effettuata alla residenza della parte costituita personalmente in giudizio ex art. 86
c.p.c., anche se avvenuta in forma esecutiva ed accompagnata dall'atto di precetto, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre appello ai sensi dell'art. 325, co. 1, c.p.c. (pari a 30 giorni).
Nel caso di specie, dagli atti (cfr. avvisi di ricevimento delle relative raccomandate a.r.) risulta che la sentenza appellata è stata, unitamente ai relativi atti di precetto, distintamente notificata alle odierne parti appellanti a mezzo il servizio postale e che i relativi pieghi sono stati dalle medesime ritirati presso l'ufficio postale in data 3-7-2019, dopo essere stati ivi depositati ex art. 140 c.p.c. per temporanea assenza delle stesse presso il loro indirizzo.
A fronte delle dette notifiche, l'appello in esame è stato notificato a mezzo pec alla parte appellata in data 15-10-2019 (cfr. ricevuta di consegna allegata alla relativa busta telematica), quindi in data successiva alla scadenza, in data 2-9-2019, del termine breve di 30 giorni ex art. 326 c.p.c.
Al riguardo, si rileva che la parte appellante non risulta aver formulato specifiche deduzioni contrarie.
Pertanto, la detta notifica dell'atto di citazione in appello deve essere ritenuta tardivo;
per cui l'appello in esame deve essere dichiarato inammissibile.
Per tutto quanto esposto l'appello va dichiarato inammissibile perché proposto oltre la scadenza del termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ex art. 325 c.p.c..
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PTM definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
e nei confronti di
[...] Parte_3 CP_1 avverso la sentenza n. 1315/2019, emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello;
• condanna in solido fra loro le appellanti alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, che si liquidano nella somma di euro 2.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, cpa e IVA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Angela Lodato;
• dà atto delle condizioni previste per l'applicazione a carico solidale delle appellanti soccombenti del doppio del contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115/2002 come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14-5-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 4485/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4485/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: Cause in materia di rapporti societari, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 5-2-25 e vertente Parte
, nato a [...], il Parte_2
01/01/1967, CF , e la sig.ra C.F._1 Pt_3
nata a [...] il [...] CF ,
[...] C.F._2 entrambi residenti in [...], rappresentati, assistiti e difesi, giusta procure conferite su fogli separati agli atti, dall'avv. Lodovico Di Brita (CF.
C.F._3
APPELLANTI
E
, c.f. , rappresentata e difesa, CP_1 CodiceFiscale_4 giusta procura agli atti, dall'Avv. Angela Lodato, cf C.F._5
, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Cava dei
[...]
Tirreni alla Via A. Ferrigno 7/c ,
APPELLATA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di appello notificato in data 15.10.2019, i coniugi presentavano gravame avverso la sentenza n. Parte_4
1315/2019, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata all'epilogo del giudizio incardinato al numero di rg 4951/2017, depositata in data
27.05.2019, con la quale, veniva accolta la domanda proposta dalla sig.ra , avente ad oggetto ripetizione di indebito, con CP_1 conseguenziale condanna degli odierni appellanti, in solido, al pagamento della complessiva somma di euro 24.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e condanna alle spese di lite.
Con il proposto gravame, le appellanti assumevano la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado non rilevata dal Tribunale, la mancata prova della notifica e la nullità della sentenza appellata;
indi, chiedevano : “Accertare e dichiarare la inesistenza della notifica dell''atto di citazione di primo grado e pertanto la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata;
in subordine accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e conseguente nullità derivata della sentenza impugnata, per l'effetto, rimettere la causa al primo giudice;
in via gradata, riformare il capo di condanna dichiarando per insussistenza di responsabilità solidale in capo alla sig.r ”. Parte_3
Si costituiva la parte appellata, che eccepiva la inammissibilità dello spiegato gravame per sua tardività e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello.
Instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 5-2-25, svoltasi con trattazione cartolare, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è tardivo e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
In punto di diritto si rileva che (cfr. Cass., Sez. VI-3, 21 luglio 2017, n.
18053) la notifica della sentenza di primo grado effettuata alla residenza della parte costituita personalmente in giudizio ex art. 86
c.p.c., anche se avvenuta in forma esecutiva ed accompagnata dall'atto di precetto, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre appello ai sensi dell'art. 325, co. 1, c.p.c. (pari a 30 giorni).
Nel caso di specie, dagli atti (cfr. avvisi di ricevimento delle relative raccomandate a.r.) risulta che la sentenza appellata è stata, unitamente ai relativi atti di precetto, distintamente notificata alle odierne parti appellanti a mezzo il servizio postale e che i relativi pieghi sono stati dalle medesime ritirati presso l'ufficio postale in data 3-7-2019, dopo essere stati ivi depositati ex art. 140 c.p.c. per temporanea assenza delle stesse presso il loro indirizzo.
A fronte delle dette notifiche, l'appello in esame è stato notificato a mezzo pec alla parte appellata in data 15-10-2019 (cfr. ricevuta di consegna allegata alla relativa busta telematica), quindi in data successiva alla scadenza, in data 2-9-2019, del termine breve di 30 giorni ex art. 326 c.p.c.
Al riguardo, si rileva che la parte appellante non risulta aver formulato specifiche deduzioni contrarie.
Pertanto, la detta notifica dell'atto di citazione in appello deve essere ritenuta tardivo;
per cui l'appello in esame deve essere dichiarato inammissibile.
Per tutto quanto esposto l'appello va dichiarato inammissibile perché proposto oltre la scadenza del termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ex art. 325 c.p.c..
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PTM definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
e nei confronti di
[...] Parte_3 CP_1 avverso la sentenza n. 1315/2019, emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello;
• condanna in solido fra loro le appellanti alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, che si liquidano nella somma di euro 2.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, cpa e IVA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Angela Lodato;
• dà atto delle condizioni previste per l'applicazione a carico solidale delle appellanti soccombenti del doppio del contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115/2002 come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14-5-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo