Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/07/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Francesco Filocamo Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 493 / 2024 RG , trattenuta in decisione con ordinanza del 25.6.2025,
promossa da
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , elettivamente domiciliati presso lo studio in Parte_5 Parte_6 L'Aquila, Via Mausonia n.6 dell'Avv. Francesca Ramicone che li rappresentata e difende in virtù di procura da intendersi apposta in calce all'atto di appello;
Appellanti
contro
, elettivamente domiciliato in Avezzano, Via Giuseppe Mazzini n. 93, Controparte_1 presso e nello studio dell'Avv. Giacinto Moreno Di Cintio, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avvocato Giancarlo Lombardi con studio in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 16, giusta mandato alle liti depositato nel fascicolo telematico;
Appellati
avverso la sentenza n. 269/2024, depositata il 24.4.2024 dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento civile n. 29/2020, avente ad oggetto responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello accogliere per i motivi dedotti l'appello proposto e, in riforma della sentenza n. 269/2024 RG 29/2020 emessa dal Tribunale di L'Aquila GU dott. Maura Manzi il 24 aprile 2024, notificata a mezzo pec dall'Avv. Giacinto Moreno di in pari data, rigettando CP_1 le eccezioni avverse, compresa la richiesta di compensazione dei crediti professionali, ritenere la responsabilità professionale dell'Avv. conseguente alla formulazione delle Controparte_1 domande di insinuazione al fallimento della società dei crediti vantati dagli attori in CP_3 via chirografaria anzichè privilegiata e all'errata quantificazione dei crediti per tfr, condannandolo al risarcimento dei danni subiti dagli attori nella misura sottoindicata:
• quanto a € 4.399,39 al netto dell'IRPEF; Parte_1
• quanto a € 2.817,71 al netto dell'IRPEF; Parte_2
• quanto a € 2.528,24 al netto dell'IRPEF; Parte_4
• quanto a € 7.342,18 al netto dell'IRPEF; Parte_5
• quanto a € 6.466,23 al netto dell'IRPEF; Parte_6
o comunque alle somme che saranno ritenuto dovute con interessi e rivalutazione come per legge, oltre al rimborso delle spese di ctu pari a € 3.820,93, ponendo il pagamento a carico della terza chiamata in causa , conformemente a quanto richiesto dall'appellato Controparte_2
in caso di accoglimento della domanda di manleva. CP_1 Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per parte appellata : CP_1 Conclusioni non precisate nel termine di legge.
Contr Per parte appellata :
“Voglia la Corte d'Appello di L'Aquila in via principale: rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 269/2024 emessa in data 24.04.2024 dal Tribunale di L'Aquila a definizione del giudizio n. 29/2020 RG;
In subordine: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'avvocato nei confronti di CP_1 [...]
in quanto infondata in fatto e in diritto per intervenuta decadenza dello stesso Controparte_2 avvocato dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza di CP_1 Responsabilità Civile Professionale “Tua Professioni” nr. 40024712000623 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
In ulteriore subordine: Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dall'avvocato nei confronti di , statuire la condanna di quest'ultima CP_1 Controparte_2 tenuto conto dei limiti delle condizioni di operatività previste dal contratto di assicurazioni in atti, compresi franchigie (€ 1.000,00) e massimale (€ 250.000,00). Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di L'Aquila così ebbe a decidere:
PQM
: Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 29/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
- respinge le domande proposte;
- condanna gli attori alla rifusione a favore di , nonché a favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite che liquida in € 14.103, per ciascuna parte, oltre Controparte_2 esborsi, rimborso spese generali, e accessori di legge;
- pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU già liquidate con separato decreto. Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“La domanda di parte attrice, sopra trascritta, proposta contro l'avv. si riferisce Controparte_1 ad un contratto d'opera professionale, avente ad oggetto la prestazione, da parte del convenuto e a favore degli attori, dell'attività di assistenza e rappresentanza legale nel procedimento di ammissione al passivo al fallimento della società (di seguito, brevemente, ”), CP_3 CP_3 di cui gli attori erano lavoratori dipendenti. Gli attori hanno agito per il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta negligente e imperita del professionista, rappresentando, a sostegno della propria domanda, che:
- l'avvocato , sulla base di un titolo monitorio ottenuto dagli odierni attori, aveva proposto CP_1 domanda di insinuazione al passivo del fallimento della Team, chiedendo l'ammissione “in via chirografaria” dei crediti degli odierni attori, i quali, in quanto ex dipendenti della società vantavano invece crediti da lavoro (retribuzioni e TFR), dunque privilegiati ai sensi dell'art. 2751 bis c.c.;
- i predetti crediti erano stati ammessi in chirografo, “come da richiesta” con lo stato passivo reso esecutivo il 14.11.2016;
- la condotta del professionista risultava dunque caratterizzata da negligenza e imperizia come dimostrato anche dai successivi provvedimenti di rigetto dell'INPS alle domande proposte dai lavoratori per l'ammissione al Fondo di Garanzia, confermati da Giudice del Lavoro di L'Aquila, il quale aveva ritenuto il mancato riconoscimento del privilegio ostativo all'ammissione al Fondo;
-al suddetto errore, l'avv. Di Cinto aveva tentato di porre rimedio, prima con una istanza di correzione di errore materiale della domanda proposta, poi con rinuncia e successiva domanda di ammissione tardiva dei crediti, azioni tutte ritenute inammissibili dal Giudice Delegato;
- la responsabilità professionale del convenuto era da individuarsi nella mancata adeguata conoscenza della normativa in tema di privilegi e crediti da lavoro. Difatti, se correttamente richiesto, sarebbe stato senz'altro ottenuto dai lavoratori il riconoscimento del privilegio, il quale avrebbe anche consentito l'accesso al Fondo per il pagamento da parte dell'INPS delle ultime tre mensilità di retribuzione e del netto del tfr, quest'ultimo peraltro anche erroneamente quantificato dal professionista convenuto nel ricorso a decreto ingiuntivo proposto contro la Team, sulla base del quale era stato emanato il titolo fondante la domanda di ammissione al passivo. Tanto premesso, gli attori hanno chiesto accertarsi “la responsabilità professionale dell'avv.
[...]
conseguente alla formulazione delle domande di insinuazione al fallimento della società CP_1 dei crediti vantati dagli attori in via chirografaria anziché privilegiata e all'errata CP_3 quantificazione dei crediti per tfr, condannandolo al risarcimento dei danni subiti dagli attori nella misura sottoindicata:
• quanto a € 11.599,08 o, in subordine, € 4.390,33 al netto dell'Irpef; Parte_1
• quanto a € 8.348,30 o, in subordine, € 2.808,35 al netto dell'Irpef; Parte_2
• quanto a € 12.978,07 o, in subordine, € 7.784,04 al netto dell'Irpef; Parte_3
• quanto a € 5.881,43 o, in subordine, € 4.621,16 al netto dell'Irpef; Parte_4
• quanto a € 15.122,87 o, in subordine, € 8.800,87 al netto dell'Irpef; Parte_5
• quanto a € 16.135,41 o, in subordine, € 6.456,87 al netto dell'Irpef.” Parte_6 Parte convenuta ha contestato l'avversa pretesa, deducendo in primo luogo, come i danni lamentati dagli attori non siano riconducibili alla condotta del difensore, bensì ad un errore del Giudice del fallimento. In particolare, ha evidenziato che:
- la natura privilegiata dei crediti degli attori, per mero errore materiale richiesti in via chirografaria, deriva direttamente dalla legge, segnatamente dall'art. 2751 bis c.c., norma che riconosce il privilegio a tutti i crediti da lavoro, così attribuendo ai lavoratori un diritto indisponibile non suscettibile di rinuncia;
- pertanto, il Giudice Delegato avrebbe dovuto ammettere i crediti in via privilegiata, a prescindere dalla qualificazione contenuta nell'istanza proposta dal convenuto, risultando chiaramente dalla documentazione depositata con la domanda di insinuazione al passivo la natura privilegiata dei crediti, tutti derivanti da contratti di lavoro subordinato in essere con Team;
- ad eccezione solo della posizione di , il quale aveva revocato il mandato all'avv. Parte_3
immediatamente dopo il deposito dell'istanza di ammissione al passivo, il convenuto CP_1 aveva tentato di rimediare all'ammissione in chirografo, presentando, dapprima, istanza di correzione di errore materiale, poi istanza di ammissione tardiva e, infine, con ricorsi dinnanzi al Giudice del lavoro avverso i dinieghi di accesso al Fondo di garanzia dell'INPS, tali iniziative non avevano, tuttavia, condotto ad esiti positivi, attese le declaratorie di inammissibilità ricevute in sede fallimentare e il rigetto della domanda dinnanzi al Giudice del lavoro, il quale aveva tuttavia ritenuto di compensare le spese di lite data la “peculiarità” della fattispecie;
- non corretta era in ogni caso la quantificazione dei danni prospettata dagli attori, richiesti per somme maggiori rispetto a quelle ammesse al passivo. Parte convenuta concludeva, dunque, per il rigetto della domanda e, per il caso di accoglimento della domanda principale, eccepiva, in via riconvenzionale, la compensazione degli eventuali crediti risarcitori degli attori con quanto dagli stessi dovuto in favore del difensore, a cui mai erano stati corrisposti i compensi professionali in relazione alle attività prestate.
chiamata in garanzia dal convenuto, in forza del contratto assicurativo Controparte_2 con lo stesso stipulato, ha preliminarmente eccepito l'inoperatività della polizza allegata dal professionista per essere le condotte contestate antecedenti alla sottoscrizione dell'assicurazione e coprendo quest'ultima solo i rischi relativi a fatti accorsi nella vigenza del contratto;
in secondo luogo, ha invocato l'intervenuta decadenza del professionista dal diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. A33 del contratto, in base al quale l'avv. avrebbe dovuto rendere edotta la CP_1 compagnia assicurativa (o l'intermediario) dell'avvenuta ammissione in chirografo – e non in privilegio - dei crediti dei propri assistiti, circostanza questa senz'altro idonea a dare adito a richieste risarcitorie nei confronti del professionista, da comunicare all'assicuratore entro trenta giorni dalla data in cui l'assicurato ne ha preso conoscenza. Inoltre, ha contestato le domande attoree, deducendone l'infondatezza e precisando, in relazione alle richieste risarcitorie che:
- la normativa in materia di Fondo di Garanzia INPS (l. 297/1982) condiziona l'ammissione al Fondo esclusivamente all'insolvenza del datore di lavoro, nulla prevedendo circa l'ammissione in via privilegiata al passivo fallimentare;
- il danno subìto dagli attori era eziologicamente riconducibile non alla condotta dell'avv. , CP_1 bensì alle pronunce del Giudice del lavoro non impugnate dagli attori e così divenute definitive;
- il fallimento della Team era risultato incapiente non solo per i crediti ammessi in via chirografaria, ma anche per i crediti ammessi in privilegio;
pertanto, errata era la quantificazione dei danni operata nell'atto di citazione, non potendo i danni liquidarsi in misura superiore a quanto avrebbero potuto ottenere i lavoratori dal Fondo di Garanzia INPS;
- in subordine, in caso di accoglimento della domanda, la manleva dell'assicurazione doveva comunque ritenersi limitata entro i massimali previsti in contratto. La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti, nonché mediante esame testimoniale e CTU affidata al dottor avente ad oggetto la determinazione delle somme Tes_1 che sarebbero spettate a ciascun lavoratore in caso di ammissione al Fondo Garanzia INPS, con riferimento alle ultime tre mensilità di retribuzione dovuta dalla Team e all'importo netto del tfr.” All'esito il Tribunale ha deciso come sopra. La sentenza è stata impugnata dagli attori (che ne hanno chiesto la riforma) il 20.5.2024 per unico motivo che si va ad esaminare. Le parti appellate, costituitesi, hanno resistito al gravame, il ha reiterato la domanda di CP_1 Cont manleva nei confronti della che ad essa ha resistito. Con ordinanza del 9.10.2024 questa Corte ha concesso l'inibitoria richiesta dagli appellanti con riguardo alla loro condanna alle spese. Con ordinanza del 25.6.2025 questa Corte ha riservato la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont Va, preliminarmente, evidenziato che non risulta censurato, né dal , né dalla l'intero CP_1 impianto motivazionale mediante il quale il Tribunale ha ravvisato la sussistenza della responsabilità professionale del primo, ossia ha ritenuto che la pretesa attorea fosse fondata nell' an. Esso è il seguente e ne deriva il passaggio in giudicato dell'accertamento della responsabilità professionale.
“In relazione all'inadempimento dedotto in giudizio, deve darsi atto che effettivamente il decreto del Giudice Delegato del 14.11.2016, con cui è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo della Team, ha stabilito l'ammissione al passivo fallimentare dei crediti degli istanti in via chirografaria
“come da richiesta”, ancorché gli stessi, in quanto derivanti da rapporti di lavoro subordinato, avrebbero goduto del privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c., non oggetto della domanda di ammissione. Ebbene, dalla ricostruzione della vicenda per cui è causa, come risultante dalle allegazioni delle parti, è possibile affermare che l'errata qualificazione del credito come “chirografario”, operata dall'avvocato nella domanda sottoposta al Giudice Delegato, abbia determinato, più probabilmente che non, l'ammissione in tali termini dei crediti degli attori, con la conseguente perdita del privilegio previsto dalla legge. Invero, deve osservarsi come la questione circa la necessità di specificare la natura privilegiata dei crediti di cui si chiede l'ammissione in sede di domanda di insinuazione al passivo fallimentare non appaia opinabile alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità. In particolare, rappresenta principio consolidato quello per cui, in tema di insinuazione al passivo fallimentare, un credito deve essere ammesso in via chirografaria, qualora l'istante si limiti a chiederne l'ammissione senza alcun riferimento al privilegio, mancando in tal caso l'indicazione postulata dall'art. 93, comma 3, n. 4), prima parte, L.F. Infatti, posto che il privilegio si configura quale elemento costitutivo della causa petendi, l'esistenza della domanda relativa al rango privilegiato non può desumersi quale esito di una operazione interpretativa, che valorizzi i meri dati enunciati nel ricorso ex art. 93 L.F. (cfr. Cass. Civ., n. 15702/2011; Trib. Milano 3/3/2014)………… Nel caso in esame, non solo la causa di prelazione non era stata indicata nel ricorso, ma era stata chiesta l'ammissione “in chirografo”, dunque la domanda proposta era addirittura incompatibile con riconoscimento del privilegio. In tale prospettiva, alcuna rilevanza può essere allora riconosciuta alla natura indisponibile del privilegio invocata dalla difesa di parte convenuta o all'assenza di tale potere tra quelli conferiti dagli attori al difensore, dovendosi rinvenire l'errore del professionista nell'impostazione della domanda sottoposta al Giudice Delegato che, a prescindere dalla disponibilità o meno del diritto, ha senz'altro determinato il mancato riconoscimento del privilegio, avendo il Giudice accolto la richiesta così come formulata dalle parti. Appare significativa, a conferma dalle conclusioni ora raggiunte, anche la condotta stessa del professionista convenuto, che, ravvedutosi dell'errore – lungi dal proporre opposizione avverso la decisione del Giudice Delegato - ha tentato di porvi rimedio prima con l'istanza di correzione di errore materiale, poi con la rinuncia all'ammissione e la proposizione di una nuova istanza, stavolta correttamente articolata;
atti entrambi ritenuti inammissibili dal Giudice Delegato, il quale non ha ritenuto sussistente, nella fattispecie, alcun errore materiale, avendo egli deciso in conformità alla richiesta sottopostagli. In base al quadro sopra delineato, deve dunque ritenersi che l'avv. avrebbe dovuto bene CP_1 articolare la domanda di insinuazione al passivo dei crediti dei propri assistiti, provvedendo a delineare in maniera corretta tutti gli elementi della causa petendi azionata. Proprio la gravità degli effetti derivanti dall'impostazione della domanda, considerata anche l'incapienza del patrimonio della Team, avrebbe dovuto imporre al professionista la massima prudenza e diligenza, senza confidare nella eventuale, e remota, concessione, da parte del Giudice Delegato, della possibilità di correzione degli errori commessi. I rilievi sin qui svolti escludono parimenti che sia configurabile nella fattispecie la soluzione di un problema tecnico di particolare difficoltà, avuto riguardo alla sussistenza di un orientamento abbastanza pacifico sulla tematica oggetto di causa e alla presenza di un chiaro dato normativo. Provata la responsabilità del professionista nei termini sinora argomentati, occorre allora valutare se la stessa abbia effettivamente determinato, per gli attori, conseguenze meritevoli di risarcimento.” Ciò posto, valga quanto segue, dato che l'appello riguarda unicamente la sussistenza di danno risarcibile in favore degli originari attori.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: Violazione di legge ex art 132 n.4 cpc – motivazione illogica e omissiva circa un fatto decisivo per il giudizio prospettato dalle parti e risultante dagli atti.
Va premesso che il Primo Giudice ha correttamente evidenziato come, occorresse, comunque, verificare se sussisteva il danno oggetto della pretesa risarcitoria e se fosse ravvisabile il nesso causale tra questo e l'inadempimento del professionista, non potendo tali elementi costitutivi della responsabilità essere desunti, sic et simpliciter, dall'accertamento dell'inesatto adempimento del contratto d'opera professionale, né ritenersi che la relativa prova risultasse in re ipsa. Al fine di pervenire alla prova del pregiudizio posto a fondamento dell'azione risarcitoria, quindi, il Tribunale ha compiuto un giudizio prognostico a carattere probabilistico circa l'eventuale soddisfacimento delle ragioni creditorie degli attori nell'ipotesi in cui il professionista avesse diligentemente posto in essere la prestazione esigibile, ovvero avesse insinuato i crediti degli ex lavoratori al passivo assumendoli privilegiati. Detta valutazione, in primo grado, ha comportato il rigetto della domanda attorea per due profili.
1.Quanto al soddisfacimento delle complessive pretese creditorie oggetto di domanda, infatti, il Tribunale ha ritenuto che “ ai fini della prova dei danni di cui chiedono il risarcimento, le parti attrici avrebbero dovuto perlomeno dedurre che, in base all'attivo fallimentare disponibile, qualora avessero ottenuto il riconoscimento del privilegio, le stesse avrebbero effettivamente ricevuto il pagamento delle somme richieste, ad esempio perché sarebbero state soddisfatte con preferenza rispetto ad altri creditori. Niente è stato invece dimostrato (o anche solo dedotto) a tale riguardo, nemmeno in termini di perdita chances di ottenere il pagamento. Inoltre, a seguito della contestazione mossa dalla terza chiamata nella comparsa di costituzione, con la quale si rilevava l'incapienza del fallimento, comunque inidoneo a soddisfare i pagamenti anche dei creditori privilegiati, nessuna contestazione è stata sollevata dagli attori. L'affermazione circa l'incapienza del fallimento – da ritenersi fatto non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. – unitamente all'assenza di qualunque prova del danno offerta dagli attori, conduce senz'altro a ritenere che non sussistano nel caso in esame pregiudizi suscettibili di ristoro economico. Non è possibile infatti affermare, con apprezzabile grado di probabilità, che quand'anche i crediti dei lavoratori fossero stati ammessi in privilegio, gli stessi avrebbero potuto essere soddisfatti.” Questa parte della motivazione non è stata censurata in quanto gli appellanti, in definitiva, si dolgono solo del seguente ed ulteriore passo motivazionale, unico impugnato, col quale la domanda è stata rigettata anche sotto il profilo dei danni patrimoniali derivati agli ex lavoratori per non essere stati ammessi al Fondo di garanzia INPS:
2.“Con riferimento, invece, ai danni per la negata ammissione al Fondo di Garanzia INPS, deve osservarsi come la relativa domanda sia stata proposta dagli attori solo in sede di comparsa conclusionale e dunque debba ritenersi tardiva. Né infatti nell'atto di citazione, né nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co 6 cpc, dove pure era precisata la domanda al fine di contrastare l'eccezione di compensazione del convenuto, gli attori proponevano richiesta risarcitoria per il mancato accesso al Fondo di Garanzia, che compariva nella domanda attorea solo in sede di comparsa ex art. 190 cpc, con un inammissibile ampliamento del thema decidendum. Ne consegue che del tutto irrilevanti appaiono le deduzioni in ordine alla mancata ammissione al fondo INPS. In disparte la questione circa l'operatività del Fondo indipendentemente dal riconoscimento del privilegio in sede fallimentare, i danni conseguenti al mancato accesso al Fondo di Garanzia rappresentano pregiudizi ulteriori e diversi rispetto a quelli chiesti nell'atto introduttivo che, si ribadisce, attenevano esclusivamente ai danni derivanti dalla mancata ammissione al passivo, in via privilegiata, dei crediti dei lavoratori, nonché all'errata quantificazione , operata in sede monitoria, delle somme dovute ai singoli dipendenti a titolo di tfr. Il risarcimento dei danni per la mancata ammissione al Fondo avrebbe, dunque, dovuto essere richiesto con apposita domanda, come effettivamente è stato fatto dagli attori, tuttavia tardivamente, in sede di comparsa conclusionale.” 3.La decisione è stata contestata (nel pacifico assunto per cui, se correttamente richiesto, sarebbe stato senz'altro ottenuto dai lavoratori il riconoscimento del privilegio, il quale avrebbe consentito l'accesso al Fondo per il pagamento da parte dell'INPS delle ultime tre mensilità della retribuzione e del netto del TFR) col far rilevare che nell'atto di citazione le conclusioni erano le seguenti:
“si chiede la sua condanna al risarcimento dei danni nella misura sottoindicata:
quanto a € 11.599,08 o in subordine € 4.390,33 al netto dell'IRPEF; Parte_1
quanto a € 8.348,30 o in subordine € 2.808,35 al netto dell'IRPEF; Parte_2
quanto a € 12.978,07 o in subordine € 7.784,04 al netto dell'IRPEF; Parte_3
quanto a € 5.881,43 o in subordine € 4.621,16 al netto dell'IRPEF; Parte_4
quanto a € 15.122,87 o in subordine € 8.800,87 al netto dell'IRPEF; Parte_5
quanto a € 16.135,41 o in subordine € 6.456,87 al netto dell'IRPEF.” Parte_6
Dette conclusioni erano state precedute da asserzione in base alla quale “la carenza di perizia dovuta a errori conseguenti alla mancanza della normale preparazione tecnica professionale da sempre luogo ad inadempimento e nella presente fattispecie si è assistito ad un crescendo di errori culminati nel ricorso contro l'INPS che, rasentando la temerarietà, ha esposto gli assistiti ad un concreto rischio di ulteriore danno, oltre a quello concreto ed immediato conseguente alla mancata ammissione al Fondo di Garanzia dell'INPS che, a seguito dell'esatta insinuazione al passivo fallimentare, avrebbe corrisposto a ciascuno degli attori € 2.100,00 netti per le ultime tre mensilità e il netto del tfr, pari a € 2.290,33 per € 708,35 per € 5.684,04 per € Pt_1 Parte_2 Pt_3 2.521,16 per , € 6.700,87 per € 4.356,87 per ”. Pt_4 Pt_5 Parte_6 Il tenore letterale della citazione in primo grado, quindi, secondo gli appellanti rendeva palese che il risarcimento dei danni per la mancata ammissione al Fondo era stato in ogni caso tempestivamente richiesto, non tardivamente in sede di comparsa conclusionale.
4.La doglianza è palesemente fondata: la decisione di ritenere tardiva la domanda in oggetto è errata sol che si consideri il tenore letterale della citazione, di ciò, del resto, ha dato riscontro la circostanza per cui in primo grado era stata anche espletata CTU sul seguente quesito: “quantifichi il CTU i crediti il cui versamento sarebbe stato erogato dall'INPS ai singoli attori per l'ipotesi di accoglimento delle domande al Fondo di Garanzia, con riferimento alle ultime tre mensilità della retribuzione non percepita dagli attori e all'importo netto del TFR dovuto dal datore di lavoro”. Ritenere, come ha fatto il Tribunale, che la domanda risarcitoria, invero avanzata in subordine, fosse stata proposta solo con la comparsa conclusionale, è asserzione che non tiene conto del fatto che, proprio in quanto essa venne proposta, si decise di disporre una consulenza tecnica volta a quantificare gli esatti importi relativi alle ultime tre mensilità della retribuzione non percepita dagli attori e all'importo netto del TFR dovuto dal datore di lavoro. Nella comparsa conclusionale gli attori si limitarono a chiedere a titolo risarcitorio le sole somme inizialmente richieste in via subordinata, come minimamente rettificate dal CTU, ovvero: € 4.399,39 per , € 2.817,71 per , € 6.486,09 per , € Parte_1 Parte_2 Parte_3 2.528, 42 per , € 7.342,18 per € 6.466,23 per . Parte_4 Persona_1 Parte_6 Essi, quindi, non modificarono la domanda ma la ridussero alla luce delle risultanze istruttorie. L'appello, quindi, va accolto, derivandone la condanna del a risarcire gli appellanti nelle CP_1 suddette misure.
5.Priva di alcun pregio è l'eccezione, proposta dall'appellato, di compensazione “dei rispettivi crediti vantati da una parte nei confronti dell'altra”, volta che nulla è allegato in questo giudizio su quali sarebbero i crediti vantati dall'Avv. a titolo di competenze professionali nei Controparte_1 confronti degli appellanti.
6.L'appellato , inoltre, ha riproposto la domanda di manleva e garanzia nei confronti della CP_1 Cont assicurazioni, dichiarata assorbita in primo grado, invocando polizza 40024712000623 in virtù della quale la Compagnia sarebbe tenuta a manlevarlo da ogni pretesa attorea e chiedendo la condanna della Compagnia assicuratrice a rifondere agli attori, o in via subordinata, all'Avv.
, quanto sarà eventualmente determinato da questa Corte. Controparte_1 Cont La che sul merito dell'appello ha resistito, ha di poi eccepito la inoperatività della polizza, senza che l'assicurato nulla abbia controdedotto: egli non ha precisato le conclusioni, non ha depositato la comparsa conclusionale e si è solo limitato a depositare memoria di replica nella quale non vi sono argomenti per confutare la tesi della Compagnia. Con detta tesi assume che il fosse decaduto dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo CP_1 assicurativo di cui alla polizza di Responsabilità Civile Professionale “Tua Professione” nr. 40024712000623 con decorrenza dal 07.07.2016 al 07.07.2017 e soggetta a tacito rinnovo. Ciò in quanto le garanzie assicurative della polizza in esame operavano in regime di “claims made”, Contr in forza del quale si obbligava a “tenere indenne l' contro le Perdite – delle quali Parte_7 sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile – che traggono origine da ogni Richiesta di Risarcimento fatta da Terzi all' stesso per la prima volta e notificate agli Assicuratori Parte_7 durante il Periodo di Assicurazione indicato in polizza o durante il “Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento” (se concesso), purché tali Richieste di Risarcimento siano originate da un Atto illecito commesso dall' o da un membro del suo staff e/o Collaboratore di cui Parte_7 l' stesso ne debba rispondere durante il Periodo di Assicurazione o di Retroattività (se Parte_7 concessa) nell'espletamento delle attività indicate in Polizza” (cfr. art. A.1 Condizioni Generali di Assicurazione, doc. n. 1). L'art. A. 33 delle stesse condizioni generali di assicurazione, intitolato “Obblighi delle parti in caso di richiesta di risarcimento”, stabiliva che:
“L'Assicurato a pena di decadenza del diritto dell'indennizzo ai sensi della presente polizza deve dare a Tua o a comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a CP_4 conoscenza di:
1. qualsiasi Richiesta di Risarcimento a lui presentata” (ove per richiesta di risarcimento si intende ai sensi delle Definizioni di polizza “a. qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell'Assicurato oppure b. qualsiasi contestazione scritta che presupponga un Atto Illecito inviata all'Assicurato”);
2. qualsiasi intenzione formalizzata da un Terzo di ritenerlo responsabile di un atto illecito;
3. qualsiasi Circostanza di cui l' venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare Parte_7 adito a una Richiesta di Risarcimento” (ove per Circostanza si intende, ai sensi delle Definizioni di polizza, “a. qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell'Assicurato; b. qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell'Assicurato, da cui possa trarre origine una Richiesta di Risarcimento;
c. qualsiasi atto o fatto di cui l' sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una Parte_7 Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti”.) Cont Questo Collegio, ribadito che l'assicurato nulla ha obiettato, al riguardo, deve convenire con la sul fatto che il abbia violato l'obbligo assunto in base all'art. 33 n. 3 delle condizioni CP_1 generali per avere omesso di informare entro 30 giorni la compagnia di circostanza intesa come fatto, di cui era a conoscenza , che poteva ragionevolmente dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti, ovvero del fatto che all' udienza di verifica dello stato passivo del 14.11.2016 il Giudice Delegato dichiarava l'esecutività dello stato passivo come da progetto del Curatore, disponendo quindi l'ammissione al chirografo dei crediti degli attori, palesemente avvenuta per sua responsabilità e tale da costituire premessa di successive richieste risarcitorie. E che di ciò egli fosse consapevole è dimostrato dai tentativi di rimediare alla mancanza, quale la proposizione di un'istanza di correzione di errore materiale dello stato passivo motivata assumendo che “per mero errore materiale/refuso di stampa, veniva richiesta l'ammissione al passivo fallimentare del credito di lavoro anzidetto in via chirografaria anziché in via privilegiata”. Il , però, inviò la denunzia di sinistro di cui all'art. A.33 delle condizioni generali di CP_1 assicurazione in data 21.01.2019 , ossia solo dopo avere ricevuto in data 17.01.2019 la formale lettera di diffida e messa in mora con cui uno degli attori ( , per il tramite del proprio Pt_3 difensore, nel dare atto che, in considerazione dell'ammissione del proprio credito al chirografo anziché al privilegio, “non ha potuto accedere al Fondo di Garanzia dell'INPS per ottenere il pagamento del TFR (€ 5.684,07) e delle indennità relative alle ultime tre mensilità (che l'INPS corrisponde nella misura di € 2.100,00)”, dichiarava di essere intenzionato “a proporre azione di risarcimento nei suoi confronti”. Il , quindi, ha denunziato il sinistro di cui è causa ben oltre il termine di 30 giorni previsto CP_1 dal suddetto art. A.33, che decorreva dal 14.11.2016, con ciò essendo decaduto dal diritto alla manleva.
7.Quanto alle spese, ivi comprese quelle di CTU come già liquidate, entrambe le parti appellate, soccombenti nei confronti degli appellanti, devono rifonderle, in solido, al loro procuratore antistatario per entrambi i gradi di giudizio. Cont L'appellato , soccombente in punto di manleva, deve corrispondere a le spese del CP_1 presente grado. Le spese vengono liquidate in base al compenso medio previsto per le cause di valore ricadente nel quarto scaglione, alla luce di un decisum superiore a 30mila euro. Questi gli importi. Primo grado: € 7616,00; appello: € 9991,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge, cui aggiungere euro 804,00 per esborsi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: 1)accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni in favore degli appellanti nelle misure sottoindicate:
• quanto a € 4.399,39 al netto dell'IRPEF; Parte_1
• quanto a € 2.817,71 al netto dell'IRPEF; Parte_2
• quanto a € 6.486,09 al netto dell'IRPEF; Parte_3
• quanto a € 2.528,24 al netto dell'IRPEF; Parte_4
• quanto a € 7.342,18 al netto dell'IRPEF; Parte_5
• quanto a € 6.466,23 al netto dell'IRPEF; Parte_6
con interessi dal dovuto al soddisfo;
2)regola le spese come in parte motiva;
Così deciso in camera di consiglio il 30.6.2025.
Il Consigliere estensore Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco Filocamo