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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 62/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 62/2023
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massa Franca, con domicilio eletto in Vignola, via Caselline, n. 330;
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Isabella Basile, Ester Cascio e Oreste Manzi, con domicilio eletto in
Modena, Viale Reiter, n. 72
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.1.2023 ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: «In via principale, disporre l'annullamento
dell'avviso di addebito n.370 2022 00022773 di euro 14.056,10 per i seguenti motivi: CP_1
L' non ha adempiuto agli obblighi previsti in autotutela (circolare n. 146 del CP_1 CP_1
1 15/12/2006) forzando e obbligando il contribuente ad adire l'autorità Parte_1
giudiziaria con conseguenti gravose spese legali e lunghi tempi per una sentenza e non meno
importante, il danno evidente e conclamato dalle inaccettabili azioni poste in essere dall CP_1
L' così agendo, ha procurato un grave e permanente danno economico e reputazionale al CP_1
contribuente che in tutti i modi ha documentato: a) la sospensione dell'intero atto accertativo
n.THH014V030087 decisa dalla Corte di giustizia di II grado di Bologna, b) il ricalcolo degli
imponibili dopo la sentenza 519/2021 la quale ha ridotto le pretese da euro euro 8.048,25 CP_1
a euro 2.670,34. L così agendo, ha inoltrato all'agenzia di Riscossione (ex equitalia) un CP_1
avviso di addebito sbagliato e illegittimo avendo preso a riferimento i valori imponibili iniziali
di euro 8.048,25 indicati in avviso di accertamento, non tenendo conto del riconteggio delle
pretese post Sentenza 519/2021, che le ridusse a euro 2.670,34, ed ancor più grave il CP_1
mancato rispetto del provvedimento di sospensione emesso il 19/10/2022 dalla Corte di II
grado, avvenuta molto tempo prima della notiVica dell'avviso di addebito del 05/12/2022. CP_1
CP_
- Condannare l in persona del suo legale rappresentante, al risarcimento del danno
subito dal ricorrente nella misura che Vorrà ritenere il Giudicante.».
Nel contestare, per tutti i motivi analiticamente esposti in ricorso, la legittimità dell'avviso di addebito n. 370 2022 0002277316 notificato il 5.12.2022 (atto scaturente dagli accertamenti cristallizzati nell'avviso di accertamento fiscale , notificatogli in data CodiceFiscale_2
20.12.2019), nel dare atto delle varie fasi del giudizio impugnatorio inerente l'atto presupposto di natura fiscale, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel ribadire la legittimità
del proprio operato nonché l'irrilevanza di ogni violazione del disposto di cui all'art. 24, co. 3,
D. Lgs. 46/1999, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie, chiedendo accertarsi la validità dell'opposto avviso di addebito per il minor importo di € 2.877,85 (e tanto in conformità con le sentenze pronunciate a definizione dei procedimenti tributari aventi ad
2 oggetto l'atto impositivo presupposto all'odierno avviso di addebito e in conformità al provvedimento in autotutela prodotto sub doc. 7).
Nel corso della prima udienza di trattazione, parte ricorrente ha documentato di avere depositato domanda di definizione agevolata della pretesa impositiva fiscale sulla cui scorta è stato confezionato l'opposto avviso di addebito.
Previo scambio di note difensive finali, all'esito dell'udienza di discussione del 12.3.2025
(celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Non è in contestazione tra le parti come l'opposto avviso di addebito si fondi sugli accertamenti compiuti dall'Agenzia fiscale, per come cristallizzati nell'avviso di accertamento fiscale n.THH014V03087/2019.
Costituisce ulteriore dato pacifico la circostanza di fatto per cui , nel prendere atto delle CP_1
determinazioni assunte dall roprio nei riguardi dell'avviso di accertamento fiscale, abbia, CP_2
mediante propria determinazione in autotutela, ridotto l'ammontare della propria pretesa contributiva (v. doc. 7 memoria difensiva).
Parte ricorrente ha fornito documentale dimostrazione dell'avvenuta definizione della lite tributaria mediante accoglimento della propria istanza di definizione agevolata ex art. 1, co. 186
e ss., L. 197/2022 (v. docc. 14, 15 e 16 parte ricorrente).
Ciò posto, il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte alla caducazione dell'opposto avviso di addebito n. 370 2022
0002277316, con cui ha richiesto il pagamento della somma di € 14.056,10 a titolo di CP_1
contribuzione previdenziale, Gestione Commercianti, per l'anno 2014. Somma poi.c ome visto,
ricalcolata in difetto dall'Istituto.
Si ritiene fondata l'iniziativa attorea, nei soli limiti che seguono.
3 Parte ricorrente contesta in primo luogo la legittimità dell'addebito per violazione dell'art. 24,
co. 3, D. Lgs. 46/1999, nella misura in cui l'atto impugnato è stato confezionato da in data CP_1
successiva non solo all'avvenuta impugnazione in sede giurisdizionale dell'avviso di accertamento ADER presupposto ma anche a tutte le comunicazioni fornite all circa le CP_3
sorti di tale giudizio.
Si ritiene che tale prospettazione non colga nel segno.
Sul punto ci si richiama al condiviso principio di diritto espresso da Cass.,7.5.2019, n. 12025:
«In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla
cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare
tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento
dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto
ingiuntivo; ne consegue che, ove la cartella consegua ad un accertamento già impugnato
davanti all'autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto e attuale della parte a far
valere l'illegittimità dell'iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo
sull'impugnazione dell'accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, senza
neppure dedurre che la cartella emessa è stata azionata in via esecutiva, giacché un'eventuale
pronuncia sul punto non comporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente
apprezzabile».
Alla luce di tale condivisibile pronuncia, si ritiene che difetti in capo all'odierno ricorrente un interesse ad agire poiché un eventuale accoglimento dell'esposta doglianza non comporterebbe per costei il conseguimento di alcun risultato giuridicamente apprezzabile.
L'odierna doglianza di avvenuta violazione dell'art. 24, co. 3, D. Lgs. 46/1999 deve quindi essere dichiarata inammissibile per difetto di concreto interesse ad agire.
Le medesime considerazioni comportano, inoltre, l'infondatezza di qualsiasi domanda risarcitoria attorea per carenza di uno dei propri fatti costitutivi.
4 Fermo tale rilievo, s'impone in ogni caso l'accertamento dei fatti costitutivi del credito previdenziale oggi in discussione.
E tanto in ragione del fatto che ha chiesto il pagamento dei contributi accertati, seppur in CP_1
misura ridotta rispetto a quanto indicato nell'avviso di addebito (v. memoria difensiva nonché
conclusioni ivi rassegnate).
Quanto così al merito vero e proprio della pretesa contributiva oggi in discussione, si ricorda che l'opposizione all'avviso di addebito dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova.
Con la conseguenza per cui, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. civ., n. 5763/02 e Cass.
civ., n. 23600/09). Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, “nel giudizio
promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe
all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva” (Cass. Sez. L, Sent. n. CP_1
14965 del 06/09/2012; Cass. Sez. L, Sent. n. 22862 del 10/11/2010). Come ha chiarito la Corte
di Appello di Bologna, l' è “tenuto a provare l'effettività del maggior reddito che si CP_1
assume percepito” (cfr. Sent. n. 733/2015 del 25.08.2015; Sent. n. 1002/2015 del 20.10.2015).
Spostando le considerazioni al caso di specie, si ritiene che non abbia assolto all'onere CP_1
della prova su di sé incombente circa l'esistenza dei fatti costitutivi del proprio credito.
Alla luce di tutta la documentazione rifluita in atti, attesa anche l'autonomia del giudizio previdenziale rispetto a quello fiscale (v. ex multis Cass. 12996/2018), tenuto conto inoltre della definizione agevolata del contenzioso fiscale, si ritiene non vi sia alcun documento di natura contabile/fiscale da cui è possibile arguire l'esistenza di quel maggior reddito imponibile, sulla cui scorta fonda la propria pretesa previdenziale. CP_1
5 Documentazione contabile per vero nemmeno richiesta da ad mediante CP_1 CP_4
formulazione di un'istanza istruttoria ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c.
Evenienze queste che, congiunte al fatto per cui il potere di cui all'art. 421 c.p.c. non può
supplire a carenze probatorie delle parti (Cass. n. 11847/2009; conformi: Cass. n. 12002/2002;
Cass. n. 17102/2009; Cass. n. 15899/2011), precludono lo svolgimento, in questa sede, di accertamenti in ordine alla veridicità e fondatezza dei fatti posti a fondamento della pretesa contributiva oggi opposta.
In definitiva quindi, atteso il mancato assolvimento in capo all'istituto convenuto degli oneri probatori su di sé incombenti, si accerta l'insussistenza del credito previdenziale indicato anche nell'opposto avviso di addebito.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate nella misura della metà.
La residua metà è posta a carico di , nella misura indicata in dispositivo a mente del valore CP_1
e tipo di controversia, degli adempimenti processuali compiuti, delle prescrizioni di cui al DM
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara non sussistente nei confronti di parte ricorrente il debito previdenziale di cui all'opposto avviso di addebito;
2) Compensate le spese di lite in misura della metà, condanna , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a rifondere a parte ricorrente la residua quota, liquidata in detta frazione in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e
CPA come per legge. Oltre spese di contributo unificato.
Modena, 14.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 62/2023
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massa Franca, con domicilio eletto in Vignola, via Caselline, n. 330;
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Isabella Basile, Ester Cascio e Oreste Manzi, con domicilio eletto in
Modena, Viale Reiter, n. 72
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.1.2023 ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: «In via principale, disporre l'annullamento
dell'avviso di addebito n.370 2022 00022773 di euro 14.056,10 per i seguenti motivi: CP_1
L' non ha adempiuto agli obblighi previsti in autotutela (circolare n. 146 del CP_1 CP_1
1 15/12/2006) forzando e obbligando il contribuente ad adire l'autorità Parte_1
giudiziaria con conseguenti gravose spese legali e lunghi tempi per una sentenza e non meno
importante, il danno evidente e conclamato dalle inaccettabili azioni poste in essere dall CP_1
L' così agendo, ha procurato un grave e permanente danno economico e reputazionale al CP_1
contribuente che in tutti i modi ha documentato: a) la sospensione dell'intero atto accertativo
n.THH014V030087 decisa dalla Corte di giustizia di II grado di Bologna, b) il ricalcolo degli
imponibili dopo la sentenza 519/2021 la quale ha ridotto le pretese da euro euro 8.048,25 CP_1
a euro 2.670,34. L così agendo, ha inoltrato all'agenzia di Riscossione (ex equitalia) un CP_1
avviso di addebito sbagliato e illegittimo avendo preso a riferimento i valori imponibili iniziali
di euro 8.048,25 indicati in avviso di accertamento, non tenendo conto del riconteggio delle
pretese post Sentenza 519/2021, che le ridusse a euro 2.670,34, ed ancor più grave il CP_1
mancato rispetto del provvedimento di sospensione emesso il 19/10/2022 dalla Corte di II
grado, avvenuta molto tempo prima della notiVica dell'avviso di addebito del 05/12/2022. CP_1
CP_
- Condannare l in persona del suo legale rappresentante, al risarcimento del danno
subito dal ricorrente nella misura che Vorrà ritenere il Giudicante.».
Nel contestare, per tutti i motivi analiticamente esposti in ricorso, la legittimità dell'avviso di addebito n. 370 2022 0002277316 notificato il 5.12.2022 (atto scaturente dagli accertamenti cristallizzati nell'avviso di accertamento fiscale , notificatogli in data CodiceFiscale_2
20.12.2019), nel dare atto delle varie fasi del giudizio impugnatorio inerente l'atto presupposto di natura fiscale, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel ribadire la legittimità
del proprio operato nonché l'irrilevanza di ogni violazione del disposto di cui all'art. 24, co. 3,
D. Lgs. 46/1999, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie, chiedendo accertarsi la validità dell'opposto avviso di addebito per il minor importo di € 2.877,85 (e tanto in conformità con le sentenze pronunciate a definizione dei procedimenti tributari aventi ad
2 oggetto l'atto impositivo presupposto all'odierno avviso di addebito e in conformità al provvedimento in autotutela prodotto sub doc. 7).
Nel corso della prima udienza di trattazione, parte ricorrente ha documentato di avere depositato domanda di definizione agevolata della pretesa impositiva fiscale sulla cui scorta è stato confezionato l'opposto avviso di addebito.
Previo scambio di note difensive finali, all'esito dell'udienza di discussione del 12.3.2025
(celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Non è in contestazione tra le parti come l'opposto avviso di addebito si fondi sugli accertamenti compiuti dall'Agenzia fiscale, per come cristallizzati nell'avviso di accertamento fiscale n.THH014V03087/2019.
Costituisce ulteriore dato pacifico la circostanza di fatto per cui , nel prendere atto delle CP_1
determinazioni assunte dall roprio nei riguardi dell'avviso di accertamento fiscale, abbia, CP_2
mediante propria determinazione in autotutela, ridotto l'ammontare della propria pretesa contributiva (v. doc. 7 memoria difensiva).
Parte ricorrente ha fornito documentale dimostrazione dell'avvenuta definizione della lite tributaria mediante accoglimento della propria istanza di definizione agevolata ex art. 1, co. 186
e ss., L. 197/2022 (v. docc. 14, 15 e 16 parte ricorrente).
Ciò posto, il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte alla caducazione dell'opposto avviso di addebito n. 370 2022
0002277316, con cui ha richiesto il pagamento della somma di € 14.056,10 a titolo di CP_1
contribuzione previdenziale, Gestione Commercianti, per l'anno 2014. Somma poi.c ome visto,
ricalcolata in difetto dall'Istituto.
Si ritiene fondata l'iniziativa attorea, nei soli limiti che seguono.
3 Parte ricorrente contesta in primo luogo la legittimità dell'addebito per violazione dell'art. 24,
co. 3, D. Lgs. 46/1999, nella misura in cui l'atto impugnato è stato confezionato da in data CP_1
successiva non solo all'avvenuta impugnazione in sede giurisdizionale dell'avviso di accertamento ADER presupposto ma anche a tutte le comunicazioni fornite all circa le CP_3
sorti di tale giudizio.
Si ritiene che tale prospettazione non colga nel segno.
Sul punto ci si richiama al condiviso principio di diritto espresso da Cass.,7.5.2019, n. 12025:
«In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla
cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare
tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento
dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto
ingiuntivo; ne consegue che, ove la cartella consegua ad un accertamento già impugnato
davanti all'autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto e attuale della parte a far
valere l'illegittimità dell'iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo
sull'impugnazione dell'accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, senza
neppure dedurre che la cartella emessa è stata azionata in via esecutiva, giacché un'eventuale
pronuncia sul punto non comporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente
apprezzabile».
Alla luce di tale condivisibile pronuncia, si ritiene che difetti in capo all'odierno ricorrente un interesse ad agire poiché un eventuale accoglimento dell'esposta doglianza non comporterebbe per costei il conseguimento di alcun risultato giuridicamente apprezzabile.
L'odierna doglianza di avvenuta violazione dell'art. 24, co. 3, D. Lgs. 46/1999 deve quindi essere dichiarata inammissibile per difetto di concreto interesse ad agire.
Le medesime considerazioni comportano, inoltre, l'infondatezza di qualsiasi domanda risarcitoria attorea per carenza di uno dei propri fatti costitutivi.
4 Fermo tale rilievo, s'impone in ogni caso l'accertamento dei fatti costitutivi del credito previdenziale oggi in discussione.
E tanto in ragione del fatto che ha chiesto il pagamento dei contributi accertati, seppur in CP_1
misura ridotta rispetto a quanto indicato nell'avviso di addebito (v. memoria difensiva nonché
conclusioni ivi rassegnate).
Quanto così al merito vero e proprio della pretesa contributiva oggi in discussione, si ricorda che l'opposizione all'avviso di addebito dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova.
Con la conseguenza per cui, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. civ., n. 5763/02 e Cass.
civ., n. 23600/09). Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, “nel giudizio
promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe
all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva” (Cass. Sez. L, Sent. n. CP_1
14965 del 06/09/2012; Cass. Sez. L, Sent. n. 22862 del 10/11/2010). Come ha chiarito la Corte
di Appello di Bologna, l' è “tenuto a provare l'effettività del maggior reddito che si CP_1
assume percepito” (cfr. Sent. n. 733/2015 del 25.08.2015; Sent. n. 1002/2015 del 20.10.2015).
Spostando le considerazioni al caso di specie, si ritiene che non abbia assolto all'onere CP_1
della prova su di sé incombente circa l'esistenza dei fatti costitutivi del proprio credito.
Alla luce di tutta la documentazione rifluita in atti, attesa anche l'autonomia del giudizio previdenziale rispetto a quello fiscale (v. ex multis Cass. 12996/2018), tenuto conto inoltre della definizione agevolata del contenzioso fiscale, si ritiene non vi sia alcun documento di natura contabile/fiscale da cui è possibile arguire l'esistenza di quel maggior reddito imponibile, sulla cui scorta fonda la propria pretesa previdenziale. CP_1
5 Documentazione contabile per vero nemmeno richiesta da ad mediante CP_1 CP_4
formulazione di un'istanza istruttoria ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c.
Evenienze queste che, congiunte al fatto per cui il potere di cui all'art. 421 c.p.c. non può
supplire a carenze probatorie delle parti (Cass. n. 11847/2009; conformi: Cass. n. 12002/2002;
Cass. n. 17102/2009; Cass. n. 15899/2011), precludono lo svolgimento, in questa sede, di accertamenti in ordine alla veridicità e fondatezza dei fatti posti a fondamento della pretesa contributiva oggi opposta.
In definitiva quindi, atteso il mancato assolvimento in capo all'istituto convenuto degli oneri probatori su di sé incombenti, si accerta l'insussistenza del credito previdenziale indicato anche nell'opposto avviso di addebito.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate nella misura della metà.
La residua metà è posta a carico di , nella misura indicata in dispositivo a mente del valore CP_1
e tipo di controversia, degli adempimenti processuali compiuti, delle prescrizioni di cui al DM
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara non sussistente nei confronti di parte ricorrente il debito previdenziale di cui all'opposto avviso di addebito;
2) Compensate le spese di lite in misura della metà, condanna , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a rifondere a parte ricorrente la residua quota, liquidata in detta frazione in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e
CPA come per legge. Oltre spese di contributo unificato.
Modena, 14.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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