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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 17.6.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 11904/2024 R.G.
promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Catania, Via V. Giuffrida, 73, presso lo studio dell'Avv. Orazio Urzì, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
L (cod. fisc. – partita iva Controparte_1 P.IVA_1
, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente e legale P.IVA_2
rappresentante p.t. elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in
Catania piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale – presso CP_1
l'avv. Livia Gaezza, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti n.
37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio di Fiumicino (RM) Persona_1
Con ricorso depositato il 17.12.2024 , ha impugnato davanti al Parte_2 CP_ Giudice del Tribunale Civile di Catania sezione lavoro, il provvedimento dell' di
Catania del 14.03.2024, di accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 07096703 della signora . Parte_3
Parte ricorrente nell'atto interruttivo esponeva di avere ricevuto comunicazione
CP_ dell' del 14.03.2024, con la quale l'Ente previdenziale le contestava, nella qualità di erede della madre , l'indebita percezione della somma di € 974,73, Parte_3
per il periodo 01.01.2009-30.11.2011, sulla pensione cat. INVCIV n. 07096703 di cui era titolare la dante causa;
di aver interposto ricorso amministrativo innanzi il Comitato CP_ Provinciale che veniva respinto con delibera del 20.06.2024.
Tanto premesso, la ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento redibitorio, per l'asserita intervenuta prescrizione della pretesa;
l'asserita decadenza dal potere accertativo e di ripetizione dell'indebito da parte dell' ; la presunta Controparte_2
inversione dell'onere della prova ed il principio del libero affidamento;
l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 13 L. 412/1991.
La ricorrente concludeva chiedendo al Giudice adito di voler: “annullare per i motivi di cui sopra l'accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n.
07096703 della de cuius sig.ra dal periodo 01.01.2009 al 30.11.2011 Parte_3
per € 974.73, notificata alla ricorrente in qualità di erede, rendendolo privo di effetti CP_ giuridici ordinando all' la restituzione delle somme, che nelle more del giudizio, siano state recuperate coattivamente alla ricorrente.”.
CP_ Ricorso e decreto sono stati notificati all' che con memoria di costituzione si costituiva rilevando l'infondatezza del ricorso di cui ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata all'udienza del 17.06.2025 per discussione e decisione con termine per note conclusive, sostituita dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c.; depositate dalle parti le note nel rispetto della normativa;
indi il giudice ha deciso la causa con sentenza.
Pag. 2 di 8 Rileva il decidente che nel caso di specie l'indebito contestato alla ricorrente riguarda ratei indebitamente erogati alla dante causa della stessa, la madre , sulla Parte_4 prestazione categoria IN-VCIV n. 7096703 (convertita ope legis, al compimento dell'età, in CP_ assegno sociale) di cui quest'ultima era titolare, ratei che l' ha ritenuto non spettanti in considerazione dei redditi posseduti dalla de cuius, superiori al limite annualmente previsto per farsi luogo alla provvidenza in questione.
Nello specifico alla ricorrente viene richiesto il pagamento dell'importo residuo dell'indebito, contrassegnato dal n. 5032962 (cfr. comunicazione di indebito all'erede, in all.).
CP_ L' ha chiarito in memoria di costituzione che l'indebito originario, di importo pari ad €
5.316,62, deriva da un provvedimento di ricostituzione del 26/09/2011 (in all.), eseguito sulla suddetta pensione INVCIV n. 7096703 intestata alla de cuius e che dal predetto provvedimento è scaturito l'azzeramento della prestazione a decorrere dal 06/2010, ciò a seguito di comunicazione, da parte della dante causa, dei redditi relativi all'anno 2009 (cfr. model-li 730 in all.).
Pertanto, in considerazione della circostanza che il limite reddituale per accedere alla pensione INVCIV n. 7096703 (fascia 10, Ciechi civili - ciechi Assoluti pensione ed indennità) di cui era tito-lare la sig.ra è fissato, per l'anno 2009 in € 14.886,28 e, Parte_3 per l'anno 2010, in € 15.154,24 (cfr. doc.ne in all.), il provvedimento di ricostituzione adottato dall' risulta del tutto legittimo. CP_1
Come risulta dalla documentazione allegata il provvedimento di indebito è stato a suo tempo ritualmente notificato in data 28.11.2011 alla dante causa, ed è Parte_4 stato parzialmente recuperato mediante trattenuta mensile di € 88,61 sulla pensione
INVCIV n. 7096703, a partire da luglio 2012 (cfr. cedolino pensione in all.) e sino alla data di eliminazione della pensione, avvenuta nel luglio 2016 (cfr. cedolino pensione in all.) a seguito del decesso della titolare;
quindi è stata complessivamente recuperata la somma di €
4.341,89; da cui ne deriva il residuo di € 974,73, oggi richiesto in restituzione all'erede (cfr. comunicazione del 14.03.2024, in all.), odierna ricorrente.
Parte ricorrente non ha mosso alcuna contestazione né in ordine alla qualità di erede della sig.ra (che anzi è stata ammessa), né in ordine alla sussistenza dell'indebito di Parte_1
che trattasi ed alla legittimità della rideterminazione della prestazione di cui era titolare la dante causa;
piuttosto, essa si è limitata genericamente ad argomentare che non sussistano i
Pag. 3 di 8 presupposti per procedere al recupero per l'asserita mancanza di dolo in capo al dante causa, circostanza, questa, del tutto irrilevante nella fattispecie in esame.
Nel merito va osservato come nel caso di specie non si verta nell'ambito dell'indebito previdenziale, bensì dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Invero va rilevato che nella presente fattispecie non si verte in tema dell'irripetibilità dell'indebito, ex art. 52, legge n. 88/1989, che concerne l'indebito previdenziale, per asserita insussistenza del dolo dell'accipiens, giacché alcuna norma esonera gli eredi dal versamento delle somme indebitamente percepite dal dante causa.
Sul punto si ricorda che l'ordinamento giuridico non prevede fattispecie generalizzate, in favore degli eredi, di esenzione dall'obbligo di restituire quanto indebitamente incassato dal dante causa.
Le somme indebitamente percepite dal dante causa costituiscono per gli eredi un debito dell'asse ereditario e per l' un credito, per cui la questione va risolta sulla base delle CP_1
regole civilistiche in materia di successione.
Pertanto, qualora i soggetti individuati ai fini del recupero non contestino la qualità di erede né abbiano accettato l'eredità stessa con beneficio di inventario - il che, a norma dell'articolo 490 c.c. avrebbe l'effetto di tenere distinti il patrimonio del defunto da quello degli eredi, che non sarebbero dunque tenuti al pagamento dei debiti e dei legati oltre il valore dei beni pervenuti - essi devono rifondere pro quota, salvo che il testatore abbia diversamente disposto, quanto indebitamente pagato dall'Istituto previdenziale al de cuius
(cfr. articolo 752 c.c.).
Atteso che gli eredi rispondono dei debiti dell'asse ereditario, presenti e futuri, sono ripetibili nei confronti degli stessi anche i debiti non ancora esistenti al momento dell'apertura della successione;
tra l'altro, nel caso di specie, come evidenziato e sopra e documentato dall' l'indebito di che trattasi era ben sussistente, dal momento che, CP_1 peraltro, esso era stato già oggetto di recupero parziale da parte dell' . CP_1
Solo lo status di pensionato si estingue a seguito del decesso del titolare, mentre non si estinguono le obbligazioni assunte in vita (ad esempio, il debito originato da sentenza favorevole al pensionato, riformata in un successivo grado di giudizio).
La natura assistenziale della prestazione in argomento, a seguito del decesso dell'avente titolo, dante causa dell'odierna ricorrente, ha perso la sua natura intrinseca, assumendo per converso quella generica di un debito della massa ereditaria.
Pag. 4 di 8 CP_ Quello intercorrente tra l'assistito e l Previdenziale è un rapporto fondato sull'intuitu personae, che trova la sua giustificazione nel possesso di determinati requisiti soggettivi e,
dunque, come tale, destinato ad estinguersi a seguito del decesso del medesimo assistito.
Dunque lo status di pensionato si estingue a seguito del decesso del titolare, mentre non si estinguono le obbligazioni assunte in vita (come, ad esempio, i debiti originati, nel caso in que-stione, dalla riliquidazione della prestazione cat. invciv).
Analogamente, per l'ipotesi di crediti del pensionato connessi al rapporto pensionistico, ciò che si trasmette agli eredi è un semplice credito entrato nel patrimonio del defunto e non certo i ratei maturati e non riscossi dal de cuius delle prestazioni.
Su punto questo stesso Tribunale si è pronunciato in fattispecie analoghe con sentenze nn.
1248/2020 e 2670/2022.
Non è fondata la doglianza mossa da parte ricorrente secondo cui l'indebito sarebbe irripetibile, in considerazione della normativa richiamata (art. 13, c. 1 l. n. 412/1991 e art. 52, l. n. 88/1989), innanzi tutto per la preliminare, dirimente circostanza che essa riguarda l'indebito previdenziale/pensionistico e non già assistenziale (in particolare nella specie trattasi di indebito riguardante prestazione di invalidità civile).
In ogni caso va comunque evidenziato come appaia del tutto infondata la deduzione secondo cui l' avrebbe tardivamente proceduto al recupero dell'indebito, poiché, a suo CP_1 dire, a ciò non vi avrebbe provveduto nel termine di cui all'art. 13, comma 2 legge n.
412/1991, a tenore del quale: “2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati inci-denti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche
e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”
Ad abundantiam, quanto alla tempestività del recupero, si ricorda che l'art. 16 comma 8 della Legge 35/2012 ha introdotto il comma 2-bis all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412 che così recita: “2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le
fattispecie e i termini entro i qua-li, su proposta del Presidente dell' motivata da CP_1 obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di
acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il
termine del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica”.
Pag. 5 di 8 Orbene, le avverse deduzioni sono del tutto prive di fondamento, giacché, nel caso di specie, l'indebito oggetto di lite concerne gli anni 2010 e 2011, e si è formato in conseguenza dell'avvenuta presentazione dei redditi degli anni 2009 e 2010, avvenuta, con i modelli 730 presentati, rispettivamente, in data 01.07.2010 e 08.07.2011 (in all.).
Il presupposto per l'indebito si è quindi generato soltanto a decorrere dalla data di presentazione delle dichiarazioni reddituali, dalle quali è risultato il superamento dei limiti reddituali, a cagione degli ulteriori redditi da fabbricati percepiti dalla de cuius;
pertanto,
rispetto a tale momento, il recupero attivato con il provvedimento di ricostituzione ed il provvedimento di indebito notificato nel 2011 è stato effettuato del tutto tempestivamente, poiché entro l'anno successivo “alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul di-ritto alle prestazioni” di cui al disposto citato.
Quanto alla verifica in ordine alla tempestività del recupero si richiama, al riguardo, la costante giurisprudenza di legittimità resa sull'argomento ( cfr. ex multis, Cass. sez. lav. n.
29689/2024).
Ancora, irrilevante l'atteggiamento psicologico del percettore (invece invocato dall'odierna ricorrente) in fattispecie, quale quella all'esame, di recupero a seguito di verifica dei dati reddituali non appena noti, a consuntivo, posto che il recupero di che trattasi è stato disposto, in conformità a quanto disposto in materia di recupero delle prestazioni per superamento dei redditi, ed alcuna indagine va effettuata in ordine al (presunto) stato psicologico di buona o mala fede del percipiente, non venendo qui in rilievo alcuna disposizione derogativa all'irripetibilità del suddetto indebito, quanto, piuttosto,
l'applicazione delle norme specificamente previste in tema di riconoscimento (o meno) dei presupposti per beneficiare del diritto alla prestazione richiesta.
Nel caso in esame, dunque, diversamente da quanto asserito in ricorso, alcuna indagine va effettuata in ordine all'atteggiamento psicologico del ricorrente, giacché la rideterminazione della prestazione è diretta conseguenza delle disposizioni previste per il recupero delle prestazioni a seguito della verifica dei requisiti reddituali previsti dall'art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, e dell'art. 35, del d.l. n. 207/2008, conv. in l. n. 14/2009.
A seguito della presentazione delle dichiarazioni reddituali da parte della dante causa
, è stato definitivamente acclarato il superamento dei limiti reddituali, che Parte_3 non è dato solo dai redditi derivanti da pensione contributiva erogata dall' ma dal CP_3
Pag. 6 di 8 cumulo con i redditi ulteriori (nello specifico, da fabbricati), dichiarati soltanto in occasione della presentazione dei modelli 730 dei periodi di interesse.
Nel caso di specie non trova dunque applicazione la disciplina ex adverso invocata relativa all'irripetibilità dell'indebito, ed il recupero dell'indebito è stato disposto del tutto legittima- mente, oltre che tempestivamente, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 13, comma 2 l.
n. 412/1991.
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
Ritiene, tuttavia, il decidente che avuto riguardo alla complessità e alla novità delle questioni trattate, ricorrono i motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.sa Alessia Trovato
definitivamente decidendo nella causa n. 10669/2024 R.G. disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta il ricorso;
Pag. 7 di 8 compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catania, 17.06.2025
Pag. 8 di 8
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Alesia Trovato
REPUBBLICA ITALIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 17.6.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 11904/2024 R.G.
promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Catania, Via V. Giuffrida, 73, presso lo studio dell'Avv. Orazio Urzì, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
L (cod. fisc. – partita iva Controparte_1 P.IVA_1
, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente e legale P.IVA_2
rappresentante p.t. elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in
Catania piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale – presso CP_1
l'avv. Livia Gaezza, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti n.
37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio di Fiumicino (RM) Persona_1
Con ricorso depositato il 17.12.2024 , ha impugnato davanti al Parte_2 CP_ Giudice del Tribunale Civile di Catania sezione lavoro, il provvedimento dell' di
Catania del 14.03.2024, di accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 07096703 della signora . Parte_3
Parte ricorrente nell'atto interruttivo esponeva di avere ricevuto comunicazione
CP_ dell' del 14.03.2024, con la quale l'Ente previdenziale le contestava, nella qualità di erede della madre , l'indebita percezione della somma di € 974,73, Parte_3
per il periodo 01.01.2009-30.11.2011, sulla pensione cat. INVCIV n. 07096703 di cui era titolare la dante causa;
di aver interposto ricorso amministrativo innanzi il Comitato CP_ Provinciale che veniva respinto con delibera del 20.06.2024.
Tanto premesso, la ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento redibitorio, per l'asserita intervenuta prescrizione della pretesa;
l'asserita decadenza dal potere accertativo e di ripetizione dell'indebito da parte dell' ; la presunta Controparte_2
inversione dell'onere della prova ed il principio del libero affidamento;
l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 13 L. 412/1991.
La ricorrente concludeva chiedendo al Giudice adito di voler: “annullare per i motivi di cui sopra l'accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n.
07096703 della de cuius sig.ra dal periodo 01.01.2009 al 30.11.2011 Parte_3
per € 974.73, notificata alla ricorrente in qualità di erede, rendendolo privo di effetti CP_ giuridici ordinando all' la restituzione delle somme, che nelle more del giudizio, siano state recuperate coattivamente alla ricorrente.”.
CP_ Ricorso e decreto sono stati notificati all' che con memoria di costituzione si costituiva rilevando l'infondatezza del ricorso di cui ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata all'udienza del 17.06.2025 per discussione e decisione con termine per note conclusive, sostituita dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c.; depositate dalle parti le note nel rispetto della normativa;
indi il giudice ha deciso la causa con sentenza.
Pag. 2 di 8 Rileva il decidente che nel caso di specie l'indebito contestato alla ricorrente riguarda ratei indebitamente erogati alla dante causa della stessa, la madre , sulla Parte_4 prestazione categoria IN-VCIV n. 7096703 (convertita ope legis, al compimento dell'età, in CP_ assegno sociale) di cui quest'ultima era titolare, ratei che l' ha ritenuto non spettanti in considerazione dei redditi posseduti dalla de cuius, superiori al limite annualmente previsto per farsi luogo alla provvidenza in questione.
Nello specifico alla ricorrente viene richiesto il pagamento dell'importo residuo dell'indebito, contrassegnato dal n. 5032962 (cfr. comunicazione di indebito all'erede, in all.).
CP_ L' ha chiarito in memoria di costituzione che l'indebito originario, di importo pari ad €
5.316,62, deriva da un provvedimento di ricostituzione del 26/09/2011 (in all.), eseguito sulla suddetta pensione INVCIV n. 7096703 intestata alla de cuius e che dal predetto provvedimento è scaturito l'azzeramento della prestazione a decorrere dal 06/2010, ciò a seguito di comunicazione, da parte della dante causa, dei redditi relativi all'anno 2009 (cfr. model-li 730 in all.).
Pertanto, in considerazione della circostanza che il limite reddituale per accedere alla pensione INVCIV n. 7096703 (fascia 10, Ciechi civili - ciechi Assoluti pensione ed indennità) di cui era tito-lare la sig.ra è fissato, per l'anno 2009 in € 14.886,28 e, Parte_3 per l'anno 2010, in € 15.154,24 (cfr. doc.ne in all.), il provvedimento di ricostituzione adottato dall' risulta del tutto legittimo. CP_1
Come risulta dalla documentazione allegata il provvedimento di indebito è stato a suo tempo ritualmente notificato in data 28.11.2011 alla dante causa, ed è Parte_4 stato parzialmente recuperato mediante trattenuta mensile di € 88,61 sulla pensione
INVCIV n. 7096703, a partire da luglio 2012 (cfr. cedolino pensione in all.) e sino alla data di eliminazione della pensione, avvenuta nel luglio 2016 (cfr. cedolino pensione in all.) a seguito del decesso della titolare;
quindi è stata complessivamente recuperata la somma di €
4.341,89; da cui ne deriva il residuo di € 974,73, oggi richiesto in restituzione all'erede (cfr. comunicazione del 14.03.2024, in all.), odierna ricorrente.
Parte ricorrente non ha mosso alcuna contestazione né in ordine alla qualità di erede della sig.ra (che anzi è stata ammessa), né in ordine alla sussistenza dell'indebito di Parte_1
che trattasi ed alla legittimità della rideterminazione della prestazione di cui era titolare la dante causa;
piuttosto, essa si è limitata genericamente ad argomentare che non sussistano i
Pag. 3 di 8 presupposti per procedere al recupero per l'asserita mancanza di dolo in capo al dante causa, circostanza, questa, del tutto irrilevante nella fattispecie in esame.
Nel merito va osservato come nel caso di specie non si verta nell'ambito dell'indebito previdenziale, bensì dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Invero va rilevato che nella presente fattispecie non si verte in tema dell'irripetibilità dell'indebito, ex art. 52, legge n. 88/1989, che concerne l'indebito previdenziale, per asserita insussistenza del dolo dell'accipiens, giacché alcuna norma esonera gli eredi dal versamento delle somme indebitamente percepite dal dante causa.
Sul punto si ricorda che l'ordinamento giuridico non prevede fattispecie generalizzate, in favore degli eredi, di esenzione dall'obbligo di restituire quanto indebitamente incassato dal dante causa.
Le somme indebitamente percepite dal dante causa costituiscono per gli eredi un debito dell'asse ereditario e per l' un credito, per cui la questione va risolta sulla base delle CP_1
regole civilistiche in materia di successione.
Pertanto, qualora i soggetti individuati ai fini del recupero non contestino la qualità di erede né abbiano accettato l'eredità stessa con beneficio di inventario - il che, a norma dell'articolo 490 c.c. avrebbe l'effetto di tenere distinti il patrimonio del defunto da quello degli eredi, che non sarebbero dunque tenuti al pagamento dei debiti e dei legati oltre il valore dei beni pervenuti - essi devono rifondere pro quota, salvo che il testatore abbia diversamente disposto, quanto indebitamente pagato dall'Istituto previdenziale al de cuius
(cfr. articolo 752 c.c.).
Atteso che gli eredi rispondono dei debiti dell'asse ereditario, presenti e futuri, sono ripetibili nei confronti degli stessi anche i debiti non ancora esistenti al momento dell'apertura della successione;
tra l'altro, nel caso di specie, come evidenziato e sopra e documentato dall' l'indebito di che trattasi era ben sussistente, dal momento che, CP_1 peraltro, esso era stato già oggetto di recupero parziale da parte dell' . CP_1
Solo lo status di pensionato si estingue a seguito del decesso del titolare, mentre non si estinguono le obbligazioni assunte in vita (ad esempio, il debito originato da sentenza favorevole al pensionato, riformata in un successivo grado di giudizio).
La natura assistenziale della prestazione in argomento, a seguito del decesso dell'avente titolo, dante causa dell'odierna ricorrente, ha perso la sua natura intrinseca, assumendo per converso quella generica di un debito della massa ereditaria.
Pag. 4 di 8 CP_ Quello intercorrente tra l'assistito e l Previdenziale è un rapporto fondato sull'intuitu personae, che trova la sua giustificazione nel possesso di determinati requisiti soggettivi e,
dunque, come tale, destinato ad estinguersi a seguito del decesso del medesimo assistito.
Dunque lo status di pensionato si estingue a seguito del decesso del titolare, mentre non si estinguono le obbligazioni assunte in vita (come, ad esempio, i debiti originati, nel caso in que-stione, dalla riliquidazione della prestazione cat. invciv).
Analogamente, per l'ipotesi di crediti del pensionato connessi al rapporto pensionistico, ciò che si trasmette agli eredi è un semplice credito entrato nel patrimonio del defunto e non certo i ratei maturati e non riscossi dal de cuius delle prestazioni.
Su punto questo stesso Tribunale si è pronunciato in fattispecie analoghe con sentenze nn.
1248/2020 e 2670/2022.
Non è fondata la doglianza mossa da parte ricorrente secondo cui l'indebito sarebbe irripetibile, in considerazione della normativa richiamata (art. 13, c. 1 l. n. 412/1991 e art. 52, l. n. 88/1989), innanzi tutto per la preliminare, dirimente circostanza che essa riguarda l'indebito previdenziale/pensionistico e non già assistenziale (in particolare nella specie trattasi di indebito riguardante prestazione di invalidità civile).
In ogni caso va comunque evidenziato come appaia del tutto infondata la deduzione secondo cui l' avrebbe tardivamente proceduto al recupero dell'indebito, poiché, a suo CP_1 dire, a ciò non vi avrebbe provveduto nel termine di cui all'art. 13, comma 2 legge n.
412/1991, a tenore del quale: “2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati inci-denti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche
e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”
Ad abundantiam, quanto alla tempestività del recupero, si ricorda che l'art. 16 comma 8 della Legge 35/2012 ha introdotto il comma 2-bis all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412 che così recita: “2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le
fattispecie e i termini entro i qua-li, su proposta del Presidente dell' motivata da CP_1 obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di
acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il
termine del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica”.
Pag. 5 di 8 Orbene, le avverse deduzioni sono del tutto prive di fondamento, giacché, nel caso di specie, l'indebito oggetto di lite concerne gli anni 2010 e 2011, e si è formato in conseguenza dell'avvenuta presentazione dei redditi degli anni 2009 e 2010, avvenuta, con i modelli 730 presentati, rispettivamente, in data 01.07.2010 e 08.07.2011 (in all.).
Il presupposto per l'indebito si è quindi generato soltanto a decorrere dalla data di presentazione delle dichiarazioni reddituali, dalle quali è risultato il superamento dei limiti reddituali, a cagione degli ulteriori redditi da fabbricati percepiti dalla de cuius;
pertanto,
rispetto a tale momento, il recupero attivato con il provvedimento di ricostituzione ed il provvedimento di indebito notificato nel 2011 è stato effettuato del tutto tempestivamente, poiché entro l'anno successivo “alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul di-ritto alle prestazioni” di cui al disposto citato.
Quanto alla verifica in ordine alla tempestività del recupero si richiama, al riguardo, la costante giurisprudenza di legittimità resa sull'argomento ( cfr. ex multis, Cass. sez. lav. n.
29689/2024).
Ancora, irrilevante l'atteggiamento psicologico del percettore (invece invocato dall'odierna ricorrente) in fattispecie, quale quella all'esame, di recupero a seguito di verifica dei dati reddituali non appena noti, a consuntivo, posto che il recupero di che trattasi è stato disposto, in conformità a quanto disposto in materia di recupero delle prestazioni per superamento dei redditi, ed alcuna indagine va effettuata in ordine al (presunto) stato psicologico di buona o mala fede del percipiente, non venendo qui in rilievo alcuna disposizione derogativa all'irripetibilità del suddetto indebito, quanto, piuttosto,
l'applicazione delle norme specificamente previste in tema di riconoscimento (o meno) dei presupposti per beneficiare del diritto alla prestazione richiesta.
Nel caso in esame, dunque, diversamente da quanto asserito in ricorso, alcuna indagine va effettuata in ordine all'atteggiamento psicologico del ricorrente, giacché la rideterminazione della prestazione è diretta conseguenza delle disposizioni previste per il recupero delle prestazioni a seguito della verifica dei requisiti reddituali previsti dall'art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, e dell'art. 35, del d.l. n. 207/2008, conv. in l. n. 14/2009.
A seguito della presentazione delle dichiarazioni reddituali da parte della dante causa
, è stato definitivamente acclarato il superamento dei limiti reddituali, che Parte_3 non è dato solo dai redditi derivanti da pensione contributiva erogata dall' ma dal CP_3
Pag. 6 di 8 cumulo con i redditi ulteriori (nello specifico, da fabbricati), dichiarati soltanto in occasione della presentazione dei modelli 730 dei periodi di interesse.
Nel caso di specie non trova dunque applicazione la disciplina ex adverso invocata relativa all'irripetibilità dell'indebito, ed il recupero dell'indebito è stato disposto del tutto legittima- mente, oltre che tempestivamente, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 13, comma 2 l.
n. 412/1991.
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
Ritiene, tuttavia, il decidente che avuto riguardo alla complessità e alla novità delle questioni trattate, ricorrono i motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.sa Alessia Trovato
definitivamente decidendo nella causa n. 10669/2024 R.G. disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta il ricorso;
Pag. 7 di 8 compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catania, 17.06.2025
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Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Alesia Trovato