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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/10/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa DI OV
BI ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2340/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ROSA AMADDEO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. VINCENZO MARIA
ON e dall'avv. ANDREA ALVIGINI, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 05/11/2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
BA ZZ di Gotto impugnando il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società in data 15 aprile 2024, ricevuto il 23 aprile Controparte_1
2024, deducendone la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità. Il ricorrente ha sostenuto che il licenziamento sarebbe privo di motivazione, in violazione dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966, come modificata dalla legge n. 92 del 2012, e che la società avrebbe omesso di indicare nella comunicazione di recesso i motivi specifici della decisione espulsiva.
Inoltre, ha contestato la fondatezza degli addebiti disciplinari, affermando l'assenza di prove concrete a suo carico e la natura meramente presuntiva delle accuse, fondate esclusivamente su un'informativa di reato della Guardia di Finanza, senza alcuna sentenza di condanna passata in giudicato. Il ricorrente ha altresì dedotto la sussistenza di una disparità di trattamento, evidenziando che, a fronte di un numero complessivo di ventiquattro dipendenti indagati per i medesimi fatti, solo alcuni, tra cui egli stesso, sarebbero stati licenziati, mentre ad altri sarebbe stata offerta la possibilità di sottoscrivere accordi transattivi che consentivano la prosecuzione del rapporto di lavoro fino all'esito del giudizio penale. Tale condotta datoriale è stata qualificata dal ricorrente come discriminatoria e lesiva del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Il ha inoltre sottolineato che, Pt_1 in occasione della perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza, non fu rinvenuto alcun carburante nel proprio veicolo o nel borsone, circostanza che, a suo dire, escluderebbe la sussistenza del fatto contestato. Ha quindi chiesto la reintegrazione nel posto di lavoro, il risarcimento del danno nella misura compresa tra sei e dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché l'ammissione di prova testimoniale e l'ordine di esibizione dei rapporti giornalieri e mensili relativi ai consumi di carburante.
La società convenuta, costituitasi in giudizio, ha chiesto il Controparte_1 rigetto integrale del ricorso, ritenendolo infondato in fatto e in diritto. In via preliminare, ha contestato la dedotta mancanza di motivazione del licenziamento, evidenziando come la lettera di recesso richiamasse espressamente la precedente contestazione disciplinare del 14 marzo 2024, nella quale erano stati dettagliatamente indicati ventidue episodi di sottrazione di carburante da parte del ricorrente, verificatisi tra il 3 aprile e il 18 giugno
2023, documentati mediante videoriprese, intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché annotazioni di polizia giudiziaria. La società ha sostenuto che tali elementi, unitamente alle dichiarazioni rese dal ricorrente stesso in conversazioni intercettate, dimostrerebbero in modo inequivocabile la sussistenza delle condotte addebitate e la conseguente lesione del vincolo fiduciario, tale da giustificare il licenziamento per giusta causa.
In merito alla presunta discriminazione, la società ha chiarito che la decisione di licenziare solo otto dei ventiquattro dipendenti indagati, tra cui il ricorrente, è stata determinata dalla gravità e dalla frequenza delle condotte emerse a loro carico, nonché dalla maggiore consistenza del materiale probatorio raccolto nei loro confronti. Per gli altri sedici lavoratori, la società ha optato per la sospensione dei procedimenti disciplinari in attesa dell'esito del giudizio penale, ritenendo che le prove a loro carico fossero meno univoche. Tale scelta, secondo la convenuta, non integra alcuna discriminazione, né diretta né indiretta, non essendo fondata su motivi vietati dalla legge, ma su una valutazione differenziata delle singole posizioni. La società ha chiesto il rigetto del ricorso e in via subordinata, ha invocato la sussistenza del giustificato motivo soggettivo di licenziamento e, in via ulteriormente subordinata, ha sollevato l'eccezione di aliunde perceptum, chiedendo l'acquisizione di informazioni relative ad eventuali redditi percepiti dal ricorrente successivamente al licenziamento.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3- La preliminare eccezione relativa alla mancata indicazione dei motivi nella comunicazione di licenziamento, in violazione dell'art. 2 della legge n. 604/1966, come modificata dalla legge n. 92/2012, è destituita di fondamento.
La lettera di licenziamento del 15.04.2024 (all. 3 ricorso), nel ritenere la gravità dei fatti contestati e violato irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra le parti, rimanda alla lettera di contestazione disciplinare del 14.03.2024 (all. 1 ricorso) e alle giustificazioni fornite dal ricorrente.
Occorre in questa sede ribadire il principio affermato dalla Suprema Corte (cfr Cass. n.
454 del 2003, Cass. n. 15986/2016), secondo il quale l'obbligo datoriale di comunicare i motivi del licenziamento presuppone che questi motivi non siano stati precedentemente indicati. La precedente contestazione disciplinare dei fatti, che abbiano poi determinato il licenziamento, da un canto è essa stessa l'indicazione dei motivi che conducono al licenziamento;
d'altro canto (ove l'indicazione non sia ritenuta sufficiente) costituisce la base per la richiesta dei motivi (nell'ambito del procedimento che con la contestazione di apre, anche attraverso l'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300), precludendo l'ipotizzabilità e comunque l'esistenza d'un obbligo datoriale di rispondere alla successiva richiesta di motivi, esterna a questo procedimento.
Nel caso in esame, la lettera di contestazione disciplinare del 14.03.2024 (all.1 ricorso), espressamente richiamata nella lettera di licenziamento, elenca e specifica in maniera analitica e dettagliata 22 (ventidue) episodi oggetto di contestazione riferiti specificamente al dipendente emersi in esito alle indagini condotte nell'ambito Pt_1 del procedimento penale n.1125/2023 RGNR mod.21.
In conseguenza di ciò, nella lettera di licenziamento, è chiaramente esposto che la gravità dei fatti emersi è tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario insito nel rapporto lavorativo.
Quindi alcun vizio formale del licenziamento appare sussistente.
Non pertinente appare, poi, il richiamo giurisprudenziale di parte ricorrente (cfr Cass. n.
31526/2022) che attiene al differente caso della mancanza di specificità della contestazione disciplinare, eccezione che, in specie, non è stata nemmeno sollevata.
4- Ritiene il Tribunale che il compendio probatorio documentale presente in atti consente di ritenere fondata la contestazione disciplinare della società nei confronti del ricorrente ed il conseguente licenziamento per giusta causa.
In merito alle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente -la cui richiesta di ammissione è stata riproposta da parte ricorrente nelle note conclusive- se ne ribadisce la superfluità, alla luce del consistente materiale probatorio già presente in atti ed essendo relative a circostanze tali da non invalidare, con un giudizio di certezza,
l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice (cfr in questo senso Cass. n. 27415/2018).
Le prove articolate dal ricorrente, a parte essere estremamente generiche -relative sostanzialmente alla generica abitudine dei dipendenti, compreso il ricorrente, di portare con sé borse o zaini, contenenti, nel caso di effetti personali e medicine- non Pt_1 sono affatto circostanziate in relazione ai ben 22 episodi oggetto di contestazione al ricorrente.
Tra l'altro, pur ove dimostrate positivamente, non varrebbero da sole a giustificare razionalmente, con giudizio di certezza, le altre evidenze probatorie di cui si darà conto nel prosieguo, specie se interpretate alla luce degli esiti delle intercettazioni ambientali che coinvolgono il e su cui -invero- parte ricorrente nulla ha controdedotto. Pt_1
In ordine agli omessi accertati ammanchi di carburante, ritiene il Tribunale che la difesa societaria sia logica e razionale, in quanto, la circostanza che le sottrazioni fossero abitudinarie e spesso di entità relativamente modesta, valutate singolarmente, avrebbe reso difficoltoso verificare ammanchi di carburante.
Peraltro, il ricorrente ha sostenuto che la verifica delle quantità di carburante era compito del direttore di macchina.
Sul punto non può farsi a meno di osservare, come anche evidenziato dalla società, che tra i lavoratori indagati e licenziati vi sono diversi direttori di macchina ( , Persona_1
, cioè coloro che, in teoria, avrebbe dovuto Persona_2 Persona_3 procedere ai controlli.
5- Si precisa, innanzitutto, che sono pienamente utilizzabili gli atti delle indagini preliminari, comprese le intercettazioni ambientali e telefoniche, le videoregistrazioni e gli accertamenti tecnici sui liquidi sequestrati, anche in assenza di una sentenza penale definitiva, anche in assenza di una sentenza penale definitiva.
Non assume rilevanza il fatto che per i fatti contestati non sia ancora intervenuta sentenza di condanna in sede penale, ben potendo gli atti delle indagini essere posti dal datore di lavoro a base del licenziamento. Ciò non esime evidentemente il giudice dall'esame del compendio istruttorio risultante dalle indagini preliminari e dalla valutazione in ordine alla sufficienza degli elementi emersi in quella sede per provare la giusta causa del licenziamento.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il giudice del lavoro, ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale (cfr Cass.
5317/2017).
Ed ancora, Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente (come nella specie), le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (cfr Cass. 2168/2013).
Anche secondo i più recenti pronunciamenti della Suprema Corte, infatti, “in tema di licenziamento per motivi disciplinari, le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale sono pienamente utilizzabili nel procedimento di cui all'art. 7 della l. n. 300 del 1970, purché legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, né il fatto che i verbali di tali intercettazioni siano stati realizzati nella forma del cd. "brogliaccio", senza trascrizione delle stesse, la cui assenza non le priva di ogni efficacia probatoria, giacché la prova è costituita dalle bobine e dai verbali, mentre la trascrizione si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico” (Cass. 16 ottobre 2024, n. 26836, Cass. 3 gennaio 2024, n. 109,
Cass. 2 marzo 2017, n. 5317).
La legittimità del licenziamento e la sussistenza della giusta causa del recesso datoriale prescindono, quindi, dall'esistenza di una conclamata responsabilità penale accertata giudizialmente in via definitiva. Per giusta causa del licenziamento si intende, infatti, la causa che non consente la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, ex art. 2119 c.c., che si sostanzia nel grave inadempimento del dipendente ed anche nel grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, tale da far venir meno il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore.
6-Al ricorrente sono stati contestati 22 episodi di sottrazione di carburante, verificatisi tra il 3 aprile e il 18 giugno 2023, descritti analiticamente nella lettera di contestazione disciplinare.
Il ricorrente è stato, per tali fatti, rinviato a giudizio (cfr. pagg. 56 e ss. del decreto di citazione diretta a giudizio) per il reato di cui agli artt. 81, 624, 61, n. 11 c.p. per essersi in plurime occasioni, dal 3 aprile al 18 giugno 2023, appropriato di gasolio esente da imposta di fabbricazione, asportandolo dai serbatoi dei rimorchiatori che stazionano nella parte finale del del porto di Milazzo, sottraendolo alla società CP_2 legittima proprietaria Controparte_1
In particolare, quale impiegato nel turno lavorativo a bordo dei rimorchiatori della società, aveva prelevato il gasolio dal natante trasportando il contenitore nel quale lo aveva versato occultato in borse, a volte zaini, riponendolo, poi, all'interno dell'autovettura Land Rover Discovery targata FP244AN.
Il ricorrente è stato altresì rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 81 cpv c.p. e all'art. 40, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 504/1995 perché aveva destinato il gasolio asportato ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta esenti o ammessi ad aliquote agevolate.
Nell'annotazione di polizia giudiziaria allegata in atti (cfr. pag. 44 e ss. All. 6a comparsa) si dà atto dell'attività di registrazione mediante telecamere e vengono documentati una serie di episodi, verificatisi tra il 3 aprile ed il 18 giugno 2023, tutti con modalità sostanzialmente analoghe, in cui il una volta giunto al molo a bordo Pt_1 CP_2 del proprio mezzo Land Rover Discovery targata FP244AN, prende dal proprio mezzo dei borsoni di colore scuro e a volte zaini, sale a bordo del rimorchiatore, per poi riscendere a distanza di poco tempo e riporle nel mezzo a lui in uso.
Non possono esservi dubbi, in ordine all'identità della persona raffigurata -che peraltro non è stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente- dal momento che il mezzo
Land Rover Discovery targato FP244AN è risultato intestato a Parte_1
Lo stesso ricorrente non ha sconfessando, del resto, essere lui il soggetto ritratto nei frame video o essere in suo uso il mezzo ritratto nelle videoregistrazioni. Ha piuttosto tentato di sostenere che le borse contenessero sempre effetti personali e medicinali.
La versione alternativa fornita dal ricorrente appare, invero, poco credibile e, soprattutto, priva di una razionale logica e di una coerente giustificazione, se interpretata alla luce di tutti gli altri elementi di prova emersi nel corso delle indagini penali.
Dai fotogrammi tratti dalle registrazioni delle videocamere si vede, ad esempio, che nei giorni 21.04.2023, 23.04.2023 -insieme ad altro uomo, in questa ultima occasione-, addirittura, dopo aver caricato il borsone che portava con sé, si allontana dal Molo
per farvi rientro dopo circa 15/20 minuti per poi fare rientro al molo e risalire CP_2 sul rimorchiatore.
Nessuna spiegazione è stata fornita dal ricorrente su tali allontanamenti.
In altre occasioni -ad esempio il 14.04.2023, il 29.04.2023, il 05.05.2023, il 07.05.2023- viene notato riporre il borsone dentro il bagaglio del proprio veicolo all'interno di un contenitore di plastica trasparente oppure bianco che chiude con un coperchio.
Alcuna giustificazione ha fornito il ricorrente sulla abitudine di riporre il borsone in dei contenitori di plastica all'interno del bagagliaio del mezzo.
Significativo appare poi che il quasi sempre, non lasci il molo subito Pt_1 CP_2 dopo aver riposto le borse sul proprio mezzo, ma vada via definitivamente a distanza di molte ore, a fine turno: se davvero le buste avessero contenuto effetti personali o medicine, perché riporli poco dopo l'inizio del turno o durante lo stesso e non già alla fine del turno, come logica vorrebbe?
In realtà, l'intera rappresentazione fornita dal ricorrente non appare verosimile in quanto non si comprende la ragione per la quale il dipendente ritorni in macchina per posare effetti personali o medicine, con i quali sarebbe giunto sul posto di lavoro, ancor più se si considera che il ricorrente era solito scendere dal rimorchiatore per riporre i borsoni all'interno del bagagliaio durante lo svolgimento del turno.
7- A corroborare il quadro probatorio, vi sono anche le numerose intercettazioni effettuate che coinvolgono il con il collega e su cui, invero, la difesa del Pt_1 Tes_1 ricorrente nulla ha controdedotto.
Le conversazioni sono successive al momento del fermo, da parte della Guardia di
Finanza, del collega e della installazione sul mezzo di questi di una Persona_1
Per_ periferica d'ascolto, rivenuta e rimossa dal nella stessa giornata (all.14 della memoria di costituzione).
L'evento, una volta diffusasi la notizia tra i colleghi, crea allarme tra i dipendenti. Di particolare rilevanza sono le conversazioni tra e (cfr Tes_1 Parte_1 pagg. 1817 ss all. 6b comparsa, rit. 78/2023) che danno conferma dell'abitudine dei lavoratori di sottrarre gasolio.
Nel progressivo n. 313 i due colleghi cercano di capire come organizzarsi per andare a lavoro, sostenendo che prenderanno il treno o altri mezzi ( monopattino); si interrogano sul soggetto dal quale possa essere partito il tutto e lo sembra addirittura Tes_1 ipotizzare possa essere coinvolta la sua ex moglie, la quale più volte gli aveva detto “te la faccio finire questa cosa”; i due si lamentano del costo della benzina e il Pt_1 dice ad un certo punto “Vedi tutti abbiamo fatto un passo perché c'era il business, ma
600 euro a me fanno male al mese, mi mancano 600 euro dalla tasca, come li recupero”.
Nel progressivo n. 315, dice “io per adesso non faccio più niente per adesso Pt_1 non faccio”; e poi riprende il collega perché ha buttato tutto (verosimilmente Tes_1 riferendosi alla nafta), mentre avrebbe dovuto fare “metà e metà, testa di cazzo” e dice: “qua basta 1 litro che si combina 10 litri, 1 litro, 10 litri si combina Tes_1 sempre blu” e il risponde “si però perde colore, perde il blu, perde il blu..”; Pt_1 più avanti afferma che si comprerà un monopattino e viaggerà con l'autobus e Pt_1 con il treno, perché a conti fatti il costo del gasolio incide per 500 euro al mese.
Nel progressivo n.736, viene di nuovo intercettato con il Pt_1 Tes_1
04.07.2023, e il si lamenta della puzza che c'è, e risponde “adesso Pt_1 Tes_1
l'ho messa e già c'è puzza”. Più avanti afferma “appena me ne vado in ferie Pt_1 me ne porto 50 litri, questo è poco ma sicuro”; ancora più avanti, di fronte ai timori del collega dice: “io non mi spavento a portarmela a casa, io mi spavento che Tes_1 mi sequestrano la macchina, quello mi gonfia il cazzo”. E poi dice di aver Pt_1 parlato con un avvocato, amico suo.
Gli esiti delle indagini penale confermano, quindi, la consapevolezza della sottrazione di gasolio, la diffusione del fenomeno tra i lavoratori, il timore di essere scoperti e la reazione dei dipendenti alla scoperta della indagine in corso.
Alla luce di quanto fin qui esposto, deve ritenersi ampiamente provata la condotta sanzionata dal datore di lavoro con il licenziamento.
8- Improprio, poi, è che possa parlarsi di lieve entità del fatto, come sostenuto dal ricorrente, in quanto, al di là del valore economico delle sottrazioni, ciò che rileva è il disvalore delle condotte e l'omessa percezione del disvalore da parte dei soggetti coinvolti, e la ripetitività delle condotte. Del resto, è noto che, secondo la S.C., è da considerare immune da vizi il giudizio di proporzionalità fondato sull'idoneità della condotta addebitata a ledere il vincolo fiduciario, inteso come possibilità di affidamento del datore nell'esatto adempimento delle prestazioni future, a fronte della quale alcuna rilevanza può essere attribuita all'esiguo valore dei beni sottratti (cfr Cass. 11005/2020).
9- Il ricorrente sostiene che il licenziamento subito violi il principio di parità di trattamento, poiché altri colleghi indagati per gli stessi fatti sono stati destinatari di una sospensione del procedimento disciplinare, in attesa della conclusione del processo penale.
Tuttavia, la società ha chiarito che, a fronte del coinvolgimento di 24 dipendenti, ha avviato immediatamente l'azione disciplinare solo nei confronti di otto lavoratori
( , , Persona_2 Persona_4 Parte_1 Persona_5 Per_3
, , ), ritenuti maggiormente
[...] Persona_1 Persona_6 Per_7 implicati sulla base di un quadro probatorio già consistente, fondato su videoriprese, intercettazioni e analisi tecniche sui liquidi sequestrati.
La documentazione agli atti conferma la legittimità della scelta aziendale di procedere con il licenziamento nei casi in cui vi fossero prove concrete e numerose dell'attività illecita, mentre ha preferito sospendere l'iter disciplinare per gli altri dipendenti, il cui coinvolgimento risultava meno chiaro e necessitava di ulteriori approfondimenti, anche in relazione agli sviluppi del procedimento penale.
Non emerge, dunque, alcuna violazione del principio di parità di trattamento, poiché la differenziazione adottata dalla società si fonda su un diverso grado di evidenza probatoria.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, non si configura discriminazione nel licenziamento qualora l'inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, anche se un comportamento analogo da parte di un altro dipendente sia stato valutato diversamente dal datore di lavoro. In particolare, si evidenzia che “ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un'analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro;
l'identità delle situazioni riscontrate può tuttavia essere valorizzata per verificare la proporzionalità della sanzione adottata” (Cass. 7 settembre 2022, n. 26393; Cass. 7 maggio 2013, n. 10550). Pertanto, non può ritenersi sproporzionata la sanzione espulsiva irrogata al ricorrente solo perché altri lavoratori hanno beneficiato della sospensione del procedimento disciplinare.
La società ha motivato tale scelta prudenziale con l'assenza di elementi certi e univoci circa la reale portata delle condotte contestate agli altri dipendenti.
Come si evince dai verbali di accordo del 9 maggio 2024 (allegato n. 18 comparsa), la società non ha escluso la rilevanza disciplinare delle condotte contestate, ma ha deciso di attendere l'esito del giudizio penale per valutare se emergano ulteriori conferme. In particolare, si legge che “la Società, tenendo ferma la contestazione disciplinare, accogliendo una specifica richiesta del lavoratore (subordinata alla richiesta di archiviazione che la Società non accoglie, valutata la sua particolare posizione nell'ambito dell'indicato procedimento penale), sospende il procedimento disciplinare sino alla conclusione nei confronti del Lavoratore del primo grado del procedimento/giudizio penale, in qualsiasi forma essa avvenga, o sino a che nel corso dello stesso emergano ulteriori fatti confermativi delle circostanze oggetto del procedimento disciplinare, allorquando valuterà meglio ritenute decisioni a definizione del procedimento disciplinare stesso”.
In definitiva, la società ha mantenuto una posizione coerente, riservandosi di adottare le sanzioni ritenute più appropriate qualora i fatti contestati trovino conferma in sede penale, senza alcuna rinuncia preventiva alla rilevanza disciplinare delle condotte.
10- Ritiene, infine, il Tribunale che la gravità della condotta di reiterato furto di carburante dai rimorchiatori sia tale da giustificare la decisione della società di ritenere irrimediabilmente leso il rapporto di fiducia.
Si tratta, infatti, di una condotta di estrema gravità, idonea a pregiudicare irrimediabilmente il rapporto di fiducia e sintomatica di una incapacità del ricorrente di garantire il corretto adempimento dei propri obblighi lavorativi.
Peraltro l'art. 6, comma 5, CCNL per l'industria armatoriale prevede espressamente che
“l'armatore ha il diritto di risolvere il contratto senza preavviso, fermo restando il trattamento di fine rapporto, e di essere risarcito di tutti i danni che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi nazionali ed estere, e particolarmente in conseguenza di furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento clandestini nei confronti dei componenti l'equipaggio che risultassero responsabili sia della trasgressione sia della mancata vigilanza”. Ed ancora l'art. 7, lett. e), n. 8, CCNL prevede il licenziamento per il “furto all'interno dei mezzi navali o degli uffici di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti”, includendo tale condotta tra “quelle infrazioni in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro”.
Per tutte le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
11- Le spese processuali devono essere poste a carico del ricorrente, in quanto risultato integralmente soccombente nel giudizio. La loro quantificazione deve essere effettuata tra i medi ed i massimi di tariffa, tenuto conto della pluralità e complessità delle censure sollevate dal ricorrente, della varietà e rilevanza delle questioni giuridiche affrontate, della complessità del quadro fattuale, che ha richiesto un'attenta analisi di una mole significativa di elementi probatori, e dell'esito del giudizio, che ha visto il rigetto totale delle domande proposte dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di BA ZZ di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2340/2024 RG, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese del giudizio, liquidate in € 11.000,00
( di cui euro 4.000,00 per fase studio, euro 1.500,00 per fase introduttiva, euro 2.000,00 per istruttoria ed euro 3.500,00 per fase decisionale) per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in BA ZZ di Gotto il 23/10/2025
Il Giudice
DI OV BI