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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 23161 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nata a Roma il 29.4.1972, con il patrocinio degli Avv. Parte_1
Francesco Angelini e Francesco Barucco, giusta procura in atti
Ricorrente
E , nato a [...] il [...] CP_1
Resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25.2.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da che, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in data 10.10.1998 in Rocca di Papa
(Roma) con;
che dall'unione coniugale erano nati due figli, CP_1
maggiorenni ed autonomi;
che in data 2.11.2018 veniva omologata la separazione personale delle parti;
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
rilevato che il resistente, ritualmente citato ex art.143 c.p.c., giusta cancellazione per irreperibilità dai registri anagrafici dell'11.2.22, non si costituiva;
visto il verbale di udienza del 25.2.2025 ed i provvedimenti ex art.473bis .22
c.p.c. in tale data resi;
ritenuto ricorrano i requisiti di cui all'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1°
dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b]
della legge n. 898/1970 e successive modifiche) omologata in data 2.11.2018
e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto riguardo al protrarsi ininterrotto della separazione e al comportamento processuale del resistente, rimasto contumace;
che alcuna statuizione accessoria è da assumersi, in difetto di domanda e quanto alla casa coniugale, in difetto dei presupposti legali per l'assegnazione
(figli minori ovvero maggiorenni non autonomi);
che sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del ricorso e la mancata costituzione del resistente, per l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 23161/ 2024 R.G.A.C così provvede:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10.10.1998 da nata a [...] Parte_1
il 29.4.1972 e , nato a [...] il [...], CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Rocca di Papa dell'anno 1998, atto n. 131, parte II, serie A;
B) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970
n. 898;
C) irripetibili le spese.
Così deciso in Roma il 3.3.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi