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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 856/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 856/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 30 gennaio 2025, innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: personalmente la ricorrente con l'avv. Saverio Rossi per l'avv. Minicucci Massimiliano in sostituzione dell'avv. Benucci Daniela CP_1 per Patronato l'avv. Palotti Roberta anche in sostituzione dell'avv. Carotenuto CP_1 La ricorrente rinuncia alla domanda e all'azione proposta nei confronti del Patronato. L'avv. Rossi e l'avv. Palotti insistono pertanto per l'emissione della sentenza parziale di cessata materia del contendere e rinunciano a presenziare alla lettura della stessa. L'avv. Palotti si rimette al
Giudice in punto di spese. L'avv. Rossi e l'avv. Minicucci insistono nei rispettivi atti e nelle deduzioni a verbale del 5.12.2024 Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 856/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_1 C.F._1
SAVERIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. BENUCCI DANIELA
PATRONATO (C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CAROTENUTO MARIA AFRODITE e dell'avv. PA RT
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio e Sede Provinciale di Parte_1 CP_1 Controparte_1 CP_2 per vedere accolte in via subordinata le seguenti conclusioni: < …d) accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale del concretizzatosi nella sua omessa informativa, CP_1 CP_1 circa il rigetto del ricorso amministrativo ed i tempi e le modalità per l'azione giudiziaria nonché sui termini di prescrizione del diritto che integra anche violazione del principio della buona fede oggettiva e, per
l'effetto, condannare il predetto Patronato al pagamento in favore della ricorrente di tutte le somme corrispondenti ai benefici previdenziali prescritti e, segnatamente, la rendita in reversibilità, decorrente dal
02.06.2019, di tutti i ratei medio tempore maturati, maggiorati degli interessi legali dal 121° giorno, per i primi 4 ratei e poi dalla maturazione di ogni singolo credito, per importi corrispondenti al grado invalidante del 100%, nonché di tutte le ulteriori somme a titolo delle altre prestazioni dovute, anche quelle aggiuntive di cui al Fondo per le Vittime dell'Amianto ex art. 1 commi 241/246 della legge 244/07 e l'assegno funerario per tutta la vita della vedova. Non avendo ricevuto la ricorrente alcuna concreta informazione in merito all'asserito provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo si richiede, infine, che: …. - in ipotesi, ove risultasse sussistere un valido provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo presentato dal Patronato di per conto della ricorrente, venga il medesimo condannato a CP_1 CP_2
1 manlevare e tenere indenne la ricorrente dall'eventuale condanna per il pagamento delle spese di costituzione e difesa di . CP_1
2. A seguito della costituzione in giudizio di entrambe le parti convenute, la ricorrente all'udienza odierna ha rinunciato espressamente alla domanda e all'azione proposta nei confronti del , di talché deve CP_1 concludersi per la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande formulate nei confronti del , essendo venuto meno l'interesse alla pronuncia giudiziale. CP_1
3. Quanto alle spese, la natura delle prestazioni di cui è causa in uno con l'assenza di prova dell'effettiva conoscenza da parte della ricorrente dell'esito del procedimento amministrativo costituiscono grave ed eccezionale ragione per l'integrale compensazione fra la parte ricorrente e il convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere fra e Sede Provinciale di Parte_1 Controparte_3
; CP_2
- compensa le spese di lite fra e Sede Provinciale di;
Parte_1 Controparte_3 CP_2
- dispone la prosecuzione del giudizio come separata ordinanza.
Livorno, 30 gennaio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
2
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 856/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 30 gennaio 2025, innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: personalmente la ricorrente con l'avv. Saverio Rossi per l'avv. Minicucci Massimiliano in sostituzione dell'avv. Benucci Daniela CP_1 per Patronato l'avv. Palotti Roberta anche in sostituzione dell'avv. Carotenuto CP_1 La ricorrente rinuncia alla domanda e all'azione proposta nei confronti del Patronato. L'avv. Rossi e l'avv. Palotti insistono pertanto per l'emissione della sentenza parziale di cessata materia del contendere e rinunciano a presenziare alla lettura della stessa. L'avv. Palotti si rimette al
Giudice in punto di spese. L'avv. Rossi e l'avv. Minicucci insistono nei rispettivi atti e nelle deduzioni a verbale del 5.12.2024 Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 856/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_1 C.F._1
SAVERIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. BENUCCI DANIELA
PATRONATO (C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CAROTENUTO MARIA AFRODITE e dell'avv. PA RT
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio e Sede Provinciale di Parte_1 CP_1 Controparte_1 CP_2 per vedere accolte in via subordinata le seguenti conclusioni: < …d) accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale del concretizzatosi nella sua omessa informativa, CP_1 CP_1 circa il rigetto del ricorso amministrativo ed i tempi e le modalità per l'azione giudiziaria nonché sui termini di prescrizione del diritto che integra anche violazione del principio della buona fede oggettiva e, per
l'effetto, condannare il predetto Patronato al pagamento in favore della ricorrente di tutte le somme corrispondenti ai benefici previdenziali prescritti e, segnatamente, la rendita in reversibilità, decorrente dal
02.06.2019, di tutti i ratei medio tempore maturati, maggiorati degli interessi legali dal 121° giorno, per i primi 4 ratei e poi dalla maturazione di ogni singolo credito, per importi corrispondenti al grado invalidante del 100%, nonché di tutte le ulteriori somme a titolo delle altre prestazioni dovute, anche quelle aggiuntive di cui al Fondo per le Vittime dell'Amianto ex art. 1 commi 241/246 della legge 244/07 e l'assegno funerario per tutta la vita della vedova. Non avendo ricevuto la ricorrente alcuna concreta informazione in merito all'asserito provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo si richiede, infine, che: …. - in ipotesi, ove risultasse sussistere un valido provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo presentato dal Patronato di per conto della ricorrente, venga il medesimo condannato a CP_1 CP_2
1 manlevare e tenere indenne la ricorrente dall'eventuale condanna per il pagamento delle spese di costituzione e difesa di . CP_1
2. A seguito della costituzione in giudizio di entrambe le parti convenute, la ricorrente all'udienza odierna ha rinunciato espressamente alla domanda e all'azione proposta nei confronti del , di talché deve CP_1 concludersi per la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande formulate nei confronti del , essendo venuto meno l'interesse alla pronuncia giudiziale. CP_1
3. Quanto alle spese, la natura delle prestazioni di cui è causa in uno con l'assenza di prova dell'effettiva conoscenza da parte della ricorrente dell'esito del procedimento amministrativo costituiscono grave ed eccezionale ragione per l'integrale compensazione fra la parte ricorrente e il convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere fra e Sede Provinciale di Parte_1 Controparte_3
; CP_2
- compensa le spese di lite fra e Sede Provinciale di;
Parte_1 Controparte_3 CP_2
- dispone la prosecuzione del giudizio come separata ordinanza.
Livorno, 30 gennaio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
2