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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/01/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
VI SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA EX ART.281 SEXIES c.p.c.
contenente sentenza nella causa civile ex art.645 c.p.c. R.G. 2777/2024 promossa da:
c.f. e p. IVA , in persona del suo amministratore Parte_1 P.IVA_1 unico e legale rappresentante sig.ra con sede in Riccione Parte_2
(RN), Via Parini n. 8, ed elettivamente domiciliata in Rimini, Via Stradella
n. 11, presso lo studio dell'Avv. Loreno Marchei del Foro di Rimini, c.f.
, che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._1
alle liti in calce all'atto di opposizione a d.i.
ATTRICE OPPONENTE
contro la (di seguito, per brevità, “ ), con sede legale Controparte_1 CP_1 in Roma (RM), Via IV Novembre 149, IT e sede operativa in GE, Via
XII Ottobre n. 1 (C.F. e P.IVA ), in persona del Dott. P.IVA_2 CP_2 in qualità di procuratore speciale, come da procura autenticata
[...] dal Notaio del 19.7.2010, rep. 65440, raccolta 20426 Persona_1 registrata in data 27.7.2010 al n. 3901 - 1T (cfr. doc. A), rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dell'8.8.2022, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Andrea Fenzi
(C.F. ) e dall'Avv. Andrea Giordano (C.F. C.F._2
, entrambi del Foro di GE ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il loro studio sito in GE, Via XX Settembre n. 36/9
e sito in 20149 Milano (MI), Email_1
Via Arona n. 6 CONVENUTA OPPOSTA
1 Addì 23/01/2025 h.14,30
Nanti Il Giudice GOP A.Mauceri sono comparsi , per parte attrice opponente l l'Avv.Loreno Marchei del Foro di Rimini e per Pt_1 parte convenuta opposta l'Avv.Ndrea fenzi, del Foro Controparte_1 di GE , i quali discutono oralmente la causa e precisano le conclusioni rispettivamente come da I memoria e comeda comparsa di costituzione e risposta e prestando il consenso alla pronuncia della sentenza in loro assenza
Il Giudice, si ritira in camera di consiglio per decidere.
Il Giudice pronuncia la sentenza.
Verbale chiuso alle h.18,30
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Unico G.O.P. Avv.Alessandro Mauceri
Ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile ex art.645 c.p.c. R.G. 2777/2024 promossa da:
c.f. e p. IVA , in persona del suo amministratore Parte_1 P.IVA_1 unico e legale rappresentante sig.ra con sede in Riccione Parte_2
(RN), Via Parini n. 8, ed elettivamente domiciliata in Rimini, Via Stradella
n. 11, presso lo studio dell'Avv. Loreno Marchei del Foro di Rimini, c.f.
, che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._1 alle liti in calce all'atto di opposizione a d.i.
ATTRICE OPPONENTE
contro la (di seguito, per brevità, “ ), con sede legale Controparte_1 CP_1 in Roma (RM), Via IV Novembre 149, IT e sede operativa in GE, Via
XII Ottobre n. 1 (C.F. e P.IVA ), in persona del Dott. P.IVA_2 CP_2
in qualità di procuratore speciale, come da procura autenticata
[...] dal Notaio del 19.7.2010, rep. 65440, raccolta 20426 Persona_1 registrata in data 27.7.2010 al n. 3901 - 1T (cfr. doc. A), rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
3 dell'8.8.2022, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Andrea Fenzi
(C.F. ) e dall'Avv. Andrea Giordano (C.F. C.F._2
, entrambi del Foro di GE ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il loro studio sito in GE, Via XX Settembre n. 36/9
e sito in 20149 Milano (MI), Email_1
Via Arona n. 6
CONVENUTA OPPOSTA
CONCISI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 271/2024 emesso su ricorso di , il Controparte_1
Tribunale di GE ingiungeva a l' pagamento della somma Parte_3 capitale residua di € 30.401,32 a titolo di corrispettivo per forniture di energia elettrica e gas a saldo delle seguenti bollette/fatture, emesse a fronte dei contratti prodotti e per le causali nelle medesime indicate n. 202212271939 del 25/08/2022, n. 202212324380 del 29/08/2022, n.
202212753534 del 27/12/2022, n. 202212805746 del 30/12/2022, n.
202311061454 del 31/01/2023, n. 202311184870 del 28/02/2023, n.
202311422303 del 03/04/2023, n. 202311560546 del 02/05/2023, n.
202311787931 del 09/06/2023, n. 202311798284 del 20/06/2023, per complessivi € 42.100,68, di cui residuerebbe da pagare, l'importo di €
30.401,32.
L' proposto opposizione avverso tale decreto, così esponendo: CP_3 pur sostenendo che il proprio credito risulterebbe “certo ed incontestabile”, oltre al contratto siglato in data 10.03.2021 con la società per la fornitura di energia e gas nell'albergo sito in Parte_1
4 Riccione (RN), Via Parini n. 8, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ha allegato al proprio ricorso esclusivamente le suddette fatture e gli estratti autentici delle relative scritture contabili a norma dell'articolo
634 c.p.c., senza minimamente documentare in quale modo e forma risulterebbero accertati i consumi ivi riportati.
E' sufficiente leggere le fatture emesse da dal Controparte_1
15.12.2022 in poi (doc. 1/4) per verificare come gli importi addebitati a
a partire dall'ottobre 2022, non sono basati su consumi Parte_1 effettivi frutto di letture del contatore, ma su quantità asseritamente
“stimate”.
E' agevole, altresì, grazie ai grafici a colonne presenti nelle fatture, verificare come le quantità stimate da negli ultimi mesi Controparte_1 del 2022 e l'inizio del 2023 sono sensibilmente superiori a quelle dei mesi precedenti, e tutte basate ricalcoli in alcun modo chiari: ad esempio, la fattura N. 202311184870 del 13.02.2023 (doc. 2), per €
6.321,77, per i mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023, riporta consumi stimati di 5.326,00 e 5.965,00 mc, quantità del tutto inverosimili se rapportate ai consumi reali del febbraio 2022, di 2.493,00 mc.
Dette quantità, stimate dunque senza alcun criterio e logica, ed imputate nelle fatture di cui sopra per gli ultimi mesi del 2022 ed i primi mesi del
2023, risultano poi del tutto abnormi ed anomale se confrontate con quelle effettive dello stesso periodo dell'anno precedente (doc. 5):
a dicembre 2021 il consumo è stato di 2.498,00 mc, mentre a gennaio
2022 di 3.150,00 mc, quantità sensibilmente inferiori, coerenti con lo storico dei consumi dell'immobile a destinazione alberghiera sito in
Riccione (RN), Via Parini n. 8, condotto da in forza di contratto Parte_1 stipulato con la proprietaria (doc. 6), riportato nelle fatture Parte_4 medesime.
A ciò deve aggiungersi che, dalla fine di gennaio 2023, la struttura alberghiera è persino rimasta chiusa, ed è stata rilasciata dalla società
[...] in forza di provvedimento ex art. 560 c.p.c. emesso dal Giudice Pt_1 dell'Esecuzione del Tribunale i Rimini in seno alla procedura esecutiva
R.G.E n. 101/2020 in odio alla proprietaria (docc. 6), ragion Parte_4 per cui tutti i consumi apoditticamente stimati da per CP_1 CP_1
5 tale periodo non trovano alcuna ragione d'essere e non rispondono ad una situazione reale ed effettiva.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, CP_1 svolgendo le seguenti argomentazioni di cui in comparsa di costituzione e risposta:
1) In via pregiudiziale. Improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria nanti l'ARERA.
L'opposizione a decreto ingiuntivo che qui viene in considerazione si appalesa improcedibile, avendo omesso controparte di attivare, preliminarmente alla proposizione della domanda giudiziale,
l'obbligatorio tentativo di conciliazione nanti l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Com'è noto, infatti, l'art.
2.1 del TICO (Testo Integrato Conciliazione) ha reso obbligatorio, a partire dal mese di Gennaio 2017 e per tutti i clienti finali di energia elettrica e gas, domestici e non, l'esperimento del tentativo di conciliazione davanti all'Autorità garante per dirimere le eventuali controversie non risolte a livello di reclamo con i singoli operatori, tentativo di conciliazione il cui effettivo svolgimento è appunto diventato condizione indispensabile per poi eventualmente procedere in via giudiziale nei confronti di ciascun fornitore.
Il successivo art.
2.3 del medesimo TICO ha nondimeno previsto alcune eccezioni a quanto sopra, esplicitamente sancendo l'esclusione dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione “le controversie:
a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali;
b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge;
c) promosse ai sensi degli artt. 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo”, omettendo tuttavia qualsivoglia riferimento alle cause di opposizione a decreto ingiuntivo le quali, pertanto, ben dovranno essere ricomprese tra quelle soggette a conciliazione obbligatoria ai sensi della legislazione ARERA.
6 La conclusione testé esplicitata appare peraltro corroborata, non solo dal dato normativo, ma anche dalla costante giurisprudenza di merito;
il
Tribunale di Parma, infatti, chiamato a pronunciarsi quale giudice di appello su analoga questione, all'esito di attenta disamina delle succitate disposizioni (artt.
2.1 e 2.3 TICO), così ha avuto modo di concludere:
“poiché, nel caso di specie, l'opponente non ha attivato il tentativo di conciliazione obbligatorio, l'appello deve essere accolto e, di conseguenza, l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato” (cfr. Trib. Parma,
Sent. n. 251 del 27-28.2.2023).
In tal senso anche il Tribunale di GE ha recentissimamente
“dichiarato improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di somministrazione di energia per mancato esperimento preventivo del tentativo di conciliazione di fronte all' , reso obbligatorio per il Pt_5 cliente dall'art.
2.1 del Testo Integrato Conciliazione, con decorrenza dal
1/1/17” (cfr. sent. n. 2160_2023 del 19.9.2023_Tibunale di GE,
Dott. Del Nevo).
Alla luce di tutte le superiori deduzioni, nessun dubbio pare potersi avanzare in merito alla pacifica improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per mancato esperimento del tentativo di conciliazione nanti l' , improcedibilità per la cui pronuncia, in Pt_5
via pregiudiziale, in d'ora si insta, con conseguente richiesta di conferma del decreto ingiuntivo n. 1708/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 15.06.2023.
3) Sull'asserita contestazione del consumi. Nel merito
Occorre in primo luogo sottolineare come le contestazioni di controparte si riferiscono solamente al servizio di fornitura del gas mentre qualsivoglia censura circa l'operato di è del tutto assente sul CP_1 servizio di fornitura Energia Elettrica, con giuridica conseguenza-come si vedrà meglio infra.
Controparte, nell'intento (evidentemente vano!) di fornire un seppur minimo supporto probatorio alle proprie tesi difensive, si è limitata nel merito a richiamare quel filone giurisprudenziale a detta del quale le
7 fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, possiedono tale valenza esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione le stesse, rappresentando un mero atto unilaterale- partecipativo, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano nemmeno l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio.
Ebbene, una simile impostazione giuridica non coglie nel segno.
Invero, vertendo la presente controversia in tema di contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, affinché si possa far validamente ricorso agli insegnamenti contenuti nelle sentenze citate ex adverso, occorre che l'attore opponente, per il tramite del proprio atto di opposizione, contesti, in maniera specifica e dettagliata, le risultanze dei consumi (e dei relativi importi) indicati nelle medesime ed addebitati al cliente;
ciò in forza del principio di non contestazione, codificato e cristallizzato all'interno dell'art. 115 c.p.c., il quale testualmente dispone che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La stessa giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, ha mostrato, in numerosi arresti, di aderire alla suddetta tesi giuridica, all'uopo sancendo che “in tema di somministrazione di energia elettrica, in conformità all'art. 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova, le bollette del somministrante sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salvo contestazione dell'utente, nel qual caso
è onere del somministrante fornire prova del “quantum” dell'energia somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore” (cfr. Tribunale Milano, Sez. XI,
19-9-2017).
Ed ancora, a contrariis, “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul
8 somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (…)”
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord., 19-7-2018, n. 19154; conf. Tribunale
Oristano, 12-1-2019; Tribunale Roma, Sez. XI, 11-5-2018).
Da ultimo, “in mancanza di prova contraria, persiste l'efficacia probatoria delle risultanze del contatore e pertanto l'addebitabilità dei relativi costi all'utente” (Tribunale Alessandria, 13-1-2016, n. 70).
In ogni caso, a tacitazione di qualsivoglia ulteriore contestazione in merito ai consumi, verranno prodotte le fatture del Distributore Locale con riferimento al servizio di fornitura energia elettrica ed i flussi, per come trasmessi dal Distributore Locale per il servizio di fornitura gas naturale. I consumi esposti nelle fatture risultano pacificamente rilevate, per come trasmesse dal distributore locale (cfr. fatture del distributore sub 5) e pertanto ogni contestazione in merito risulta priva di pregio.
Per i servizio di fornitura gas naturale si riportano le letture trasmesse dal distributore con tabella riassuntiva: omissis….
Occorre infine dare atto di come a seguito della comunicazione dei dati di consumo, da ultimo, trasmessi dal Distributore Locale sia stata emessa, in data 31.05.2024, la fattura di conguaglio (cfr. fattura n
202412324437_Completo_ft congliaglio, doc. sub 6).
Alla luce della superiore considerazione occorre necessariamente dare atto che il credito in sorte capitale ad oggi ammonta ad € 12.019,46, oltre gli interessi moratori dalle scadenze delle singole fatture e le spese ed i compensi della fase monitoria che restano invariati poiché invariato è lo scaglione di riferimento.
Così riportate le opposte prospettazioni, l'opposizione deve essere in gran parte accolta
9 1) Sulla pretesa improcedibilità della spiegata opposizione per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione avanti all' , Pt_5
L'eccezione deve essere respinta
La normativa TICO prevede la possibilità di sostituire il tentativo di conciliazione avanti ad con un procedimento di mediazione Pt_5 che tra l'altro nel caso di specie è obbligatoria ed è stata espletata
2) Sulla riduzione dell'importo richiesto da in sede di CP_1 costituzione, da € 30.401,32 ad € 12.019,46, a fronte di conguaglio effettuato sulla base delle letture del gas effettuate dal distributore , trasmesse ad Controparte_4
in data 04 aprile 2024 sulla base di richiesta della stessa CP_1 del 18 marzo 2024
La fattura n. 202412324437 -di conguaglio relativa al contratto del gas , avente ad oggetto Periodi conguagliati/ricalcolati
01.09.2022 - 16.03.2023 - emessa da in data Controparte_1
31.05.2024 (cfr. prod n. 8 ) riporta consumi effettivi per CP_1 come trasmessi dal Distributore Locale (DL) ad in data 04 CP_1 aprile 2024 sulla base di richiesta della stessa del 18 marzo 2024
( vedi relativa produzione di ) CP_1
Tale richiesta è stata fatta da solo tre mesi dopo la richiesta CP_1 di emissione dell'opposto decreto ingiuntivo , basata, per quanto attiene al contratto di somministrazione del gas , in gran parte su consumi stimati e non effettivi, come risulta dalle relative prodotte fatture azionate
E' di tutta evidenza pertanto che il considerevole ridimensionamento dei consumi del gas fatturati alla , sia Pt_1 stato operato dal fornitore opposto in conseguenza della necessaria opposizione spiegata dall'utente opponente per contestarne l'abnormità.
10 L'avere agito in giudizio per reclamare un credito per consumi non effettivi ma solo stimati senza richiedere preventivamente al distributore locale la comunicazione della lettura degli stessi , connota un comportamento indice di mancanza di buona fede nell'esecuzione del contratto di somministrazione che giustifica il rigetto della domanda di condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, che però vanno integralmente compensate tra le parti e non possono quindi neppure essere poste a carico dell' , avendo l'opponente contestato anche la debenza del CP_1 minor importo di € 12.019,46
3) Sulla corrispondenza dei consumi rifatturati con la fattura di conguaglio con le letture del distributore
E' necessario illustrare come sia articolato il rapporto contrattuale tra gli odierni litiganti.
è una società che svolge attività di fornitura di energia CP_1 elettrica e gas senza però disporre di impianti per il trasporto, la distribuzione e la misurazione dell'energia; per queste attività si avvale degli impianti del distributore Controparte_4
e che interviene nel rapporto tra ed il
[...] CP_1
destinatario della fornitura attraverso un particolare schema negoziale.
Come riferisce la convenuta opposta, e come in effetti risulta dall'esame del contratto prodotto nel presente giudizio, tra CP_1 ed il suo cliente vengono stipulati due distinti negozi. Un primo contratto prevede la fornitura di energia elettrica a cura di , CP_1 dietro pagamento, da parte del cliente, di un corrispettivo da determinarsi sulla base delle misurazioni effettuate da Enel
Distribuzione. Un secondo contratto prevede il conferimento a favore di di un mandato senza rappresentanza per stipulare CP_1 con un contratto, in nome di Controparte_4
11 , ma per conto del cliente, avente ad oggetto il trasporto e la CP_1 contabilizzazione dell'energia elettrica.
Va osservato, in ciò recependo le argomentazioni della convenuta opposta, che in questo schema negoziale le misurazioni effettuate da costituiscono il parametro Controparte_4 vincolante per la determinazione dei compensi dovuti ad
CP_1 dal cliente. Quest'ultimo, in particolare, non è legittimato a contestare le misurazioni: non nei confronti di , che non è
CP_1 responsabile di tali misurazioni, né (salvo quanto si dirà tra breve) nei confronti di , con il quale il Controparte_4 cliente non ha rapporti diretti, posto che aveva agito come
CP_1 mandatario privo di rappresentanza. Da tale qualità di
CP_1 deriva pure l'impossibilità, per il cliente, di ritenere responsabile dell'eventuale inadempimento di Enel al proprio obbligo di CP_1 effettuare le misurazioni, perché una simile responsabilità è esplicitamente esclusa dall'articolo 1715 codice civile, secondo cui “In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato
(…)”.
E' da segnalare, ancora, che questo schema operativo è conforme ai regolamenti che disciplinano l'erogazione di energia, ed in particolare al Testo Unico Ricognitivo della Produzione Elettrica, il cui art. 4 identifica proprio nel gestore della rete pubblica (in questo caso Enel Distribuzione) il soggetto responsabile delle misurazioni con riferimento ai punti di prelievo dei clienti finali.
In realtà il cliente dispone di una specifica azione che gli permette di esigere direttamente dal distributore l'adempimento delle sue obbligazioni: lo strumento è apprestato dall'articolo 1705 comma secondo codice civile, che consente al mandante di surrogarsi al mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato. Per fare questo, però, il cliente avrebbe dovuto far opposizione a decreto ingiuntivo formulando anche una chiamata in causa di Enel distribuzione. Siccome la
12 relativa azione non è stata esercitata nel presente processo, il contenzioso è rimasto confinato ai rapporti tra e CP_1 Pt_1
nei quali le parti erano vincolate alle risultanze delle misurazioni effettuate da (art. 7 delle Controparte_4 condizioni generali: “La misura ufficiale dei consumi di energia elettrica incombe al Distributore gas ” Tali essendo le clausole contrattuali, l'unica verifica ammissibile nella presente sede e quella relativa alla corrispondenza degli importi fatturati da CP_1 rispetto alle misurazione dei consumi effettuate da Enel distribuzione, di cui alle fatture di trasporto di quest'ultimo.
In proposito deve infatti evidenziarsi che, da una parte l'opposizione de qua, quanto alla contestazione della fattura di conguaglio del gas sulla base delle letture rilevate dal distributore, non è fondata, in quanto è sorretta solo da contestazione che trova peraltro smentita nelle fatture di trasporto del distributore
, recanti le misurazioni degli Controparte_4 effettivi consumi, prodotte dall'opposto fornitore, sulla base delle quali l' con la fatture di conguaglio del gas ha provveduto a CP_1 stornare ed a ricalcolare i mc consumati
Dall'altra la mancata contestazione dei consumi dell'energia elettrica e l'assolvimento da parte dell'opposto fornitore dell'onere della prova sullo stesso gravante in relazione al contratto di fornitura di gas de quo nel quale svolge il ruolo di CP_1 intermediario tra l'opponente cliente ed il distributore
[...]
( prova del titolo cioè del contratto di Controparte_4 fornitura e dell'avvenuta misurazione e comunicazione dei consumi da parte di nei Controparte_4 confronti di , fanno presupporre l'esistenza di una CP_1 situazione probatoria tale da fare apparire pienamente fondata la pretesa creditoria del convenuto opposto fornitore con riferimento al minor importo richiesto di € 12.019,46
13 Sussistono eccezionali e gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite sulla base delle argomentazioni superiormente svolte al paragrafo 2) della motivazione
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (art. 282
c.p.c.).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 271/2024;
2) Dichiara tenuta e condanna l' c.f. e p. IVA Pt_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere all' , (Cod. Fisc. / P. IVA Controparte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore il minor importo di € 12.019,46, oltre gli interessi come determinati nell'opposto decreto ingiuntivo
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art.282 cpc
Così deciso in GE all'udienza del 23 gennaio 2025
Il Giudice Unico
GOP Avv.Alessandro Mauceri
14
VI SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA EX ART.281 SEXIES c.p.c.
contenente sentenza nella causa civile ex art.645 c.p.c. R.G. 2777/2024 promossa da:
c.f. e p. IVA , in persona del suo amministratore Parte_1 P.IVA_1 unico e legale rappresentante sig.ra con sede in Riccione Parte_2
(RN), Via Parini n. 8, ed elettivamente domiciliata in Rimini, Via Stradella
n. 11, presso lo studio dell'Avv. Loreno Marchei del Foro di Rimini, c.f.
, che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._1
alle liti in calce all'atto di opposizione a d.i.
ATTRICE OPPONENTE
contro la (di seguito, per brevità, “ ), con sede legale Controparte_1 CP_1 in Roma (RM), Via IV Novembre 149, IT e sede operativa in GE, Via
XII Ottobre n. 1 (C.F. e P.IVA ), in persona del Dott. P.IVA_2 CP_2 in qualità di procuratore speciale, come da procura autenticata
[...] dal Notaio del 19.7.2010, rep. 65440, raccolta 20426 Persona_1 registrata in data 27.7.2010 al n. 3901 - 1T (cfr. doc. A), rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dell'8.8.2022, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Andrea Fenzi
(C.F. ) e dall'Avv. Andrea Giordano (C.F. C.F._2
, entrambi del Foro di GE ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il loro studio sito in GE, Via XX Settembre n. 36/9
e sito in 20149 Milano (MI), Email_1
Via Arona n. 6 CONVENUTA OPPOSTA
1 Addì 23/01/2025 h.14,30
Nanti Il Giudice GOP A.Mauceri sono comparsi , per parte attrice opponente l l'Avv.Loreno Marchei del Foro di Rimini e per Pt_1 parte convenuta opposta l'Avv.Ndrea fenzi, del Foro Controparte_1 di GE , i quali discutono oralmente la causa e precisano le conclusioni rispettivamente come da I memoria e comeda comparsa di costituzione e risposta e prestando il consenso alla pronuncia della sentenza in loro assenza
Il Giudice, si ritira in camera di consiglio per decidere.
Il Giudice pronuncia la sentenza.
Verbale chiuso alle h.18,30
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Unico G.O.P. Avv.Alessandro Mauceri
Ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile ex art.645 c.p.c. R.G. 2777/2024 promossa da:
c.f. e p. IVA , in persona del suo amministratore Parte_1 P.IVA_1 unico e legale rappresentante sig.ra con sede in Riccione Parte_2
(RN), Via Parini n. 8, ed elettivamente domiciliata in Rimini, Via Stradella
n. 11, presso lo studio dell'Avv. Loreno Marchei del Foro di Rimini, c.f.
, che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._1 alle liti in calce all'atto di opposizione a d.i.
ATTRICE OPPONENTE
contro la (di seguito, per brevità, “ ), con sede legale Controparte_1 CP_1 in Roma (RM), Via IV Novembre 149, IT e sede operativa in GE, Via
XII Ottobre n. 1 (C.F. e P.IVA ), in persona del Dott. P.IVA_2 CP_2
in qualità di procuratore speciale, come da procura autenticata
[...] dal Notaio del 19.7.2010, rep. 65440, raccolta 20426 Persona_1 registrata in data 27.7.2010 al n. 3901 - 1T (cfr. doc. A), rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
3 dell'8.8.2022, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Andrea Fenzi
(C.F. ) e dall'Avv. Andrea Giordano (C.F. C.F._2
, entrambi del Foro di GE ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il loro studio sito in GE, Via XX Settembre n. 36/9
e sito in 20149 Milano (MI), Email_1
Via Arona n. 6
CONVENUTA OPPOSTA
CONCISI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 271/2024 emesso su ricorso di , il Controparte_1
Tribunale di GE ingiungeva a l' pagamento della somma Parte_3 capitale residua di € 30.401,32 a titolo di corrispettivo per forniture di energia elettrica e gas a saldo delle seguenti bollette/fatture, emesse a fronte dei contratti prodotti e per le causali nelle medesime indicate n. 202212271939 del 25/08/2022, n. 202212324380 del 29/08/2022, n.
202212753534 del 27/12/2022, n. 202212805746 del 30/12/2022, n.
202311061454 del 31/01/2023, n. 202311184870 del 28/02/2023, n.
202311422303 del 03/04/2023, n. 202311560546 del 02/05/2023, n.
202311787931 del 09/06/2023, n. 202311798284 del 20/06/2023, per complessivi € 42.100,68, di cui residuerebbe da pagare, l'importo di €
30.401,32.
L' proposto opposizione avverso tale decreto, così esponendo: CP_3 pur sostenendo che il proprio credito risulterebbe “certo ed incontestabile”, oltre al contratto siglato in data 10.03.2021 con la società per la fornitura di energia e gas nell'albergo sito in Parte_1
4 Riccione (RN), Via Parini n. 8, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ha allegato al proprio ricorso esclusivamente le suddette fatture e gli estratti autentici delle relative scritture contabili a norma dell'articolo
634 c.p.c., senza minimamente documentare in quale modo e forma risulterebbero accertati i consumi ivi riportati.
E' sufficiente leggere le fatture emesse da dal Controparte_1
15.12.2022 in poi (doc. 1/4) per verificare come gli importi addebitati a
a partire dall'ottobre 2022, non sono basati su consumi Parte_1 effettivi frutto di letture del contatore, ma su quantità asseritamente
“stimate”.
E' agevole, altresì, grazie ai grafici a colonne presenti nelle fatture, verificare come le quantità stimate da negli ultimi mesi Controparte_1 del 2022 e l'inizio del 2023 sono sensibilmente superiori a quelle dei mesi precedenti, e tutte basate ricalcoli in alcun modo chiari: ad esempio, la fattura N. 202311184870 del 13.02.2023 (doc. 2), per €
6.321,77, per i mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023, riporta consumi stimati di 5.326,00 e 5.965,00 mc, quantità del tutto inverosimili se rapportate ai consumi reali del febbraio 2022, di 2.493,00 mc.
Dette quantità, stimate dunque senza alcun criterio e logica, ed imputate nelle fatture di cui sopra per gli ultimi mesi del 2022 ed i primi mesi del
2023, risultano poi del tutto abnormi ed anomale se confrontate con quelle effettive dello stesso periodo dell'anno precedente (doc. 5):
a dicembre 2021 il consumo è stato di 2.498,00 mc, mentre a gennaio
2022 di 3.150,00 mc, quantità sensibilmente inferiori, coerenti con lo storico dei consumi dell'immobile a destinazione alberghiera sito in
Riccione (RN), Via Parini n. 8, condotto da in forza di contratto Parte_1 stipulato con la proprietaria (doc. 6), riportato nelle fatture Parte_4 medesime.
A ciò deve aggiungersi che, dalla fine di gennaio 2023, la struttura alberghiera è persino rimasta chiusa, ed è stata rilasciata dalla società
[...] in forza di provvedimento ex art. 560 c.p.c. emesso dal Giudice Pt_1 dell'Esecuzione del Tribunale i Rimini in seno alla procedura esecutiva
R.G.E n. 101/2020 in odio alla proprietaria (docc. 6), ragion Parte_4 per cui tutti i consumi apoditticamente stimati da per CP_1 CP_1
5 tale periodo non trovano alcuna ragione d'essere e non rispondono ad una situazione reale ed effettiva.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, CP_1 svolgendo le seguenti argomentazioni di cui in comparsa di costituzione e risposta:
1) In via pregiudiziale. Improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria nanti l'ARERA.
L'opposizione a decreto ingiuntivo che qui viene in considerazione si appalesa improcedibile, avendo omesso controparte di attivare, preliminarmente alla proposizione della domanda giudiziale,
l'obbligatorio tentativo di conciliazione nanti l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Com'è noto, infatti, l'art.
2.1 del TICO (Testo Integrato Conciliazione) ha reso obbligatorio, a partire dal mese di Gennaio 2017 e per tutti i clienti finali di energia elettrica e gas, domestici e non, l'esperimento del tentativo di conciliazione davanti all'Autorità garante per dirimere le eventuali controversie non risolte a livello di reclamo con i singoli operatori, tentativo di conciliazione il cui effettivo svolgimento è appunto diventato condizione indispensabile per poi eventualmente procedere in via giudiziale nei confronti di ciascun fornitore.
Il successivo art.
2.3 del medesimo TICO ha nondimeno previsto alcune eccezioni a quanto sopra, esplicitamente sancendo l'esclusione dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione “le controversie:
a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali;
b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge;
c) promosse ai sensi degli artt. 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo”, omettendo tuttavia qualsivoglia riferimento alle cause di opposizione a decreto ingiuntivo le quali, pertanto, ben dovranno essere ricomprese tra quelle soggette a conciliazione obbligatoria ai sensi della legislazione ARERA.
6 La conclusione testé esplicitata appare peraltro corroborata, non solo dal dato normativo, ma anche dalla costante giurisprudenza di merito;
il
Tribunale di Parma, infatti, chiamato a pronunciarsi quale giudice di appello su analoga questione, all'esito di attenta disamina delle succitate disposizioni (artt.
2.1 e 2.3 TICO), così ha avuto modo di concludere:
“poiché, nel caso di specie, l'opponente non ha attivato il tentativo di conciliazione obbligatorio, l'appello deve essere accolto e, di conseguenza, l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato” (cfr. Trib. Parma,
Sent. n. 251 del 27-28.2.2023).
In tal senso anche il Tribunale di GE ha recentissimamente
“dichiarato improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di somministrazione di energia per mancato esperimento preventivo del tentativo di conciliazione di fronte all' , reso obbligatorio per il Pt_5 cliente dall'art.
2.1 del Testo Integrato Conciliazione, con decorrenza dal
1/1/17” (cfr. sent. n. 2160_2023 del 19.9.2023_Tibunale di GE,
Dott. Del Nevo).
Alla luce di tutte le superiori deduzioni, nessun dubbio pare potersi avanzare in merito alla pacifica improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per mancato esperimento del tentativo di conciliazione nanti l' , improcedibilità per la cui pronuncia, in Pt_5
via pregiudiziale, in d'ora si insta, con conseguente richiesta di conferma del decreto ingiuntivo n. 1708/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 15.06.2023.
3) Sull'asserita contestazione del consumi. Nel merito
Occorre in primo luogo sottolineare come le contestazioni di controparte si riferiscono solamente al servizio di fornitura del gas mentre qualsivoglia censura circa l'operato di è del tutto assente sul CP_1 servizio di fornitura Energia Elettrica, con giuridica conseguenza-come si vedrà meglio infra.
Controparte, nell'intento (evidentemente vano!) di fornire un seppur minimo supporto probatorio alle proprie tesi difensive, si è limitata nel merito a richiamare quel filone giurisprudenziale a detta del quale le
7 fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, possiedono tale valenza esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione le stesse, rappresentando un mero atto unilaterale- partecipativo, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano nemmeno l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio.
Ebbene, una simile impostazione giuridica non coglie nel segno.
Invero, vertendo la presente controversia in tema di contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, affinché si possa far validamente ricorso agli insegnamenti contenuti nelle sentenze citate ex adverso, occorre che l'attore opponente, per il tramite del proprio atto di opposizione, contesti, in maniera specifica e dettagliata, le risultanze dei consumi (e dei relativi importi) indicati nelle medesime ed addebitati al cliente;
ciò in forza del principio di non contestazione, codificato e cristallizzato all'interno dell'art. 115 c.p.c., il quale testualmente dispone che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La stessa giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, ha mostrato, in numerosi arresti, di aderire alla suddetta tesi giuridica, all'uopo sancendo che “in tema di somministrazione di energia elettrica, in conformità all'art. 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova, le bollette del somministrante sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salvo contestazione dell'utente, nel qual caso
è onere del somministrante fornire prova del “quantum” dell'energia somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore” (cfr. Tribunale Milano, Sez. XI,
19-9-2017).
Ed ancora, a contrariis, “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul
8 somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (…)”
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord., 19-7-2018, n. 19154; conf. Tribunale
Oristano, 12-1-2019; Tribunale Roma, Sez. XI, 11-5-2018).
Da ultimo, “in mancanza di prova contraria, persiste l'efficacia probatoria delle risultanze del contatore e pertanto l'addebitabilità dei relativi costi all'utente” (Tribunale Alessandria, 13-1-2016, n. 70).
In ogni caso, a tacitazione di qualsivoglia ulteriore contestazione in merito ai consumi, verranno prodotte le fatture del Distributore Locale con riferimento al servizio di fornitura energia elettrica ed i flussi, per come trasmessi dal Distributore Locale per il servizio di fornitura gas naturale. I consumi esposti nelle fatture risultano pacificamente rilevate, per come trasmesse dal distributore locale (cfr. fatture del distributore sub 5) e pertanto ogni contestazione in merito risulta priva di pregio.
Per i servizio di fornitura gas naturale si riportano le letture trasmesse dal distributore con tabella riassuntiva: omissis….
Occorre infine dare atto di come a seguito della comunicazione dei dati di consumo, da ultimo, trasmessi dal Distributore Locale sia stata emessa, in data 31.05.2024, la fattura di conguaglio (cfr. fattura n
202412324437_Completo_ft congliaglio, doc. sub 6).
Alla luce della superiore considerazione occorre necessariamente dare atto che il credito in sorte capitale ad oggi ammonta ad € 12.019,46, oltre gli interessi moratori dalle scadenze delle singole fatture e le spese ed i compensi della fase monitoria che restano invariati poiché invariato è lo scaglione di riferimento.
Così riportate le opposte prospettazioni, l'opposizione deve essere in gran parte accolta
9 1) Sulla pretesa improcedibilità della spiegata opposizione per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione avanti all' , Pt_5
L'eccezione deve essere respinta
La normativa TICO prevede la possibilità di sostituire il tentativo di conciliazione avanti ad con un procedimento di mediazione Pt_5 che tra l'altro nel caso di specie è obbligatoria ed è stata espletata
2) Sulla riduzione dell'importo richiesto da in sede di CP_1 costituzione, da € 30.401,32 ad € 12.019,46, a fronte di conguaglio effettuato sulla base delle letture del gas effettuate dal distributore , trasmesse ad Controparte_4
in data 04 aprile 2024 sulla base di richiesta della stessa CP_1 del 18 marzo 2024
La fattura n. 202412324437 -di conguaglio relativa al contratto del gas , avente ad oggetto Periodi conguagliati/ricalcolati
01.09.2022 - 16.03.2023 - emessa da in data Controparte_1
31.05.2024 (cfr. prod n. 8 ) riporta consumi effettivi per CP_1 come trasmessi dal Distributore Locale (DL) ad in data 04 CP_1 aprile 2024 sulla base di richiesta della stessa del 18 marzo 2024
( vedi relativa produzione di ) CP_1
Tale richiesta è stata fatta da solo tre mesi dopo la richiesta CP_1 di emissione dell'opposto decreto ingiuntivo , basata, per quanto attiene al contratto di somministrazione del gas , in gran parte su consumi stimati e non effettivi, come risulta dalle relative prodotte fatture azionate
E' di tutta evidenza pertanto che il considerevole ridimensionamento dei consumi del gas fatturati alla , sia Pt_1 stato operato dal fornitore opposto in conseguenza della necessaria opposizione spiegata dall'utente opponente per contestarne l'abnormità.
10 L'avere agito in giudizio per reclamare un credito per consumi non effettivi ma solo stimati senza richiedere preventivamente al distributore locale la comunicazione della lettura degli stessi , connota un comportamento indice di mancanza di buona fede nell'esecuzione del contratto di somministrazione che giustifica il rigetto della domanda di condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, che però vanno integralmente compensate tra le parti e non possono quindi neppure essere poste a carico dell' , avendo l'opponente contestato anche la debenza del CP_1 minor importo di € 12.019,46
3) Sulla corrispondenza dei consumi rifatturati con la fattura di conguaglio con le letture del distributore
E' necessario illustrare come sia articolato il rapporto contrattuale tra gli odierni litiganti.
è una società che svolge attività di fornitura di energia CP_1 elettrica e gas senza però disporre di impianti per il trasporto, la distribuzione e la misurazione dell'energia; per queste attività si avvale degli impianti del distributore Controparte_4
e che interviene nel rapporto tra ed il
[...] CP_1
destinatario della fornitura attraverso un particolare schema negoziale.
Come riferisce la convenuta opposta, e come in effetti risulta dall'esame del contratto prodotto nel presente giudizio, tra CP_1 ed il suo cliente vengono stipulati due distinti negozi. Un primo contratto prevede la fornitura di energia elettrica a cura di , CP_1 dietro pagamento, da parte del cliente, di un corrispettivo da determinarsi sulla base delle misurazioni effettuate da Enel
Distribuzione. Un secondo contratto prevede il conferimento a favore di di un mandato senza rappresentanza per stipulare CP_1 con un contratto, in nome di Controparte_4
11 , ma per conto del cliente, avente ad oggetto il trasporto e la CP_1 contabilizzazione dell'energia elettrica.
Va osservato, in ciò recependo le argomentazioni della convenuta opposta, che in questo schema negoziale le misurazioni effettuate da costituiscono il parametro Controparte_4 vincolante per la determinazione dei compensi dovuti ad
CP_1 dal cliente. Quest'ultimo, in particolare, non è legittimato a contestare le misurazioni: non nei confronti di , che non è
CP_1 responsabile di tali misurazioni, né (salvo quanto si dirà tra breve) nei confronti di , con il quale il Controparte_4 cliente non ha rapporti diretti, posto che aveva agito come
CP_1 mandatario privo di rappresentanza. Da tale qualità di
CP_1 deriva pure l'impossibilità, per il cliente, di ritenere responsabile dell'eventuale inadempimento di Enel al proprio obbligo di CP_1 effettuare le misurazioni, perché una simile responsabilità è esplicitamente esclusa dall'articolo 1715 codice civile, secondo cui “In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato
(…)”.
E' da segnalare, ancora, che questo schema operativo è conforme ai regolamenti che disciplinano l'erogazione di energia, ed in particolare al Testo Unico Ricognitivo della Produzione Elettrica, il cui art. 4 identifica proprio nel gestore della rete pubblica (in questo caso Enel Distribuzione) il soggetto responsabile delle misurazioni con riferimento ai punti di prelievo dei clienti finali.
In realtà il cliente dispone di una specifica azione che gli permette di esigere direttamente dal distributore l'adempimento delle sue obbligazioni: lo strumento è apprestato dall'articolo 1705 comma secondo codice civile, che consente al mandante di surrogarsi al mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato. Per fare questo, però, il cliente avrebbe dovuto far opposizione a decreto ingiuntivo formulando anche una chiamata in causa di Enel distribuzione. Siccome la
12 relativa azione non è stata esercitata nel presente processo, il contenzioso è rimasto confinato ai rapporti tra e CP_1 Pt_1
nei quali le parti erano vincolate alle risultanze delle misurazioni effettuate da (art. 7 delle Controparte_4 condizioni generali: “La misura ufficiale dei consumi di energia elettrica incombe al Distributore gas ” Tali essendo le clausole contrattuali, l'unica verifica ammissibile nella presente sede e quella relativa alla corrispondenza degli importi fatturati da CP_1 rispetto alle misurazione dei consumi effettuate da Enel distribuzione, di cui alle fatture di trasporto di quest'ultimo.
In proposito deve infatti evidenziarsi che, da una parte l'opposizione de qua, quanto alla contestazione della fattura di conguaglio del gas sulla base delle letture rilevate dal distributore, non è fondata, in quanto è sorretta solo da contestazione che trova peraltro smentita nelle fatture di trasporto del distributore
, recanti le misurazioni degli Controparte_4 effettivi consumi, prodotte dall'opposto fornitore, sulla base delle quali l' con la fatture di conguaglio del gas ha provveduto a CP_1 stornare ed a ricalcolare i mc consumati
Dall'altra la mancata contestazione dei consumi dell'energia elettrica e l'assolvimento da parte dell'opposto fornitore dell'onere della prova sullo stesso gravante in relazione al contratto di fornitura di gas de quo nel quale svolge il ruolo di CP_1 intermediario tra l'opponente cliente ed il distributore
[...]
( prova del titolo cioè del contratto di Controparte_4 fornitura e dell'avvenuta misurazione e comunicazione dei consumi da parte di nei Controparte_4 confronti di , fanno presupporre l'esistenza di una CP_1 situazione probatoria tale da fare apparire pienamente fondata la pretesa creditoria del convenuto opposto fornitore con riferimento al minor importo richiesto di € 12.019,46
13 Sussistono eccezionali e gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite sulla base delle argomentazioni superiormente svolte al paragrafo 2) della motivazione
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (art. 282
c.p.c.).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 271/2024;
2) Dichiara tenuta e condanna l' c.f. e p. IVA Pt_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere all' , (Cod. Fisc. / P. IVA Controparte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore il minor importo di € 12.019,46, oltre gli interessi come determinati nell'opposto decreto ingiuntivo
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art.282 cpc
Così deciso in GE all'udienza del 23 gennaio 2025
Il Giudice Unico
GOP Avv.Alessandro Mauceri
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