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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/11/2024, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1928/2024 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da nata in [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Spadaro Maria Angela, giusta procura in atti e
nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. De Giovanni Valentina e dall'Avv. Imparato Antonia, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c con scadenza al 19.11.2024 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
02.08.2024 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio civile contratto in
1 San Sebastiano al UV (NA) il 14.06.2014, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Sebastiano al UV (NA) (atto n.3, parte I, anno 2014).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di divergenze personali e incompatibilità caratteriali.
Premesso che dal matrimonio è nata il [...] in [...], attualmente Persona_1
minorenne, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c del 06.11.2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi,
di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della figlia minorenne.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto e fisseranno in piena autonomia la loro residenza e/o il loro domicilio. Qualsiasi variazione afferente alla loro attuale residenza e domicilio, dovrà essere vicendevolmente comunicata, a mezzo pec, almeno entro i 10 giorni precedenti al verificarsi di detto evento.
2. La casa coniugale sita in San Sebastiano al UV, alla Via Archimede, 7, sarà assegnata alla Per_ sig.ra che la abiterà insieme alla figlia minore . Il sig. si impegna a prelevare Pt_3 Pt_2
i propri effetti personali entro 6 mesi dall'emissione della sentenza di separazione e a prelevare gli arredi, i complementi di arredo e/o ogni altro bene di sua proprietà e non funzionale alla casa coniugale entro due anni dall'emissione della sentenza di separazione. In ogni caso, sarà consentito allo stesso di prelevarli previo accordo con la moglie relativamente a date e orari.
Per_ 3. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con la modalità dell'affidamento condiviso con residenza privilegiata presso la madre ma con facoltà del padre di incontrarla ogniqualvolta sarà possibile, anche in occasioni ulteriori rispetto a quanto disciplinato nel Per_ calendario di massima. Le decisioni di maggior interesse per saranno assunte di comune
2 accordo tra i genitori anche tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei tempi di rispettiva custodia, senza interferenze.
Per_ 4. Il sig. potrà incontrare ogni qualvolta lo vorrà previo accordo con la madre anche Pt_2 presso la casa familiare in caso di malattia della bambina e, qualora, si trovasse nelle condizioni di Per_ non poterla condurre presso la propria abitazione se, nel corso della visita, esprimerà il desiderio di non stare in luogo pubblico padre e figlia potranno, previa comunicazione e autorizzazione della sig.ra rientrare e permanere per il resto del tempo presso la casa Pt_1 coniugale.
5. Solo nella denegata ipotesi di mancato accordo, si prevede il seguente calendario di massima di incontri padre-figlia:
Per_
- Il padre terrà con sé un week- end a settimane alterne, dal venerdì con prelievo all'uscita della scuola o al termine delle attività extrascolastiche svolte dalla minore (dall'h 9,00 nel periodo di chiusura scolastica) sino alla domenica alle h 21,00; inoltre, nelle settimane in cui non è prevista Per_ la sua permanenza con la minore nel week end, il sig. incontrerà due pomeriggi a Pt_2 settimana ( mercoledì e venerdì, fatto salvo il caso di organizzazione di weekend fuori città da parte della madre, con possibilità di recupero), con prelievo all'uscita della scuola o al termine delle Per_ attività extra scolastiche svolte da (dalle h 9,00 nel periodo di chiusura scolastica) e sino alle h 21,00; nelle settimane in cui è prevista la permanenza della minore con il padre nel week end, il Per_ sig. terrà con sé un pomeriggio a settimana (mercoledì), con prelievo all'uscita della Pt_2 scuola o al termine delle attività extra scolastiche svolte dalla minore (dalle h 9,00 nel periodo di chiusura scolastica) e sino alle h 21,00.
- Il padre, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con la distanza della nuova abitazione che Per_ dovrà reperire dalla casa familiare, avrà la facoltà di prelevare presso la casa materna la mattina per accompagnarla a scuola, avendo cura di comunicarlo con anticipo alla sig.ra Pt_1 per favorire una corretta organizzazione;
- Durante il periodo natalizio, la minore trascorrerà i giorni dal 24.12 al 30.12 con un genitore e quelli dal 31.12 al 6.1 con l'altro, ad anni alterni. Sarà prevista, per il genitore che non trascorrerà Per_ la Vigilia di Natale con , la possibilità di incontrarla nel pomeriggio per lo scambio dei regali;
Per_
- Durante il periodo Pasquale, trascorrerà, ad anni alterni, i giorni dal Giovedì Santo al Sabato
Santo con un genitore, ed i giorni dalla domenica di Pasqua al martedì successivo con l'altro; - Per_ Durante il periodo estivo, il sig. terrà con, sé due settimane nel mese di agosto e avrà Pt_2 la facoltà di tenerla con sè anche una settimana nel mese di luglio e/o nel mese di settembre;
i predetti periodi andranno concordati tra i coniugi entro il. 31 maggio di ogni anno;
Per_
- trascorrerà il giorno del suo compleanno alla presenza di entrambi i genitori e trascorrerà con. il padre il giorno del suo compleanno e del suo onomastico e quello della Festa del Papà, e lo stesso avverrà per le festività riguardanti la madre.;
- Le ulteriori festività scolastiche saranno trascorse in maniera alternata dalla minore con i genitori
(ad. es. 1.11; 8.12; 25.4; Martedì Grasso;
2.6, ecc.);
- Sarà concesso sempre al padre di recuperare eventuali giorni di visita persi, previo accordo con la madre.
3 - I genitori, inoltre, saranno sempre liberi di trascorrere insieme con la figlia un week end o una settimana (nel periodo estivo ed invernale) ed in tal caso l'alternanza del diritto di visita verrà sospesa momentaneamente e riprenderà al termine del suddetto periodo.
6. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo Pt_2 Pt_1 bonifico bancario o equipollente l'importo di € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento Per_ di . Il predetto importo sarà rivalutato ogni anno in base agli indici Istat, come per Legge.
Per_ 7. Le spese straordinarie per saranno suddivise tra i genitori ai 50% facendo riferimento per l'individuazione e concertazione delle stesse al Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Nola
e dal COA di Nola in data 20.5.2021, da intendersi parte integrante del presente accordo;
8. Le parti si dichiarano autosufficienti per cui nessun assegno di mantenimento viene previsto in favore dell'uno o dell'altro;
9. Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per loro stessi esonerando le competenti Autorità da ogni responsabilità.
10. Per quanto non previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
11. Le parti concordano che le su estese condizioni sono effettive a far data dalla sottoscrizione.
12. Spese legali compensate tra le parti con rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale.”
In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi nata in [...] il Parte_1
13.02.1979 (C.F. e nato in [...] il C.F._1 Parte_2
24.08.1982 (C.F. ) che hanno contratto matrimonio civile in San C.F._2
Sebastiano al UV (NA) il 14.06.2014, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile
del Comune San Sebastiano al UV (NA) (atto n.3, parte I, anno 2014);
4 - dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in San Sebastiano al UV (NA) alla Via
Archimede n.7 alla sig.ra ; Parte_1
- dispone l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la residenza Per_1
della madre , sita in San Sebastiano al UV (NA) alla Via Archimede Parte_1
n.7 e diritto di visita paterno come da accordi pedissequamente sopra riportati e trascritti;
- determina in € 350,00 mensili il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre da corrispondere alla madre mediante contanti, vaglia Parte_2 Parte_1
postale o bonifico entro il giorno 15 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie, scolastiche, ricreative e mediche suddivise tra i genitori nella misura del
50% come previsto dal Protocollo del CNF;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133
n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 19.11.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1928/2024 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da nata in [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Spadaro Maria Angela, giusta procura in atti e
nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. De Giovanni Valentina e dall'Avv. Imparato Antonia, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c con scadenza al 19.11.2024 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
02.08.2024 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio civile contratto in
1 San Sebastiano al UV (NA) il 14.06.2014, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Sebastiano al UV (NA) (atto n.3, parte I, anno 2014).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di divergenze personali e incompatibilità caratteriali.
Premesso che dal matrimonio è nata il [...] in [...], attualmente Persona_1
minorenne, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c del 06.11.2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi,
di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della figlia minorenne.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto e fisseranno in piena autonomia la loro residenza e/o il loro domicilio. Qualsiasi variazione afferente alla loro attuale residenza e domicilio, dovrà essere vicendevolmente comunicata, a mezzo pec, almeno entro i 10 giorni precedenti al verificarsi di detto evento.
2. La casa coniugale sita in San Sebastiano al UV, alla Via Archimede, 7, sarà assegnata alla Per_ sig.ra che la abiterà insieme alla figlia minore . Il sig. si impegna a prelevare Pt_3 Pt_2
i propri effetti personali entro 6 mesi dall'emissione della sentenza di separazione e a prelevare gli arredi, i complementi di arredo e/o ogni altro bene di sua proprietà e non funzionale alla casa coniugale entro due anni dall'emissione della sentenza di separazione. In ogni caso, sarà consentito allo stesso di prelevarli previo accordo con la moglie relativamente a date e orari.
Per_ 3. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con la modalità dell'affidamento condiviso con residenza privilegiata presso la madre ma con facoltà del padre di incontrarla ogniqualvolta sarà possibile, anche in occasioni ulteriori rispetto a quanto disciplinato nel Per_ calendario di massima. Le decisioni di maggior interesse per saranno assunte di comune
2 accordo tra i genitori anche tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei tempi di rispettiva custodia, senza interferenze.
Per_ 4. Il sig. potrà incontrare ogni qualvolta lo vorrà previo accordo con la madre anche Pt_2 presso la casa familiare in caso di malattia della bambina e, qualora, si trovasse nelle condizioni di Per_ non poterla condurre presso la propria abitazione se, nel corso della visita, esprimerà il desiderio di non stare in luogo pubblico padre e figlia potranno, previa comunicazione e autorizzazione della sig.ra rientrare e permanere per il resto del tempo presso la casa Pt_1 coniugale.
5. Solo nella denegata ipotesi di mancato accordo, si prevede il seguente calendario di massima di incontri padre-figlia:
Per_
- Il padre terrà con sé un week- end a settimane alterne, dal venerdì con prelievo all'uscita della scuola o al termine delle attività extrascolastiche svolte dalla minore (dall'h 9,00 nel periodo di chiusura scolastica) sino alla domenica alle h 21,00; inoltre, nelle settimane in cui non è prevista Per_ la sua permanenza con la minore nel week end, il sig. incontrerà due pomeriggi a Pt_2 settimana ( mercoledì e venerdì, fatto salvo il caso di organizzazione di weekend fuori città da parte della madre, con possibilità di recupero), con prelievo all'uscita della scuola o al termine delle Per_ attività extra scolastiche svolte da (dalle h 9,00 nel periodo di chiusura scolastica) e sino alle h 21,00; nelle settimane in cui è prevista la permanenza della minore con il padre nel week end, il Per_ sig. terrà con sé un pomeriggio a settimana (mercoledì), con prelievo all'uscita della Pt_2 scuola o al termine delle attività extra scolastiche svolte dalla minore (dalle h 9,00 nel periodo di chiusura scolastica) e sino alle h 21,00.
- Il padre, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con la distanza della nuova abitazione che Per_ dovrà reperire dalla casa familiare, avrà la facoltà di prelevare presso la casa materna la mattina per accompagnarla a scuola, avendo cura di comunicarlo con anticipo alla sig.ra Pt_1 per favorire una corretta organizzazione;
- Durante il periodo natalizio, la minore trascorrerà i giorni dal 24.12 al 30.12 con un genitore e quelli dal 31.12 al 6.1 con l'altro, ad anni alterni. Sarà prevista, per il genitore che non trascorrerà Per_ la Vigilia di Natale con , la possibilità di incontrarla nel pomeriggio per lo scambio dei regali;
Per_
- Durante il periodo Pasquale, trascorrerà, ad anni alterni, i giorni dal Giovedì Santo al Sabato
Santo con un genitore, ed i giorni dalla domenica di Pasqua al martedì successivo con l'altro; - Per_ Durante il periodo estivo, il sig. terrà con, sé due settimane nel mese di agosto e avrà Pt_2 la facoltà di tenerla con sè anche una settimana nel mese di luglio e/o nel mese di settembre;
i predetti periodi andranno concordati tra i coniugi entro il. 31 maggio di ogni anno;
Per_
- trascorrerà il giorno del suo compleanno alla presenza di entrambi i genitori e trascorrerà con. il padre il giorno del suo compleanno e del suo onomastico e quello della Festa del Papà, e lo stesso avverrà per le festività riguardanti la madre.;
- Le ulteriori festività scolastiche saranno trascorse in maniera alternata dalla minore con i genitori
(ad. es. 1.11; 8.12; 25.4; Martedì Grasso;
2.6, ecc.);
- Sarà concesso sempre al padre di recuperare eventuali giorni di visita persi, previo accordo con la madre.
3 - I genitori, inoltre, saranno sempre liberi di trascorrere insieme con la figlia un week end o una settimana (nel periodo estivo ed invernale) ed in tal caso l'alternanza del diritto di visita verrà sospesa momentaneamente e riprenderà al termine del suddetto periodo.
6. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo Pt_2 Pt_1 bonifico bancario o equipollente l'importo di € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento Per_ di . Il predetto importo sarà rivalutato ogni anno in base agli indici Istat, come per Legge.
Per_ 7. Le spese straordinarie per saranno suddivise tra i genitori ai 50% facendo riferimento per l'individuazione e concertazione delle stesse al Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Nola
e dal COA di Nola in data 20.5.2021, da intendersi parte integrante del presente accordo;
8. Le parti si dichiarano autosufficienti per cui nessun assegno di mantenimento viene previsto in favore dell'uno o dell'altro;
9. Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per loro stessi esonerando le competenti Autorità da ogni responsabilità.
10. Per quanto non previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
11. Le parti concordano che le su estese condizioni sono effettive a far data dalla sottoscrizione.
12. Spese legali compensate tra le parti con rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale.”
In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi nata in [...] il Parte_1
13.02.1979 (C.F. e nato in [...] il C.F._1 Parte_2
24.08.1982 (C.F. ) che hanno contratto matrimonio civile in San C.F._2
Sebastiano al UV (NA) il 14.06.2014, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile
del Comune San Sebastiano al UV (NA) (atto n.3, parte I, anno 2014);
4 - dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in San Sebastiano al UV (NA) alla Via
Archimede n.7 alla sig.ra ; Parte_1
- dispone l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la residenza Per_1
della madre , sita in San Sebastiano al UV (NA) alla Via Archimede Parte_1
n.7 e diritto di visita paterno come da accordi pedissequamente sopra riportati e trascritti;
- determina in € 350,00 mensili il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre da corrispondere alla madre mediante contanti, vaglia Parte_2 Parte_1
postale o bonifico entro il giorno 15 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie, scolastiche, ricreative e mediche suddivise tra i genitori nella misura del
50% come previsto dal Protocollo del CNF;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133
n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 19.11.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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