Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/11/1979, n. 6094
CASS
Sentenza 22 novembre 1979

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La deduzione dell'inapplicabilita ai crediti previdenziali della disposizione dell'art 429, comma terzo, cod proc civ (nel testo introdotto dalla legge n 533 del 1973), concernente il risarcimento del danno da svalutazione monetaria, non concreta un'eccezione in senso proprio e, pertanto, non soggiace alle preclusioni e alle decadenze sancite, nel nuovo rito dei procedimenti in materia di lavoro, dagli artt 416, comma secondo, e 437, comma secondo, cod proc civ. ( Conf 3055/78, mass n 392499).*

Nel caso in cui la parte ammessa al beneficio della difesa gratuita nomini altresi un difensore diverso da quello assegnato dal giudice con il provvedimento di cui all'art 13,commi secondo e terzo, della legge n 533 del 1973, e compito del giudice del merito accertare in punto di fatto se, successivamente al provvedimento di ammissione al beneficio suddetto, la parte - che ai fini della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio si sia preventivamente rivolta a due difensori uno dei quali sia stato poi nominato d'ufficio - abbia continuato ad avvalersi non soltanto di tale difensore d'ufficio ma anche dell'altro. In tale ipotesi - della cui verificazione puo costituire elemento rivelatore il fatto che anche il difensore non nominato d'ufficio abbia proposto istanza di distrazione delle spese - deve ritenersi intervenuta la rinuncia al beneficio, rimanendo invero con cio dimostrata, non tanto la cessazione dello stato di non abbienza, quanto piuttosto la volonta della parte stessa di non avvalersi, come mezzo necessario e sufficiente per la propria difesa, del patrocinio d'ufficio. ( V 3884/78, mass n 393480; ( V 3873/78, mass n 393455; ( Conf 3406/79, mass n 399832).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/11/1979, n. 6094
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6094
    Data del deposito : 22 novembre 1979

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