Sentenza 12 giugno 2020
Massime • 1
Il decreto di trasferimento in base al quale sia iniziata l'esecuzione per rilascio è un titolo opponibile "erga omnes" e, dunque, non solo nei confronti del debitore esecutato, ma anche di chiunque si trovi nella detenzione o nel possesso del bene; pertanto, colui che intenda proporre opposizione non può limitarsi ad invocare la nullità del detto titolo, ma deve dimostrare di essere titolare di un diritto reale o di godimento su tale bene, che ne giustifichi il possesso o la detenzione, così esplicitando il proprio interesse ad agire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2020, n. 11285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11285 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2020 |
Testo completo
1 1285/20 to n e ORIGINALE m a s G r E e v N l a o . to t T u a O b C.I. lig i r N t b n . b o o c G l te e O Oggetto n d re REPUBBLICA ITALIANA F e r r o o c i M i r e R M t l A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO u OPPOSIZIONE N I ESECUZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 10439/2016 TERZA SEZIONE CIVILE Cron.11285 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente Dott. ROBERTA VIVALDI Ud. 05/12/2019 Rel. Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI PU Consigliere Dott. AUGUSTO TATANGELO Consigliere Dott. COSIMO D'ARRIGO Consigliere Dott. PAOLO PORRECA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10439-2016 proposto da: RL, VE GR, LL domiciliate in ROMA, VIA TACITO 23, elettivamente presso lo studio dell'avvocato CINZIA DE MICHELI, rappresentate e difese dall'avvocato MARTA ROSSETTI;
- ricorrenti contro 2019 LO CE RE, TA IO;
2540 intimati - Nonché da: LO CE RE, TA IO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell'avvocato MARIO ETTORE VERINO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO ZAMBELLI;
ricorrenti incidentali
contro
VE GR, LL RL;
- intimati -
avversO la sentenza n. 670/2015 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 20/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbimento dell'incidentale condizionato;
udito l'Avvocato CINZIA DE MICHELI per delega;
udito l'Avvocato MARIO ETTORE VERINO;
2 R.G.N. 10439/16 Udienza del 5 dicembre 2019 FATTI DI CAUSA 1. La Cassa di Risparmio di Venezia nel 1992 concesse un'apertura di credito a AU LL. Il credito della banca venne garantito da una ipoteca iscritta su un immobile indicato (nell'atto di costituzione dell'ipoteca) come di proprietà del padre e del fratello della debitrice, cioè SE LL e ER LL. Quell'immobile, come emergerà in seguito, era stato costruito su suolo demaniale.
2. Poiché AU LL non adempi le proprie obbligazioni, nel 1993 la banca iniziò l'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare nei confronti di SE LL e di ER LL (così il ricorso, p. 3). La procedura seguì il suo corso;
l'immobile venne venduto all'asta ed aggiudicato a RE OS ON;
quindi venne emesso dal Giudice dell'esecuzione il decreto di trasferimento 29.4.1996 n. 72. ئ ے 3. A questo punto il Ministero delle Finanze convenne in un autonomo giudizio tutti i protagonisti dell'esecuzione: l'aggiudicatario RE OS ON, i debitori esecutati ER LL e SE LL (quest'ultimo, nelle more, nelle more dichiarato fallito); il creditore esecutante Cassa di Risparmio di Venezia, sostenendo che l'immobile oggetto dell'esecuzione era stato costruito su suolo di proprietà dello Stato, e doveva quindi ritenersi acquisito al demanio per accessione ex art. 934 c.c.. 4. Nel giudizio introdotto dal Ministero intervenne volontariamente LL LL (erede di ER LL ed odierna ricorrente), Pagina 3 R.G.N. 10439/16 Udienza del 5 dicembre 2019 dichiarando di "aderire alla domanda formulata da parte attrice" (così la sentenza, p. 3). Il giudizio introdotto dal Ministero si concluse tredici anni dopo (con la sentenza n. 1510/09 della Corte d'appello di Venezia, che rigettò la domanda). Secondo quanto riferito dalla sentenza qui impugnata, la domanda venne rigettata sul presupposto che nel caso di specie non operava l'istituto dell'accessione ex 934 c.C.. 5. A questo punto, esaurita la lite introdotta dall'erario, RE OS ON, munito del decreto di trasferimento, nel 2011 intimò precetto per rilascio alle due persone che occupavano l'immobile da lui acquistato all'asta: i germani LL LL e SE LL. Costoro a giugno 2011 proposero opposizione qualificata "ex artt. 615-619 c.p.c.". AL A sostegno di essa dedussero l'invalidità del titolo esecutivo, vale a dire il già ricordato decreto di trasferimento del 1996. Il titolo esecutivo sarebbe stato invalido, secondo gli opponenti, perché l'immobile aggiudicato a RE OS ON non sarebbe stato di proprietà del debitore esecutato (SE LL), ma della sorella di questi, LL LL, che lo aveva edificato a proprie spese.
6. Nella fase di merito la domanda di SE LL, nel frattempo deceduto, venne coltivata dalla moglie ed erede di questi, RL AR. Si costitui RE OS ON, invocando l'autorità del giudicato della sentenza con cui la Corte d'appello aveva rigettato la domanda Pagina 4 R.G.N. 10439/16 Udienza del 5 dicembre 2019 del Ministero dell'economia (giudizio al quale, come si ricorderà, aveva partecipato anche LL LL). Secondo il convenuto-opposto, quella sentenza aveva accertato e dichiarato il suo diritto di proprietà.
7. Con sentenza 20.2.2015 n. 670 il Tribunale di Venezia rigettò l'opposizione. Il Tribunale ritenne che: a) la sentenza 1510/09 della Corte d'appello di Venezia non aveva efficacia di giudicato;
la domanda del Ministero, infatti, era stata respinta non perché fosse stata accertata la titolarità del diritto reale in capo a RE OS ON, ma perché era stata esclusa l'operatività nel caso di specie dell'accessione ex art. 934 c.c. a favore del Ministero;
b) l'opposizione di RL AR era inammissibile, non avendo costei dedotto in giudizio alcun diritto sull'immobile; c) l'opposizione di LL LL era infondata, per tre ragioni: . M -) sia perché vi era la prova che l'immobile era stato costruito da SE LL, e non dalla sorella;
-) sia perché LL LL, nel pregresso giudizio di accertamento promosso dal Ministero, aveva aderito alla domanda attorea, e chiesto che si accertasse la proprietà dell'immobile in capo al Ministero stesso;
-) sia perché LL LL, malata cronica ed inabile al lavoro, non avrebbe potuto avere le disponibilità economiche necessarie per edificare un immobile.
8. Con ordinanza ex 348 bis c.p.c. la Corte d'appello di Venezia dichiarò inammissibile il gravame proposto dalle due soccombenti. Pagina 5 R.G.N. 10439/16 Udienza del 5 dicembre 2019 9. Ricorrono per cassazione avverso la sentenza di primo grado LL LL e RL AR, con ricorso fondato su due motivi. Resistono con controricorso RE OS e OL SS coniuge del controricorrente, intervenuta (quest'ultima, volontariamente nel giudizio di merito), e propongono ricorso incidentale condizionato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo le ricorrenti principali lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 2919 c.c.. Al di là di questo riferimento formale, l'illustrazione del motivo (pagine 12-16 del ricorso) può essere così riassunta: -) il Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione sul presupposto che l'immobile oggetto del rilascio non era stato edificato da LL LL;
-) così giudicando, però, il Tribunale aveva deciso ultra petita, perché i due opponenti col loro ricorso introduttivo dell'opposizione all'esecuzione avevano dedotto la nullità del titolo esecutivo (come s'è detto, il decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione), e tale domanda di nullità a sua volta era fondata sull'assunto che l'immobile del quale il giudice dell'esecuzione aveva disposto il trasferimento non apparteneva al debitore esecutato SE LL, ma alla sua sorella LL LL.
1.2. Il motivo è inammissibile ed infondato. E', in primo luogo, inammissibile per difetto di interesse. Il decreto di trasferimento in base al quale sia iniziata l'esecuzione per rilascio è un titolo opponibile erga omnes: e dunque non solo nei confronti del debitore esecutato, ma anche nei confronti di chiunque si trovi nella detenzione o nel possesso del bene da rilasciare. Pagina 6 R.G.N. 10439/16 Udienza del 5 dicembre 2019 Pertanto colui il quale, trovandosi nella detenzione dell'immobile che ne forma oggetto, intenda opporvisi, non può limitarsi ad invocare la nullità del titolo esecutivo, ma deve dimostrare di essere titolare di un diritto reale o di godimento sull'immobile, che ne giustifichi il possesso o la detenzione (Sez. 3, Sentenza n. 14640 del 27/06/2014, Rv. 631580 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12174 del 01/12/1998, Rv. 521281 01; Sez. 3, Sentenza n. 603 del 22/01/1998, Rv. 511837 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 1024 del 22/04/1963, Rv. 261448 - 01). In assenza di questo titolo ad possidendum aut detinendum, il terzo opponente non ha interesse ad opporsi all'esecuzione, in virtù del principio dolo petis, quod mox restiturus es.
1.3. Il motivo è comunque infondato, poiché il Tribunale non ha affatto omesso di pronunciarsi sul merito dell'opposizione. L'opponente dedusse, a fondamento dell'opposizione, che l'immobile era suo e non del fratello, debitore esecutato. Il Tribunale, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, ha per contro ritenuto dimostrato che l'immobile era effettivamente di proprietà del debitore esecutato, e non dell'opponente. L'accertamento della proprietà dell'immobile in capo al debitore esecutato, sia pure ai soli fini del giudizio oppositivo, ha quale corollario l'accertamento implicito che il decreto di trasferimento fu valido ed efficace, perché pronunciato contro l'effettivo proprietario. Il Tribunale, dunque, si è effettivamente pronunciato (implicitamente ma inequivocabilmente) sulla validità del decreto di trasferimento.
2. Col secondo motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 2909 c.c. Il motivo, pur formalmente unitario, contiene in realtà due censure. Pagina 7 R.G.N. 10439/16 Udienza del 5 dicembre 2019 125 Con una prima censura (pagina 17 del ricorso) sostengono che non era loro opponibile la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Venezia nel 2009 (come s'è visto, conclusiva del giudizio proposto dal ministero delle finanze, ed avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta acquisizione al demanio stradale della proprietà dell'immobile per accessione, ex art. 934 c.c., essendo demaniale il terreno su cui l'immobile era stato edificato). Con una seconda censura (pagina 17, in fine), le ricorrenti deducono che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'immobile oggetto del contendere fosse stato edificato da SE LL.
2.1. Ambedue le censure sono inammissibili. La prima censura è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. Il Tribunale, infatti, non ha affatto affermato che la sentenza del 2009 W avesse efficacia di giudicato nel giudizio di opposizione all'esecuzione, e che per questa ragione l'opposizione dovesse essere rigettata: ha, invece, affermato l'esatto opposto. Il Tribunale ha fatto riferimento al pregresso giudizio introdotto dal Ministero soltanto per trarne la conclusione che LL LL, quando si costituì in quel processo, aderì alla domanda attorea, e dunque anch'essa chiese accertarsi che l'immobile non era affatto di sua proprietà, ma era stato acquisito dal demanio per accessione. Il Tribunale in sostanza ha affermato che non poteva ritenersi proprietario dell'immobile espropriato chi, in un separato giudizio, aveva negato di esserlo. È dunque evidente che il Tribunale, sia pure implicitamente, ha valutato la condotta tenuta da LL LL in quel diverso giudizio alla stregua di una confessione stragiudiziale, ex articolo 2735 c.c.. Pagina 8 R.G.N. 10439/16 Udienza del 5 dicembre 2019 Del pregresso giudizio il Tribunale non ha dunque recepito l'effetto di vincolo derivante dal giudicato, ma l'effetto confessorio derivante dalla condotta tenuta da una delle parti.
2.2. La seconda censura è del pari inammissibile, perché investe la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.
3. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. In considerazione della manifesta infondatezza degli argomenti spesi a sostegno del ricorso, esse saranno aumentate di un terzo, ai sensi dell'art. 4, comma ottavo, del d.m. 10.3.2014 n. 55. m 3.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
Per questi motivi
la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso principale;
(-) dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
(-) condanna LL LL e RL AR, in solido, alla rifusione in favore di RE OS ON e OL SS, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; Pagina 9 " R.G.N. 10439/16 Udienza del 5 dicembre 2019 (-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di LL LL e RL AR, in solido, di un ulteriore m importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 5 dicembre 2019. Il Presidente Il consigliere estensore (Roberta Vivaldi) (Marco Rossetti) more & Rosseti Il Funzionario diziario Francesco CATANIA DEPOSITATO CANCELLERIA Quelzioni o oggi, 12 GIVE 2020 1560 Funzionario Giudiziario Planesco CATANIA Pagina 10