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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 10/11/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 658/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 658/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. IANNONE Parte_1 C.F._1
SS ed elettivamente domiciliato in VIA PORTA PRETORIA 65 11100 AOSTA, presso il difensore avv. IANNONE SS
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUFFRIDA Parte_2 C.F._2
ZI OV IA e elettivamente domiciliata in VIA DE LOSTAN, 24 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. GIUFFRIDA ZI OV IA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_2 Parte_1
(trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
comune Courmayeur, Atto n. 3, parte I, anno 2009) alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 6 1.autorizzare i coniugi a vivere separati senza interferire l'uno nella vita dell'altro;
2.i coniugi congiuntamente dichiarano di voler revocare l'assegnazione della casa coniugale (sita Courmayeur, strada Larzey
Entreves n. 12/C) alla signora e l'immobile, pertanto, Pt_2
verrà restituito nello stato di fatto al signor Parte_1
I costi relativi alla cancellazione della trascrizione dell'assegnazione della casa coniugale sono ad esclusivo carico del signor;
Parte_1
3.Le figlie e staranno presso la casa paterna secondo le Per_1 Per_2
seguenti modalità:
•A fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio/sera alla domenica sera dopo cena e, nel corso della settimana, almeno una giornata sino a cena;
•Durante la settimana, inoltre, le minori ceneranno e dormiranno con il padre nei giorni in cui la signora osserverà il turno Pt_2
notturno (15.30 – 00.00);
•Una settimana durante le festività natalizie con Natale e Capodanno
ad anni alterni;
•La metà delle vacanze di inverno e di quelle pasquali come da calendario scolastico;
Il tutto con espressa previsione che le figlie potranno recarsi presso l'abitazione paterna quando vorranno ed i genitori potranno modificare le predette giornate in caso di accordo tra di loro.
Durante i mesi delle vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre un periodo di almeno due settimane anche non consecutive,
periodo da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
pagina 2 di 6 Durante i periodi di vacanza i genitori dovranno comunicarsi tra di loro il luogo del soggiorno ed i relativi recapiti.
4.Il signor contribuirà al mantenimento delle Parte_1
figlie e con la corresponsione mensile, sino al mese di Per_1 Per_2
luglio 2025, della somma di euro 700,00 (euro 350,00 a figlia) da corrispondersi alla signora mediante bonifico Parte_2
bancario entro il 5 di ogni mese e soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT. A decorrere dal mese di agosto 2025 il signor contribuirà al mantenimento delle figlie e Parte_1 Per_1
con la corresponsione mensile della somma di euro 1.600,00 Per_2
(euro 800,00 a figlia) da corrispondersi alla signora Parte_2
, sempre mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese e
[...]
sempre soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT;
5.Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i coniugi secondo il “Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazioni, divorzi e provvedimenti ex art. 316
c.c.” vigente presso il Tribunale di Aosta che farà parte del presente accordo e si produce sub doc. 7;
6.L'assegno unico universale sarà al 100% alla signora Pt_2
7.La signora si trasferirà, entro e non oltre 20 settembre Pt_2
2025, nell'alloggio che verrà dalla stessa locato sito in Aosta,
viale Gran San Bernardo 2/B, con le figlie e e con Per_1 Per_2
impegno, da parte della ricorrente, a liberare la casa coniugale entro la menzionata data. All'atto della sottoscrizione, da parte della signora del contratto di locazione di cui infra il Pt_2
signor si impegna a versare, in nome e per conto della Parte_1
moglie, al proprietario dell'alloggio le tre mensilità di cauzione richieste (euro 2.700,00 in totale) somma che, all'eventuale rilascio pagina 3 di 6 dell'immobile da parte della ricorrente, verrà restituita al signor previa ogni opportuna verifica da parte del proprietario Parte_1
di casa;
8.Il signor , all'atto della firma da parte della signora Parte_1
del contratto di locazione di cui sopra, si impegna a versare Pt_2
alla stessa la somma pari ad un'annualità di affitto, per un totale quindi di euro 10.800,00. La signora si impegna, pertanto, Pt_2
nel caso in cui decidesse di lasciare l'immobile prima di un anno dalla sottoscrizione del contratto di affitto, a restituire, al signor dell'intera somma percepita oltre interessi Parte_1
legali;
9.Il signor si impegna a versare alla signora Parte_1 Pt_2
entro e non oltre un mese dal deposito del presente ricorso in
Tribunale, la somma di euro 20.000,00 quale contributo all'acquisto dell'arredamento dell'alloggio che la stessa locherà;
10.Le spese per il trasloco che dovrà subire la signora sono Pt_2
interamente a carico del signor Parte_1
11.La signora si impegna, a seguito del deposito del presente Pt_2
ricorso in Tribunale, a firmare le successive note d'udienza ed a non cambiare idea sull'accordo raggiunto, pena la restituzione delle somme percepite dal marito ed il danno cagionato a quest'ultimo dal non rispetto degli accordi presi, risarcimento comprensivo sia di lucro cessante che danno emergente;
12.le spese legali sono compensate tra le parti.”
I signori e con la Parte_2 Parte_1
sottoscrizione del presente ricorso, fanno richiesta esplicita di volersi avvalere della facoltà di far sostituire dal Giudice
l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 4 di 6 I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 17 giugno 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 26 ottobre 2021, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Courmayeur il 18
aprile 2019 tra:
pagina 5 di 6 nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
C.F._2
e nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Courmayeur al n°3 parte I;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COURMAUYEUR per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 6/11/2025
Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 658/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. IANNONE Parte_1 C.F._1
SS ed elettivamente domiciliato in VIA PORTA PRETORIA 65 11100 AOSTA, presso il difensore avv. IANNONE SS
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUFFRIDA Parte_2 C.F._2
ZI OV IA e elettivamente domiciliata in VIA DE LOSTAN, 24 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. GIUFFRIDA ZI OV IA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_2 Parte_1
(trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
comune Courmayeur, Atto n. 3, parte I, anno 2009) alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 6 1.autorizzare i coniugi a vivere separati senza interferire l'uno nella vita dell'altro;
2.i coniugi congiuntamente dichiarano di voler revocare l'assegnazione della casa coniugale (sita Courmayeur, strada Larzey
Entreves n. 12/C) alla signora e l'immobile, pertanto, Pt_2
verrà restituito nello stato di fatto al signor Parte_1
I costi relativi alla cancellazione della trascrizione dell'assegnazione della casa coniugale sono ad esclusivo carico del signor;
Parte_1
3.Le figlie e staranno presso la casa paterna secondo le Per_1 Per_2
seguenti modalità:
•A fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio/sera alla domenica sera dopo cena e, nel corso della settimana, almeno una giornata sino a cena;
•Durante la settimana, inoltre, le minori ceneranno e dormiranno con il padre nei giorni in cui la signora osserverà il turno Pt_2
notturno (15.30 – 00.00);
•Una settimana durante le festività natalizie con Natale e Capodanno
ad anni alterni;
•La metà delle vacanze di inverno e di quelle pasquali come da calendario scolastico;
Il tutto con espressa previsione che le figlie potranno recarsi presso l'abitazione paterna quando vorranno ed i genitori potranno modificare le predette giornate in caso di accordo tra di loro.
Durante i mesi delle vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre un periodo di almeno due settimane anche non consecutive,
periodo da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
pagina 2 di 6 Durante i periodi di vacanza i genitori dovranno comunicarsi tra di loro il luogo del soggiorno ed i relativi recapiti.
4.Il signor contribuirà al mantenimento delle Parte_1
figlie e con la corresponsione mensile, sino al mese di Per_1 Per_2
luglio 2025, della somma di euro 700,00 (euro 350,00 a figlia) da corrispondersi alla signora mediante bonifico Parte_2
bancario entro il 5 di ogni mese e soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT. A decorrere dal mese di agosto 2025 il signor contribuirà al mantenimento delle figlie e Parte_1 Per_1
con la corresponsione mensile della somma di euro 1.600,00 Per_2
(euro 800,00 a figlia) da corrispondersi alla signora Parte_2
, sempre mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese e
[...]
sempre soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT;
5.Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i coniugi secondo il “Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazioni, divorzi e provvedimenti ex art. 316
c.c.” vigente presso il Tribunale di Aosta che farà parte del presente accordo e si produce sub doc. 7;
6.L'assegno unico universale sarà al 100% alla signora Pt_2
7.La signora si trasferirà, entro e non oltre 20 settembre Pt_2
2025, nell'alloggio che verrà dalla stessa locato sito in Aosta,
viale Gran San Bernardo 2/B, con le figlie e e con Per_1 Per_2
impegno, da parte della ricorrente, a liberare la casa coniugale entro la menzionata data. All'atto della sottoscrizione, da parte della signora del contratto di locazione di cui infra il Pt_2
signor si impegna a versare, in nome e per conto della Parte_1
moglie, al proprietario dell'alloggio le tre mensilità di cauzione richieste (euro 2.700,00 in totale) somma che, all'eventuale rilascio pagina 3 di 6 dell'immobile da parte della ricorrente, verrà restituita al signor previa ogni opportuna verifica da parte del proprietario Parte_1
di casa;
8.Il signor , all'atto della firma da parte della signora Parte_1
del contratto di locazione di cui sopra, si impegna a versare Pt_2
alla stessa la somma pari ad un'annualità di affitto, per un totale quindi di euro 10.800,00. La signora si impegna, pertanto, Pt_2
nel caso in cui decidesse di lasciare l'immobile prima di un anno dalla sottoscrizione del contratto di affitto, a restituire, al signor dell'intera somma percepita oltre interessi Parte_1
legali;
9.Il signor si impegna a versare alla signora Parte_1 Pt_2
entro e non oltre un mese dal deposito del presente ricorso in
Tribunale, la somma di euro 20.000,00 quale contributo all'acquisto dell'arredamento dell'alloggio che la stessa locherà;
10.Le spese per il trasloco che dovrà subire la signora sono Pt_2
interamente a carico del signor Parte_1
11.La signora si impegna, a seguito del deposito del presente Pt_2
ricorso in Tribunale, a firmare le successive note d'udienza ed a non cambiare idea sull'accordo raggiunto, pena la restituzione delle somme percepite dal marito ed il danno cagionato a quest'ultimo dal non rispetto degli accordi presi, risarcimento comprensivo sia di lucro cessante che danno emergente;
12.le spese legali sono compensate tra le parti.”
I signori e con la Parte_2 Parte_1
sottoscrizione del presente ricorso, fanno richiesta esplicita di volersi avvalere della facoltà di far sostituire dal Giudice
l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 4 di 6 I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 17 giugno 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 26 ottobre 2021, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Courmayeur il 18
aprile 2019 tra:
pagina 5 di 6 nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
C.F._2
e nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Courmayeur al n°3 parte I;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COURMAUYEUR per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 6/11/2025
Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
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