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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/09/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 10 settembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4048/2024
TRA
, c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
n.q. di genitori di c.f. , CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Santa Chindemi, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avvocati
Mariantonietta Piras e Alessandro Doa
RESISTENTE
OGGETTO: art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 23 luglio 2024, i ricorrenti indicati in epigrafe esponevano che:
- in data 10 febbraio 2017, la Commissione Medica di Verifica di Messina, aveva ritenuto che il minore si trovava nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 Parte_3
- con decreto di omologa del 29 luglio 2020, il Tribunale di Messina, sezione Lavoro, aveva riconosciuto in favore del minore la sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'indennità di accompagnamento;
- sottoposto il minore a visita medica, in data 30 giugno 2023, la Commissione Medica dell' di Messina aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma CP_1
1, l. 104/1992;
- avevano, pertanto, depositato istanza di ATP per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e, disposta la CTU medico legale, il consulente nominato aveva negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti;
- avevano depositato dichiarazione di dissenso.
Contestavano le conclusioni del ctu, rilevando che le stesse non erano adeguatamente supportate dai dati anamnestici, dalle risultanze cliniche e dalle certificazioni specialistiche in atti.
Rilevavano che il minore era affetto da ritardo mentale, con connesse turbe del comportamento e del linguaggio, derivanti da una cerebropatia di probabile natura connatale, la quale determinava una grave compromissione funzionale in tutti gli ambiti della vita.
Evidenziavano che, nel contesto scolastico, il minore usufruiva di un docente di sostegno e di un Piano Educativo Individualizzato, predisposto ai sensi della Legge 170/2010 e destinato agli alunni con disturbi specifici di apprendimento.
Osservavano che il minore presentava un marcato disturbo del linguaggio e un disturbo comportamentale e della sfera emozionale, caratterizzato da facile irascibilità, da labilità affettiva, da eccessiva irrequietezza, instabilità dell'umore con accentuata impulsività, scarsa socializzazione con i coetanei ed atteggiamento oppositivo.
Sottolineavano, altresì, che il minore richiedeva assistenza per la cura dell'igiene personale e la vestizione, necessitava di supporto durante i pasti e di supervisione per tutte le altre attività quotidiane.
Chiedevano, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che si trovava nelle Parte_3
CP_ condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e che l' venisse condannato al riconoscimento della relativa condizione, con vittoria di spese e compensi.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 indicazione dei motivi di contestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente. 4.- L'udienza del 10 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dagli odierni ricorrenti al fine di verificare la sussistenza in capo al minore delle condizioni di cui all'art. Parte_3
3, comma 3, l. 104/1992 (giudizio iscritto al RG n. 6028/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati escludeva la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi in capo al minore la Parte_3 sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente ha disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che il minore è Parte_3 affetto da: “Ritardo mentale(disabilità intellettiva) da encefalopatia ipossico-ischemica perinatale con disturbi dell'apprendimento e comportamentali”.
Il ctu, dopo avere analizzato le patologie da cui è affetto il minore, ha osservato che Pt_3
“ha manifestato deficit delle varie tappe evolutive sia nell'aspetto cognitivo che
[...] motorio,non è indipendente come dovrebbe essere un ragazzo di 13 anni.”. Il consulente ha, dunque, concluso rilevando la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trova nelle Parte_3 condizioni sanitarie utili al riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l.
104/1992 dalla data della revoca.
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e delle ragioni della decisione, le spese giudiziali relative al procedimento per atp ed al presente procedimento vengono poste a carico dell' e liquidate in favore di parte ricorrente in dispositivo ex dm 10 marzo 2014 n. 55, CP_1 applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia e vengono, altresì, poste in via definitiva a carico dell' le spese di ctu separatamente liquidate. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al riconoscimento delle Parte_3 condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dalla data della revoca;
b) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali del procedimento per atp, in favore di CP_1 parte ricorrente, liquidate nella somma di € 1.168,50, oltre iva, cpa e rimborso spese generali;
c) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali del presente procedimento, in favore di CP_1 parte ricorrente, liquidate nella somma di € 2695,50, oltre iva, cpa e rimborso spese generali;
d) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 10 settembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4048/2024
TRA
, c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
n.q. di genitori di c.f. , CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Santa Chindemi, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avvocati
Mariantonietta Piras e Alessandro Doa
RESISTENTE
OGGETTO: art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 23 luglio 2024, i ricorrenti indicati in epigrafe esponevano che:
- in data 10 febbraio 2017, la Commissione Medica di Verifica di Messina, aveva ritenuto che il minore si trovava nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 Parte_3
- con decreto di omologa del 29 luglio 2020, il Tribunale di Messina, sezione Lavoro, aveva riconosciuto in favore del minore la sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'indennità di accompagnamento;
- sottoposto il minore a visita medica, in data 30 giugno 2023, la Commissione Medica dell' di Messina aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma CP_1
1, l. 104/1992;
- avevano, pertanto, depositato istanza di ATP per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e, disposta la CTU medico legale, il consulente nominato aveva negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti;
- avevano depositato dichiarazione di dissenso.
Contestavano le conclusioni del ctu, rilevando che le stesse non erano adeguatamente supportate dai dati anamnestici, dalle risultanze cliniche e dalle certificazioni specialistiche in atti.
Rilevavano che il minore era affetto da ritardo mentale, con connesse turbe del comportamento e del linguaggio, derivanti da una cerebropatia di probabile natura connatale, la quale determinava una grave compromissione funzionale in tutti gli ambiti della vita.
Evidenziavano che, nel contesto scolastico, il minore usufruiva di un docente di sostegno e di un Piano Educativo Individualizzato, predisposto ai sensi della Legge 170/2010 e destinato agli alunni con disturbi specifici di apprendimento.
Osservavano che il minore presentava un marcato disturbo del linguaggio e un disturbo comportamentale e della sfera emozionale, caratterizzato da facile irascibilità, da labilità affettiva, da eccessiva irrequietezza, instabilità dell'umore con accentuata impulsività, scarsa socializzazione con i coetanei ed atteggiamento oppositivo.
Sottolineavano, altresì, che il minore richiedeva assistenza per la cura dell'igiene personale e la vestizione, necessitava di supporto durante i pasti e di supervisione per tutte le altre attività quotidiane.
Chiedevano, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che si trovava nelle Parte_3
CP_ condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e che l' venisse condannato al riconoscimento della relativa condizione, con vittoria di spese e compensi.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 indicazione dei motivi di contestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente. 4.- L'udienza del 10 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dagli odierni ricorrenti al fine di verificare la sussistenza in capo al minore delle condizioni di cui all'art. Parte_3
3, comma 3, l. 104/1992 (giudizio iscritto al RG n. 6028/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati escludeva la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi in capo al minore la Parte_3 sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente ha disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che il minore è Parte_3 affetto da: “Ritardo mentale(disabilità intellettiva) da encefalopatia ipossico-ischemica perinatale con disturbi dell'apprendimento e comportamentali”.
Il ctu, dopo avere analizzato le patologie da cui è affetto il minore, ha osservato che Pt_3
“ha manifestato deficit delle varie tappe evolutive sia nell'aspetto cognitivo che
[...] motorio,non è indipendente come dovrebbe essere un ragazzo di 13 anni.”. Il consulente ha, dunque, concluso rilevando la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trova nelle Parte_3 condizioni sanitarie utili al riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l.
104/1992 dalla data della revoca.
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e delle ragioni della decisione, le spese giudiziali relative al procedimento per atp ed al presente procedimento vengono poste a carico dell' e liquidate in favore di parte ricorrente in dispositivo ex dm 10 marzo 2014 n. 55, CP_1 applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia e vengono, altresì, poste in via definitiva a carico dell' le spese di ctu separatamente liquidate. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al riconoscimento delle Parte_3 condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dalla data della revoca;
b) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali del procedimento per atp, in favore di CP_1 parte ricorrente, liquidate nella somma di € 1.168,50, oltre iva, cpa e rimborso spese generali;
c) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali del presente procedimento, in favore di CP_1 parte ricorrente, liquidate nella somma di € 2695,50, oltre iva, cpa e rimborso spese generali;
d) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga