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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
N.R.G. 295/2024
Il Giudice Giuseppe Grosso, all'udienza del 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, (C.F. nata a [...] il giorno 8 ottobre Parte_1 C.F._1
1969 e residente in [...], Lungolago Pescatori n. 4, rappresentata e difesa dall'avv.
Paolo Martellucci ( ) del Foro di Torino con elezione di CodiceFiscale_2
domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Viale Giacomo Matteotti n. 84
ricorrente contro
), con sede in Porto Santo Controparte_1 P.IVA_1
Stefano (GR), Piazza dei Rioni n. 8, in persona del Sindaco pro tempore, Ing. CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Pettini ( – pec:
[...] C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1
studio in Firenze, via Luca Landucci n. 17 resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “ accertare e dichiarare l'illegittimità della determinazione n.
23 del 22 gennaio 2024 del nella misura in cui nella Controparte_1 graduatoria relativa all'Area Funzionari ed Elevata Qualificazione, nonostante abbia ritenuto la sig.ra prima con la valutazione migliore, non ha Parte_1 riconosciuto all'odierna ricorrente il differenziale stipendiale per incapienza del budget
e, per l'effetto, riformulare la graduatoria in applicazione della volontà contrattuale sancita in sede di CCDI,
- sempre per l'effetto assegnare alla sig.ra la progressione economica e, Pt_1 conseguentemente, il differenziale stipendiale pari ad Euro 1.600,00 ovvero quello minore o superiore ritenuto congruo da codesto Giudicante. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”.
Per la parte resistente: “Respingere il ricorso avversario, con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 aprile 2024 conveniva in Parte_1
giudizio il al fine di veder accertato e dichiarato il Controparte_1
proprio diritto all'attribuzione del differenziale stipendiale per l'anno 2023.
A tal fine rappresentava quanto segue: i) di svolgere la propria attività lavorativa a tempo indeterminato nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni
(già Categoria D) quale Funzionario Amministrativo, CCNL Personale
Comparto Funzioni Locali, a far data dal giorno 1 luglio 2004 sino al 28 dicembre 2023 in forza presso il (doc. n. 1); ii) Controparte_1
che con deliberazione n. 196 del 21/12/2023 la giunta del Controparte_1
autorizzava la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato
[...]
Integrativo per il personale non dirigente parte giuridica 2023/2025 e parte economica anno 2023 (doc n. 2); iii) che in data 22 dicembre 2023 la delegazione di parte datoriale e la delegazione sindacale sottoscrivevano il contratto collettivo decentrato integrativo (d'ora in avanti CCDI) per il triennio
2023/2025 (doc. n. 3); iv) che il CCDI disciplinava, tra le altre, le c.d.
Progressioni economiche sia all'interno delle Aree (c.d. sia tra le CP_3
Aree (c.d. Verticali) e che, in particolare, l'art. 16 del CCDI disciplinava la procedura per l'attribuzione dei differenziali stipendiali ai sensi dell'art. 14 del
CCNL 16.11.2022 (all. A) e v) che in data 22 gennaio 2024 il Comune di Monte
Argentario (GR) pubblicava determinazione n. 23 con la quale venivano approvate le graduatorie per l'attribuzione dei differenziali stipendiali per l'anno
2023; vi) che in data 6 febbraio 2024 inoltrava richiesta di riesame della
Determinazione n. 23 del 22 gennaio 2024 (doc. n. 6), rilevando in particolare che “(…) la somma messa a disposizione dal CCDI per le progressioni relative all'area dei funzionari ad elevata qualificazione pari ad euro 1200,00 risultava
Pag. 2 di 8 già all'epoca della sottoscrizione del contratto stesso insufficiente a consentire la progressione economica del personale interessato” e “(…) che l'attuazione delle progressioni ha comportato un utilizzo rispetto al budget complessivo di
Euro 4.000,00, di euro 2.150,00. Il mancato utilizzo di euro 1.850,00, pari ad oltre il 46% del budget, a parere della scrivente, potrebbe essere riutilizzato per ulteriori progressioni”.
Tanto premesso, concludeva come sopra riportato.
2. Si costituiva il che resisteva all'avverso ricorso Controparte_1
richiamando la correttezza del proprio operato. Concludeva pertanto chiedendone il rigetto.
3. Esperito il tentativo di conciliazione senza esito positivo, all'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
***
4. Il ricorso è infondato.
5. L'odierno giudizio verte sulla legittimità della determinazione n. 23 del 22 gennaio 2024 del nella misura in cui, nella Controparte_1 graduatoria relativa all'Area Funzionari ed Elevata Qualificazione, nonostante abbia ritenuto la ricorrente prima con la valutazione migliore, Parte_1
non le ha riconosciuto il differenziale stipendiale per incapienza del budget.
6. Giova all'uopo richiamare la normativa di riferimento.
Il CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 all'art. 14 prevedeva che “Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più
“differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell'allegata Tabella
A. La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di “differenziali
Pag. 3 di 8 stipendiali” attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area.
A tal fine, si considerano i “differenziali stipendiali” conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità:
(…)
L'attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati: (…)
b) il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma
4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi”
Orbene la Tabella A) allegata al suddetto CCNL prevede che per i soggetti inquadrati nell'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione la misura annua lorda del differenziale stipendiale è pari ad euro 1.600.
Pag. 4 di 8 Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente parte giuridica 2023/2025 e parte economica anno 2023 (doc. 3 ricorrente) del 22 dicembre 2023, sottoscritto tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale regolarmente costituite del , dispone Controparte_1 all'art. 16 rubricato “Progressione economica all'interno delle Aree”, materia disciplinata dall'art. 14 del CCNL summenzionato, che “Le procedure per
l'assegnazione dei differenziali stipendiali sono definite dal CCNL come
“procedure selettive di area”. Le parti, conseguentemente, provvedono ogni anno – in sede di contrattazione integrativa – a quantificare distintamente e separatamente, per ciascuna delle quattro aree di inquadramento del personale del comparto e laddove esistenti nella struttura dell'Ente (Operatori; Operatori esperti;
Istruttori; Funzionari e della ), l'ammontare Controparte_4 delle risorse decentrate stabili destinate all'attribuzione dei differenziali stipendiali ai dipendenti assunti a tempo indeterminato”
L'art. 22 del CCDI prevedeva che “In sede di prima applicazione del presente
CCDI e, dunque, per l'anno 2023, le risorse vengono ripartite come riportato
Pag. 5 di 8 nell'allegato “A” al presente contratto. I criteri di ripartizione di cui all'allegato A del presente CCDI possono essere rivisti annualmente su richiesta di una delle parti”.
L'allegato “A” al suddetto CCDI contenente l'”Accordo economico anno 2023 e contestuale ripartizione fondo risorse decentrate anno 2023 (In attuazione del
CCDI 2023-2025)”, dispone che “Per l'anno 2023, le parti concordano di stanziare la somma totale di Euro 4.000 per il riconoscimento di nuovi
“differenziali stipendiali” con decorrenza 1.1.2023 e nel pieno rispetto dei limiti quantitativi fissati dalla norma vigente, da ripartirsi percentualmente tra le diverse Aree nella seguente misura:
- Area dei Funzionari delle Elevate Qualificazioni (già categoria D): 30%;
- Area degli istruttori (già categoria C): 40%;
- Area degli Operatori Esperti (già categoria B1 e B3): 30%;
- Area degli Operatori (già categoria A): 0% (non presenti in organico dell'Ente alla data dell'1.1.2023).
Le parti concordano, altresì, che eventuali residui derivanti dalla mancata assegnazione dei “differenziali stipendiali” tornino in disponibilità del fondo per il finanziamento della produttività individuale e collettiva per l'anno 2023”.
7. In forza del quadro delineato, può dirsi che le progressioni orizzontali non costituiscono un diritto soggettivo del dipendente originante nella legge o nella contrattazione collettiva nazionale, la quale ne rimette la regolamentazione alla contrattazione decentrata.
La contrattazione nazionale stabilisce la misura delle progressioni, che per il personale inquadrato come la ricorrente è pari a euro 1.600 lordi annui. Alla contrattazione decentrata è rimessa invece la determinazione dei criteri in base ai quali riconoscere o no le progressioni e anche il numero delle stesse, con esclusione della deroga alla quantificazione fissata dalla contrattazione collettiva.
Pag. 6 di 8 Nel caso in esame, la contrattazione decentrata ha riservato per le progressioni del personale con l'inquadramento posseduto dalla ricorrente (Funzionari ad
Elevata Qualificazione) un budget insufficiente a coprire anche una sola progressione. Non sembra quindi potersi configurare un diritto a ottenere la progressione o la somma residua disponibile, seppure inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Residuo insufficiente che la contrattazione decentrata prevede debba confluire nel fondo per il finanziamento della produttività individuale e collettiva per l'anno successivo.
8. Nel rispetto di quanto sopra, il con la determinazione n. 23 del CP_1
22.1.2024 (doc. 4 res.) del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona, ha approvato le graduatorie per l'attribuzione dei differenziali stipendiali.
La , sebbene sia risultata prima nella graduatoria della sua Area, non ha Pt_1
ottenuto il differenziale per incapienza del budget a disposizione. Difatti la percentuale riservata all'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni era pari al 30% del totale, quindi ammontava a euro 1.200. Non vi era pertanto sufficiente capienza per alcun differenziale nell'Area in questione posto che un singolo differenziale stipendiale per l'Area dei Funzionari e delle Elevate
Qualificazioni ammonta a euro 1.600 all'anno.
Il compito di determinare il numero di differenziali stipendiali in base alle risorse disponibili spetta, come detto, alla contrattazione decentrata. In questo caso, considerando lo stanziamento complessivo di 4.000 euro, le parti hanno deciso di dare priorità ai differenziali stipendiali per gli inquadramenti più bassi.
Scelta quest'ultima legittima, espressione della loro autonomia negoziale.
Pertanto, sebbene tutte le Aree fossero potenzialmente destinatarie di progressioni, visto il budget disponibile nell'anno 2023, lo erano invero concretamente solo le Aree degli Istruttori e degli Operatori Esperti.
9. Il richiamo operato da parte ricorrente all'art. 40 del decreto legislativo n.
165/2001 non coglie nel segno. Tale articolo si riferisce a ipotesi di violazione di diversa natura e, in specie, all'agire della contrattazione integrativa in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o per disciplinare materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero
Pag. 7 di 8 per comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Diversamente, nel caso concreto, gli accordi sindacali attributivi del diritto riguardano materia - quella dei criteri e delle modalità̀ di assegnazione dei differenziali stipendiali - che è di competenza della contrattazione collettiva integrativa, come previsto dall'art. 14 del CCNL del 16/11/2022, e gli accordi in questione non violano, pertanto, in sé alcun vincolo imposto alla contrattazione collettiva, visto che lo stesso CCNL non impone alle amministrazioni di riconoscere progressioni economiche ai propri dipendenti e la materia de qua è pacificamente rimessa dal CCNL alla contrattazione decentrata.
10. Tutto ciò premesso il ricorso non merita accoglimento e deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti stante la peculiarità della questione trattata.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 9 aprile 2025
Il Giudice
Giuseppe Grosso
Pag. 8 di 8
Sezione Lavoro
N.R.G. 295/2024
Il Giudice Giuseppe Grosso, all'udienza del 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, (C.F. nata a [...] il giorno 8 ottobre Parte_1 C.F._1
1969 e residente in [...], Lungolago Pescatori n. 4, rappresentata e difesa dall'avv.
Paolo Martellucci ( ) del Foro di Torino con elezione di CodiceFiscale_2
domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Viale Giacomo Matteotti n. 84
ricorrente contro
), con sede in Porto Santo Controparte_1 P.IVA_1
Stefano (GR), Piazza dei Rioni n. 8, in persona del Sindaco pro tempore, Ing. CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Pettini ( – pec:
[...] C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1
studio in Firenze, via Luca Landucci n. 17 resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “ accertare e dichiarare l'illegittimità della determinazione n.
23 del 22 gennaio 2024 del nella misura in cui nella Controparte_1 graduatoria relativa all'Area Funzionari ed Elevata Qualificazione, nonostante abbia ritenuto la sig.ra prima con la valutazione migliore, non ha Parte_1 riconosciuto all'odierna ricorrente il differenziale stipendiale per incapienza del budget
e, per l'effetto, riformulare la graduatoria in applicazione della volontà contrattuale sancita in sede di CCDI,
- sempre per l'effetto assegnare alla sig.ra la progressione economica e, Pt_1 conseguentemente, il differenziale stipendiale pari ad Euro 1.600,00 ovvero quello minore o superiore ritenuto congruo da codesto Giudicante. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”.
Per la parte resistente: “Respingere il ricorso avversario, con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 aprile 2024 conveniva in Parte_1
giudizio il al fine di veder accertato e dichiarato il Controparte_1
proprio diritto all'attribuzione del differenziale stipendiale per l'anno 2023.
A tal fine rappresentava quanto segue: i) di svolgere la propria attività lavorativa a tempo indeterminato nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni
(già Categoria D) quale Funzionario Amministrativo, CCNL Personale
Comparto Funzioni Locali, a far data dal giorno 1 luglio 2004 sino al 28 dicembre 2023 in forza presso il (doc. n. 1); ii) Controparte_1
che con deliberazione n. 196 del 21/12/2023 la giunta del Controparte_1
autorizzava la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato
[...]
Integrativo per il personale non dirigente parte giuridica 2023/2025 e parte economica anno 2023 (doc n. 2); iii) che in data 22 dicembre 2023 la delegazione di parte datoriale e la delegazione sindacale sottoscrivevano il contratto collettivo decentrato integrativo (d'ora in avanti CCDI) per il triennio
2023/2025 (doc. n. 3); iv) che il CCDI disciplinava, tra le altre, le c.d.
Progressioni economiche sia all'interno delle Aree (c.d. sia tra le CP_3
Aree (c.d. Verticali) e che, in particolare, l'art. 16 del CCDI disciplinava la procedura per l'attribuzione dei differenziali stipendiali ai sensi dell'art. 14 del
CCNL 16.11.2022 (all. A) e v) che in data 22 gennaio 2024 il Comune di Monte
Argentario (GR) pubblicava determinazione n. 23 con la quale venivano approvate le graduatorie per l'attribuzione dei differenziali stipendiali per l'anno
2023; vi) che in data 6 febbraio 2024 inoltrava richiesta di riesame della
Determinazione n. 23 del 22 gennaio 2024 (doc. n. 6), rilevando in particolare che “(…) la somma messa a disposizione dal CCDI per le progressioni relative all'area dei funzionari ad elevata qualificazione pari ad euro 1200,00 risultava
Pag. 2 di 8 già all'epoca della sottoscrizione del contratto stesso insufficiente a consentire la progressione economica del personale interessato” e “(…) che l'attuazione delle progressioni ha comportato un utilizzo rispetto al budget complessivo di
Euro 4.000,00, di euro 2.150,00. Il mancato utilizzo di euro 1.850,00, pari ad oltre il 46% del budget, a parere della scrivente, potrebbe essere riutilizzato per ulteriori progressioni”.
Tanto premesso, concludeva come sopra riportato.
2. Si costituiva il che resisteva all'avverso ricorso Controparte_1
richiamando la correttezza del proprio operato. Concludeva pertanto chiedendone il rigetto.
3. Esperito il tentativo di conciliazione senza esito positivo, all'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
***
4. Il ricorso è infondato.
5. L'odierno giudizio verte sulla legittimità della determinazione n. 23 del 22 gennaio 2024 del nella misura in cui, nella Controparte_1 graduatoria relativa all'Area Funzionari ed Elevata Qualificazione, nonostante abbia ritenuto la ricorrente prima con la valutazione migliore, Parte_1
non le ha riconosciuto il differenziale stipendiale per incapienza del budget.
6. Giova all'uopo richiamare la normativa di riferimento.
Il CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 all'art. 14 prevedeva che “Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più
“differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell'allegata Tabella
A. La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di “differenziali
Pag. 3 di 8 stipendiali” attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area.
A tal fine, si considerano i “differenziali stipendiali” conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità:
(…)
L'attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati: (…)
b) il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma
4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi”
Orbene la Tabella A) allegata al suddetto CCNL prevede che per i soggetti inquadrati nell'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione la misura annua lorda del differenziale stipendiale è pari ad euro 1.600.
Pag. 4 di 8 Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente parte giuridica 2023/2025 e parte economica anno 2023 (doc. 3 ricorrente) del 22 dicembre 2023, sottoscritto tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale regolarmente costituite del , dispone Controparte_1 all'art. 16 rubricato “Progressione economica all'interno delle Aree”, materia disciplinata dall'art. 14 del CCNL summenzionato, che “Le procedure per
l'assegnazione dei differenziali stipendiali sono definite dal CCNL come
“procedure selettive di area”. Le parti, conseguentemente, provvedono ogni anno – in sede di contrattazione integrativa – a quantificare distintamente e separatamente, per ciascuna delle quattro aree di inquadramento del personale del comparto e laddove esistenti nella struttura dell'Ente (Operatori; Operatori esperti;
Istruttori; Funzionari e della ), l'ammontare Controparte_4 delle risorse decentrate stabili destinate all'attribuzione dei differenziali stipendiali ai dipendenti assunti a tempo indeterminato”
L'art. 22 del CCDI prevedeva che “In sede di prima applicazione del presente
CCDI e, dunque, per l'anno 2023, le risorse vengono ripartite come riportato
Pag. 5 di 8 nell'allegato “A” al presente contratto. I criteri di ripartizione di cui all'allegato A del presente CCDI possono essere rivisti annualmente su richiesta di una delle parti”.
L'allegato “A” al suddetto CCDI contenente l'”Accordo economico anno 2023 e contestuale ripartizione fondo risorse decentrate anno 2023 (In attuazione del
CCDI 2023-2025)”, dispone che “Per l'anno 2023, le parti concordano di stanziare la somma totale di Euro 4.000 per il riconoscimento di nuovi
“differenziali stipendiali” con decorrenza 1.1.2023 e nel pieno rispetto dei limiti quantitativi fissati dalla norma vigente, da ripartirsi percentualmente tra le diverse Aree nella seguente misura:
- Area dei Funzionari delle Elevate Qualificazioni (già categoria D): 30%;
- Area degli istruttori (già categoria C): 40%;
- Area degli Operatori Esperti (già categoria B1 e B3): 30%;
- Area degli Operatori (già categoria A): 0% (non presenti in organico dell'Ente alla data dell'1.1.2023).
Le parti concordano, altresì, che eventuali residui derivanti dalla mancata assegnazione dei “differenziali stipendiali” tornino in disponibilità del fondo per il finanziamento della produttività individuale e collettiva per l'anno 2023”.
7. In forza del quadro delineato, può dirsi che le progressioni orizzontali non costituiscono un diritto soggettivo del dipendente originante nella legge o nella contrattazione collettiva nazionale, la quale ne rimette la regolamentazione alla contrattazione decentrata.
La contrattazione nazionale stabilisce la misura delle progressioni, che per il personale inquadrato come la ricorrente è pari a euro 1.600 lordi annui. Alla contrattazione decentrata è rimessa invece la determinazione dei criteri in base ai quali riconoscere o no le progressioni e anche il numero delle stesse, con esclusione della deroga alla quantificazione fissata dalla contrattazione collettiva.
Pag. 6 di 8 Nel caso in esame, la contrattazione decentrata ha riservato per le progressioni del personale con l'inquadramento posseduto dalla ricorrente (Funzionari ad
Elevata Qualificazione) un budget insufficiente a coprire anche una sola progressione. Non sembra quindi potersi configurare un diritto a ottenere la progressione o la somma residua disponibile, seppure inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Residuo insufficiente che la contrattazione decentrata prevede debba confluire nel fondo per il finanziamento della produttività individuale e collettiva per l'anno successivo.
8. Nel rispetto di quanto sopra, il con la determinazione n. 23 del CP_1
22.1.2024 (doc. 4 res.) del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona, ha approvato le graduatorie per l'attribuzione dei differenziali stipendiali.
La , sebbene sia risultata prima nella graduatoria della sua Area, non ha Pt_1
ottenuto il differenziale per incapienza del budget a disposizione. Difatti la percentuale riservata all'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni era pari al 30% del totale, quindi ammontava a euro 1.200. Non vi era pertanto sufficiente capienza per alcun differenziale nell'Area in questione posto che un singolo differenziale stipendiale per l'Area dei Funzionari e delle Elevate
Qualificazioni ammonta a euro 1.600 all'anno.
Il compito di determinare il numero di differenziali stipendiali in base alle risorse disponibili spetta, come detto, alla contrattazione decentrata. In questo caso, considerando lo stanziamento complessivo di 4.000 euro, le parti hanno deciso di dare priorità ai differenziali stipendiali per gli inquadramenti più bassi.
Scelta quest'ultima legittima, espressione della loro autonomia negoziale.
Pertanto, sebbene tutte le Aree fossero potenzialmente destinatarie di progressioni, visto il budget disponibile nell'anno 2023, lo erano invero concretamente solo le Aree degli Istruttori e degli Operatori Esperti.
9. Il richiamo operato da parte ricorrente all'art. 40 del decreto legislativo n.
165/2001 non coglie nel segno. Tale articolo si riferisce a ipotesi di violazione di diversa natura e, in specie, all'agire della contrattazione integrativa in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o per disciplinare materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero
Pag. 7 di 8 per comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Diversamente, nel caso concreto, gli accordi sindacali attributivi del diritto riguardano materia - quella dei criteri e delle modalità̀ di assegnazione dei differenziali stipendiali - che è di competenza della contrattazione collettiva integrativa, come previsto dall'art. 14 del CCNL del 16/11/2022, e gli accordi in questione non violano, pertanto, in sé alcun vincolo imposto alla contrattazione collettiva, visto che lo stesso CCNL non impone alle amministrazioni di riconoscere progressioni economiche ai propri dipendenti e la materia de qua è pacificamente rimessa dal CCNL alla contrattazione decentrata.
10. Tutto ciò premesso il ricorso non merita accoglimento e deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti stante la peculiarità della questione trattata.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 9 aprile 2025
Il Giudice
Giuseppe Grosso
Pag. 8 di 8