TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 15/10/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 211 del ruolo generale dell'anno 2024 tra
( ), nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Louis Parte_1 C.F._1
Pasteur n. 18/A, elettivamente domiciliata in Tortolì, presso lo studio dell'Avv. Marcello Caddori, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
Ricorrente
e
( ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1 CodiceFiscale_2
(GO) nella Via Flavia n. 10/B
Convenuto-contumace
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio– materia famiglia.
Conclusioni, come da ricorso del 5.06.2024:
Per : Parte_1
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti con rito concordatario in Tortolì, il quale veniva trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune
pagina 1 di 5 con atto n. 7, parte 2, Vol. 1, dell'anno 2003 con richiesta, sin d'ora, di immediata pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio ai sensi dell'art. 4 comma 12 Legge 898/1970;
- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile competente di espletare tutte le conseguenti formalità di rito;
- porre a carico del Sig. , rebus sic stantibus, l'obbligo di versare mensilmente in Controparte_1 favore della Sig.ra , con valuta del giorno cinque di ogni mese, la somma di Euro 650,00 a Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente e convivente con la madre, oltre al contributo pro quota in ragione del 50% dell'ammontare delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente, salva urgenza e salvo che si tratti di spese indefettibili o di spese mediche e farmaceutiche prescritte dal medico di base, da sostenersi nell'interesse della figlia;
Per_1
- con vittoria di diritti, compensi ed accessori come per legge, in caso di resistenza infondata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto ricorso per lo scioglimento del matrimonio contratto con il convenuto CP_1 deducendo:
- che il matrimonio concordatario era stato celebrato in Tortolì il 03.05.2003, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune con atto n. 7, parte 2, Vol. 1, anno 2003 (estratto del matrimonio prodotto);
- dall'unione era nata la figlia (il 20.01.2006); Per_1
- con sentenza n. 16/2024 depositata il 16.01.2024 (RG 371/2020) del Tribunale di Lanusei era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- nella sentenza il Tribunale aveva riconosciuto l'indipendenza economica dei coniugi;
aveva disposto a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della figlia per euro 650,00 mensili, CP_1 rivalutabili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- l'affidamento della ragazza era stato riconosciuto congiuntamente ai genitori, con diritto di visita del padre da concordarsi con la figlia;
- la casa coniugale era assegnata alla signora che conviveva con la figlia. Pt_1
era diventata maggiorenne ma non era ancora economicamente autosufficiente. Per_1
Lo stato di separazione dei coniugi si era protratto ininterrottamente, da qui la domanda di scioglimento del matrimonio con le conclusioni sopra riportate.
pagina 2 di 5 Nel ricorso la sig.ra ha lamentato il mancato pagamento spontaneo da parte di Pt_1 CP_1 dell'assegno di mantenimento per la figlia (e così delle spese straordinarie dovute), tanto da Per_1 dover procedere al recupero tramite il pagamento diretto da parte del datore di lavoro.
pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
***
Sulla domanda di divorzio
Con sentenza n. 16/2024 depositata il 16.01.2024 (RG 371/2020, Tribunale di Lanusei) è stata pronunciata la separazione personale.
La ricorrente ha dichiarato che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente sino ad oggi senza alcuna riconciliazione.
E', dunque, decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
La mancata costituzione del convenuto porta a ritenere, ragionevolmente, che non si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e vi sia un disinteresse dello stesso al permanere del vincolo matrimoniale.
Deve, quindi, ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
Sull'assegno di mantenimento per . Per_1
Parte ricorrente ha chiesto che venisse posto a carico del resistente un contributo per il mantenimento della figlia pari a euro 650,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, confermando quanto già statuito dal Tribunale in sede di separazione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e non ha dedotto difese in merito.
Non vi sono elemnti da cui trarre che la situazione economica del convenuto sia peggiorata nell'anno decorso dalla pronuncia della separazione e lo stesso, non costituendosi, non ha addotto prove in tal senso.
è diventata maggiorenne;
nell'estate 2024 la ragazza ha svolto un'attività lavorativa Per_1 stagionale part-time (contratto a tempo determinato e parziale dal maggio 2024 al 30.09.2024 - all. 3 del ricorso).
Ora, per costante giurisprudenza, l'obbligazione di mantenimento da parte del genitore non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età del figlio né si determina in automatico con lo svolgimento da parte dello stesso di un'attività lavorativa, attività che deve avere il carattere della stabilità per garantire una certa autonomia economica.
pagina 3 di 5 Nel caso di specie ha compiuto 19 anni e non può ritenersi che con il lavoro stagionale di cui Per_1 sopra abbia acquisito stabilità ed indipendenza economica: proprio la stagionalità del lavoro - che non risulta essersi ripetuto nell'anno 2025 - rende la retribuzione percepita un'entrata assolutamente occasionale, che non giustifica la riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre, che percepisce, invece, un reddito cospicuo e costante (dipendente tempo indeterminato).
Con riferimento al reddito della ricorrente, alla luce dei chiarimenti resi, è emersa una occupazione fino al marzo 2024 presso le società Hytem S.r.l. e poi un successivo periodo di attività CP_2 lavorativa presso la società Camping Service per un'entrata pari a circa euro 1.000,00 mensili (seppur corrisposti dal datore di lavoro con pagamenti rateizzati) e, ancora, un'attività lavorativa presso la
Akuna Beach Soc. Coop dall'aprile 2025, con contratto stagionale part-time e retribuzione mensile di euro 678,43.
Ora sebbene la ricorrente non possa definirsi disoccupata (come inizialmente dedotto), il reddito percepito non le permette sicuramente di contribuire al mantenimento di in maniera Per_1 considerevole, anche perché la sig.ra non ha chiesto alcun mantenimento per sé al coniuge. Pt_1
E' documentato, inoltre, che sulla ricorrente gravano i finanziamenti con (nella misura di euro CP_3
468,00 mensili) e UN (per euro 97,08) contratti per l'acquisto di beni mobili dell'abitazione coniugale e delle autovetture in uso ai coniugi, il primo con scadenza al 20.09.2026 e l'altro con scadenza al 26.03.2026 (all.
4-5 del ricorso).
Considerati gli elementi di cui sopra nel loro complesso, il Collegio ritiene di confermare il mantenimento di a carico del padre nella misura già statuita dal Tribunale in sede di Per_1 separazione (euro 650,00 con rivalutazione oltre al 50% delle spese straordinarie).
Il Collegio dispone che la somma sia versata in favore della madre in assenza di una autonoma domanda della figlia (legittimazione concorrente).
Atteso che la ricorrente è l'unica che oggi si occupa quotidianamente di , ogni sostegno Per_1 economico per le famiglie resterà a suo esclusivo beneficio (assegno unico).
Sulla casa familiare.
Ai fini dell'assegnazione della casa familiare, il Collegio ritiene che l'interesse di a rimanere Per_1 nella casa familiare – dove vive con la madre – abbia carattere prevalente nonostante il compimento della maggiore età; deve considerarsi che la ragazza non è ancora autonoma economicamente.
La casa familiare resta, quindi, assegnata alla ricorrente nell'ottica di continuità dell'habitat domestico e delle relazioni affettive.
Sulle spese di causa pagina 4 di 5 Le spese di causa sono poste a carico di parte soccombente a fronte dell'accoglimento della CP_1 domanda di mantenimento della figlia.
Le stesse si liquidano ai sensi del DM 147/2022 con riferimento alle cause di valore indeterminato
(complessità bassa), valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, atteso che la causa è stata definita senza che fossero sollevate questioni di particolare complessità in fatto e diritto. Non è liquidata la fase istruttoria effettivamente non svolta, atteso che è stata sentita la sola ricorrente nella prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Tortolì il 3.05.2003, tra Pt_1
e , come sopra identificati, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
[...] Controparte_1
Comune con atto n. 7, parte 2, Vol. 1, anno 2003;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 650,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , oltre al Per_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di , da concordarsi Per_1 preventivamente, salvo urgenza e salvo che si tratti di spese indefettibili o di spese mediche e farmaceutica prescritte dal medico di base;
- assegna la casa familiare alla ricorrente;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite che liquida nella Controparte_1 Parte_1 misura di euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 211 del ruolo generale dell'anno 2024 tra
( ), nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Louis Parte_1 C.F._1
Pasteur n. 18/A, elettivamente domiciliata in Tortolì, presso lo studio dell'Avv. Marcello Caddori, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
Ricorrente
e
( ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1 CodiceFiscale_2
(GO) nella Via Flavia n. 10/B
Convenuto-contumace
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio– materia famiglia.
Conclusioni, come da ricorso del 5.06.2024:
Per : Parte_1
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti con rito concordatario in Tortolì, il quale veniva trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune
pagina 1 di 5 con atto n. 7, parte 2, Vol. 1, dell'anno 2003 con richiesta, sin d'ora, di immediata pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio ai sensi dell'art. 4 comma 12 Legge 898/1970;
- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile competente di espletare tutte le conseguenti formalità di rito;
- porre a carico del Sig. , rebus sic stantibus, l'obbligo di versare mensilmente in Controparte_1 favore della Sig.ra , con valuta del giorno cinque di ogni mese, la somma di Euro 650,00 a Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente e convivente con la madre, oltre al contributo pro quota in ragione del 50% dell'ammontare delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente, salva urgenza e salvo che si tratti di spese indefettibili o di spese mediche e farmaceutiche prescritte dal medico di base, da sostenersi nell'interesse della figlia;
Per_1
- con vittoria di diritti, compensi ed accessori come per legge, in caso di resistenza infondata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto ricorso per lo scioglimento del matrimonio contratto con il convenuto CP_1 deducendo:
- che il matrimonio concordatario era stato celebrato in Tortolì il 03.05.2003, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune con atto n. 7, parte 2, Vol. 1, anno 2003 (estratto del matrimonio prodotto);
- dall'unione era nata la figlia (il 20.01.2006); Per_1
- con sentenza n. 16/2024 depositata il 16.01.2024 (RG 371/2020) del Tribunale di Lanusei era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- nella sentenza il Tribunale aveva riconosciuto l'indipendenza economica dei coniugi;
aveva disposto a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della figlia per euro 650,00 mensili, CP_1 rivalutabili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- l'affidamento della ragazza era stato riconosciuto congiuntamente ai genitori, con diritto di visita del padre da concordarsi con la figlia;
- la casa coniugale era assegnata alla signora che conviveva con la figlia. Pt_1
era diventata maggiorenne ma non era ancora economicamente autosufficiente. Per_1
Lo stato di separazione dei coniugi si era protratto ininterrottamente, da qui la domanda di scioglimento del matrimonio con le conclusioni sopra riportate.
pagina 2 di 5 Nel ricorso la sig.ra ha lamentato il mancato pagamento spontaneo da parte di Pt_1 CP_1 dell'assegno di mantenimento per la figlia (e così delle spese straordinarie dovute), tanto da Per_1 dover procedere al recupero tramite il pagamento diretto da parte del datore di lavoro.
pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
***
Sulla domanda di divorzio
Con sentenza n. 16/2024 depositata il 16.01.2024 (RG 371/2020, Tribunale di Lanusei) è stata pronunciata la separazione personale.
La ricorrente ha dichiarato che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente sino ad oggi senza alcuna riconciliazione.
E', dunque, decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
La mancata costituzione del convenuto porta a ritenere, ragionevolmente, che non si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e vi sia un disinteresse dello stesso al permanere del vincolo matrimoniale.
Deve, quindi, ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
Sull'assegno di mantenimento per . Per_1
Parte ricorrente ha chiesto che venisse posto a carico del resistente un contributo per il mantenimento della figlia pari a euro 650,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, confermando quanto già statuito dal Tribunale in sede di separazione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e non ha dedotto difese in merito.
Non vi sono elemnti da cui trarre che la situazione economica del convenuto sia peggiorata nell'anno decorso dalla pronuncia della separazione e lo stesso, non costituendosi, non ha addotto prove in tal senso.
è diventata maggiorenne;
nell'estate 2024 la ragazza ha svolto un'attività lavorativa Per_1 stagionale part-time (contratto a tempo determinato e parziale dal maggio 2024 al 30.09.2024 - all. 3 del ricorso).
Ora, per costante giurisprudenza, l'obbligazione di mantenimento da parte del genitore non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età del figlio né si determina in automatico con lo svolgimento da parte dello stesso di un'attività lavorativa, attività che deve avere il carattere della stabilità per garantire una certa autonomia economica.
pagina 3 di 5 Nel caso di specie ha compiuto 19 anni e non può ritenersi che con il lavoro stagionale di cui Per_1 sopra abbia acquisito stabilità ed indipendenza economica: proprio la stagionalità del lavoro - che non risulta essersi ripetuto nell'anno 2025 - rende la retribuzione percepita un'entrata assolutamente occasionale, che non giustifica la riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre, che percepisce, invece, un reddito cospicuo e costante (dipendente tempo indeterminato).
Con riferimento al reddito della ricorrente, alla luce dei chiarimenti resi, è emersa una occupazione fino al marzo 2024 presso le società Hytem S.r.l. e poi un successivo periodo di attività CP_2 lavorativa presso la società Camping Service per un'entrata pari a circa euro 1.000,00 mensili (seppur corrisposti dal datore di lavoro con pagamenti rateizzati) e, ancora, un'attività lavorativa presso la
Akuna Beach Soc. Coop dall'aprile 2025, con contratto stagionale part-time e retribuzione mensile di euro 678,43.
Ora sebbene la ricorrente non possa definirsi disoccupata (come inizialmente dedotto), il reddito percepito non le permette sicuramente di contribuire al mantenimento di in maniera Per_1 considerevole, anche perché la sig.ra non ha chiesto alcun mantenimento per sé al coniuge. Pt_1
E' documentato, inoltre, che sulla ricorrente gravano i finanziamenti con (nella misura di euro CP_3
468,00 mensili) e UN (per euro 97,08) contratti per l'acquisto di beni mobili dell'abitazione coniugale e delle autovetture in uso ai coniugi, il primo con scadenza al 20.09.2026 e l'altro con scadenza al 26.03.2026 (all.
4-5 del ricorso).
Considerati gli elementi di cui sopra nel loro complesso, il Collegio ritiene di confermare il mantenimento di a carico del padre nella misura già statuita dal Tribunale in sede di Per_1 separazione (euro 650,00 con rivalutazione oltre al 50% delle spese straordinarie).
Il Collegio dispone che la somma sia versata in favore della madre in assenza di una autonoma domanda della figlia (legittimazione concorrente).
Atteso che la ricorrente è l'unica che oggi si occupa quotidianamente di , ogni sostegno Per_1 economico per le famiglie resterà a suo esclusivo beneficio (assegno unico).
Sulla casa familiare.
Ai fini dell'assegnazione della casa familiare, il Collegio ritiene che l'interesse di a rimanere Per_1 nella casa familiare – dove vive con la madre – abbia carattere prevalente nonostante il compimento della maggiore età; deve considerarsi che la ragazza non è ancora autonoma economicamente.
La casa familiare resta, quindi, assegnata alla ricorrente nell'ottica di continuità dell'habitat domestico e delle relazioni affettive.
Sulle spese di causa pagina 4 di 5 Le spese di causa sono poste a carico di parte soccombente a fronte dell'accoglimento della CP_1 domanda di mantenimento della figlia.
Le stesse si liquidano ai sensi del DM 147/2022 con riferimento alle cause di valore indeterminato
(complessità bassa), valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, atteso che la causa è stata definita senza che fossero sollevate questioni di particolare complessità in fatto e diritto. Non è liquidata la fase istruttoria effettivamente non svolta, atteso che è stata sentita la sola ricorrente nella prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Tortolì il 3.05.2003, tra Pt_1
e , come sopra identificati, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
[...] Controparte_1
Comune con atto n. 7, parte 2, Vol. 1, anno 2003;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 650,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , oltre al Per_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di , da concordarsi Per_1 preventivamente, salvo urgenza e salvo che si tratti di spese indefettibili o di spese mediche e farmaceutica prescritte dal medico di base;
- assegna la casa familiare alla ricorrente;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite che liquida nella Controparte_1 Parte_1 misura di euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 5 di 5