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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/10/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA -SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1158/2023 R.G., avente per oggetto: “responsabilità ex art. 2051 c.c.”; TRA
, in persona dell'amministratore Parte_1
p.t, (c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Dario Maria P.IVA_1
DOLEI, per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] in data [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
AG TI;
APPELLATA
n persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappr. e dif. dall'avv. Luigi Francesco Cuscunà;
Terza chiamata APPELLATA
All'udienza di discussione del 14.10.205, la causa veniva posta in decisione.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 5361/2023 del 6.7.2023 il Tribunale di
Catania, Terza Sezione civile -adito da per ottenere il Controparte_1
risarcimento, in forma specifica e per equivalente, dei danni derivati al proprio appartamento da parti previa separazione del giudizio nei confronti CP_3
dell'impresa appaltatrice- ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione della causa delle infiltrazioni, e ha invece condannato il condominio di via Gemmellaro 40 al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla ricorrente, liquidati in complessivi euro 37.500 oltre IVA, e al risarcimento dei danni patrimoniali da mancato godimento dell'immobile, liquidati in complessivi euro 99.200, nonché al pagamento delle spese processuali e delle consulenze tecniche.
Avvero detta ordinanza ha proposto appello il sito in , Parte_1 Pt_1 [...]
. Parte_1
Si sono costituiti, resistendo all'appello, e la Controparte_1 Controparte_2
[...]
La Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della ordinanza impugnata limitatamente al capo di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, pari a €99.200,00.
Indi, alla udienza del 14.10.2025, cui la causa è stata rinviata su istanza delle parti per tentativo di bonario componimento, la causa è stata posta in decisione.
Con atto depositato dalle parti, il 2, il 12 e il 13 ottobre 2025, sottoscritto dalle parti personalmente e dai loro difensori, le parti hanno dichiarato di rinunciare al giudizio e hanno, ciascuna, accettato le rispettive rinunzie, in considerazione della transazione novativa stragiudiziale tra loro intervenuta.
Indi, questa Corte non può far altro che rilevare il sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine all'intera controversia insorta tra le parti, riformando la sentenza di primo grado.
2 Le spese processuali di entrambi i gradi vanno compensate tra le parti, così come da loro richiesto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1158/2023 R.G., in riforma della ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 5361/2023 del 6.7.2023, resa dal Tribunale di Catania nel proc. n. 15577/2021, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla controversia tra le parti;
compensa tra le parti le spese processuali di primo e secondo grado.
Così deciso in Catania il 16 ottobre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Maria Stella Arena dott. Giovanni Dipietro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA -SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1158/2023 R.G., avente per oggetto: “responsabilità ex art. 2051 c.c.”; TRA
, in persona dell'amministratore Parte_1
p.t, (c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Dario Maria P.IVA_1
DOLEI, per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] in data [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
AG TI;
APPELLATA
n persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappr. e dif. dall'avv. Luigi Francesco Cuscunà;
Terza chiamata APPELLATA
All'udienza di discussione del 14.10.205, la causa veniva posta in decisione.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 5361/2023 del 6.7.2023 il Tribunale di
Catania, Terza Sezione civile -adito da per ottenere il Controparte_1
risarcimento, in forma specifica e per equivalente, dei danni derivati al proprio appartamento da parti previa separazione del giudizio nei confronti CP_3
dell'impresa appaltatrice- ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione della causa delle infiltrazioni, e ha invece condannato il condominio di via Gemmellaro 40 al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla ricorrente, liquidati in complessivi euro 37.500 oltre IVA, e al risarcimento dei danni patrimoniali da mancato godimento dell'immobile, liquidati in complessivi euro 99.200, nonché al pagamento delle spese processuali e delle consulenze tecniche.
Avvero detta ordinanza ha proposto appello il sito in , Parte_1 Pt_1 [...]
. Parte_1
Si sono costituiti, resistendo all'appello, e la Controparte_1 Controparte_2
[...]
La Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della ordinanza impugnata limitatamente al capo di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, pari a €99.200,00.
Indi, alla udienza del 14.10.2025, cui la causa è stata rinviata su istanza delle parti per tentativo di bonario componimento, la causa è stata posta in decisione.
Con atto depositato dalle parti, il 2, il 12 e il 13 ottobre 2025, sottoscritto dalle parti personalmente e dai loro difensori, le parti hanno dichiarato di rinunciare al giudizio e hanno, ciascuna, accettato le rispettive rinunzie, in considerazione della transazione novativa stragiudiziale tra loro intervenuta.
Indi, questa Corte non può far altro che rilevare il sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine all'intera controversia insorta tra le parti, riformando la sentenza di primo grado.
2 Le spese processuali di entrambi i gradi vanno compensate tra le parti, così come da loro richiesto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1158/2023 R.G., in riforma della ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 5361/2023 del 6.7.2023, resa dal Tribunale di Catania nel proc. n. 15577/2021, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla controversia tra le parti;
compensa tra le parti le spese processuali di primo e secondo grado.
Così deciso in Catania il 16 ottobre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Maria Stella Arena dott. Giovanni Dipietro
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