TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/11/2025, n. 4669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4669 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15745/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SA MP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 15745/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato ALBERTO BALLERINI, elettivamente domiciliato Parte_1 in Bienno (BS), via Zerna n. 47 presso il suo studio
ATTORE contro
AVVOCATO in proprio Controparte_1
CONVENUTO con la chiamata in causa di in persona dell'amministratore delegato e direttore generale dott. Controparte_2
e del dirigente della società dott. con il patrocinio Controparte_3 Controparte_4 dell'avvocato LUCA BUONANNO, elettivamente domiciliata in Bergamo (BG), via GB Moroni n. 200 presso il suo studio
ER HI
* * *
Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12 giugno 2025 sulla scorta delle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: accertare per tutti i motivi in atti l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. e per l'effetto condannarlo a risarcire al sig. i danni tutti, patrimoniali Controparte_1 Parte_1 nella misura di € 29.735,38 o della diversa somma che risulterà in corso di causa e non patrimoniali in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cpa. pagina 1 di 9 In via istruttoria si chiede ammettere prova per testi sui seguenti capitoli: ...
Si chiede CTU al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente de quo e il valore del motociclo Moto Guzzi Tg. CW30371 e CTU medico legale al fine di accertare i postumi d'invalidità permanenti residuati in capo all'attore (qualora non fosse ritenuta sufficiente la CTU svolta nel procedimento RG n. 2600/2009 Tribunale di Brescia).
Si chiede l'acquisizione del fascicolo del Tribunale di Brescia R.G. n. 13000260/2009 e della Corte di Appello di Brescia R.G. n. 833/2016”.
Per il convenuto
“In via principale e nel merito
- Respingersi ogni avversa contestazione e domanda formulata nei confronti del sottoscritto convenuto Avv. perché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le causali dedotte in atti. Controparte_1
In via subordinata
- Nel denegato e non creduto caso di soccombenza, condannare la terza chiamata Compagnia Assicurativa con sede in Mogliano Veneto (Tv), Via Marocchesa n. 14, C.F. Controparte_2
- P.IVA - a tenere il sottoscritto P.IVA_1 P.IVA_2 Email_1 avvocato indenne da qualsivoglia richiesta formulata nei suoi confronti dall'attore, ai sensi CP_1 dell'art. 106 c.p.c.
In ogni caso
- Spese ed onorari di causa interamente rifusi.
In via istruttoria:
Si richiamano integralmente i documenti prodotti nonché le istanze istruttorie formulate in sede di prima memoria istruttoria depositata in data 27 settembre 2021, seconda memoria istruttoria depositata in data 02 novembre 2021 ed infine terza memoria istruttoria depositata in data 22 novembre 2021, delle quali si insiste per l'integrale accoglimento, cosicché nessuna di esse possa intendersi rinunciata”.
Per la terza chiamata
“IN VIA PRELIMINARE: - rigettare la domanda di manleva formulata dall'Avv. nei Controparte_1 confronti della relativamente alla richiesta formulata dall'attore di restituzione dei Controparte_2 compensi percepiti per l'attività professionale svolta nel giudizio avanti il Tribunale di Brescia, n. 13000260/2009 R.G., e del successivo giudizio di appello avanti la Corte d'Appello di Brescia, n. 833/2016 R.G, per i motivi meglio esposti in narrativa;
- rigettare la domanda di restituzione delle spese legali sostenute dall'assicurato, in applicazione di quanto disposto dall'art. 4 delle condizioni generali di polizza (doc. 2) e dall'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione (doc. 3), che prevedono l'esclusione dalla copertura assicurativa delle spese legali e per tecnici incaricati dall'assicurato e non dalla compagnia assicurativa;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare le domande tutte svolte nei confronti dell'assicurato Avv. perché infondate in fatto ed in diritto sia in punto an che quantum per i motivi di Controparte_1
pagina 2 di 9 cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della Controparte_2
a tenere indenne e manlevare l'Avv. da tutte le somme dovute per qualsiasi sorte alla Controparte_1 controparte contenere la domanda nei limiti del tempestivamente e ritualmente richiesto, del giusto e del provato, ed in ogni caso, entro i limiti del massimale di polizza ed al netto delle franchigie e dello scoperto ivi indicati;
IN OGNI CASO: spese e competenze avvocato gravati di, C.P.A., I.V.A. e 15% per spese generali, interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA...”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4 novembre 2019, conveniva in giudizio Parte_1
l'avvocato deducendo l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento dello stesso Controparte_1 nell'esecuzione del mandato conferitogli per la difesa nell'ambito delle cause R.G. n. 13000260/2009 e n. 833/2016 rispettivamente instaurate dinanzi al Tribunale di Brescia (già sede di Breno) e alla Corte d'Appello di Brescia.
La difesa attorea deduceva, in particolare, i) che il si era rivolto all'avv. per essere assistito Pt_1 CP_1 nella pratica di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale occorsogli ad Esine (BS) in data 1° aprile 2008 mentre si trovava alla guida del motociclo Moto Guzzi Tg. CW30371; ii) che detto sinistro era stato causato dall'auto VW PO Tg. CJ423BV di proprietà e condotta da
[...]
assicurato presso iii) che nella fase stragiudiziale la CP_5 Controparte_6 [...] aveva corrisposto al la somma di € 11.310,00, trattenuta a titolo di acconto sul CP_6 Pt_1 maggior danno;
iv) che l'avv. nel giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia (già sede di Breno) non CP_1 aveva prodotto e/o dedotto prove dirette a dimostrare la piena responsabilità del sig. nella CP_5 causazione del sinistro;
v) che, nello specifico, rispetto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, l'avv. si era limitato a produrre un documento riportante le sole informazioni relative agli CP_1 interessati (dati delle persone e dei mezzi coinvolti), anziché il rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Stradale di Darfo Boario Terme (Mod. 360 n. 61/08), che riportava le dichiarazioni delle persone coinvolte, la descrizione dello stato dei luoghi, i dati dei mezzi coinvolti e dei rispettivi conducenti, lo schizzo planimetrico del sinistro, i danni riportati dai veicoli, la dinamica del sinistro e la contravvenzione elevata nei confronti del sig. vi) che non era stata neppure dedotta alcuna CP_5 prova testimoniale volta a ricostruire il sinistro e/o confermare quanto accertato dagli Agenti;
vii) che, a causa di tali errori ed omissioni, il Tribunale di Brescia e successivamente la Corte di Appello di Brescia avevano respinto le domande risarcitorie avanzate dal alla luce della presunzione di cui Pt_1 all'art. 2054 c.c.
Parte attrice chiedeva, dunque, la condanna di controparte al risarcimento dei danni subiti, in tesi rappresentanti dal mancato risarcimento del danno biologico patito dal dalle proprie spese legali Pt_1 che sarebbero state rimborsate dalla controparte secondo il principio della soccombenza, dalle spese pagina 3 di 9 legali rimborsate alla controparte e dal danno non patrimoniale derivato dalla violazione del diritto assoluto di difesa, riconosciuto dall'art. 24 Cost.
Con comparsa depositata in data 17 gennaio 2020, si costituiva in giudizio il convenuto CP_1 deducendo di aver gestito con la dovuta diligenza sia la fase stragiudiziale del sinistro, sia quella
[...] giudiziale ed eccependo come “determinante per la definizione del giudizio” fosse stata “l'improvvida sostituzione del magistrato assegnatario, a seguito della revisione della geografia giudiziaria, eseguita in forza della legge n. 148 del 2011”.
La difesa di parte convenuta chiedeva, quindi, i) in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa ii) nel merito in principalità il rigetto delle Controparte_2 domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e iii) in via subordinata, in ipotesi di soccombenza, la condanna della terza chiamata a manlevare l'avv. da Controparte_2 CP_1 qualsivoglia richiesta formulata nei suoi confronti.
Con comparsa di costituzione depositata in data 8 maggio 2020 si costituiva altresì in giudizio
[...]
contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in via preliminare, il CP_2 rigetto della domanda di manleva e, nel merito, il rigetto delle domande svolte nei confronti dell'assicurato perché infondate in fatto e in diritto, sia in punto an sia in punto quantum. In via subordinata, la terza chiamata chiedeva che l'eventuale condanna a proprio carico fosse contenuta “nei limiti del tempestivamente e ritualmente richiesto, del giusto e del provato, ed in ogni caso, entro i limiti del massimale di polizza ed al netto delle franchigie e dello scoperto ivi indicati”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., il G.I. riteneva la causa matura per la decisione e la rinviava, quindi, per la precisazione delle conclusioni, dapprima, all'udienza del giorno 6 febbraio 2025, successivamente rinviata al 12 giugno 2025, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono. ha agito in giudizio deducendo l'inadempimento dell'avvocato Parte_1 Controparte_1 nell'esecuzione del mandato conferitogli e chiedendo, quindi, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni in tesi subiti. L'attore ha, in particolare, imputato all'avvocato di aver omesso, CP_1 nell'ambito del giudizio di risarcimento del danno instaurato a seguito di sinistro stradale, di fornire adeguata prova - mediante la produzione integrale del verbale redatto dalla Polizia Stradale di Darfo Boario Terme (Mod. 360 n. 61/08) nonché mediante la formulazione di capitoli di prova orale - della dinamica del sinistro in oggetto e, dunque, dell'esclusiva responsabilità del sig. (conducente CP_5 del veicolo danneggiante) nella sua causazione.
Ebbene, si osserva innanzitutto che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale dell'avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr. Cass. n. 18612/2013; Cass. 8863/2011; Cass. 6967/2006). In generale, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in pagina 4 di 9 conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. in caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, da tutto quanto precede deriva che il cliente che sostenga di aver subito un danno in conseguenza dell'inesatto adempimento del mandato professionale dell'avvocato ha l'onere di provare i) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
ii) l'inadeguata prestazione professionale;
iii) l'esistenza del danno;
iv) il nesso di causalità tra l'inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass., n. 9238/2007). La responsabilità professionale dell'avvocato, dunque, non discende dal mero inesatto adempimento dell'attività professionale da parte del difensore, dovendosi verificare i) se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, ii) se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, iii) se, ove il difensore avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale e il risultato derivatone (cfr. ex multis, Cass., n. 15032/2021).
La giurisprudenza, inoltre, precisa, con riguardo al suddetto nesso eziologico, che il relativo accertamento implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato dell'attività difensiva ove la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (cfr. ex multis, Cass. n. 6862/2018). Occorre, cioè, verificare, in base ad un giudizio ex ante, se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni o, comunque, effetti più vantaggiosi.
Di contro, sempre in merito all'onere probatorio, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione, ovvero di aver agito con diligenza.
Ciò premesso, nel caso di specie è documentalmente comprovato che le domande risarcitorie svolte da nell'ambito del giudizio di primo grado furono integralmente rigettate in ragione del Parte_1 mancato assolvimento dell'onere della prova sullo stesso gravante (“ , pur gravato dal Parte_1 relativo onere probatorio, non ha dimostrato che lo scontro tra i veicoli sia avvenuto per colpa esclusiva del convenuto”, “la totale carenza di prova in ordine alla dinamica del sinistro ricade dunque sul ricorrente, che non ha assolto i propri oneri probatori e comporta il rigetto delle domande risarcitorie, formulate sul presupposto di una responsabilità esclusiva di controparte”). Non solo, nel motivare il rigetto, la sentenza di primo grado ha evidenziato come i) l'allegato rapporto della Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro - ritenuto decisivo da parte della difesa attorea - fosse, in realtà, incompleto in quanto composto “unicamente di due facciate recanti l'indicazione delle persone e dei mezzi coinvolti” senza “alcuna descrizione della dinamica del sinistro” e come ii) parte attrice non avesse neppure svolto “alcuna istanza istruttoria volta a ricostruire le modalità del sinistro” (cfr. pag. 2 sentenza di primo grado, all. 5 di parte attrice).
Per le stesse ragioni, la Corte d'Appello ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Brescia. In particolare, nella sentenza di secondo grado si legge che “correttamente il tribunale ha affermato che era onere dell'attore provare la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione dell'incidente occorsogli” e che “altrettanto correttamente il tribunale ha affermato che una tale prova non era stata data” (cfr. doc. 8 di parte attrice). Ancora, la Corte d'Appello ha statuito che “l'appellante può imputare solo a sé stesso di non avere provato quanto era suo onere provare con la produzione di un rapporto della Polizia Stradale che fosse completo in ogni sua parte o con la richiesta di prove orali”. pagina 5 di 9 Ebbene, il summenzionato verbale di sinistro redatto dalla Polizia Stradale di Darfo Boario Terme - versato in atti nella sua interezza nell'ambito del presente giudizio (cfr. doc. 1 di parte attrice) - contiene la descrizione della dinamica dell'incidente occorso al in data 1° aprile 2008, nonché la Pt_1 dichiarazione resa nelle immediatezze del fatto da parte del sig. il quale affermò quanto CP_5 segue: “in data 01.04.08 verso le ore 20.00 percorrevo la SP 8 con direzione di marcia da Piancogno verso Bienno, giunto all'altezza dell'intersezione con la via Faede di Esine mi incanalavo nella corsia centrale riservata ai veicoli che svoltano a sx per portarmi verso il centro di Esine. Mi arrestavo sulla linea di arresto e non provenendo alcun veicolo ripartivo alla volta del centro di Esine. Improvvisamente nel ripartire una motocicletta che proveniva dal senso opposto mi urtava sullo spigolo anteriore di sinistra. Prontamente prestavo soccorso al motociclista che era finito per terra”.
Rispetto alla dinamica del sinistro, nel verbale stilato dalla Polizia Stradale si legge che “in data 01/04/08 verso le ore 20.00 il sig. , alla guida della propria auto VW PO TG Controparte_5
CJ423BV percorreva la SP 8 con direzione di marcia da Piancogno a Bienno;
giunto all'altezza del km 1+100 del Comune di Esine, ove in quel tratto la SP 8 scorre in curva a destra ad ampio raggio ..., nell'effettuare manovra di svolta a sinistra mancava di precedenza al veicolo “C” motoveicolo Guzzi TG CW30371 condotto da il quale percorreva la SP 8 con direzione da Bienno a Parte_1
Piancogno, entrando in collisione con il predetto. L'urto di media entità interessava la parte anteriore del veicolo “C” moto Guzzi e lo spigolo anteriore sinistro della VW PO veicolo “B”. L'urto si verificava sulla corsia di pertinenza del motoveicolo. A seguito dell'urto il motoveicolo rimbalzava e andava ad urtare sulla parte anteriore il veicolo “A” Suzuki NA TG AR670KD (A) condotto da
... Dopo l'urto, il veicolo “B” VW PO si arrestava al centro dell'intersezione in CP_7 posizione obliqua rispetto all'asse stradale con gli organi sterzanti rivolti verso il margine sinistro. Il motoveicolo si arrestava a ridosso della Suzuki NA nella parte anteriore adagiata sul fianco sx”.
A fronte di ciò, gli accertatori contestarono nei confronti di la violazione dell'art. Controparte_5
145/2-10 Codice della Strada in quanto, “alla guida del veicolo di cui sopra, effettuava manovra di svolta a sinistra omettendo di cedere la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto e più precisamente provenienti da destra. Infrazione emersa da rilievo incidente stradale con feriti”.
Tanto rilevato, essendo pacifico che la domanda del venne rigettata in ragione della mancata Pt_1 prova da parte della difesa attorea della dinamica del sinistro e, in particolare, della responsabilità esclusiva dell' nella causazione dello stesso e ritenuto che il verbale di accertamento CP_5 summenzionato, laddove fosse stato prodotto nella sua interezza, sarebbe stato, con sufficiente grado di probabilità, idoneo a fornire detta prova, non può che affermarsi l'inadempimento dell'avvocato CP_1
La condotta osservata dall'odierno convenuto - che si limitò a produrre una versione incompleta del rapporto di Polizia, composta “unicamente di due facciate recanti l'indicazione delle persone e dei mezzi coinvolti” senza “alcuna descrizione della dinamica del sinistro”, e che non formulò alcuna ulteriore istanza istruttoria - integra, quindi, gli estremi della responsabilità professionale, non avendo il difensore fornito una prestazione adeguata all'interesse del cliente, sia pure sotto il profilo dell'obbligazione di mezzi.
Ciò chiarito, occorre verificare la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, che - come poc'anzi evidenziato - non sorge in conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, occorrendo pagina 6 di 9 valutare se, sulla base di un giudizio probabilistico, in assenza dell'errore e/o della negligenza dell'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe o meno ugualmente prodotto.
Ebbene, alla luce del contenuto del rapporto della Polizia Stradale - da cui emerge che la collisione si verificò sulla corsia di pertinenza del motoveicolo condotto dal a causa dell'omessa precedenza Pt_1 da parte del conducente del veicolo VW PO -, deve ritenersi dimostrato che una diversa e diligente condotta del professionista, esente dai profili di inadempimento anzidetti, avrebbe determinato un probabile esito favorevole del giudizio risarcitorio.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, la difesa attorea ha chiesto il risarcimento delle seguenti voci: “a) 50% del risarcimento del danno fisico subito oltre alle spese mediche;
b) le proprie spese legali che sarebbero state rimborsate dalla controparte secondo il principio della soccombenza;
c) le spese legali della controparte che non avrebbe sostenuto con l'esito favorevole del giudizio”. Inoltre, la difesa attorea ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale in tesi derivato dalla
“violazione del diritto assoluto di difesa, riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione” (cfr. pag. 14 atto di citazione).
Innanzitutto, merita accoglimento la richiesta di risarcimento del danno biologico subito dal a Pt_1 seguito del sinistro oggetto di causa, come quantificato in sede di ctu. In particolare, come risulta dalla sentenza della Corte d'Appello (cfr. doc. 8 di parte attrice), il consulente medico-legale incaricato nel corso del giudizio di primo grado quantificò il danno biologico subito dall'odierno attore nella misura del 7-8% di invalidità permanente e riconobbe una inabilità temporanea di giorni 76 al 75%, di ulteriori giorni 35 al 50% e di ulteriori giorni 23 al 25%. La Corte d'Appello, in applicazione delle tabelle ministeriali aggiornate al D.M. 17.07.2016 per danni da sinistro stradale fino al 9% di invalidità permanente (c.d. micropermanenti), quantificò l'importo complessivamente spettante al danneggiato in
€ 22.831,55 (comprensivo degli importi dovuti a titolo di invalidità permanente, di invalidità temporanea, di danno morale e di spese mediche).
Costituisce poi dato pacifico l'avvenuto pagamento, in sede stragiudiziale, da parte della compagnia assicurativa del responsabile civile, della complessiva somma di € 11.310,00, Controparte_6 trattenuta dall'attore a titolo di acconto sul maggior danno. Nello specifico, la predetta Compagnia corrispose al l'importo di € 3.714,00 in data 31.12.2008 e l'importo di € 8.000 in data Pt_1 18.03.2009.
Ciò posto, occorre ora rivalutare tali importi per poi procedere a scorporare la somma già versata e trattenuta dall'odierno attore a titolo di acconto dall'importo complessivo allo stesso spettante. Pertanto, rivalutando alla data odierna l'importo di € 22.831,55 risulta il maggior importo di € 27.512,02 e rivalutando le somme di € 3.714,00 e di € 8.000,00 risultano gli importi di € 4.943,33 e di
€ 10.648,00.
Decurtando, quindi, dall'importo di € 27.512,02 le anzidette somme rivalutate alla data odierna, si ottiene l'importo spettante all'attore, pari ad € 11.920,69. Attesa la natura di debito di valore dell'obbligo di risarcimento del danno, su tale somma andranno poi calcolati gli interessi compensativi derivanti dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un. n.1712/1995), essi decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano, previa devalutazione della somma al momento del sinistro, sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata (cfr. Cass., n. 4791/2007). Sull'importo così risultante decorrono poi gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
Parimenti meritevole di accoglimento è la domanda di risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dall'avvenuto pagamento in favore della controparte delle spese di lite di entrambi i giudizi (ammontanti complessivamente ad € 12.786,01, cfr. doc. 5, 8 e 14 di parte attrice); spese che il pagina 7 di 9 non avrebbe dovuto corrispondere in ipotesi di esito favorevole del giudizio di primo grado. Pt_1 Rivalutando detto importo (dalla data dell'ultimo pagamento, ossia il 17.10.2019) alla data odierna si ottiene la somma complessiva di € 15.189,78. Anche su tale somma andranno poi calcolati gli interessi nei termini anzidetti.
Ancora, devono essere altresì corrisposte in favore dell'odierno attore le somme dallo stesso versate a titolo di compenso per il ctu (€ 960,00, cfr. doc. 13; importo che, rivalutato alla data odierna, ammonta ad € 1.267,20), di imposta di registro relativamente alla sentenza di primo grado (€ 226,25, cfr. doc. 15; importo che, rivalutato alla data odierna, ammonta ad € 272,86), di imposta di registro per la sentenza di secondo grado (€ 217,50, cfr. doc. 16; importo che, rivalutato alla data odierna, ammonta ad € 258,39) e, infine, di contributo unificato concernente il giudizio d'appello (€ 335,50, cfr. doc. 17; importo che, rivalutato alla data odierna, ammonta ad € 398,57), per un totale complessivo (rivalutato) di € 2.197,02. Anche su tale somma andranno poi calcolati gli interessi nei termini anzidetti.
Non è, invece, meritevole di accoglimento la domanda di rimborso delle spese di lite corrisposte al proprio difensore da parte del atteso che quest'ultimo non ha domandato nel presente giudizio la Pt_1 risoluzione del contratto intercorso con l'avvocato e la conseguente restituzione del compenso. CP_1
Parte attrice ha, infine, domandato il risarcimento del danno non patrimoniale in tesi subito con riferimento alla “violazione del diritto assoluto di difesa, riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione”, deducendo che sarebbero stati notevoli “il dispiacere e la frustrazione dell'attore nel vedere che, pur a fronte di una dinamica del sinistro pacifica, per un errore commesso dal suo difensore, gli veniva negato il giusto risarcimento del danno e addebitati dei cospicui costi, tra cui le spese legali delle controparte” (cfr. pag. 14 atto di citazione).
Tale domanda, in considerazione della sua genericità e dell'assoluta carenza di prova, deve essere respinta. È, invero, pacifico che ogni componente del danno non patrimoniale debba sempre essere provata, sia pure tramite presunzioni o massime di esperienza, mentre nella fattispecie parte attrice ha omesso di fornire qualsivoglia supporto probatorio a sostegno della propria asserzione.
* * *
Deve, infine, trovare accoglimento la domanda di manleva svolta da nei confronti Controparte_1 della terza chiamata Controparte_2
L'odierno convenuto era, infatti, assicurato per la responsabilità civile professionale con la compagnia in virtù della polizza n. 380359699 che, all'art. 1 (“descrizione dell'attività ed Controparte_2 oggetto della garanzia”), prevedeva espressamente l'obbligo della Compagnia di “tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei e futuri, come meglio di seguito disciplinati, colposamente cagionate a terzi compresi i clienti, derivanti da colpa anche grave, per negligenza, imprudenza o imperizia, nello svolgimento dell'attività professionale giudiziale e stragiudiziale, di AVVOCATO nei modi e nei limiti previsti dalla Legge Professionale Forense nel testo in vigore alla data di effetto del presente contratto e dal D.M. 22 settembre 2016 emanata dal Ministero della Giustizia”.
Ciò posto, atteso che l'avvocato ha altresì dimostrato di aver tempestivamente provveduto, ai CP_1 sensi dell'art. 3 delle condizioni generali di polizza, a informare la Compagnia una volta ricevuta la richiesta risarcitoria da parte di (tanto è vero che in data 18 febbraio 2019 Parte_1 Controparte_2 aprì il sinistro n. T2T201951003, cfr. doc. 16), la domanda di manleva deve essere accolta.
Da ultimo, con specifico riguardo alla domanda formulata dall'assicurato di rifusione delle spese di lite, la Compagnia terza chiamata ne ha chiesto il rigetto eccependo come l'art. 4 delle condizioni generali di polizza e l'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione prevedessero espressamente il mancato pagina 8 di 9 riconoscimento da parte della Compagnia delle spese sostenute dall'assicurato per legali e tecnici non designati dalla Compagnia medesima. Al riguardo è, tuttavia, sufficiente rilevare come il convenuto si sia costituito in giudizio in proprio senza il ministero di alcun difensore e come, pertanto, lo stesso non abbia sostenuto alcuna spesa, sicché la Compagnia nulla deve corrispondergli a tale titolo.
Tutto ciò rilevato, va condannata a manlevare e tenere indenne il proprio assistito Controparte_2 con riferimento ad ogni somma che lo stesso sarà tenuto a corrispondere a parte attrice in forza della presente sentenza, nei limiti del massimale di polizza e dedotte eventuali franchigie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, in accoglimento della domanda proposta da Parte_1 condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di € 29.307,49, oltre Controparte_1 interessi come indicati in motivazione, condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente giudizio, che si Controparte_1 liquidano in € 518,00 per esborsi e in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in accoglimento della domanda di manleva svolta dal convenuto, condanna a manlevare nei limiti del massimale di polizza e Controparte_2 Controparte_1 dedotte eventuali franchigie, da tutto quanto lo stesso è tenuto a corrispondere all'attore in forza della presente sentenza.
Brescia, 4 novembre 2025
Il Giudice
SA MP
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SA MP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 15745/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato ALBERTO BALLERINI, elettivamente domiciliato Parte_1 in Bienno (BS), via Zerna n. 47 presso il suo studio
ATTORE contro
AVVOCATO in proprio Controparte_1
CONVENUTO con la chiamata in causa di in persona dell'amministratore delegato e direttore generale dott. Controparte_2
e del dirigente della società dott. con il patrocinio Controparte_3 Controparte_4 dell'avvocato LUCA BUONANNO, elettivamente domiciliata in Bergamo (BG), via GB Moroni n. 200 presso il suo studio
ER HI
* * *
Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12 giugno 2025 sulla scorta delle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: accertare per tutti i motivi in atti l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. e per l'effetto condannarlo a risarcire al sig. i danni tutti, patrimoniali Controparte_1 Parte_1 nella misura di € 29.735,38 o della diversa somma che risulterà in corso di causa e non patrimoniali in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cpa. pagina 1 di 9 In via istruttoria si chiede ammettere prova per testi sui seguenti capitoli: ...
Si chiede CTU al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente de quo e il valore del motociclo Moto Guzzi Tg. CW30371 e CTU medico legale al fine di accertare i postumi d'invalidità permanenti residuati in capo all'attore (qualora non fosse ritenuta sufficiente la CTU svolta nel procedimento RG n. 2600/2009 Tribunale di Brescia).
Si chiede l'acquisizione del fascicolo del Tribunale di Brescia R.G. n. 13000260/2009 e della Corte di Appello di Brescia R.G. n. 833/2016”.
Per il convenuto
“In via principale e nel merito
- Respingersi ogni avversa contestazione e domanda formulata nei confronti del sottoscritto convenuto Avv. perché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le causali dedotte in atti. Controparte_1
In via subordinata
- Nel denegato e non creduto caso di soccombenza, condannare la terza chiamata Compagnia Assicurativa con sede in Mogliano Veneto (Tv), Via Marocchesa n. 14, C.F. Controparte_2
- P.IVA - a tenere il sottoscritto P.IVA_1 P.IVA_2 Email_1 avvocato indenne da qualsivoglia richiesta formulata nei suoi confronti dall'attore, ai sensi CP_1 dell'art. 106 c.p.c.
In ogni caso
- Spese ed onorari di causa interamente rifusi.
In via istruttoria:
Si richiamano integralmente i documenti prodotti nonché le istanze istruttorie formulate in sede di prima memoria istruttoria depositata in data 27 settembre 2021, seconda memoria istruttoria depositata in data 02 novembre 2021 ed infine terza memoria istruttoria depositata in data 22 novembre 2021, delle quali si insiste per l'integrale accoglimento, cosicché nessuna di esse possa intendersi rinunciata”.
Per la terza chiamata
“IN VIA PRELIMINARE: - rigettare la domanda di manleva formulata dall'Avv. nei Controparte_1 confronti della relativamente alla richiesta formulata dall'attore di restituzione dei Controparte_2 compensi percepiti per l'attività professionale svolta nel giudizio avanti il Tribunale di Brescia, n. 13000260/2009 R.G., e del successivo giudizio di appello avanti la Corte d'Appello di Brescia, n. 833/2016 R.G, per i motivi meglio esposti in narrativa;
- rigettare la domanda di restituzione delle spese legali sostenute dall'assicurato, in applicazione di quanto disposto dall'art. 4 delle condizioni generali di polizza (doc. 2) e dall'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione (doc. 3), che prevedono l'esclusione dalla copertura assicurativa delle spese legali e per tecnici incaricati dall'assicurato e non dalla compagnia assicurativa;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare le domande tutte svolte nei confronti dell'assicurato Avv. perché infondate in fatto ed in diritto sia in punto an che quantum per i motivi di Controparte_1
pagina 2 di 9 cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della Controparte_2
a tenere indenne e manlevare l'Avv. da tutte le somme dovute per qualsiasi sorte alla Controparte_1 controparte contenere la domanda nei limiti del tempestivamente e ritualmente richiesto, del giusto e del provato, ed in ogni caso, entro i limiti del massimale di polizza ed al netto delle franchigie e dello scoperto ivi indicati;
IN OGNI CASO: spese e competenze avvocato gravati di, C.P.A., I.V.A. e 15% per spese generali, interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA...”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4 novembre 2019, conveniva in giudizio Parte_1
l'avvocato deducendo l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento dello stesso Controparte_1 nell'esecuzione del mandato conferitogli per la difesa nell'ambito delle cause R.G. n. 13000260/2009 e n. 833/2016 rispettivamente instaurate dinanzi al Tribunale di Brescia (già sede di Breno) e alla Corte d'Appello di Brescia.
La difesa attorea deduceva, in particolare, i) che il si era rivolto all'avv. per essere assistito Pt_1 CP_1 nella pratica di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale occorsogli ad Esine (BS) in data 1° aprile 2008 mentre si trovava alla guida del motociclo Moto Guzzi Tg. CW30371; ii) che detto sinistro era stato causato dall'auto VW PO Tg. CJ423BV di proprietà e condotta da
[...]
assicurato presso iii) che nella fase stragiudiziale la CP_5 Controparte_6 [...] aveva corrisposto al la somma di € 11.310,00, trattenuta a titolo di acconto sul CP_6 Pt_1 maggior danno;
iv) che l'avv. nel giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia (già sede di Breno) non CP_1 aveva prodotto e/o dedotto prove dirette a dimostrare la piena responsabilità del sig. nella CP_5 causazione del sinistro;
v) che, nello specifico, rispetto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, l'avv. si era limitato a produrre un documento riportante le sole informazioni relative agli CP_1 interessati (dati delle persone e dei mezzi coinvolti), anziché il rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Stradale di Darfo Boario Terme (Mod. 360 n. 61/08), che riportava le dichiarazioni delle persone coinvolte, la descrizione dello stato dei luoghi, i dati dei mezzi coinvolti e dei rispettivi conducenti, lo schizzo planimetrico del sinistro, i danni riportati dai veicoli, la dinamica del sinistro e la contravvenzione elevata nei confronti del sig. vi) che non era stata neppure dedotta alcuna CP_5 prova testimoniale volta a ricostruire il sinistro e/o confermare quanto accertato dagli Agenti;
vii) che, a causa di tali errori ed omissioni, il Tribunale di Brescia e successivamente la Corte di Appello di Brescia avevano respinto le domande risarcitorie avanzate dal alla luce della presunzione di cui Pt_1 all'art. 2054 c.c.
Parte attrice chiedeva, dunque, la condanna di controparte al risarcimento dei danni subiti, in tesi rappresentanti dal mancato risarcimento del danno biologico patito dal dalle proprie spese legali Pt_1 che sarebbero state rimborsate dalla controparte secondo il principio della soccombenza, dalle spese pagina 3 di 9 legali rimborsate alla controparte e dal danno non patrimoniale derivato dalla violazione del diritto assoluto di difesa, riconosciuto dall'art. 24 Cost.
Con comparsa depositata in data 17 gennaio 2020, si costituiva in giudizio il convenuto CP_1 deducendo di aver gestito con la dovuta diligenza sia la fase stragiudiziale del sinistro, sia quella
[...] giudiziale ed eccependo come “determinante per la definizione del giudizio” fosse stata “l'improvvida sostituzione del magistrato assegnatario, a seguito della revisione della geografia giudiziaria, eseguita in forza della legge n. 148 del 2011”.
La difesa di parte convenuta chiedeva, quindi, i) in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa ii) nel merito in principalità il rigetto delle Controparte_2 domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e iii) in via subordinata, in ipotesi di soccombenza, la condanna della terza chiamata a manlevare l'avv. da Controparte_2 CP_1 qualsivoglia richiesta formulata nei suoi confronti.
Con comparsa di costituzione depositata in data 8 maggio 2020 si costituiva altresì in giudizio
[...]
contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in via preliminare, il CP_2 rigetto della domanda di manleva e, nel merito, il rigetto delle domande svolte nei confronti dell'assicurato perché infondate in fatto e in diritto, sia in punto an sia in punto quantum. In via subordinata, la terza chiamata chiedeva che l'eventuale condanna a proprio carico fosse contenuta “nei limiti del tempestivamente e ritualmente richiesto, del giusto e del provato, ed in ogni caso, entro i limiti del massimale di polizza ed al netto delle franchigie e dello scoperto ivi indicati”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., il G.I. riteneva la causa matura per la decisione e la rinviava, quindi, per la precisazione delle conclusioni, dapprima, all'udienza del giorno 6 febbraio 2025, successivamente rinviata al 12 giugno 2025, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono. ha agito in giudizio deducendo l'inadempimento dell'avvocato Parte_1 Controparte_1 nell'esecuzione del mandato conferitogli e chiedendo, quindi, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni in tesi subiti. L'attore ha, in particolare, imputato all'avvocato di aver omesso, CP_1 nell'ambito del giudizio di risarcimento del danno instaurato a seguito di sinistro stradale, di fornire adeguata prova - mediante la produzione integrale del verbale redatto dalla Polizia Stradale di Darfo Boario Terme (Mod. 360 n. 61/08) nonché mediante la formulazione di capitoli di prova orale - della dinamica del sinistro in oggetto e, dunque, dell'esclusiva responsabilità del sig. (conducente CP_5 del veicolo danneggiante) nella sua causazione.
Ebbene, si osserva innanzitutto che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale dell'avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr. Cass. n. 18612/2013; Cass. 8863/2011; Cass. 6967/2006). In generale, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in pagina 4 di 9 conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. in caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, da tutto quanto precede deriva che il cliente che sostenga di aver subito un danno in conseguenza dell'inesatto adempimento del mandato professionale dell'avvocato ha l'onere di provare i) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
ii) l'inadeguata prestazione professionale;
iii) l'esistenza del danno;
iv) il nesso di causalità tra l'inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass., n. 9238/2007). La responsabilità professionale dell'avvocato, dunque, non discende dal mero inesatto adempimento dell'attività professionale da parte del difensore, dovendosi verificare i) se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, ii) se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, iii) se, ove il difensore avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale e il risultato derivatone (cfr. ex multis, Cass., n. 15032/2021).
La giurisprudenza, inoltre, precisa, con riguardo al suddetto nesso eziologico, che il relativo accertamento implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato dell'attività difensiva ove la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (cfr. ex multis, Cass. n. 6862/2018). Occorre, cioè, verificare, in base ad un giudizio ex ante, se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni o, comunque, effetti più vantaggiosi.
Di contro, sempre in merito all'onere probatorio, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione, ovvero di aver agito con diligenza.
Ciò premesso, nel caso di specie è documentalmente comprovato che le domande risarcitorie svolte da nell'ambito del giudizio di primo grado furono integralmente rigettate in ragione del Parte_1 mancato assolvimento dell'onere della prova sullo stesso gravante (“ , pur gravato dal Parte_1 relativo onere probatorio, non ha dimostrato che lo scontro tra i veicoli sia avvenuto per colpa esclusiva del convenuto”, “la totale carenza di prova in ordine alla dinamica del sinistro ricade dunque sul ricorrente, che non ha assolto i propri oneri probatori e comporta il rigetto delle domande risarcitorie, formulate sul presupposto di una responsabilità esclusiva di controparte”). Non solo, nel motivare il rigetto, la sentenza di primo grado ha evidenziato come i) l'allegato rapporto della Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro - ritenuto decisivo da parte della difesa attorea - fosse, in realtà, incompleto in quanto composto “unicamente di due facciate recanti l'indicazione delle persone e dei mezzi coinvolti” senza “alcuna descrizione della dinamica del sinistro” e come ii) parte attrice non avesse neppure svolto “alcuna istanza istruttoria volta a ricostruire le modalità del sinistro” (cfr. pag. 2 sentenza di primo grado, all. 5 di parte attrice).
Per le stesse ragioni, la Corte d'Appello ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Brescia. In particolare, nella sentenza di secondo grado si legge che “correttamente il tribunale ha affermato che era onere dell'attore provare la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione dell'incidente occorsogli” e che “altrettanto correttamente il tribunale ha affermato che una tale prova non era stata data” (cfr. doc. 8 di parte attrice). Ancora, la Corte d'Appello ha statuito che “l'appellante può imputare solo a sé stesso di non avere provato quanto era suo onere provare con la produzione di un rapporto della Polizia Stradale che fosse completo in ogni sua parte o con la richiesta di prove orali”. pagina 5 di 9 Ebbene, il summenzionato verbale di sinistro redatto dalla Polizia Stradale di Darfo Boario Terme - versato in atti nella sua interezza nell'ambito del presente giudizio (cfr. doc. 1 di parte attrice) - contiene la descrizione della dinamica dell'incidente occorso al in data 1° aprile 2008, nonché la Pt_1 dichiarazione resa nelle immediatezze del fatto da parte del sig. il quale affermò quanto CP_5 segue: “in data 01.04.08 verso le ore 20.00 percorrevo la SP 8 con direzione di marcia da Piancogno verso Bienno, giunto all'altezza dell'intersezione con la via Faede di Esine mi incanalavo nella corsia centrale riservata ai veicoli che svoltano a sx per portarmi verso il centro di Esine. Mi arrestavo sulla linea di arresto e non provenendo alcun veicolo ripartivo alla volta del centro di Esine. Improvvisamente nel ripartire una motocicletta che proveniva dal senso opposto mi urtava sullo spigolo anteriore di sinistra. Prontamente prestavo soccorso al motociclista che era finito per terra”.
Rispetto alla dinamica del sinistro, nel verbale stilato dalla Polizia Stradale si legge che “in data 01/04/08 verso le ore 20.00 il sig. , alla guida della propria auto VW PO TG Controparte_5
CJ423BV percorreva la SP 8 con direzione di marcia da Piancogno a Bienno;
giunto all'altezza del km 1+100 del Comune di Esine, ove in quel tratto la SP 8 scorre in curva a destra ad ampio raggio ..., nell'effettuare manovra di svolta a sinistra mancava di precedenza al veicolo “C” motoveicolo Guzzi TG CW30371 condotto da il quale percorreva la SP 8 con direzione da Bienno a Parte_1
Piancogno, entrando in collisione con il predetto. L'urto di media entità interessava la parte anteriore del veicolo “C” moto Guzzi e lo spigolo anteriore sinistro della VW PO veicolo “B”. L'urto si verificava sulla corsia di pertinenza del motoveicolo. A seguito dell'urto il motoveicolo rimbalzava e andava ad urtare sulla parte anteriore il veicolo “A” Suzuki NA TG AR670KD (A) condotto da
... Dopo l'urto, il veicolo “B” VW PO si arrestava al centro dell'intersezione in CP_7 posizione obliqua rispetto all'asse stradale con gli organi sterzanti rivolti verso il margine sinistro. Il motoveicolo si arrestava a ridosso della Suzuki NA nella parte anteriore adagiata sul fianco sx”.
A fronte di ciò, gli accertatori contestarono nei confronti di la violazione dell'art. Controparte_5
145/2-10 Codice della Strada in quanto, “alla guida del veicolo di cui sopra, effettuava manovra di svolta a sinistra omettendo di cedere la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto e più precisamente provenienti da destra. Infrazione emersa da rilievo incidente stradale con feriti”.
Tanto rilevato, essendo pacifico che la domanda del venne rigettata in ragione della mancata Pt_1 prova da parte della difesa attorea della dinamica del sinistro e, in particolare, della responsabilità esclusiva dell' nella causazione dello stesso e ritenuto che il verbale di accertamento CP_5 summenzionato, laddove fosse stato prodotto nella sua interezza, sarebbe stato, con sufficiente grado di probabilità, idoneo a fornire detta prova, non può che affermarsi l'inadempimento dell'avvocato CP_1
La condotta osservata dall'odierno convenuto - che si limitò a produrre una versione incompleta del rapporto di Polizia, composta “unicamente di due facciate recanti l'indicazione delle persone e dei mezzi coinvolti” senza “alcuna descrizione della dinamica del sinistro”, e che non formulò alcuna ulteriore istanza istruttoria - integra, quindi, gli estremi della responsabilità professionale, non avendo il difensore fornito una prestazione adeguata all'interesse del cliente, sia pure sotto il profilo dell'obbligazione di mezzi.
Ciò chiarito, occorre verificare la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, che - come poc'anzi evidenziato - non sorge in conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, occorrendo pagina 6 di 9 valutare se, sulla base di un giudizio probabilistico, in assenza dell'errore e/o della negligenza dell'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe o meno ugualmente prodotto.
Ebbene, alla luce del contenuto del rapporto della Polizia Stradale - da cui emerge che la collisione si verificò sulla corsia di pertinenza del motoveicolo condotto dal a causa dell'omessa precedenza Pt_1 da parte del conducente del veicolo VW PO -, deve ritenersi dimostrato che una diversa e diligente condotta del professionista, esente dai profili di inadempimento anzidetti, avrebbe determinato un probabile esito favorevole del giudizio risarcitorio.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, la difesa attorea ha chiesto il risarcimento delle seguenti voci: “a) 50% del risarcimento del danno fisico subito oltre alle spese mediche;
b) le proprie spese legali che sarebbero state rimborsate dalla controparte secondo il principio della soccombenza;
c) le spese legali della controparte che non avrebbe sostenuto con l'esito favorevole del giudizio”. Inoltre, la difesa attorea ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale in tesi derivato dalla
“violazione del diritto assoluto di difesa, riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione” (cfr. pag. 14 atto di citazione).
Innanzitutto, merita accoglimento la richiesta di risarcimento del danno biologico subito dal a Pt_1 seguito del sinistro oggetto di causa, come quantificato in sede di ctu. In particolare, come risulta dalla sentenza della Corte d'Appello (cfr. doc. 8 di parte attrice), il consulente medico-legale incaricato nel corso del giudizio di primo grado quantificò il danno biologico subito dall'odierno attore nella misura del 7-8% di invalidità permanente e riconobbe una inabilità temporanea di giorni 76 al 75%, di ulteriori giorni 35 al 50% e di ulteriori giorni 23 al 25%. La Corte d'Appello, in applicazione delle tabelle ministeriali aggiornate al D.M. 17.07.2016 per danni da sinistro stradale fino al 9% di invalidità permanente (c.d. micropermanenti), quantificò l'importo complessivamente spettante al danneggiato in
€ 22.831,55 (comprensivo degli importi dovuti a titolo di invalidità permanente, di invalidità temporanea, di danno morale e di spese mediche).
Costituisce poi dato pacifico l'avvenuto pagamento, in sede stragiudiziale, da parte della compagnia assicurativa del responsabile civile, della complessiva somma di € 11.310,00, Controparte_6 trattenuta dall'attore a titolo di acconto sul maggior danno. Nello specifico, la predetta Compagnia corrispose al l'importo di € 3.714,00 in data 31.12.2008 e l'importo di € 8.000 in data Pt_1 18.03.2009.
Ciò posto, occorre ora rivalutare tali importi per poi procedere a scorporare la somma già versata e trattenuta dall'odierno attore a titolo di acconto dall'importo complessivo allo stesso spettante. Pertanto, rivalutando alla data odierna l'importo di € 22.831,55 risulta il maggior importo di € 27.512,02 e rivalutando le somme di € 3.714,00 e di € 8.000,00 risultano gli importi di € 4.943,33 e di
€ 10.648,00.
Decurtando, quindi, dall'importo di € 27.512,02 le anzidette somme rivalutate alla data odierna, si ottiene l'importo spettante all'attore, pari ad € 11.920,69. Attesa la natura di debito di valore dell'obbligo di risarcimento del danno, su tale somma andranno poi calcolati gli interessi compensativi derivanti dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un. n.1712/1995), essi decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano, previa devalutazione della somma al momento del sinistro, sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata (cfr. Cass., n. 4791/2007). Sull'importo così risultante decorrono poi gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
Parimenti meritevole di accoglimento è la domanda di risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dall'avvenuto pagamento in favore della controparte delle spese di lite di entrambi i giudizi (ammontanti complessivamente ad € 12.786,01, cfr. doc. 5, 8 e 14 di parte attrice); spese che il pagina 7 di 9 non avrebbe dovuto corrispondere in ipotesi di esito favorevole del giudizio di primo grado. Pt_1 Rivalutando detto importo (dalla data dell'ultimo pagamento, ossia il 17.10.2019) alla data odierna si ottiene la somma complessiva di € 15.189,78. Anche su tale somma andranno poi calcolati gli interessi nei termini anzidetti.
Ancora, devono essere altresì corrisposte in favore dell'odierno attore le somme dallo stesso versate a titolo di compenso per il ctu (€ 960,00, cfr. doc. 13; importo che, rivalutato alla data odierna, ammonta ad € 1.267,20), di imposta di registro relativamente alla sentenza di primo grado (€ 226,25, cfr. doc. 15; importo che, rivalutato alla data odierna, ammonta ad € 272,86), di imposta di registro per la sentenza di secondo grado (€ 217,50, cfr. doc. 16; importo che, rivalutato alla data odierna, ammonta ad € 258,39) e, infine, di contributo unificato concernente il giudizio d'appello (€ 335,50, cfr. doc. 17; importo che, rivalutato alla data odierna, ammonta ad € 398,57), per un totale complessivo (rivalutato) di € 2.197,02. Anche su tale somma andranno poi calcolati gli interessi nei termini anzidetti.
Non è, invece, meritevole di accoglimento la domanda di rimborso delle spese di lite corrisposte al proprio difensore da parte del atteso che quest'ultimo non ha domandato nel presente giudizio la Pt_1 risoluzione del contratto intercorso con l'avvocato e la conseguente restituzione del compenso. CP_1
Parte attrice ha, infine, domandato il risarcimento del danno non patrimoniale in tesi subito con riferimento alla “violazione del diritto assoluto di difesa, riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione”, deducendo che sarebbero stati notevoli “il dispiacere e la frustrazione dell'attore nel vedere che, pur a fronte di una dinamica del sinistro pacifica, per un errore commesso dal suo difensore, gli veniva negato il giusto risarcimento del danno e addebitati dei cospicui costi, tra cui le spese legali delle controparte” (cfr. pag. 14 atto di citazione).
Tale domanda, in considerazione della sua genericità e dell'assoluta carenza di prova, deve essere respinta. È, invero, pacifico che ogni componente del danno non patrimoniale debba sempre essere provata, sia pure tramite presunzioni o massime di esperienza, mentre nella fattispecie parte attrice ha omesso di fornire qualsivoglia supporto probatorio a sostegno della propria asserzione.
* * *
Deve, infine, trovare accoglimento la domanda di manleva svolta da nei confronti Controparte_1 della terza chiamata Controparte_2
L'odierno convenuto era, infatti, assicurato per la responsabilità civile professionale con la compagnia in virtù della polizza n. 380359699 che, all'art. 1 (“descrizione dell'attività ed Controparte_2 oggetto della garanzia”), prevedeva espressamente l'obbligo della Compagnia di “tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei e futuri, come meglio di seguito disciplinati, colposamente cagionate a terzi compresi i clienti, derivanti da colpa anche grave, per negligenza, imprudenza o imperizia, nello svolgimento dell'attività professionale giudiziale e stragiudiziale, di AVVOCATO nei modi e nei limiti previsti dalla Legge Professionale Forense nel testo in vigore alla data di effetto del presente contratto e dal D.M. 22 settembre 2016 emanata dal Ministero della Giustizia”.
Ciò posto, atteso che l'avvocato ha altresì dimostrato di aver tempestivamente provveduto, ai CP_1 sensi dell'art. 3 delle condizioni generali di polizza, a informare la Compagnia una volta ricevuta la richiesta risarcitoria da parte di (tanto è vero che in data 18 febbraio 2019 Parte_1 Controparte_2 aprì il sinistro n. T2T201951003, cfr. doc. 16), la domanda di manleva deve essere accolta.
Da ultimo, con specifico riguardo alla domanda formulata dall'assicurato di rifusione delle spese di lite, la Compagnia terza chiamata ne ha chiesto il rigetto eccependo come l'art. 4 delle condizioni generali di polizza e l'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione prevedessero espressamente il mancato pagina 8 di 9 riconoscimento da parte della Compagnia delle spese sostenute dall'assicurato per legali e tecnici non designati dalla Compagnia medesima. Al riguardo è, tuttavia, sufficiente rilevare come il convenuto si sia costituito in giudizio in proprio senza il ministero di alcun difensore e come, pertanto, lo stesso non abbia sostenuto alcuna spesa, sicché la Compagnia nulla deve corrispondergli a tale titolo.
Tutto ciò rilevato, va condannata a manlevare e tenere indenne il proprio assistito Controparte_2 con riferimento ad ogni somma che lo stesso sarà tenuto a corrispondere a parte attrice in forza della presente sentenza, nei limiti del massimale di polizza e dedotte eventuali franchigie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, in accoglimento della domanda proposta da Parte_1 condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di € 29.307,49, oltre Controparte_1 interessi come indicati in motivazione, condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente giudizio, che si Controparte_1 liquidano in € 518,00 per esborsi e in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in accoglimento della domanda di manleva svolta dal convenuto, condanna a manlevare nei limiti del massimale di polizza e Controparte_2 Controparte_1 dedotte eventuali franchigie, da tutto quanto lo stesso è tenuto a corrispondere all'attore in forza della presente sentenza.
Brescia, 4 novembre 2025
Il Giudice
SA MP
pagina 9 di 9