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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/07/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2081/2018+2090/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili in grado d'appello iscritte ai nn. 2081/2018 R.G. e 2090/2018
R.G., riunite sotto il primo numero di Registro Generale, vertenti la prima tra
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti Marco Zambelli e Francesco Bocchinfuso;
appellante
e
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Procopio;
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_2 C.F._3 difesa dall'Avv. Francesco Scalzi;
appellati
la seconda tra
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_2 C.F._3 difesa dall'Avv. Francesco Scalzi;
appellante
1 e
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Procopio;
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti Marco Zambelli e Francesco Bocchinfuso;
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1676/2018 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 28.09.2018, avente ad oggetto pagamento somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “precisa le sue domande, eccezioni e conclusioni come Parte_1 svolte nell'atto d'appello proposto e perciò chiede che la corte di appello voglia, in riforma dell'impugnata sentenza ed accoglimento dell'appello e delle conclusioni di primo grado quali ivi rinnovate, dichiarate inammissibili ed infondate le avverse produzioni, difese, domande, eccezioni e conclusioni, in via preliminare di rito, dichiarare inammissibili le produzioni documentali da parte appellata fatte con la comparsa di risposta per il grado d'appello, a norma dell'art. 345 c.p.c.; sempre in via preliminare di rito, confermare la sospensione dell'efficacia esecutiva e
l'esecutorietà della sentenza impugnata, ove occorrer possa;
in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità dei contratti recati dalle scritture in data 8 novembre 2000 (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte attrice), 8 novembre 2002 (doc. 20 del fascicolo di primo grado di parte attrice), 8 febbraio 2003 (docc. 27 e 28 del del fascicolo di primo grado di parte attrice), 28 settembre 2004 (doc. 142 del fascicolo di primo grado di parte attrice), 2 gennaio
2005 (doc. 148 del fascicolo di primo grado di parte attrice), e da ogni altra scrittura inter partes conclusa;
per l'effetto mandare l'appellante assolta Parte_1 dalle domande tutte contro di lei proposte da a norma del Controparte_1 combinato disposto degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., dell'art. 6 e ss. della legge n.
39 del 1989, dell'art. 2231, comma 1, c.c., e dell'art. 1234, comma 1, c.c.; sempre in via preliminare di merito, avuto riguardo all'inadempimento da Controparte_1 fatto segnare, a norma dell'art. 1460 c.c. accertare e dichiarare il diritto di
[...] di rifiutare l'adempimento delle obbligazioni che mai sopra di lei Parte_1 debbano ritenersi gravanti;
per l'effetto mandare assolta dalle Parte_1
2 domande tutte contro di lei proposte da avuto riguardo Controparte_1 all'inadempimento non scarsamente importante da fatto Controparte_1 segnare, a norma degli artt. 1453 e ss. c.c. accertare e dichiarare la risolubilità e per l'effetto pronunziare la risoluzione dei contratti recati dalle scritture in data 8 novembre 2000 (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte attrice), 8 novembre
2002 (doc. 20 del fascicolo di primo grado di parte attrice), 8 febbraio 2003 (docc.
27 e 28 del fascicolo di primo grado di parte attrice), 8 ottobre 2003 (doc. 125 del fascicolo di parte attrice), 28 settembre 2004 (doc. 142 del fascicolo di primo grado di parte attrice), 2 gennaio 2005 (doc. 148 del fascicolo di primo grado di parte attrice), e da ogni altra scrittura inter partes conclusa;
per l'effetto mandare
l'appellata assolta dalle domande tutte contro di lei proposte da Parte_1
in via principale di merito, previe le declaratorie tutte del Controparte_1 caso nei termini di cui dianzi invocate, rigettare, in tutto ovvero in subordine in parte, le avversarie domande siccome inammissibili ed infondate così in fatto come in diritto;
in ogni caso, riconoscere a favore di vittoria di spese, Parte_1 diritti e onorari del doppio grado del giudizio, con la rifusione dei contributi unificati versati”.
Per “conferma le conclusioni già precisate il Pt_1 CP_2
28.05.2024(come da note che qui devono intendersi ricimate e trascritte) e precisa ancora una volta per come segue: Si richiama il contenuto dell'atto di appello della concludente dell'atto di costituzione della stessa (nella udienza Controparte_2 del 13.2.2019) nel giudizio di appello n.2081/2018, riunito allo stesso appello, delle note autorizzate per la udienza di trattazione della domanda di inibitoria, si evidenza il fatto che Codesta Ecc.ma Corte ha emesso ordinanza che ha sospeso la esecutività della impugnata sentenza, ma prima di tale statuizione, agendo con immediatezza, ha dato esecuzione alla sentenza provvisoriamente esecutiva Controparte_3 con pignoramento presso terzi (l'Istituto bancario Intesa San Paolo, sede di
Catanzaro, aggredendo il conto corrente della sig.ra ed Controparte_2 ottenendo la assegnazione di EURO 15.787, 27), per come risulta dall'estratto conto della che ha provveduto al detto pagamento delle somme pignorate, e che già CP_4 prodotto nel presente giudizio e che ad esuberanza si allega per una rapida consultazione. Segue da ciò che, stante la sospensione dell'esecuzione, il pignoramento è rimasto senza titolo per cui il avrebbe dovuto procedere alla CP_1 relativa restituzione il che non ha fatto per cui è fondata la domanda, formulata già
3 nell'atto di costituzione in appello nel giudizio riunito, di condanna alla restituzione di quanto indebitamente incassato con interessi e spese accessorie nonché al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c. Tanto premesso la sig.ra precisa le conclusioni riportandosi a quelle Controparte_2 formulate nell'atto di appello introduttivo del giudizio n. 2090/18 nell'atto di costituzione della stessa (nella udienza del 13.2.2019) nel giudizio di appello
n.2081/2018), riunito allo stesso appello, e nelle successive difese e chiede che sia dichiarata inammissibile o rigettata ogni domanda, eccezione o dedizione di
E per l'effetto CHIEDE Che l'Ecc.ma Corte voglia: 1.- In via Controparte_3
Preliminare confermare l'ordinanza di sospensione della esecutività della sentenza con ogni conseguenza di legge ed ordinare la restituzione di quanto incassato con interessi, svalutazione e danni ex art.96 c.p.c.. 2.- Accogliere l'appello e per l'effetto annullare la sentenza impugnata in ogni sua parte con tutte le conseguenze di legge
e riconoscere e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le domande eccezioni e deduzioni del 3.- Si aderisce all'appello CP_1 proposto dalla sig.ra e si chiede che sia accolto l'appello proposto Parte_1 dalla stessa e siano accolte tutte le conclusioni di rito, di merito e di istruttoria formulate dalla stessa 4.- In via istruttoria (e subordinatamente) Parte_1 ammettere la prova testimoniale richiesta con la seconda memoria ex art.183 cpc. e con i testimoni ivi indicati. 5.- Sempre in via subordinata disporre la consulenza tecnica quanto al valore del terreno in argomento. E ciò considerando che il valore attuale del terreno come asseritamente edificatorio, è nullo per il fatto che la destinazione urbanistica presuppone la previa lottizzazione convenzionata, in difetto della quale il suolo non è alienabile come edificatorio in difetto del richiesto piano esecutivo la cui carenza darebbe luogo al reato di lottizzazione abusiva di cui all'art.44 del T.U. sull'edilizia con le relative gravissime sanzioni penali e civili
(comportati anche la acquisizione gratuita) nonché la nullità negoziale dell'atto di trasferimento fermo restando, peraltro, che in ragione di tali considerazioni appare confermata la falsità della tesi del che pretenderebbe di aver ottenuto la CP_1 valorizzazione del terreno con possibilità edificatoria (che allo stato continua a non esistere per mancanza di lottizzazione). Per altro verso il valore attuale del terreno
è parimenti eliso anche per il fatto che la Regione Calabria ha reintrodotto i vincoli della zona ZPS che era stata annullata con sentenza del TAR confermata dal
Consiglio di Stato in accoglimento di ricorso patrocinato dal seducente Pt_1
4 legale difensore della concludente. Inoltre la previsione di piano è decaduta in forza della norma transitoria stabilita dalla legge urbanistica regionale per l'ipotesi realizzata di mancata adozione ed approvazione del piano urbanistico strutturale ( che ha sostituito l'Istituto del piano regolatore generale e che per effetto della mancata lottizzazione non è stato possibile nemmeno la divisione esecutiva della eredità delle due sorelle la cui previsione era subordinata alla previa Pt_1 lottizzazione convenzionata-ora piano attuativo unitario ). 6.- Voglia inoltre la
Corte: a.- Dichiarare inammissibile o rigettare ogni domanda, eccezione e deduzione del on tutte le conseguenze di legge. b.- Dichiarare inammissibile CP_1
o subordinatamente rigettare la domanda nuova di rideterminazione del compenso preteso dal (ferma restando la infondatezza della pretesa non essendo stata CP_1 effettuata alcuna attività produttiva di compenso che sarebbe comunque sfornito di titolo e costituente in ipotesi illecito anche penale anche per preteso esercizio arbitrario di professione protetta) e la non dovutezza per mancato avveramento della condizione. Ciò dando atto che la statuizione del Tribunale che ha disatteso la tesi della nullità della pretesa condizione meramente potestativa, non è stata impugnata dal e la tesi della responsabilità risarcitoria enunciata dal Tribunale è CP_1 illegittima per come eccepito nell'atto di appello. A maggior ragion è illegittima (e addirittura temeraria) la richiesta di indennità per indebito arricchimento proposta per la prima volta in appello. c.- che il sia condannato alla restituzione di CP_1 quanto incassato per effetto del procedimento esecutivo, senza titolo per effetto della sospensione, con gli interessi e le spese nonchè con la condanna al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa. d.- Chiede che sia dichiarata inammissibile o rigettata ogni altra domanda eccezione e deduzione del e si CP_1 aderisce infine a tutte le domande, eccezioni e deduzioni dall'altra appellante
e si chiede l'accoglimento delle su conclusioni, prese con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Marco Zambelli, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte in quanto fatte proprie della concludente ad ogni fine ed effetto di legge nella loro totalità, sia di merito che di istruttoria, sia preliminari che di merito. Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio e salvezza di ogni diritto”.
Per “si precisano le conclusioni riportandosi a quelle di cui alle memorie CP_1 di costituzione depositate nell'interesse del nei due giudizi di appello, CP_1 successivamente riuniti, ed in particolare si chiede: - il rigetto di tutti i motivi di appello proposti dalle appellanti e la conferma della sentenza impugnata;
- in via
5 del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale degli atti di appello, rideterminare il compenso dovuto al sulla base di opportuna CP_1 istruttoria;
- in via ancora più subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'atto di appello, condannare le signore alla corresponsione ex art. 2041 Pt_1
c.c. di un indennizzo in favore del per le prestazioni svolte e spese sostenute, CP_1 in virtù della domanda avanzata in primo grado, oltre interessi dalla data di presentazione della richiesta di concessione edilizia per la realizzazione in proprio della lottizzazione al soddisfo. - Con vittoria delle spese del giudizio di appello da distrarre in favore del difensore distrattario ex art. 93 cpc”.
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro ed Controparte_2
(ognuna in proprio e quale erede di per sentire Parte_1 Persona_1 accogliere le seguenti conclusioni: “<riconoscere e dichiarare l'obbligo delle signore ed per sé e per il proprio dante Controparte_2 Parte_1 causa, al pagamento in favore del sig. dell'importo Controparte_1 corrispondente al 2% del valore del terreno sito in località Paglianiti di Crotone ed oggetto di valorizzazione e gestione amministrativa e consulenziale da parte dell'attore in ottemperanza alle obbligazioni contrattuali;
accertare e dichiarare che la clausola della convenzione del 2 gennaio 2005, che impone il differimento del pagamento del saldo al momento di incasso della vendita del terreno integra una condizione meramente potestativa, rimessa all'esclusiva determinazione delle parti proprietarie del terreno e per l'effetto dichiararne l'inefficacia; accertare e dichiarare, in mancanza di un “prezzo dì vendita", che il valore del terreno sito in località “Paglianiti" di Crotone interessato dall'attività proficuamente espletata dal sig. è pari a quello riportato dall'atto preliminare di Controparte_1 compravendita stipulato in data 18 aprile 2005, ovvero quello maggiore o minore che risulterà da istruttoria, applicando pertanto a tale valore la percentuale del 2% pattuita e riconosciuta contrattualmente in favore dell'attore, pari ad € 376.987,10 oltre a ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative ed interessi di mora ex D.Lgs
231/2002 dal 02/01/2005 e fino al soddisfo;
riconoscere e dichiarare le signore ed obbligate al pagamento immediato, e non Controparte_2 Parte_1 differito né subordinato, in favore del signor dell'importo Controparte_1
6 corrispondente al 2% del valore del mercato del terreno sito in località Paglianiti per come descritto, pari ad € 376.987,10 oltre a ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative, ovvero per come ottenuto in giudizio, oltre ad interessi di mora ex
D.Lgs 231/2002 dal 02/01/2005 e fino al soddisfo;
in via subordinata dichiarare ai sensi dell'art. 1359 c.c. come avverata la condizione che sospende il pagamento del saldo al momento di incasso della vendita del terreno e per l'effetto condannare le signore ed al pagamento immediato, e non Controparte_2 Parte_1 differito né subordinato, in favore del signor dell'importo Controparte_1 corrispondente al 2% del valore del mercato del terreno sito in località Paglianiti per come descritto, pari ad € 376.987,10 oltre a ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative, ovvero per come ottenuto in giudizio, oltre ad interessi – legali e di mora ex D. Lgs 231/2002 dal 02-0 l-2005 e fino al soddisfo;
in via del tutto subordinata, condannare le signore ed alla Controparte_2 Parte_1 corresponsione ex art. 2041 c.c. di un indennizzo in favore del sig. titolo di CP_1 risarcimento del danno subito per le prestazioni svolte e delle spese sostenute, oltre interessi compensativi e di mora, ex D.Lgs 231/2002, a far data dal 02.01.2005 fino al soddisfo>>.
A sostegno della domanda esponeva che: aveva ricevuto, a partire dall'8/11/2000, dall'ing. nella qualità di proprietario del terreno sito in Crotone, loc. Persona_1
Paglianiti, distinti mandati al fine di: 1) promuovere ed attuare tutti gli espletamenti tecnico amministrativi per la valorizzazione ai fini turistico-residenziali o abitativo del fondo;
2) svolgere gli adempimenti necessari per la qualificazione urbanistica dell'area; 3) individuare un acquirente del fondo valorizzato;
aveva, quindi, posto in essere tutte le attività necessarie per l'adempimento degli incarichi, sia in relazione alle pratiche amministrative per la valorizzazione dell'area, sia per la qualificazione urbanistica della stessa (con approvazione del PRG e delle osservazioni) sia in relazione all'individuazione dell'acquirente del fondo (incarico però poi successivamente revocato); in particolare, con l'ultima scrittura sottoscritta in data
2/1/2005 tra il e le figlie e si era CP_1 Persona_1 Parte_1 CP_2 addivenuti all'accordo per cui "CONSIDERATO CHE IL SIGNOR LA HA
PERFETTAMENTE ADEMPIUTO ALL'INCARICO CONFERITOGLI e di cui in premessa (promuovere la valorizzazione urbanistica dell'area, ndr) l'ing. ed Pt_1 il signor devono ora quantificare l'importo spettante al signor per le CP_1 CP_1 attività svolte...Per le attività svolte sin qui dal signor riportate in premessa CP_1
7 al punto 2 l'ing. corrisponderà al signor con le modalità di cui al Pt_1 CP_1 successivo articolo 4 un compenso pari alla cifra predeterminata pari al 2 % del prezzo di vendita del terreno"; con il successivo articolo 5 era stato previsto che "nel caso in cui l'ing. decidesse si procedere alla donazione del suddetto fondo Pt_1 alle figlie e , queste ultime si impegnano a rispettare tutti gli Parte_1 CP_2 obblighi e gli impegni scaturenti dalla presente convenzione a carico del proprio genitore nei confronti del signor ; nel 2005, tra le figlie CP_1 Persona_1
e e la veniva stipulato un Parte_1 Controparte_2 Controparte_5 contratto preliminare di compravendita al prezzo fissato di € 18.849.350,00, in forza del quale i incassavano la caparra penitenziale di € 1.010.000,00 che Pt_1 trattenevano in quanto successivamente non fu stipulato l'atto definitivo;
a conclusione della vicenda, il si era reso conto non solo che i avevano CP_1 Pt_1 incassato la caparra penitenziale, grazie anche al suo contributo, ma avevano presentato presso il Comune di Crotone un piano di lottizzazione da realizzare in proprio;
infatti, a seguito di atto di accesso formulato dal presso il Comune CP_1 di Crotone nel 2013 era emerso che il signor in data 17.1.05, dopo Persona_1 solo 15 giorni dalla stipula del contratto con il con cui gli era stato comunque CP_1 revocato l'incarico di reperire un acquirente), aveva presentato un progetto esecutivo di lottizzazione per realizzare in proprio un complesso turistico sui propri terreni, dimostrando così di non aver più alcun interesse alla vendita del terreno”.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva in via preliminare la Parte_1 nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
nel merito contestava la domanda sul presupposto della ritenuta nullità degli accordi intercorsi tra il il defunto genitore per indeterminatezza dell'oggetto quanto alle prime
CP_1 due attività che il si era impegnato a svolgere e per la mancata iscrizione del
CP_1 nell'albo professionale di cui all'art. 6 legge n. 39/1989 quanto all'attività di
CP_1 intermediazione finalizzata al reperimento di un acquirente del fondo che il
CP_1 non avrebbe potuto svolgere. Eccepiva inoltre l'inadempimento del
CP_1 assumendo che tutte le prestazioni erano state in realtà svolte dall'ing. Per_1
o da professionisti di sua fiducia. Contestava la natura di condizione
[...] meramente potestativa della clausola contenuta all'art. 2 dell'accordo del 2/1/2005, trattandosi di condizione potestativa mista il cui avveramento dipendeva in parte dalla volontà del contraente e in parte da quella di un terzo (e cioè dell'eventuale acquirente). Eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 1359 c.c. per non avere l'attore
8 provato che il mancato avveramento della condizione fosse dipeso da dolo o colpa del contraente che aveva interesse contrario al suo avveramento. Eccepiva, infine,
l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento proposta dall'attore in via subordinata.
Si costituiva anche che contestava le domande del Controparte_2 CP_1 svolgendo le medesime eccezioni della sorella.
Istruita la causa documentalmente e a mezzo di prova per testi, con sentenza n.
1676/2018 il Tribunale così statuiva: “dichiara l'efficacia fra le parti dell'accordo sulla determinazione dei compensi spettanti a stipulato in Controparte_1 data 2/1/2005 e per l'effetto condanna e al Parte_1 Controparte_2 pagamento, in solido, in favore di della somma di Controparte_1
€376.987,00, oltre agli accessori di legge e agli interessi al tasso legale dal
13/5/2011 sino all'effettivo soddisfo;
condanna e Parte_1 CP_2 al pagamento, in solido, in favore di delle spese di
[...] Controparte_1 lite che liquida nella somma complessiva di €17.514,04 (di cui €1.084,54 per esborsi ed €16.429,50 per compensi professionali) oltre a rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge”.
Il giudice di primo grado, rigettata l'eccezione di nullità della citazione sollevata da , riteneva infondata l'eccezione di nullità del contratto per Parte_1 indeterminatezza dell'oggetto relativamente ai primi due incarichi conferiti nei mandati. Con riferimento all'incarico finalizzato al reperimento di un possibile acquirente del fondo, osservava che il ra stato sollevato dal suddetto incarico CP_1 alla fine dell'anno 2004 e che nella convenzione del 2/1/2005 le parti si erano accordate sulle modalità di pagamento delle prestazioni svolte sino a quel momento dal relativamente ai primi due incarichi formanti oggetto dei mandati CP_1 conferitigli, sicchè l'eccezione relativa alla mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 6 della legge n. 39/1989 era inconferente non avendo l'attore fatto valere il diritto alla provvigione per l'attività di intermediazione che si era obbligato a svolgere.
Quanto all'eccezione di inadempimento, rilevava che l'intervenuto svolgimento del mandato in adempimento dell'incarico conferito era stato espressamente riconosciuto da e dalle sue figlie nell'accordo del 2/1/2005 ove Persona_1 veniva dichiarato che “il sig. ha perfettamente adempiuto all'incarico CP_1 conferitogli e di cui in premessa” e che tale riconoscimento era del tutto incompatibile con l'eccezione di inadempimento e rendeva inconferenti, oltre che
9 inattendibili, le dichiarazioni rese dai coniugi delle convenute e Controparte_6
. CP_7
Il Tribunale respingeva poi la domanda attorea di nullità della clausola condizionale contenuta nell'accordo del 2/1/2005 con la quale il pagamento del corrispettivo dovuto al determinato nel 2% del prezzo di vendita del terreno, CP_1 era stato subordinato alla vendita dello stesso. Ad avviso del giudice di prime cure non si trattava, infatti, di condizione meramente potestativa, ma di condizione mista.
Richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'art. 1359 c.c., in forza del quale la condizione si ha per avverata se è mancata per causa imputabile alla parte controinteressata al suo avveramento, non si riferisce solo a coloro che, per contratto, apparivano avere interesse al verificarsi della condizione, ma anche ai comportamenti di chi in concreto ha dimostrato, con una successiva condotta, di non avere più interesse al verificarsi della condizione, ponendo in essere atti tali da contribuire a far acquistare al contratto un elemento modificativo dell'iter attuativo della sua efficacia”, il Tribunale affermava che se al momento della conclusione del contratto l'apposizione della condizione rispondeva effettivamente all'interesse comune delle parti e in particolare a quello prevalente delle convenute, tuttavia la condotta successivamente tenuta dalle stesse era sintomatica del venir meno del loro interesse alla vendita del terreno. Il giudicante rilevava in proposito che, successivamente alla stipulazione dell'accordo del 2/1/2005, le convenute e il loro dante causa non si erano più attivati per favorire la vendita del terreno, anche attraverso il ricorso ad agenzie di intermediazione immobiliare, anzi avevano del tutto abbandonato il progetto di vendita a terzi per dedicarsi ad un'attività positiva e contraria consistente nella lottizzazione in proprio del terreno;
che erano trascorsi oltre tredici anni dalla stipulazione dell'accordo e che, pur non avendo proceduto alla vendita del terreno, avevano comunque stipulato un preliminare di vendita con grazie al contributo dell'attore; che con la loro Controparte_8 condotta processuale (contestazione della validità del contratto ed eccezione di inadempimento) le convenute avevano dimostrato di avere un interesse contrario all'avveramento della condizione.
Ritenuto, pertanto, perfettamente efficace tra le parti l'accordo sul pagamento delle prestazioni fornite dall'attore, il giudice di primo grado determinava in
€376.987,00 il compenso spettante all'attore, corrispondente al 2% del prezzo di
10 vendita fissato nel preliminare del 18/4/2005 stipulato con
[...]
Controparte_8
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello sulla base dei Parte_1 seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva accertato che le convenute avevano tenuto un comportamento tale da manifestare un interesse contrario all'avveramento della condizione;
ad avviso dell'appellante l'omesso affidamento della vendita del terreno ad agenzie immobiliari integrava un comportamento inattivo che, non corrispondendo ad un comportamento obbligatorio, non poteva integrare la fictio di avveramento di cui all'art. 1359 c.c. e comunque l'indicata circostanza era smentita dalla deposizione del teste Tes_1
agente immobiliare, il quale, escusso all'udienza del 09.04.2015, aveva
[...] riferito che successivamente alla scadenza dell'incarico conferitogli dal CP_1 anche i fratelli e gli avevano conferito l'incarico per la Per_1 Controparte_9 vendita del terreno, nonché dal fatto che lo stesso nel mese di giugno 2005 CP_1 aveva ricevuto un incarico a trattare in esclusiva con Controparte_10
l'aver intrapreso un lungo e complicato oltre che costoso iter
[...] amministrativo per ottenere la lottizzazione del fondo certificava la ferma volontà di vendere, rispondendo il piano di lottizzazione all'esigenza di incrementare il valore venale del fondo così da renderlo più appetibile, come peraltro riconosciuto dallo stesso nella corrispondenza intercorsa tra le parti sin dall'anno 2003; infine
CP_1 la formulazione delle eccezioni volte a contrastare l'azione del non integrava
CP_1 alcuna violazione del dovere di buona fede in pendenza della condizione;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato le eccezioni di nullità dei contratti sottoscritti tra e per indeterminatezza, indeterminabilità ed
CP_1 Pt_1 impossibilità dell'oggetto; 3) erroneità della sentenza per aver rigettato l'eccezione di inadempimento;
secondo l'appellante l'avvenuto riconoscimento per iscritto dell'adempimento del d opera sia del padre che delle due sorelle nei contratti
CP_1 sottoscritti “considerato che il signor ha perfettamente adempiuto
CP_1 all'incarico conferitogli e di cui in premessa (promuovere la valorizzazione urbanistica dell'area, ndr) l'ing. ed il signor devono ora quantificare Pt_1 CP_1
l'importo spettante al signor er le attività svolte” non aveva alcun valore ed CP_1 efficacia perchè le parti convenute, nonostante il riconoscimento di debito, avevano la possibilità di provare l'inadempimento; 4) illegittimità della liquidazione del corrispettivo riconosciuta dal Tribunale al determinato sulla scorta del CP_1
11 prezzo pattuito nel preliminare sottoscritto dal e dalla , in CP_1 CP_5 quanto, ad avviso dell'appellante, non essendo stato perfezionato il contratto definitivo, il prezzo indicato nel preliminare non poteva ritenersi prezzo di vendita.
Sulla scorta dei predetti motivi formulava le conclusioni sopra Parte_1 riportate.
Il giudizio veniva iscritto al n. 2081/2018 R.G..
Con separato atto proponeva appello anche sulla base dei Controparte_2 seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato le eccezioni di nullità dei contratti sottoscritti tra e per CP_1 Pt_1 indeterminatezza, indeterminabilità ed impossibilità dell'oggetto; 2) erroneo rigetto dell'eccezione di inadempimento;
3) violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il
Tribunale nel dichiarare che la condizione presente nel contratto fosse mista, alla quale applicare l'art. 1359 c.c., avrebbe “provveduto su di una domanda non proposta dalla parte andando oltre la stessa” perchè il nell'atto di citazione avrebbe CP_1 solo avanzato domanda di inefficacia della clausola contenente la condizione meramente potestativa e comunque erroneità della pronuncia per aver ritenuto avverata la condizione.
Il giudizio veniva iscritto al n. 2090/2018 R.G..
Si costituiva in entrambi i giudizi il sig. chiedendo il rigetto degli appelli CP_1 in quanto infondati in fatto e in diritto.
Disposta la riunione dei procedimenti all'udienza del 12.03.2019, con ordinanza del 26.03.2019 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rigettava la richiesta di c.t.u. avanzata dalle appellanti e fissava l'udienza del
26.10.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 21.02.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 10.06.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
12 § 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Per ragioni di ordine logico vanno esaminati prioritariamente i motivi di gravame fondati sull'eccezione di nullità dei contratti sottoscritti tra CP_1 Pt_1
e di inadempimento.
Muovendo dal profilo relativo alla indeterminabilità dell'oggetto, come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, il mandato “avendo ad oggetto una prestazione di “fare”, tollera un certo grado di indeterminatezza iniziale potendo essere specificato anche nel corso della esecuzione a mezzo di apposite istruzioni fornite dal mandante. Tali istruzioni assolvono alla funzione di individuare una o più modalità del comportamento dovuto” (cfr. pag. 8 della sentenza) e nella specie, da un lato risultano determinati in sede di conferimento dell'incarico gli obiettivi che il mandatario si era impegnato di raggiungere (valorizzazione del fondo, riqualificazione urbanistica e individuazione possibile acquirente), dall'altro nel corso del rapporto gli incarichi sono stati riempiti di contenuti attraverso il costante dialogo intrattenuto con il mandante, le sue figlie e i rispettivi coniugi, come documentato dalle comunicazioni via mail in atti.
Né è configurabile la pretesa violazione dell'art. 1708 c.c., peraltro adombrata solo in questa sede, posto che tra gli incarichi affidati al non vi erano atti CP_1 eccedenti l'ordinaria amministrazione.
La mancata iscrizione del nell'albo professionale di cui all'art. 6 della CP_1 legge n. 39/1989 è, poi, priva di rilevanza non avendo l'odierno appellato fatto valere il diritto alla provvigione per l'attività di intermediazione che si era obbligato a svolgere.
Quanto all'eccezione di inadempimento, essa si appalesa inammissibile, in quanto contrastante col divieto generale di venire "contra factum proprium". Ed invero, come esattamente osservato dal Tribunale, l'accordo del 2/1/2005, sottoscritto dalle odierne appellanti, contiene l'esplicito riconoscimento del corretto adempimento del
In esso si legge, infatti, che “considerato che il signor ha CP_1 CP_1 perfettamente adempiuto all'incarico conferitogli e di cui in premessa, l'ing. Pt_1 ed il signor evono ora quantificare l'importo spettante al signor per CP_1 CP_1 le attività svolte”.
In ogni caso l'esecuzione delle prestazioni per le quali è stato azionato il diritto al compenso risulta dalla copiosa documentazione versata in atti, non contraddetta da elementi probatori di segno contrario che era onere delle appellanti offrire.
13 2.2. Infondato è anche il motivo con cui si denuncia l'errore del Tribunale per aver ritenuto avverata la condizione apposta alla scrittura del 2/1/2005 che subordinava il pagamento del compenso alla vendita del terreno.
Innanzitutto rileva la Corte che non sussiste la eccepita violazione dell'art. 112
c.p.c.. Contrariamente a quanto rappresentato dall'appellante , Controparte_2 infatti, il nel precisare le conclusioni di primo grado aveva richiesto in via CP_1 principale la pronuncia di inefficacia della clausola condizionata meramente potestativa presente nel contratto, ma in via subordinata aveva anche richiesto
“dichiarare ai sensi dell'art. 1359 c.c. come avverata la condizione che sospende il pagamento del saldo al momento di incasso della vendita del terreno e per l'effetto condannare le signore al pagamento immediato” (vedi conclusioni riportate Pt_1 nella sentenza impugnata, pag.2).
Ciò chiarito, posto che, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, da tempo la giurisprudenza ha esteso l'applicabilità dell'art. 1359 c.c. all'ipotesi in cui il mancato avveramento della condizione sia dipeso dalla parte che, pur inizialmente interessata al suo avveramento, abbia successivamente dimostrato, in concreto, di avere un interesse contrario all'avveramento stesso, appare opportuno muovere dalla interpretazione della predetta norma, secondo cui "la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa"
- nonché della norma dell'art. 1358 c.c., secondo cui chi si sia obbligato sotto condizione sospensiva deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 19 settembre 2005, n.
18450 ha statuito che anche il contratto sottoposto ad una condizione potestativa mista è soggetto alla disciplina di tale ultimo articolo, dovendo la sussistenza dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione essere riconosciuto anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista. La Suprema Corte ha affermato al riguardo che il principio di buona fede, intesa come requisito della condotta dei contraenti, costituisce criterio di valutazione e limite anche del comportamento discrezionale del contraente dalla cui volontà dipende (in parte) l'avveramento della condizione
(“La disciplina di cui all'art. 1358 c.c., che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione, si applica a tutti i tipi di
14 contratti condizionati. Sebbene l'omissione di un'attività in tanto può costituire fonte di responsabilità in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, non può negarsi infatti che, in caso di condotta delle parti in pendenza di condizione, tale obbligo discende direttamente dalla legge e, segnatamente, dall'art.
1358 c.c. Ne consegue che la sussistenza dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, che si atteggia come impegno di cooperazione o obbligo di solidarietà che impone a ciascun contraente di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali o dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte senza rappresentare un apprezzabile sacrificio, va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo di una condizione mista”).
La presenza dell'elemento potestativo nella condizione mista non comporta assoluta discrezionalità di comportamento da parte di quel soggetto che è tenuto a manifestare una volontà costituente un elemento dell'evento condizionale.
L'opinione contraria rischia infatti di non tenere conto del disposto dell'art. 1355
c.c. che considera nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata ad una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
La circostanza per cui l'avveramento dell'evento condizionale è rimesso alla volontà di uno dei contraenti non comporta che le iniziative che questi può eventualmente intraprendere siano lasciate al suo arbitrio incontrollato ed incontrollabile. Le decisioni della parte contrattuale dalla cui volontà dipendono le sorti della condizione (potestativa o mista) non possono essere ispirate da intenti capricciosi o, addirittura, da propositi di pregiudicare le legittime aspettative della controparte.
In altri termini, l'assenza di limiti al comportamento della parte che si è obbligata sotto condizione potestativa renderebbe possibile la creazione di una situazione analoga a quella, vietata, della condizione meramente potestativa.
In tale direzione, non è sicuramente conforme a buona fede la premeditata scelta di non assumere alcuna iniziativa necessaria per la realizzazione della condizione.
La parte dalla cui volontà dipende, sia pure in parte, l'avveramento della condizione ha un obbligo giuridico – la cui fonte è costituita dal citato art. 1358
c.c. e, più in generale, dall'art. 1375 c.c. – di assicurare un comportamento che non comprometta le ragioni dell'altro contraente (che ha interesse all'avveramento della
15 condizione) e che, nel caso in questione, prendeva le forme dell'obbligo di assumere ogni iniziativa utile a favorire la vendita del terreno.
Orbene, dal 2005 ad oggi le odierne appellanti sono rimaste completamente inerti, non avendo non solo affidato a terzi l'incarico di vendere, ma neppure posto in essere attività in qualche modo finalizzate a collocare il bene sul mercato.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto negli atti di gravame, la presentazione di una lottizzazione in proprio non costituisce circostanza che comprova la volontà di vendere, ma semmai dimostra la volontà di realizzare il progetto specifico di cui alla lottizzazione che risponde ad un interesse dei proprietari, con l'ulteriore conseguenza che il potenziale terzo acquirente si troverebbe costretto ad acquistare il terreno con il vincolo della lottizzazione scelto dalle senza possibilità di Pt_1 poter fruire del terreno in altro modo (o con un altro tipo di intervento), tant'è che lo stesso nella comunicazione dell'8/05/2003, richiamata dalle appellanti, CP_1 precisava che: “il prezzo minimo richiesto, per pagamenti in contanti è di 77 milioni di euro per l'intera proprietà con il piano di lottizzazione approvato. Il piano di lottizzazione verrà realizzato a cura e spese dei proprietari ma secondo le esigenze
e le indicazioni dell'acquirente”.
Né oltretutto è emerso che il fallimento delle trattative con il gruppo tedesco e la società sia dipeso dalla mancanza di un piano di lottizzazione. CP_5
Nel caso in esame, dunque, le non hanno provato di avere fatto quanto in Pt_1 loro potere per favorire l'avveramento della condizione e per non frustrare le aspettative della controparte: in particolare non hanno provato il compimento di tutte le attività volte a rendere possibile la vendita del terreno. Ne deriva pertanto che il rischio del mancato avveramento della condizione deve rimanere a carico delle stesse appellanti in quanto strettamente connesso ad un loro comportamento omissivo che deve qualificarsi contrario ai doveri di buona fede nascenti dal contratto.
2.3. Con riferimento, infine, alla doglianza involgente il quantum liquidato dal
Tribunale, ritiene la Corte che il valore di vendita del terreno è ampiamente comprovato sia dal preliminare di compravendita con (€ CP_5
18.849,350,00) che dall'atto di donazione in favore delle che lo hanno Pt_1 espressamente dichiarato e accettato (€ 18.850.000,00).
Per tutte le considerazioni svolte la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
16 § 3. Le spese processuali
3.1. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il rigetto degli appelli impone alle appellanti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da
[...]
e , nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 la sentenza n. 1676/2018 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 28.09.2018, così provvede:
a) rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna le appellanti, in solido, al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado, che liquida in euro 13.530,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Paola Procopio, dichiaratasi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili in grado d'appello iscritte ai nn. 2081/2018 R.G. e 2090/2018
R.G., riunite sotto il primo numero di Registro Generale, vertenti la prima tra
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti Marco Zambelli e Francesco Bocchinfuso;
appellante
e
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Procopio;
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_2 C.F._3 difesa dall'Avv. Francesco Scalzi;
appellati
la seconda tra
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_2 C.F._3 difesa dall'Avv. Francesco Scalzi;
appellante
1 e
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Procopio;
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti Marco Zambelli e Francesco Bocchinfuso;
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1676/2018 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 28.09.2018, avente ad oggetto pagamento somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “precisa le sue domande, eccezioni e conclusioni come Parte_1 svolte nell'atto d'appello proposto e perciò chiede che la corte di appello voglia, in riforma dell'impugnata sentenza ed accoglimento dell'appello e delle conclusioni di primo grado quali ivi rinnovate, dichiarate inammissibili ed infondate le avverse produzioni, difese, domande, eccezioni e conclusioni, in via preliminare di rito, dichiarare inammissibili le produzioni documentali da parte appellata fatte con la comparsa di risposta per il grado d'appello, a norma dell'art. 345 c.p.c.; sempre in via preliminare di rito, confermare la sospensione dell'efficacia esecutiva e
l'esecutorietà della sentenza impugnata, ove occorrer possa;
in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità dei contratti recati dalle scritture in data 8 novembre 2000 (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte attrice), 8 novembre 2002 (doc. 20 del fascicolo di primo grado di parte attrice), 8 febbraio 2003 (docc. 27 e 28 del del fascicolo di primo grado di parte attrice), 28 settembre 2004 (doc. 142 del fascicolo di primo grado di parte attrice), 2 gennaio
2005 (doc. 148 del fascicolo di primo grado di parte attrice), e da ogni altra scrittura inter partes conclusa;
per l'effetto mandare l'appellante assolta Parte_1 dalle domande tutte contro di lei proposte da a norma del Controparte_1 combinato disposto degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., dell'art. 6 e ss. della legge n.
39 del 1989, dell'art. 2231, comma 1, c.c., e dell'art. 1234, comma 1, c.c.; sempre in via preliminare di merito, avuto riguardo all'inadempimento da Controparte_1 fatto segnare, a norma dell'art. 1460 c.c. accertare e dichiarare il diritto di
[...] di rifiutare l'adempimento delle obbligazioni che mai sopra di lei Parte_1 debbano ritenersi gravanti;
per l'effetto mandare assolta dalle Parte_1
2 domande tutte contro di lei proposte da avuto riguardo Controparte_1 all'inadempimento non scarsamente importante da fatto Controparte_1 segnare, a norma degli artt. 1453 e ss. c.c. accertare e dichiarare la risolubilità e per l'effetto pronunziare la risoluzione dei contratti recati dalle scritture in data 8 novembre 2000 (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte attrice), 8 novembre
2002 (doc. 20 del fascicolo di primo grado di parte attrice), 8 febbraio 2003 (docc.
27 e 28 del fascicolo di primo grado di parte attrice), 8 ottobre 2003 (doc. 125 del fascicolo di parte attrice), 28 settembre 2004 (doc. 142 del fascicolo di primo grado di parte attrice), 2 gennaio 2005 (doc. 148 del fascicolo di primo grado di parte attrice), e da ogni altra scrittura inter partes conclusa;
per l'effetto mandare
l'appellata assolta dalle domande tutte contro di lei proposte da Parte_1
in via principale di merito, previe le declaratorie tutte del Controparte_1 caso nei termini di cui dianzi invocate, rigettare, in tutto ovvero in subordine in parte, le avversarie domande siccome inammissibili ed infondate così in fatto come in diritto;
in ogni caso, riconoscere a favore di vittoria di spese, Parte_1 diritti e onorari del doppio grado del giudizio, con la rifusione dei contributi unificati versati”.
Per “conferma le conclusioni già precisate il Pt_1 CP_2
28.05.2024(come da note che qui devono intendersi ricimate e trascritte) e precisa ancora una volta per come segue: Si richiama il contenuto dell'atto di appello della concludente dell'atto di costituzione della stessa (nella udienza Controparte_2 del 13.2.2019) nel giudizio di appello n.2081/2018, riunito allo stesso appello, delle note autorizzate per la udienza di trattazione della domanda di inibitoria, si evidenza il fatto che Codesta Ecc.ma Corte ha emesso ordinanza che ha sospeso la esecutività della impugnata sentenza, ma prima di tale statuizione, agendo con immediatezza, ha dato esecuzione alla sentenza provvisoriamente esecutiva Controparte_3 con pignoramento presso terzi (l'Istituto bancario Intesa San Paolo, sede di
Catanzaro, aggredendo il conto corrente della sig.ra ed Controparte_2 ottenendo la assegnazione di EURO 15.787, 27), per come risulta dall'estratto conto della che ha provveduto al detto pagamento delle somme pignorate, e che già CP_4 prodotto nel presente giudizio e che ad esuberanza si allega per una rapida consultazione. Segue da ciò che, stante la sospensione dell'esecuzione, il pignoramento è rimasto senza titolo per cui il avrebbe dovuto procedere alla CP_1 relativa restituzione il che non ha fatto per cui è fondata la domanda, formulata già
3 nell'atto di costituzione in appello nel giudizio riunito, di condanna alla restituzione di quanto indebitamente incassato con interessi e spese accessorie nonché al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c. Tanto premesso la sig.ra precisa le conclusioni riportandosi a quelle Controparte_2 formulate nell'atto di appello introduttivo del giudizio n. 2090/18 nell'atto di costituzione della stessa (nella udienza del 13.2.2019) nel giudizio di appello
n.2081/2018), riunito allo stesso appello, e nelle successive difese e chiede che sia dichiarata inammissibile o rigettata ogni domanda, eccezione o dedizione di
E per l'effetto CHIEDE Che l'Ecc.ma Corte voglia: 1.- In via Controparte_3
Preliminare confermare l'ordinanza di sospensione della esecutività della sentenza con ogni conseguenza di legge ed ordinare la restituzione di quanto incassato con interessi, svalutazione e danni ex art.96 c.p.c.. 2.- Accogliere l'appello e per l'effetto annullare la sentenza impugnata in ogni sua parte con tutte le conseguenze di legge
e riconoscere e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le domande eccezioni e deduzioni del 3.- Si aderisce all'appello CP_1 proposto dalla sig.ra e si chiede che sia accolto l'appello proposto Parte_1 dalla stessa e siano accolte tutte le conclusioni di rito, di merito e di istruttoria formulate dalla stessa 4.- In via istruttoria (e subordinatamente) Parte_1 ammettere la prova testimoniale richiesta con la seconda memoria ex art.183 cpc. e con i testimoni ivi indicati. 5.- Sempre in via subordinata disporre la consulenza tecnica quanto al valore del terreno in argomento. E ciò considerando che il valore attuale del terreno come asseritamente edificatorio, è nullo per il fatto che la destinazione urbanistica presuppone la previa lottizzazione convenzionata, in difetto della quale il suolo non è alienabile come edificatorio in difetto del richiesto piano esecutivo la cui carenza darebbe luogo al reato di lottizzazione abusiva di cui all'art.44 del T.U. sull'edilizia con le relative gravissime sanzioni penali e civili
(comportati anche la acquisizione gratuita) nonché la nullità negoziale dell'atto di trasferimento fermo restando, peraltro, che in ragione di tali considerazioni appare confermata la falsità della tesi del che pretenderebbe di aver ottenuto la CP_1 valorizzazione del terreno con possibilità edificatoria (che allo stato continua a non esistere per mancanza di lottizzazione). Per altro verso il valore attuale del terreno
è parimenti eliso anche per il fatto che la Regione Calabria ha reintrodotto i vincoli della zona ZPS che era stata annullata con sentenza del TAR confermata dal
Consiglio di Stato in accoglimento di ricorso patrocinato dal seducente Pt_1
4 legale difensore della concludente. Inoltre la previsione di piano è decaduta in forza della norma transitoria stabilita dalla legge urbanistica regionale per l'ipotesi realizzata di mancata adozione ed approvazione del piano urbanistico strutturale ( che ha sostituito l'Istituto del piano regolatore generale e che per effetto della mancata lottizzazione non è stato possibile nemmeno la divisione esecutiva della eredità delle due sorelle la cui previsione era subordinata alla previa Pt_1 lottizzazione convenzionata-ora piano attuativo unitario ). 6.- Voglia inoltre la
Corte: a.- Dichiarare inammissibile o rigettare ogni domanda, eccezione e deduzione del on tutte le conseguenze di legge. b.- Dichiarare inammissibile CP_1
o subordinatamente rigettare la domanda nuova di rideterminazione del compenso preteso dal (ferma restando la infondatezza della pretesa non essendo stata CP_1 effettuata alcuna attività produttiva di compenso che sarebbe comunque sfornito di titolo e costituente in ipotesi illecito anche penale anche per preteso esercizio arbitrario di professione protetta) e la non dovutezza per mancato avveramento della condizione. Ciò dando atto che la statuizione del Tribunale che ha disatteso la tesi della nullità della pretesa condizione meramente potestativa, non è stata impugnata dal e la tesi della responsabilità risarcitoria enunciata dal Tribunale è CP_1 illegittima per come eccepito nell'atto di appello. A maggior ragion è illegittima (e addirittura temeraria) la richiesta di indennità per indebito arricchimento proposta per la prima volta in appello. c.- che il sia condannato alla restituzione di CP_1 quanto incassato per effetto del procedimento esecutivo, senza titolo per effetto della sospensione, con gli interessi e le spese nonchè con la condanna al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa. d.- Chiede che sia dichiarata inammissibile o rigettata ogni altra domanda eccezione e deduzione del e si CP_1 aderisce infine a tutte le domande, eccezioni e deduzioni dall'altra appellante
e si chiede l'accoglimento delle su conclusioni, prese con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Marco Zambelli, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte in quanto fatte proprie della concludente ad ogni fine ed effetto di legge nella loro totalità, sia di merito che di istruttoria, sia preliminari che di merito. Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio e salvezza di ogni diritto”.
Per “si precisano le conclusioni riportandosi a quelle di cui alle memorie CP_1 di costituzione depositate nell'interesse del nei due giudizi di appello, CP_1 successivamente riuniti, ed in particolare si chiede: - il rigetto di tutti i motivi di appello proposti dalle appellanti e la conferma della sentenza impugnata;
- in via
5 del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale degli atti di appello, rideterminare il compenso dovuto al sulla base di opportuna CP_1 istruttoria;
- in via ancora più subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'atto di appello, condannare le signore alla corresponsione ex art. 2041 Pt_1
c.c. di un indennizzo in favore del per le prestazioni svolte e spese sostenute, CP_1 in virtù della domanda avanzata in primo grado, oltre interessi dalla data di presentazione della richiesta di concessione edilizia per la realizzazione in proprio della lottizzazione al soddisfo. - Con vittoria delle spese del giudizio di appello da distrarre in favore del difensore distrattario ex art. 93 cpc”.
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro ed Controparte_2
(ognuna in proprio e quale erede di per sentire Parte_1 Persona_1 accogliere le seguenti conclusioni: “<riconoscere e dichiarare l'obbligo delle signore ed per sé e per il proprio dante Controparte_2 Parte_1 causa, al pagamento in favore del sig. dell'importo Controparte_1 corrispondente al 2% del valore del terreno sito in località Paglianiti di Crotone ed oggetto di valorizzazione e gestione amministrativa e consulenziale da parte dell'attore in ottemperanza alle obbligazioni contrattuali;
accertare e dichiarare che la clausola della convenzione del 2 gennaio 2005, che impone il differimento del pagamento del saldo al momento di incasso della vendita del terreno integra una condizione meramente potestativa, rimessa all'esclusiva determinazione delle parti proprietarie del terreno e per l'effetto dichiararne l'inefficacia; accertare e dichiarare, in mancanza di un “prezzo dì vendita", che il valore del terreno sito in località “Paglianiti" di Crotone interessato dall'attività proficuamente espletata dal sig. è pari a quello riportato dall'atto preliminare di Controparte_1 compravendita stipulato in data 18 aprile 2005, ovvero quello maggiore o minore che risulterà da istruttoria, applicando pertanto a tale valore la percentuale del 2% pattuita e riconosciuta contrattualmente in favore dell'attore, pari ad € 376.987,10 oltre a ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative ed interessi di mora ex D.Lgs
231/2002 dal 02/01/2005 e fino al soddisfo;
riconoscere e dichiarare le signore ed obbligate al pagamento immediato, e non Controparte_2 Parte_1 differito né subordinato, in favore del signor dell'importo Controparte_1
6 corrispondente al 2% del valore del mercato del terreno sito in località Paglianiti per come descritto, pari ad € 376.987,10 oltre a ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative, ovvero per come ottenuto in giudizio, oltre ad interessi di mora ex
D.Lgs 231/2002 dal 02/01/2005 e fino al soddisfo;
in via subordinata dichiarare ai sensi dell'art. 1359 c.c. come avverata la condizione che sospende il pagamento del saldo al momento di incasso della vendita del terreno e per l'effetto condannare le signore ed al pagamento immediato, e non Controparte_2 Parte_1 differito né subordinato, in favore del signor dell'importo Controparte_1 corrispondente al 2% del valore del mercato del terreno sito in località Paglianiti per come descritto, pari ad € 376.987,10 oltre a ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative, ovvero per come ottenuto in giudizio, oltre ad interessi – legali e di mora ex D. Lgs 231/2002 dal 02-0 l-2005 e fino al soddisfo;
in via del tutto subordinata, condannare le signore ed alla Controparte_2 Parte_1 corresponsione ex art. 2041 c.c. di un indennizzo in favore del sig. titolo di CP_1 risarcimento del danno subito per le prestazioni svolte e delle spese sostenute, oltre interessi compensativi e di mora, ex D.Lgs 231/2002, a far data dal 02.01.2005 fino al soddisfo>>.
A sostegno della domanda esponeva che: aveva ricevuto, a partire dall'8/11/2000, dall'ing. nella qualità di proprietario del terreno sito in Crotone, loc. Persona_1
Paglianiti, distinti mandati al fine di: 1) promuovere ed attuare tutti gli espletamenti tecnico amministrativi per la valorizzazione ai fini turistico-residenziali o abitativo del fondo;
2) svolgere gli adempimenti necessari per la qualificazione urbanistica dell'area; 3) individuare un acquirente del fondo valorizzato;
aveva, quindi, posto in essere tutte le attività necessarie per l'adempimento degli incarichi, sia in relazione alle pratiche amministrative per la valorizzazione dell'area, sia per la qualificazione urbanistica della stessa (con approvazione del PRG e delle osservazioni) sia in relazione all'individuazione dell'acquirente del fondo (incarico però poi successivamente revocato); in particolare, con l'ultima scrittura sottoscritta in data
2/1/2005 tra il e le figlie e si era CP_1 Persona_1 Parte_1 CP_2 addivenuti all'accordo per cui "CONSIDERATO CHE IL SIGNOR LA HA
PERFETTAMENTE ADEMPIUTO ALL'INCARICO CONFERITOGLI e di cui in premessa (promuovere la valorizzazione urbanistica dell'area, ndr) l'ing. ed Pt_1 il signor devono ora quantificare l'importo spettante al signor per le CP_1 CP_1 attività svolte...Per le attività svolte sin qui dal signor riportate in premessa CP_1
7 al punto 2 l'ing. corrisponderà al signor con le modalità di cui al Pt_1 CP_1 successivo articolo 4 un compenso pari alla cifra predeterminata pari al 2 % del prezzo di vendita del terreno"; con il successivo articolo 5 era stato previsto che "nel caso in cui l'ing. decidesse si procedere alla donazione del suddetto fondo Pt_1 alle figlie e , queste ultime si impegnano a rispettare tutti gli Parte_1 CP_2 obblighi e gli impegni scaturenti dalla presente convenzione a carico del proprio genitore nei confronti del signor ; nel 2005, tra le figlie CP_1 Persona_1
e e la veniva stipulato un Parte_1 Controparte_2 Controparte_5 contratto preliminare di compravendita al prezzo fissato di € 18.849.350,00, in forza del quale i incassavano la caparra penitenziale di € 1.010.000,00 che Pt_1 trattenevano in quanto successivamente non fu stipulato l'atto definitivo;
a conclusione della vicenda, il si era reso conto non solo che i avevano CP_1 Pt_1 incassato la caparra penitenziale, grazie anche al suo contributo, ma avevano presentato presso il Comune di Crotone un piano di lottizzazione da realizzare in proprio;
infatti, a seguito di atto di accesso formulato dal presso il Comune CP_1 di Crotone nel 2013 era emerso che il signor in data 17.1.05, dopo Persona_1 solo 15 giorni dalla stipula del contratto con il con cui gli era stato comunque CP_1 revocato l'incarico di reperire un acquirente), aveva presentato un progetto esecutivo di lottizzazione per realizzare in proprio un complesso turistico sui propri terreni, dimostrando così di non aver più alcun interesse alla vendita del terreno”.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva in via preliminare la Parte_1 nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
nel merito contestava la domanda sul presupposto della ritenuta nullità degli accordi intercorsi tra il il defunto genitore per indeterminatezza dell'oggetto quanto alle prime
CP_1 due attività che il si era impegnato a svolgere e per la mancata iscrizione del
CP_1 nell'albo professionale di cui all'art. 6 legge n. 39/1989 quanto all'attività di
CP_1 intermediazione finalizzata al reperimento di un acquirente del fondo che il
CP_1 non avrebbe potuto svolgere. Eccepiva inoltre l'inadempimento del
CP_1 assumendo che tutte le prestazioni erano state in realtà svolte dall'ing. Per_1
o da professionisti di sua fiducia. Contestava la natura di condizione
[...] meramente potestativa della clausola contenuta all'art. 2 dell'accordo del 2/1/2005, trattandosi di condizione potestativa mista il cui avveramento dipendeva in parte dalla volontà del contraente e in parte da quella di un terzo (e cioè dell'eventuale acquirente). Eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 1359 c.c. per non avere l'attore
8 provato che il mancato avveramento della condizione fosse dipeso da dolo o colpa del contraente che aveva interesse contrario al suo avveramento. Eccepiva, infine,
l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento proposta dall'attore in via subordinata.
Si costituiva anche che contestava le domande del Controparte_2 CP_1 svolgendo le medesime eccezioni della sorella.
Istruita la causa documentalmente e a mezzo di prova per testi, con sentenza n.
1676/2018 il Tribunale così statuiva: “dichiara l'efficacia fra le parti dell'accordo sulla determinazione dei compensi spettanti a stipulato in Controparte_1 data 2/1/2005 e per l'effetto condanna e al Parte_1 Controparte_2 pagamento, in solido, in favore di della somma di Controparte_1
€376.987,00, oltre agli accessori di legge e agli interessi al tasso legale dal
13/5/2011 sino all'effettivo soddisfo;
condanna e Parte_1 CP_2 al pagamento, in solido, in favore di delle spese di
[...] Controparte_1 lite che liquida nella somma complessiva di €17.514,04 (di cui €1.084,54 per esborsi ed €16.429,50 per compensi professionali) oltre a rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge”.
Il giudice di primo grado, rigettata l'eccezione di nullità della citazione sollevata da , riteneva infondata l'eccezione di nullità del contratto per Parte_1 indeterminatezza dell'oggetto relativamente ai primi due incarichi conferiti nei mandati. Con riferimento all'incarico finalizzato al reperimento di un possibile acquirente del fondo, osservava che il ra stato sollevato dal suddetto incarico CP_1 alla fine dell'anno 2004 e che nella convenzione del 2/1/2005 le parti si erano accordate sulle modalità di pagamento delle prestazioni svolte sino a quel momento dal relativamente ai primi due incarichi formanti oggetto dei mandati CP_1 conferitigli, sicchè l'eccezione relativa alla mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 6 della legge n. 39/1989 era inconferente non avendo l'attore fatto valere il diritto alla provvigione per l'attività di intermediazione che si era obbligato a svolgere.
Quanto all'eccezione di inadempimento, rilevava che l'intervenuto svolgimento del mandato in adempimento dell'incarico conferito era stato espressamente riconosciuto da e dalle sue figlie nell'accordo del 2/1/2005 ove Persona_1 veniva dichiarato che “il sig. ha perfettamente adempiuto all'incarico CP_1 conferitogli e di cui in premessa” e che tale riconoscimento era del tutto incompatibile con l'eccezione di inadempimento e rendeva inconferenti, oltre che
9 inattendibili, le dichiarazioni rese dai coniugi delle convenute e Controparte_6
. CP_7
Il Tribunale respingeva poi la domanda attorea di nullità della clausola condizionale contenuta nell'accordo del 2/1/2005 con la quale il pagamento del corrispettivo dovuto al determinato nel 2% del prezzo di vendita del terreno, CP_1 era stato subordinato alla vendita dello stesso. Ad avviso del giudice di prime cure non si trattava, infatti, di condizione meramente potestativa, ma di condizione mista.
Richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'art. 1359 c.c., in forza del quale la condizione si ha per avverata se è mancata per causa imputabile alla parte controinteressata al suo avveramento, non si riferisce solo a coloro che, per contratto, apparivano avere interesse al verificarsi della condizione, ma anche ai comportamenti di chi in concreto ha dimostrato, con una successiva condotta, di non avere più interesse al verificarsi della condizione, ponendo in essere atti tali da contribuire a far acquistare al contratto un elemento modificativo dell'iter attuativo della sua efficacia”, il Tribunale affermava che se al momento della conclusione del contratto l'apposizione della condizione rispondeva effettivamente all'interesse comune delle parti e in particolare a quello prevalente delle convenute, tuttavia la condotta successivamente tenuta dalle stesse era sintomatica del venir meno del loro interesse alla vendita del terreno. Il giudicante rilevava in proposito che, successivamente alla stipulazione dell'accordo del 2/1/2005, le convenute e il loro dante causa non si erano più attivati per favorire la vendita del terreno, anche attraverso il ricorso ad agenzie di intermediazione immobiliare, anzi avevano del tutto abbandonato il progetto di vendita a terzi per dedicarsi ad un'attività positiva e contraria consistente nella lottizzazione in proprio del terreno;
che erano trascorsi oltre tredici anni dalla stipulazione dell'accordo e che, pur non avendo proceduto alla vendita del terreno, avevano comunque stipulato un preliminare di vendita con grazie al contributo dell'attore; che con la loro Controparte_8 condotta processuale (contestazione della validità del contratto ed eccezione di inadempimento) le convenute avevano dimostrato di avere un interesse contrario all'avveramento della condizione.
Ritenuto, pertanto, perfettamente efficace tra le parti l'accordo sul pagamento delle prestazioni fornite dall'attore, il giudice di primo grado determinava in
€376.987,00 il compenso spettante all'attore, corrispondente al 2% del prezzo di
10 vendita fissato nel preliminare del 18/4/2005 stipulato con
[...]
Controparte_8
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello sulla base dei Parte_1 seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva accertato che le convenute avevano tenuto un comportamento tale da manifestare un interesse contrario all'avveramento della condizione;
ad avviso dell'appellante l'omesso affidamento della vendita del terreno ad agenzie immobiliari integrava un comportamento inattivo che, non corrispondendo ad un comportamento obbligatorio, non poteva integrare la fictio di avveramento di cui all'art. 1359 c.c. e comunque l'indicata circostanza era smentita dalla deposizione del teste Tes_1
agente immobiliare, il quale, escusso all'udienza del 09.04.2015, aveva
[...] riferito che successivamente alla scadenza dell'incarico conferitogli dal CP_1 anche i fratelli e gli avevano conferito l'incarico per la Per_1 Controparte_9 vendita del terreno, nonché dal fatto che lo stesso nel mese di giugno 2005 CP_1 aveva ricevuto un incarico a trattare in esclusiva con Controparte_10
l'aver intrapreso un lungo e complicato oltre che costoso iter
[...] amministrativo per ottenere la lottizzazione del fondo certificava la ferma volontà di vendere, rispondendo il piano di lottizzazione all'esigenza di incrementare il valore venale del fondo così da renderlo più appetibile, come peraltro riconosciuto dallo stesso nella corrispondenza intercorsa tra le parti sin dall'anno 2003; infine
CP_1 la formulazione delle eccezioni volte a contrastare l'azione del non integrava
CP_1 alcuna violazione del dovere di buona fede in pendenza della condizione;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato le eccezioni di nullità dei contratti sottoscritti tra e per indeterminatezza, indeterminabilità ed
CP_1 Pt_1 impossibilità dell'oggetto; 3) erroneità della sentenza per aver rigettato l'eccezione di inadempimento;
secondo l'appellante l'avvenuto riconoscimento per iscritto dell'adempimento del d opera sia del padre che delle due sorelle nei contratti
CP_1 sottoscritti “considerato che il signor ha perfettamente adempiuto
CP_1 all'incarico conferitogli e di cui in premessa (promuovere la valorizzazione urbanistica dell'area, ndr) l'ing. ed il signor devono ora quantificare Pt_1 CP_1
l'importo spettante al signor er le attività svolte” non aveva alcun valore ed CP_1 efficacia perchè le parti convenute, nonostante il riconoscimento di debito, avevano la possibilità di provare l'inadempimento; 4) illegittimità della liquidazione del corrispettivo riconosciuta dal Tribunale al determinato sulla scorta del CP_1
11 prezzo pattuito nel preliminare sottoscritto dal e dalla , in CP_1 CP_5 quanto, ad avviso dell'appellante, non essendo stato perfezionato il contratto definitivo, il prezzo indicato nel preliminare non poteva ritenersi prezzo di vendita.
Sulla scorta dei predetti motivi formulava le conclusioni sopra Parte_1 riportate.
Il giudizio veniva iscritto al n. 2081/2018 R.G..
Con separato atto proponeva appello anche sulla base dei Controparte_2 seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato le eccezioni di nullità dei contratti sottoscritti tra e per CP_1 Pt_1 indeterminatezza, indeterminabilità ed impossibilità dell'oggetto; 2) erroneo rigetto dell'eccezione di inadempimento;
3) violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il
Tribunale nel dichiarare che la condizione presente nel contratto fosse mista, alla quale applicare l'art. 1359 c.c., avrebbe “provveduto su di una domanda non proposta dalla parte andando oltre la stessa” perchè il nell'atto di citazione avrebbe CP_1 solo avanzato domanda di inefficacia della clausola contenente la condizione meramente potestativa e comunque erroneità della pronuncia per aver ritenuto avverata la condizione.
Il giudizio veniva iscritto al n. 2090/2018 R.G..
Si costituiva in entrambi i giudizi il sig. chiedendo il rigetto degli appelli CP_1 in quanto infondati in fatto e in diritto.
Disposta la riunione dei procedimenti all'udienza del 12.03.2019, con ordinanza del 26.03.2019 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rigettava la richiesta di c.t.u. avanzata dalle appellanti e fissava l'udienza del
26.10.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 21.02.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 10.06.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
12 § 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Per ragioni di ordine logico vanno esaminati prioritariamente i motivi di gravame fondati sull'eccezione di nullità dei contratti sottoscritti tra CP_1 Pt_1
e di inadempimento.
Muovendo dal profilo relativo alla indeterminabilità dell'oggetto, come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, il mandato “avendo ad oggetto una prestazione di “fare”, tollera un certo grado di indeterminatezza iniziale potendo essere specificato anche nel corso della esecuzione a mezzo di apposite istruzioni fornite dal mandante. Tali istruzioni assolvono alla funzione di individuare una o più modalità del comportamento dovuto” (cfr. pag. 8 della sentenza) e nella specie, da un lato risultano determinati in sede di conferimento dell'incarico gli obiettivi che il mandatario si era impegnato di raggiungere (valorizzazione del fondo, riqualificazione urbanistica e individuazione possibile acquirente), dall'altro nel corso del rapporto gli incarichi sono stati riempiti di contenuti attraverso il costante dialogo intrattenuto con il mandante, le sue figlie e i rispettivi coniugi, come documentato dalle comunicazioni via mail in atti.
Né è configurabile la pretesa violazione dell'art. 1708 c.c., peraltro adombrata solo in questa sede, posto che tra gli incarichi affidati al non vi erano atti CP_1 eccedenti l'ordinaria amministrazione.
La mancata iscrizione del nell'albo professionale di cui all'art. 6 della CP_1 legge n. 39/1989 è, poi, priva di rilevanza non avendo l'odierno appellato fatto valere il diritto alla provvigione per l'attività di intermediazione che si era obbligato a svolgere.
Quanto all'eccezione di inadempimento, essa si appalesa inammissibile, in quanto contrastante col divieto generale di venire "contra factum proprium". Ed invero, come esattamente osservato dal Tribunale, l'accordo del 2/1/2005, sottoscritto dalle odierne appellanti, contiene l'esplicito riconoscimento del corretto adempimento del
In esso si legge, infatti, che “considerato che il signor ha CP_1 CP_1 perfettamente adempiuto all'incarico conferitogli e di cui in premessa, l'ing. Pt_1 ed il signor evono ora quantificare l'importo spettante al signor per CP_1 CP_1 le attività svolte”.
In ogni caso l'esecuzione delle prestazioni per le quali è stato azionato il diritto al compenso risulta dalla copiosa documentazione versata in atti, non contraddetta da elementi probatori di segno contrario che era onere delle appellanti offrire.
13 2.2. Infondato è anche il motivo con cui si denuncia l'errore del Tribunale per aver ritenuto avverata la condizione apposta alla scrittura del 2/1/2005 che subordinava il pagamento del compenso alla vendita del terreno.
Innanzitutto rileva la Corte che non sussiste la eccepita violazione dell'art. 112
c.p.c.. Contrariamente a quanto rappresentato dall'appellante , Controparte_2 infatti, il nel precisare le conclusioni di primo grado aveva richiesto in via CP_1 principale la pronuncia di inefficacia della clausola condizionata meramente potestativa presente nel contratto, ma in via subordinata aveva anche richiesto
“dichiarare ai sensi dell'art. 1359 c.c. come avverata la condizione che sospende il pagamento del saldo al momento di incasso della vendita del terreno e per l'effetto condannare le signore al pagamento immediato” (vedi conclusioni riportate Pt_1 nella sentenza impugnata, pag.2).
Ciò chiarito, posto che, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, da tempo la giurisprudenza ha esteso l'applicabilità dell'art. 1359 c.c. all'ipotesi in cui il mancato avveramento della condizione sia dipeso dalla parte che, pur inizialmente interessata al suo avveramento, abbia successivamente dimostrato, in concreto, di avere un interesse contrario all'avveramento stesso, appare opportuno muovere dalla interpretazione della predetta norma, secondo cui "la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa"
- nonché della norma dell'art. 1358 c.c., secondo cui chi si sia obbligato sotto condizione sospensiva deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 19 settembre 2005, n.
18450 ha statuito che anche il contratto sottoposto ad una condizione potestativa mista è soggetto alla disciplina di tale ultimo articolo, dovendo la sussistenza dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione essere riconosciuto anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista. La Suprema Corte ha affermato al riguardo che il principio di buona fede, intesa come requisito della condotta dei contraenti, costituisce criterio di valutazione e limite anche del comportamento discrezionale del contraente dalla cui volontà dipende (in parte) l'avveramento della condizione
(“La disciplina di cui all'art. 1358 c.c., che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione, si applica a tutti i tipi di
14 contratti condizionati. Sebbene l'omissione di un'attività in tanto può costituire fonte di responsabilità in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, non può negarsi infatti che, in caso di condotta delle parti in pendenza di condizione, tale obbligo discende direttamente dalla legge e, segnatamente, dall'art.
1358 c.c. Ne consegue che la sussistenza dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, che si atteggia come impegno di cooperazione o obbligo di solidarietà che impone a ciascun contraente di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali o dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte senza rappresentare un apprezzabile sacrificio, va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo di una condizione mista”).
La presenza dell'elemento potestativo nella condizione mista non comporta assoluta discrezionalità di comportamento da parte di quel soggetto che è tenuto a manifestare una volontà costituente un elemento dell'evento condizionale.
L'opinione contraria rischia infatti di non tenere conto del disposto dell'art. 1355
c.c. che considera nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata ad una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
La circostanza per cui l'avveramento dell'evento condizionale è rimesso alla volontà di uno dei contraenti non comporta che le iniziative che questi può eventualmente intraprendere siano lasciate al suo arbitrio incontrollato ed incontrollabile. Le decisioni della parte contrattuale dalla cui volontà dipendono le sorti della condizione (potestativa o mista) non possono essere ispirate da intenti capricciosi o, addirittura, da propositi di pregiudicare le legittime aspettative della controparte.
In altri termini, l'assenza di limiti al comportamento della parte che si è obbligata sotto condizione potestativa renderebbe possibile la creazione di una situazione analoga a quella, vietata, della condizione meramente potestativa.
In tale direzione, non è sicuramente conforme a buona fede la premeditata scelta di non assumere alcuna iniziativa necessaria per la realizzazione della condizione.
La parte dalla cui volontà dipende, sia pure in parte, l'avveramento della condizione ha un obbligo giuridico – la cui fonte è costituita dal citato art. 1358
c.c. e, più in generale, dall'art. 1375 c.c. – di assicurare un comportamento che non comprometta le ragioni dell'altro contraente (che ha interesse all'avveramento della
15 condizione) e che, nel caso in questione, prendeva le forme dell'obbligo di assumere ogni iniziativa utile a favorire la vendita del terreno.
Orbene, dal 2005 ad oggi le odierne appellanti sono rimaste completamente inerti, non avendo non solo affidato a terzi l'incarico di vendere, ma neppure posto in essere attività in qualche modo finalizzate a collocare il bene sul mercato.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto negli atti di gravame, la presentazione di una lottizzazione in proprio non costituisce circostanza che comprova la volontà di vendere, ma semmai dimostra la volontà di realizzare il progetto specifico di cui alla lottizzazione che risponde ad un interesse dei proprietari, con l'ulteriore conseguenza che il potenziale terzo acquirente si troverebbe costretto ad acquistare il terreno con il vincolo della lottizzazione scelto dalle senza possibilità di Pt_1 poter fruire del terreno in altro modo (o con un altro tipo di intervento), tant'è che lo stesso nella comunicazione dell'8/05/2003, richiamata dalle appellanti, CP_1 precisava che: “il prezzo minimo richiesto, per pagamenti in contanti è di 77 milioni di euro per l'intera proprietà con il piano di lottizzazione approvato. Il piano di lottizzazione verrà realizzato a cura e spese dei proprietari ma secondo le esigenze
e le indicazioni dell'acquirente”.
Né oltretutto è emerso che il fallimento delle trattative con il gruppo tedesco e la società sia dipeso dalla mancanza di un piano di lottizzazione. CP_5
Nel caso in esame, dunque, le non hanno provato di avere fatto quanto in Pt_1 loro potere per favorire l'avveramento della condizione e per non frustrare le aspettative della controparte: in particolare non hanno provato il compimento di tutte le attività volte a rendere possibile la vendita del terreno. Ne deriva pertanto che il rischio del mancato avveramento della condizione deve rimanere a carico delle stesse appellanti in quanto strettamente connesso ad un loro comportamento omissivo che deve qualificarsi contrario ai doveri di buona fede nascenti dal contratto.
2.3. Con riferimento, infine, alla doglianza involgente il quantum liquidato dal
Tribunale, ritiene la Corte che il valore di vendita del terreno è ampiamente comprovato sia dal preliminare di compravendita con (€ CP_5
18.849,350,00) che dall'atto di donazione in favore delle che lo hanno Pt_1 espressamente dichiarato e accettato (€ 18.850.000,00).
Per tutte le considerazioni svolte la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
16 § 3. Le spese processuali
3.1. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il rigetto degli appelli impone alle appellanti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da
[...]
e , nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 la sentenza n. 1676/2018 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 28.09.2018, così provvede:
a) rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna le appellanti, in solido, al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado, che liquida in euro 13.530,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Paola Procopio, dichiaratasi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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