Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi, iscritto al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 113/2025, promosso con domanda congiunta da:
(c.f. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
7.10.1979 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
CHIARA SCAVELLI,
e da
(c.f. ), nata a [...], l'[...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA
NATALIA CASTAGNA;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre.
pagina 1 di 4
Entrambi si impegnano a consultarsi reciprocamente e a collaborare per il miglior interesse dei figli.
2) La casa coniugale, in comproprietà tra le parti, resterà assegnata a unitamente a tutti Parte_2
gli arrendi ivi contenuti. sta reperendo altra soluzione abitativa;
nel termine quindi del 31.03.2025 rilascerà Parte_1
la casa coniugale. Dal momento del rilascio della casa coniugale decorreranno gli obblighi di mantenimento di cui ai successivi punti 4 e 5.
3) Il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- a fine settimana alterni dal venerdì sera alla domenica sera oltre ad un giorno infrasettimanale da concordarsi in base alle esigenze lavorative di quando il fine settimana i figli non Parte_1
staranno con il padre, potrà tenere con sé i figli un giorno infrasettimanale con Parte_1
pernottamento.
- vacanze Natalizie: 24/12 o 25/12 con ciascuno dei due genitori (in modo che i figli possano trascorrere o la Vigilia o il Natale con ciascuno dei due genitori) e quindi una settimana alternativamente dal 25/12 al 31/12 mattina e dal 31/12 mattina al 6 Gennaio.
- vacanze Pasquali tre giorni alternativamente che includano o Pasqua o Pasquetta. - vacanze estive
15 giorni anche non consecutivi da comunicarsi entro il 30.5 di ogni anno.
- tutte le altre vacanze alternativamente tra i genitori.
- il giorno del compleanno i figli trascorreranno mezza giornata con ciascun genitore.
4) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo il giorno 10 del mese l'importo mensile di € 550,00 per ciascun figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT rivalutazione a far data da gennaio 2026. Le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Lecco, che i coniugi dichiarano di conoscere, graveranno all'80% su e al 20% su Parte_1
Parte_2
5) contribuirà al mantenimento di corrispondendo il giorno 10 del Parte_1 Parte_2 mese l'importo mensile di € 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT rivalutazione a far data da gennaio 2026
6) I ratei di finanziamento dell'autovettura di proprietà di tg GN153VR verranno da Parte_1 quest'ultimo saldati sino alla sua estinzione;
successivamente alla sentenza Parte_1 trasferirà , a sue spese, la proprietà dell'autovettura in capo a che accetta. Parte_2
7) Le spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie, saranno a carico dei comproprietari nella misura del 50% ciascuno.
pagina 2 di 4 8) Entro 15 giorni dal deposito della sentenza provvederà a versare sul conto Parte_1 corrente intestato a l'importo onnicomprensivo di € 20.000,00.=. Parte_2
9) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e rinnovo dei documenti di identità e di espatrio anche relativi ai figli minori.
10) Spese legali compensate
******
Tutto ciò premesso i sottoscritti
Pt_3
alla S.V. Ill.ma e previ gli incombenti di rito, di voler autorizzare i coniugi a vivere separatamente e di dar corso alla procedura di omologazione della loro separazione consensuale alle condizioni di cui al presente ricorso (numeri da 1 a 10) da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2
rito concordatario il 4.9.2013 a Vercurago (LC), nel corso del quale sono nati i figli
(a Lecco, il 10.9.2014) e (a Persona_1 Persona_2
Lecco, il 24.5.2016), entrambi minorenni.
Con ricorso depositato il 28.1.2025 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico
Ministero), hanno chiesto congiuntamente la separazione, alle condizioni sopra riportate, ed hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione dei coniugi Parte_1 Parte_2
sposati a Vercurago, il 4.9.2013 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto pagina 3 di 4 Comune, al n. 4, parte II, serie A, anno 2013), alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
2) MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VERCURAGO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio dell'11.3.2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
pagina 4 di 4