Articolo 2 della Legge 8 aprile 1976, n. 184
Articolo 1Articolo 3
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25 maggio 1976
Art. 2.
Le disposizioni di cui all' articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , in riferimento al terzo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , si applicano nei confronti di coloro i quali, assunti come insegnanti di scuola popolare ai sensi dell' articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1953, n. 326 , prestino servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione o presso i provveditorati agli studi, avendo iniziato la prestazione di servizio presso i suddetti uffici nel corso dell'anno scolastico 1970-71, purche' fossero in servizio all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 , e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti.
Entrata in vigore il 25 maggio 1976