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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/07/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5961/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Delle Saline n.8, elettivamente domiciliato in Augusta, Via Soccorso n.7 presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Assenza che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente contro
, , nata a [...] in data [...] e residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Augusta in Via Delle Saline n 8, elettivamente domiciliata in Augusta (SR), Via F. Turati n.91 presso e nello studio dell'Avv. Monia Saia che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 10/11/2023); posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 4/02/2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/12/2022 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra lo stesso e in Augusta il Controparte_1
25/09/2003 (iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Augusta dell'anno 2003, Atto
n. 93, Parte II , Serie A).
pagina 1 di 4 Ha esposto in premessa che:
-dall'unione è nato il figlio ( in data 5.8.2004); Per_1
- con decreto n. 3484/ 2021 questo Tribunale ha omologato la loro separazione personale onerandolo del mantenimento del figlio con il versamento mensile in favore della moglie dell'assegno di Per_1
€ 250 e dell'assegno di mantenimento per la moglie di € 100;
-le sue condizioni economiche sono peggiorate essendo egli disoccupato e inabile al lavoro a causa di una grave patologia oncologica;
- la moglie non ha diritto al mantenimento in quanto svolge attività lavorativa ed ha una stabile relazione con un altro uomo;
-il figlio ormai maggiorenne non si è attivato per la ricerca del lavoro e non ha diritto al mantenimento.
Tutto ciò premesso, essendo trascorsi i termini di legge e non essendovi stata riconciliazione, ha insistito per la invocata declaratoria senza alcun onere a suo carico.
Con decreto del 19/1/2023, il Presidente delegato ha ordinato la comparizione dei coniugi innanzi a sé all'udienza del 29/5/2023.
La resistente si è costituita già in fase presidenziale aderendo alla domanda di status, ma eccependo che il figlio è ancora studente iscritto all'ultimo anno delle scuole superiori e che il padre non ha Per_1
mai contribuito al suo mantenimento così come non ha mai versato l'assegno di € 100 al mese per il mantenimento della stessa.
Ha dedotto di avere perso il lavoro e di percepire l'assegno di disoccupazione che è insufficiente al proprio fabbisogno.
Ha contestato di avere intrapreso una stabile convivenza e ha sostenuto di vivere con il figlio Per_1
nella casa familiare a lei assegnata.
Oltre alla pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale, ha chiesto di onerare lo del Pt_1 versamento dell'assegno mensile di € 300 per il mantenimento del figlio , oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie, nonchè l'assegnazione della casa familiare. Ha chiesto infine di onerare il ricorrente del versamento dell'assegno divorzile di € 100 al mese.
All'udienza presidenziale del 29.5.2023 il Presidente delegato ha effettuato infruttuosamente il tentativo di conciliazione e si è riservato di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con ordinanza del 10.6.2023 il Presidente delegato ha determinato in € 200 al mese l'assegno a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio;
ha revocato l'assegno di mantenimento per la Per_1
moglie; ha confermato nel resto le condizioni della separazione.
Si è dato corso alla successiva fase del giudizio nella quale le parti hanno formulato richieste istruttorie disattese dal G.I..
pagina 2 di 4 La causa è stata infine rimessa all'udienza del 4.2.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ed all'esito è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio.
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della chiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dal decreto di omologazione n. 3484/2021 del 27/04/2021, mentre la protrazione dello stato di separazione per il periodo eccedente il termine di legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale, e dalle concordi posizioni assunte dalle parti.
Il mantenimento del figlio Per_1
Per consolidato principio giurisprudenziale l'onere del mantenimento del figlio maggiorenne postula la dimostrazione, a carico del richiedente, della incolpevole condizione di inoccupazione del figlio e quindi la prova che lo stesso non sia autosufficiente per giustificato motivo ( quale ad esempio l'aver intrapreso con profitto gli studio post liceali, il trovarsi in una condizione di minorazione e/o debolezza personale) e di essersi fattivamente attivato senza successo per l'inserimento lavorativo (v. ex multis
Cassazione civile sez. I, 27/02/2024, n.5177).
Nel caso in esame è assodato che il figlio dopo la conclusione della scuola superiore si è dato Per_1 al lavoro nel settore edile ( v. attestazione Unilav) e dal 2024 è stato reclutato dall'Aeronautica Militare
(v. bando di reclutamento pubblicato nell'aprile 2024).
L'eccezione di tardività della relativa produzione documentale è priva di pregio trattandosi di documentazione che attiene all'onere del mantenimento della prole.
Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che il figlio abbia acquisito capacità lavorativa Per_1
avendo maturato esperienze lavorative che, anche in prospettiva, gli consentono di provvedere a se stesso.
Né, d'altronde, è stata fornita da parte della resistente una prova giustificativa della asserita non indipendenza economica del figlio essendo di contro provato che lo stesso anche in atto lavora percependo idonea retribuzione.
pagina 3 di 4 Ne consegue che è venuto meno l'onere del padre di versare l'assegno di mantenimento per il figlio con decorrenza dal mese di maggio 2024. Per_1
Casa familiare
La raggiunta indipendenza economica del figlio comporta la revoca della casa familiare alla CP_1
La domanda dello di assegnazione a sè del suddetto immobile non può trovare accoglimento Pt_1 giacché, venuta meno la necessità di tutelare l'habitat domestico della prole, l'immobile resta assoggettato alla ordinaria disciplina civilistica.
Assegno divorzile non ha più insistito in sede di precisazione delle conclusioni sulla domanda di assegno Parte_2
divorzile, con ciò implicitamente rinunziando alla relativa domanda.
Nulla pertanto va statuito in proposito.
Spese.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio le spese del giudizio vanno compensate.
P. Q. M
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il rito concordatario tra
[...]
e in Augusta il 25/09/2003 (iscritto nel registro degli atti di Pt_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Augusta dell'anno 2003, Atto n. 93, Parte II , Serie A); revoca l'assegno di € 200 posto a carico di per il mantenimento del figlio Parte_1 Per_1
con ordinanza presidenziale del 10.6.2023, con decorrenza dal maggio 2024, nonché il concorso al 50% alle spese straordinarie;
revoca l'assegnazione della casa familiare ad;
Controparte_1
rigetta nel resto; compensa le spese di lite;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
17/7/2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Delle Saline n.8, elettivamente domiciliato in Augusta, Via Soccorso n.7 presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Assenza che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente contro
, , nata a [...] in data [...] e residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Augusta in Via Delle Saline n 8, elettivamente domiciliata in Augusta (SR), Via F. Turati n.91 presso e nello studio dell'Avv. Monia Saia che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 10/11/2023); posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 4/02/2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/12/2022 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra lo stesso e in Augusta il Controparte_1
25/09/2003 (iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Augusta dell'anno 2003, Atto
n. 93, Parte II , Serie A).
pagina 1 di 4 Ha esposto in premessa che:
-dall'unione è nato il figlio ( in data 5.8.2004); Per_1
- con decreto n. 3484/ 2021 questo Tribunale ha omologato la loro separazione personale onerandolo del mantenimento del figlio con il versamento mensile in favore della moglie dell'assegno di Per_1
€ 250 e dell'assegno di mantenimento per la moglie di € 100;
-le sue condizioni economiche sono peggiorate essendo egli disoccupato e inabile al lavoro a causa di una grave patologia oncologica;
- la moglie non ha diritto al mantenimento in quanto svolge attività lavorativa ed ha una stabile relazione con un altro uomo;
-il figlio ormai maggiorenne non si è attivato per la ricerca del lavoro e non ha diritto al mantenimento.
Tutto ciò premesso, essendo trascorsi i termini di legge e non essendovi stata riconciliazione, ha insistito per la invocata declaratoria senza alcun onere a suo carico.
Con decreto del 19/1/2023, il Presidente delegato ha ordinato la comparizione dei coniugi innanzi a sé all'udienza del 29/5/2023.
La resistente si è costituita già in fase presidenziale aderendo alla domanda di status, ma eccependo che il figlio è ancora studente iscritto all'ultimo anno delle scuole superiori e che il padre non ha Per_1
mai contribuito al suo mantenimento così come non ha mai versato l'assegno di € 100 al mese per il mantenimento della stessa.
Ha dedotto di avere perso il lavoro e di percepire l'assegno di disoccupazione che è insufficiente al proprio fabbisogno.
Ha contestato di avere intrapreso una stabile convivenza e ha sostenuto di vivere con il figlio Per_1
nella casa familiare a lei assegnata.
Oltre alla pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale, ha chiesto di onerare lo del Pt_1 versamento dell'assegno mensile di € 300 per il mantenimento del figlio , oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie, nonchè l'assegnazione della casa familiare. Ha chiesto infine di onerare il ricorrente del versamento dell'assegno divorzile di € 100 al mese.
All'udienza presidenziale del 29.5.2023 il Presidente delegato ha effettuato infruttuosamente il tentativo di conciliazione e si è riservato di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con ordinanza del 10.6.2023 il Presidente delegato ha determinato in € 200 al mese l'assegno a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio;
ha revocato l'assegno di mantenimento per la Per_1
moglie; ha confermato nel resto le condizioni della separazione.
Si è dato corso alla successiva fase del giudizio nella quale le parti hanno formulato richieste istruttorie disattese dal G.I..
pagina 2 di 4 La causa è stata infine rimessa all'udienza del 4.2.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ed all'esito è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio.
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della chiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dal decreto di omologazione n. 3484/2021 del 27/04/2021, mentre la protrazione dello stato di separazione per il periodo eccedente il termine di legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale, e dalle concordi posizioni assunte dalle parti.
Il mantenimento del figlio Per_1
Per consolidato principio giurisprudenziale l'onere del mantenimento del figlio maggiorenne postula la dimostrazione, a carico del richiedente, della incolpevole condizione di inoccupazione del figlio e quindi la prova che lo stesso non sia autosufficiente per giustificato motivo ( quale ad esempio l'aver intrapreso con profitto gli studio post liceali, il trovarsi in una condizione di minorazione e/o debolezza personale) e di essersi fattivamente attivato senza successo per l'inserimento lavorativo (v. ex multis
Cassazione civile sez. I, 27/02/2024, n.5177).
Nel caso in esame è assodato che il figlio dopo la conclusione della scuola superiore si è dato Per_1 al lavoro nel settore edile ( v. attestazione Unilav) e dal 2024 è stato reclutato dall'Aeronautica Militare
(v. bando di reclutamento pubblicato nell'aprile 2024).
L'eccezione di tardività della relativa produzione documentale è priva di pregio trattandosi di documentazione che attiene all'onere del mantenimento della prole.
Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che il figlio abbia acquisito capacità lavorativa Per_1
avendo maturato esperienze lavorative che, anche in prospettiva, gli consentono di provvedere a se stesso.
Né, d'altronde, è stata fornita da parte della resistente una prova giustificativa della asserita non indipendenza economica del figlio essendo di contro provato che lo stesso anche in atto lavora percependo idonea retribuzione.
pagina 3 di 4 Ne consegue che è venuto meno l'onere del padre di versare l'assegno di mantenimento per il figlio con decorrenza dal mese di maggio 2024. Per_1
Casa familiare
La raggiunta indipendenza economica del figlio comporta la revoca della casa familiare alla CP_1
La domanda dello di assegnazione a sè del suddetto immobile non può trovare accoglimento Pt_1 giacché, venuta meno la necessità di tutelare l'habitat domestico della prole, l'immobile resta assoggettato alla ordinaria disciplina civilistica.
Assegno divorzile non ha più insistito in sede di precisazione delle conclusioni sulla domanda di assegno Parte_2
divorzile, con ciò implicitamente rinunziando alla relativa domanda.
Nulla pertanto va statuito in proposito.
Spese.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio le spese del giudizio vanno compensate.
P. Q. M
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il rito concordatario tra
[...]
e in Augusta il 25/09/2003 (iscritto nel registro degli atti di Pt_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Augusta dell'anno 2003, Atto n. 93, Parte II , Serie A); revoca l'assegno di € 200 posto a carico di per il mantenimento del figlio Parte_1 Per_1
con ordinanza presidenziale del 10.6.2023, con decorrenza dal maggio 2024, nonché il concorso al 50% alle spese straordinarie;
revoca l'assegnazione della casa familiare ad;
Controparte_1
rigetta nel resto; compensa le spese di lite;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
17/7/2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
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