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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/09/2025, n. 5229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5229 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composta:
Nicola SARACINO Presidente Gianluca MAURO PELLERGINI Consigliere Giovanna GIANI' Consigliere rel. All'esito di camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 5360 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con provvedimento del 21.12.2024 e vertente TRA (P. IVA ), con sede in Roma, Via Col di Lana n. Parte_1 P.IVA_1
10, in persona del l.r.p.t. e rappresentate e difese, anche Parte_2 disgiuntamente, dall'Avv. Saveria Francesca Caporale e dall'Avv. Gianluca Pronesti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Nicotera n. 29; APPELLANTI E LA Controparte_1
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 dall'Avv. Francesco Tassone e, anche disgiuntamente, dall'Avv. Bruno Tassone ed elettivamente domiciliata presso il cui studio in Roma, alla Via Cola di Rienzo 297; APPELLATA Con l'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
1 Avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma n.11115/2020, notificata in data 10/09/2020. CONCLUSIONI: Per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in totale riforma della sentenza impugnata: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della querela di falso controversa;
- nel merito, comunque respingere la stessa, perché infondata e non provata, tanto in fatto, quanto in diritto, disponendo se ritenuto necessario la rinnovazione della CTU di primo grado.” Per l'appellata: “Rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile, improcedibile e/o comunque infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la Sentenza n. 11115 / 2020, emessa dal Tribunale di Roma, nella persona del Giudice Relatore Dott. Basile, in data 16 luglio 2020 a definizione del giudizio recante R.G. 63638 /2017;
- Condannare la parte al risarcimento previsto per lite temeraria ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e di giudizio, oltre CPA e IVA come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha così deciso:
“1) in accoglimento della querela di falso in via incidentale proposta da
[...] nell'ambito del giudizio di Controparte_1 cassazione iscritto al n. R.G. 23117/2014, accerta e dichiara la falsità della sottoscrizione a nome dell'avv. Raffaele Mario Valavà apposta in calce al controricorso incidentale per cassazione, contenente distinta querela di falso, presentato dalla in data 7 gennaio 2015; Parte_1
2) dispone la trasmissione della presente sentenza, dell'atto dichiarato falso e della CTU all'Ufficio del Pubblico Ministero per l'ulteriore corso di sua competenza;
3) condanna i resistenti, in solido, alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite relative al presente giudizio per querela di falso, che liquida in euro 4.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA. Nei rapporti interni, pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU.
2 La querela di falso era stata proposta, in via incidentale, dalla intestata società nel corso del giudizio di Cassazione (R.G. 23117/2014) CP_1 Parte_ azionato dalla e da avverso la sentenza della Corte di Parte_2
Appello di Roma n. 4030/2014, resa all'esito di un giudizio di revocazione azionato dai medesimi ricorrenti. Con la sentenza, il Tribunale, sulla base della ctu grafologica svolta, aveva accertato la falsità della sottoscrizione (apposta in forma di visto) a nome dell'Avv. Raffaele Mario Vavalà, difensore della Cassazione, Parte_3 apposta in calce al controricorso incidentale per Cassazione, contenente, a sua volta, autonoma querela di falso presentata dalla L.V.M. in data 7 gennaio 2015 e condannava la parte soccombente alla refusione delle spese di lite e della C.T.U. Nel processo a quo in Cassazione, le parti si erano difese, rispettivamente, con ricorso (la e e ricorso incidentale del 28 Parte_1 Parte_2 novembre 2014 (la nella parte relativa alle spese. CP_1
Nel corso del giudizio, erano state presentate due querele di falso: con una prima querela, azionata con controricorso incidentale, la L.V.M. aveva contestato la autenticità della firma apposta dal legale rappresentante della sulla procura per il giudizio di legittimità, autenticata dall'avv. CP_1
Francesco Tassone;
con altra e successiva querela, proposta con memoria ex art. 378 c.p.c., la promuoveva querela di falso avverso la firma CP_1 apposta in calce a detto controricorso incidentale, apparentemente sottoscritta dal difensore Avv. Raffaele Vavalà, in quanto apposta in forma di mera sigla, non riconducibile alle firme precedentemente rilasciate dallo stesso avvocato. Con ordinanza del 17 giugno 2017, la Corte di Cassazione sospendeva il procedimento principale e onerava le parti a riassumere il giudizio per querela di falso dinanzi al Tribunale di Roma. Il giudizio era riassunto dinanzi dalla sola società che insisteva CP_1 nella domanda , chiedeva dichiararsi la non autenticità della firma apposta in calce al ricorso incidentale, con conseguente caducazione della querela di falso contenuta in tale atto. Veniva quindi disposta C.T.U. grafologica per verificare la autenticità della sigla apposta in calce al controricorso incidentale per Cassazione, a nome dell'Avv. Raffaele Mario Vavalà.
3 Con nota del 9.7.2020, il Pubblico Ministero, rendeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla CP_1
Il Tribunale, con la decisione impugnata, accertata la legittimazione della a proporre querela di falso e condividi gli approdi della perizia - CP_1 che aveva evidenziato rilevanti differenze grafiche tra la sigla contestata e le scritture di comparazione dell'avv. Vavalà, completa e convincente – ha dichiarato la falsità della sottoscrizione in calce al controricorso incidentale del 7 gennaio 2015 e deciso come da dispositivo.
Con l'odierno gravame, la parte formula varie censure. Con il primo motivo di appello, premesso che l'oggetto della querela riguardava, in buona sostanza un “visto” ovvero un grafema, la parte lamenta l'erroneità della conclusione del primo giudice per aver ritenuto accertata la falsità della sottoscrizione sulla base di una C.T.U contraddittoria che aveva prima risposto in termini dubitativi al quesito del giudice e poi concluso per la certezza della falsità della firma. Con il secondo motivo contesta la decisione di primo grado laddove ha ritenuto ammissibile una querela di falso avverso un atto endoprocessuale, quindi sfornito di “fede privilegiata” e per il quale la avrebbe CP_1 dovuto semmai avviare un procedimento di accertamento negativo, come indicato dalla Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 12307/2015), anche in considerazione del fatto che trattavasi di un atto proveniente non dalla parte ma da un terzo (il difensore); Con il terzo motivo di appello l'odierna appellante ha dedotto la erroneità della CTU il grafema contestato era un semplice “visto” (due linee rette a formare una V), tecnicamente neutro e non periziabile ed inoltre le differenze grafiche individuate erano opinabili e non idonee a dimostrare con certezza l'apocrifia. Si è costituita parte appellata eccependo preliminarmente la inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 345 c.p.c., e, nel merito, l'infondatezza di tutto quanto ex adverso dedotto. In particolare ha rilevato: che la Corte di Cassazione aveva già ritenuto ammissibile e rilevante la querela di falso proposta da che il controricorso LVM del 7 CP_1 gennaio 2015 non recava firme autografe dei difensori (né dell'avv. Vavalà né dell'avv. Moroni) ma solo un segno grafico non riconducibile a Vavalà, mentre la procura era separata e non poteva supplire alla mancanza di
4 Parte_ sottoscrizione;
le obiezioni di in ordine alla natura di atto meramente endoprocessuale, la necessità di accertamento negativo anziché querela di Parte_ falso.. sono infondate e, in parte, nuove quindi tardive;
non ha contestato tempestivamente le conclusioni della CTU né ha chiesto per tempo il rinnovo della perizia.
La querela odierna ha ad oggetto la sigla apposta dal difensore di una delle parti (LVM) in calce ad un atto difensivo (controricorso) depositato in un giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. Con l'odierno appello la parte tenta di sovvertire la conclusione del primo giudice adducendo, con tre censure, il difetto di motivazione della sentenza per non aver valutato l'affermazione del ctu di non poter giungere a risultati certi (primo motivo) e, comunque, la erroneità dello stesso accertamento che avrebbe dovuto concludere per la “non periziabilità” del tratto, dato che il “visto” oggetto di indagine non offriva “alcun elemento per compararle con la peculiarità della sottoscrizione dell'Avv. Vadala' ” (terzo motivo); su un altro piano, ha eccepito (secondo motivo) la inammissibilità della querela esperita, dato che l'atto impugnato non rivestiva i caratteri di una scrittura privata munita di fede privilegiata né consisteva in una scrittura diretta a provare alcunchè ma “un semplice atto di parte che il medesimo avvocato avrebbe potuto notificare e depositare senza neppure sottoscriverlo attesa la riconducibilità certa al medesimo dell'atto in parola” ; il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la querela Parte_ dato che trattavasi di un atto endoprocedimentale che il difensore della costituito nel giudizio di Cassazione aveva proceduto a notificare in proprio quale avvocato, a depositare e a riconoscere come proprio dinanzi alla Suprema Corte in sede di udienza di discussione.
Il secondo motivo - con cui si devolve a questo Ufficio di vagliare la stessa praticabilità della querela di falso - ha rilevanza assorbente, quindi va esaminato per primo, dato che dalla sua decisione dipende l'eventuale vaglio dei lamentati vizi della c.t.u. La querela di cui è processo - unica oggetto di riassunzione tra le due originariamente proposte - è stata azionata in via incidentale nel corso del giudizio di Cassazione RG 23117/2014 e quindi ammessa dallo stesso giudice a quo con ordinanza del 1.06.2017 che ha disposto la sospensione
5 del giudizio e posto alle parti l'onere di riassumere la causa dinanzi al competente Tribunale, Secondo la parte appellata, tale querela sarebbe inammissibile in radice in quanto la Cassazione avrebbe già delibato la ammissibilità del mezzo esprimendosi con la seguente ordinanza: “entrambe le querele proposte siano ammissibili e rilevanti in quanto: - la prima - proveniente dalla Parte ricorrente e contenuta nel controricorso avverso il ricorso incidentale della controparte - denuncia di falso la firma, apparentemente apposta da
in calce alla procura speciale riportata a margine del Controparte_1 controricorso della società di e, Controparte_1 Controparte_1 ove fondata, farebbe venir meno non solo le difese della società controricorrente ma anche il ricorso incidentale ivi contenuto, in parte condizionato, ma contenente anche un motivo di ricorso incidentale autonomo;
la seconda querela di falso - proposta dalla controricorrente c ricorrente incidentale società nella memoria ex art. 378 c.p.c. - CP_1 denuncia di falso la firma apposta dall' avv. Raffaele Vavalà in calce al controricorso della ricorrente in risposta al ricorso incidentale avversario, e, ove se ne accertasse la falsità, farebbe venir meno la proposizione della querela di falso da parte della ricorrente”. Tale essendo il decisum della Suprema Corte, sostiene la parte, la questione della ammissibilità e rilevanza della querela non potrebbe essere nuovamente messa in discussione. L' eccezione è infondata. Costituisce ius receptum l'affermazione del principio (da ultimo, ord. 28.02.2023 n. 6028 ma anche Cass. 6793/2012 e Cass. 1100/2010) per cui il tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, è tenuto a controllare che: a) che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione;
b) sia stato fatto uso del documento;
c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante. Il giudizio di rilevanza e di ammissibilità della querela sono dunque, in astratto, nuovamente praticabili in questa sede.
Ciò detto, l'appello è fondato.
6 Come riassunto nella sentenza di primo grado e non contestato dalle parti, nel giudizio di Cassazione a quo sono state proposte due speculari querele di falso: a) Una prima, azionata con controricorso incidentale della ricorrente LVM ex art. 371 comma 4 cpc, finalizzata a far dichiarare la falsità della firma apposta a nome del legale rappresentante della CP_1 sulla procura a margine del ricorso incidentale nel giudizio di legittimità, autenticata dall'Avv. Tassone;
b) altra successiva, azionata dalla ed avente ad oggetto la CP_1 autenticità della sottoscrizione di detto controricorso incidentale sub 1) in quanto apposta tramite mera sigla, e che è unico oggetto del presente giudizio. Ora, come è ben chiaro del tenore della ordinanza di rimessione, il giudice a quo ha ritenuto di sospendere il giudizio per la istruzione autonoma di entrambi gli incidenti, pur dando implicitamente atto di un rapporto di Parte_ dipendenza della prima querela formulata dalla ricorrente sub a) dall'esito della seconda azionata dalla sub b) ( …. ove se ne CP_1 accertasse la falsità, farebbe venir meno la proposizione della querela di falso da parte della ricorrente”). In ordine alla riassunzione delle querele, per la quale è stato accordato lo stesso termine di decadenza (90 gg dalla ordinanza di sospensione) è decisivo quanto rilevato dal Tribunale nella prima sentenza: “Non è stato da Parte alcuna delle parti esplicitato se la e il bbiano provveduto alla Pt_2 riassunzione, dinanzi all'intestato Tribunale, del distinto procedimento avente ad oggetto la querela di falso dagli stessi proposta avverso la procura alle liti sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore della odierna ricorrente, né tantomeno i resistenti hanno spiegato alcuna domanda riconvenzionale in sede di costituzione ( peraltro tardiva)”. Tale essendo la successione dei fatti, ritiene questo Ufficio che l'appello sia fondato, dovendosi ritenere, in accoglimento del secondo motivo, la irrilevanza del documento (controricorso) che costituisce oggetto delle querela di falso e su cui questo Ufficio può nuovamente esprimersi in applicazione del principio su richiamato. Invero, stando alle allegazioni convergenti delle parti - che hanno omesso, entrambe, di depositare nel fascicolo telematico copia sia degli atti introduttivi delle rispettive querele di falso in Cassazione che dei fascicoli di
7 parte del primo grado – con il controricorso incidentale la aveva Pt_1 proposto una querela di falso che, al momento della decisione della sentenza di primo grado - e come espressamente rilevato dal primo giudice - non risultava essere stata oggetto di tempestiva riassunzione nel termine perentorio assegnato con ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione (entro 90 gg dalla ordinanza di sospensione, venuto a scadere il 2.10.2017). La stessa parte riassumente ( era in grado di provare la CP_1 Parte_ speculare riassunzione, a cura della , della propria querela, poiché solo dalla effettiva prosecuzione della querela contenuta nel controricorso Parte_ incidentale della dipendeva il proprio interesse processuale a coltivare il giudizio di falso azionato in primo grado. In difetto di tale prova - che la parte riassumente era tanto più in grado di fornire, avendo depositato il proprio ricorso in riassunzione proprio l'ultimo giorno utile prima della scadenza del termine per riassumere entrambi i giudizi di querela - il Tribunale avrebbe dovuto rilevare, in primo luogo, che la mancata riassunzione della querela di falso contenuta nel ricorso incidentale rendeva quest'ultimo documento ormai “irrilevante”, nella accezione di cui all'art. 222 cpc, in quanto destinato a non sortire ormai alcun effetto processuale. Sotto altro profilo, va anche dato atto della mancanza in giudizio di ogni interesse attuale della a coltivare la odierna querela di falso, CP_1 proposta unicamente per paralizzare la iniziale querela di falso avversaria, ormai abbandonata per quanto detto. Non si ravvisa, infatti, altro interesse, né sostanziale né processuale della odierna parte appellata ad ottenere un accertamento erga omnes della falsità della firma apposta dal difensore in calce ad un atto difensivo (controricorso) il cui contenuto si risolve, in definitiva, in una domanda perenta. All'accoglimento dell'appello per i rilievi sintetizzati segue la riforma della sentenza impugnata e, con questa, il rigetto della domanda azionata dalla appellata. Sono assorbiti gli ulteriori motivi. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza della parte appellata e vanno liquidate tenendo conto del valore indeterminato basso della lite, da ridursi del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto. Le spese di ctu gravano interamente a carico della parte appellata.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dalla avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale Civile di Roma n.11115/2020, notificata in data 10/09/2020, così provvede:
- previa integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta la querela di falso azionata dalla società appellata Controparte_1 in primo grado;
[...]
- Condanna la stessa società appellata alla rifusione, in favore della appellante, delle spese del doppio grado che liquida in complessivi € 6.500 (di cui € 3000 per il primo grado), oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
- Pone definitivamente a carico della appellata le spese di ctu già liquidate con decreto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.07.2025 Il cons. relatore Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
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