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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 5916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5916 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 11720/2022 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 11 dicembre 2025 sono comparsi per l'opponente l'avv. Zamattio per l'opposta l'avv. Vanzo.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 18:30.
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 11720/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
IO RI opponente contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._1
ZO NI opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto in data 14.1.22 l'intestato Tribunale ingiungeva a Parte_2
il pagamento, in favore di , della somma di €
[...] Controparte_1 Controparte_1
7.682,00 oltre ad interessi e spese monitorie a saldo della fattura n. 21/22 emessa a conclusione dei lavori di rasatura, finiture esterne, stuccature e carteggiature di cartongessi, tinteggiature interne eseguiti presso l'immobile di Mirano via Padova su incarico dell'ingiunta.
Parte Con atto di citazione del 27.12.22, ritualmente notificato, proponeva tempestiva opposizione pagina 2 di 6 avverso il provvedimento monitorio deducendo, a motivi, l'insussistenza dei presupposti di certezza e liquidità dell'asserito credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;
il mancato completamento delle opere affidate e la sussistenza di vizi/difetti nelle stesse;
l'emissione della fattura a saldo senza previa verifica in contraddittorio delle lavorazioni eseguite come concordato;
un controcredito in capo alla committente derivante dalla necessità di incaricare la ditta NO RO di IT EA per ultimare le opere ed emendare i lavori male eseguiti.
Si costituiva ritualmente in giudizio la ditta la quale concludeva per il rigetto dell'opposizione e CP_1
la conferma del provvedimento monitorio.
Parte L'opposta, in particolare, deduceva che aveva immotivatamente rifiutato la verifica dei lavori in contraddittorio e mai, prima dell'emissione della fattura azionata con il monitorio, aveva sollevato contestazioni circa le opere eseguite.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto, la causa, istruita con l'assunzione di prove testimoniali, è stata discussa all'udienza dell'11.12.25 sulle conclusioni ivi precisate dalle parti.
L'opposizione risulta parzialmente fondata, per i motivi che seguono.
Sussistono plurimi indizi per ritenere plausibilmente che abbia completato i lavori CP_1
commissionati.
Anche laddove si ritenga non probante lo scambio di messaggi WhatsApp del 20 agosto 2022 in cui
Parte comunica a di la conclusione dei lavori (all.ti 6-7 opposta), che secondo la CP_1 Testimone_1
difesa dell'opponente si riferirebbe ai diversi lavori di raccolta acqua all'interno dell'abitazione (all. 14 opponente), vi è che con successiva comunicazione del 26.9.22 (all. 8 opposta), non specificamente e
Parte tempestivamente contestata dall'opponente, invitava a procedere alla verifica in CP_1
contraddittorio dei lavori eseguiti “considerando che abbiamo fatto tutti i lavori commissionati”.
Appare singolare che la committente non abbia ritenuto di contestare formalmente alcunché a CP_1
Parte se, come risulta documentalmente, già il 16.9.22 era in possesso del preventivo della ditta
NO RO di IT EA (all. 10 opponente) per i lavori che, secondo l'assunto difensivo dell'opponente, erano finalizzati a ultimare l'opera lasciata incompiuta da e a rimediare ai CP_1
difetti riscontrati, attendendo invece di ricevere la fattura a saldo, poi azionata con il monitorio, per pagina 3 di 6 contestare, solo in data 11.10.22 (all. 13 opponente) per la prima volta, la mancata esecuzione dei lavori.
Si osserva, inoltre, che, non solo i testi di parte opposta e ma anche Testimone_2 Testimone_3
lo stesso teste di parte opponente confermano che la ditta completò le Testimone_1 CP_1
lavorazioni esterne (eseguite successivamente a quelle interne) il 20 di agosto.
Nulla, pertanto, può essere riconosciuto alla committente per quanto pagato alla ditta NO RO di IT EA, non risultando provato che i lavori commissionati a quest'ultima costituissero un completamento di quelli già assegnati alla ditta CP_1
Non consta neppure prova adeguata, avuto riguardo al relativo onere gravante su parte opponente, della sussistenza degli allegati vizi nelle opere eseguite dalla ditta CP_1
Al riguardo, si osserva, da un lato non vi sono elementi per ritenere che la lettera di contestazione del sig. (all. 9 opponente), che non è indirizzata alla ditta la quale non viene Parte_3 CP_1
neppure menzionata nella missiva, si riferisca ai lavori eseguiti dall'opposta; dall'altro non consta prova adeguata che i lavori o parte dei lavori eseguiti dalla ditta NO RO di IT EA fossero finalizzati a rimediare ai suddetti (ipotetici) vizi, attesa la già avvenuta modifica dello stato dei luoghi che renderebbe inutile ogni accertamento tecnico.
Soggiunto che, come sopra evidenziato, il committente rimaneva inerte a fronte dell'invito dell'appaltatrice alla verifica delle opere eseguite, condotta questa che, come stabilito dall'art. 1665, co.
3, c.c., implica accettazione dell'opera, non essendo stato dedotto dalla committente che gli asseriti vizi non fossero palesi e riconoscibili (si veda Cass. n. 11/19).
In ordine all'ammontare del saldo per i lavori eseguiti, valga quanto segue.
Sembra incontestato, da un lato, che i lavori fossero stati pattuiti a misura, con la conseguenza che il saldo (da versare alla fine dei lavori) presupponeva la redazione di un consuntivo in contraddittorio;
dall'altro che le parti avessero concordato il versamento di un acconto del 30% (sul totale preventivato) all'inizio dei lavori, di un secondo acconto del 40% a metà dell'opera e del residuo 30% a fine lavori.
Parte
ha allegato di aver corretto i “conteggi indicativi” predisposti dall'appaltatrice ai fini del calcolo degli acconti, che indicavano un totale di € 13.192,00, ridimensionando il totale nel minor importo di €
8.712,00 (all. 15 opponente) e così calcolando gli importi versati per il primo ed il secondo acconto,
pagina 4 di 6 pari rispettivamente alle somme di € 2.650,00 ed € 3.500,00.
Osman deduce di aver accettato solo obtorto collo il suddetto ricalcolo del totale, avendo la committente prospettato proprie difficoltà economiche, ma dalla prodotta documentazione non si evince alcuna protesta dell'appaltatrice circa la congruità degli acconti corrisposti, né alcun'altra istanza di prova è stata formulata sul punto.
Va inoltre osservato che un'eventuale Ctu finalizzata ad accertare la congruità degli importi richiesti in relazione alle opere effettivamente eseguite da risulterebbe, come sopra già osservato, di scarsa CP_1
utilità in considerazione dell'intervenuta modifica dello stato dei luoghi.
Pertanto, avuto riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio e ritenuto che il creditore non abbia fornito prova convincente circa la misura della pretesa come azionata in monitorio, può ragionevolmente presumersi che il totale delle opere realizzate sia pari alla complessiva somma di €
8.172,00 (il totale preventivato dalla committente), di tal che, detratti gli acconti ricevuti, residua a credito dell'impresa la somma di € 2.562,00. CP_1
Il provvedimento monitorio va, per l'effetto, revocato e l'opponente condannata, in parziale accoglimento dell'opposizione, al pagamento della suddetta minore somma, oltre agli interessi moratori dal 20.8.22.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, sul valore del decisum.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 2.562,00 oltre agli interessi moratori dal 20.8.22
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese del giudizio di opposizione che si liquidano in € 2.500,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge pagina 5 di 6 Venezia, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
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