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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 269/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2660/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Proprio E N.q. Successore Ricorrente_2 Srl - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 892/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 07/02/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210024440356002 SPESE GIUDIZIO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il R.C. insiste nei motivi di appello.
Resistente/Appellato: Il R.U. si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a controparte e successivamente depositato alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria la Signora Ricorrente_1, in proprio e quale successore a titolo particolare della Ricorrente_2 s.r.l., si era opposta alla cartella di pagamento n. 09420210024440356002, notificata in data 15 gennaio 2023, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza n. 1728/07/2020 resa dalla CTR sez. staccata di Reggio Calabria nei confronti della Ricorrente_2 S.R.L., che aveva confermato la sentenza n. 1728/07/20 resa dalla CTP, aveva richiesto alla stessa, quale obbligata in solido, la somma di € 15.190,00 relativa al pagamento delle spese ex art. 15 Dlgs 546/92 relative al predetto giudizio.
Aveva dedotto il proprio difetto di soggettività passiva in relazione al titolo menzionato nella cartella di pagamento, non avendo la stessa percepito alcunché all'esito della liquidazione della società.
Aveva resistito con proprio atto di costituzione l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate – Riscossione ed avevano chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione l'adita Corte aveva rigettato il ricorso, con compensazione delle spese di giudizio.
Con rituale ricorso in appello parte contribuente impugnava la sentenza n. 4305/2024 depositata il 13 giugno
2025. Rassegnava il seguente motivo:
Erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il decidente ha rigettato il lamentato difetto di soggettività passiva per insussistenza di alcun obbligo al pagamento delle spese di giudizio, non avendo l'odierna appellante percepito alcunché all'esito della liquidazione della società sopra citata.
Si costituivano in giudizio entrambe le parti appellate e controdeducevano sui motivi di gravame.
All'udienza del 13 febbraio 2026 l'appello è stato discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
La censura sollevata dall'appellante riguarda l'erronea valutazione, operata dal giudice di primo grado,
dell'eccezione svolta in ricorso in merito al rilievo per cui l'odierno appellante non era in alcun modo tenuto, nella sua qualità di socio della cancellata società Ricorrente_2 s.r.l., al pagamento dei debiti fiscali e delle spese relative al giudizio promosso dalla stessa società, avendo lo stesso provato, con l'allegazione del bilancio finale di liquidazione, di non aver percepito alcunché dalla liquidazione della società (circostanza invero non contestata dall'Ufficio impositore).
Pertanto, rilevanza alcuna poteva avere il fatto che, in separato giudizio, fosse stato accertato, in capo alla società e giammai all'appellante, la percezione di utili non dichiarati sulla scorta della presunzione di riparto di utili extra-bilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa. Ed infatti, la sentenza richiamata dall'Ufficio riguardava l'accertamento di un maggior reddito in capo alla società e giammai era stata contestata in quella sede la distribuzione di utili in nero ai soci. Citava a tal fine l'orientamento della
Suprema Corte di cassazione con cui è stato statuito che “la cancellazione della società dal registro delle imprese, pur provocando, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
l'estinzione della società, non determina l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti di terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio "sui generis", in cui la responsabilità dei soci è limitata alla parte di ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione, sicché l'effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità vanno provate dall'Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti tributari della società, secondo il normale riparto dell'onere della prova" (Cass., sentenza del 26.6.2015, n. 13259).
Sul punto, rileva questa Corte che, da ultimo, sulla controversa questione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno stabilito che gli ex soci non possono essere considerati automaticamente responsabili per i debiti della società cancellata, ma sono tenuti a rispondere nei limiti di quanto percepito dalla società, prova posta a carico del fisco, il quale, non potendo coinvolgerli automaticamente nel procedimento fiscale della società estinta, deve notificare un apposito avviso di accertamento motivato nei confronti dei soci stessi, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973
e dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. S.U., 12 febbraio 2025, n. 3625, in C.E.D. Cass. 673808).
Nel caso sottoposto a scrutinio l'Agenzia non ha provato la distribuzione di utili in favore dell'odierna appellante, così facendo venir meno il presupposto previsto dall'art. 2495, comma 3, c.c., che integra una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire del fisco. Né, tanto meno, ha provato la distribuzione, in capo alla stessa, di altri utili come beni o diritti, ancorché non ricompresi nel bilancio, ovvero la sussistenza di altre evenienze come l'escussione di garanzie.
Dal canto suo, l'appellante, con l'esibizione del bilancio finale di liquidazione, ha provato di non aver percepito alcunché dalla liquidazione della società. Pertanto, la richiesta di imputazione al socio dei debiti della società estinta è da ritenersi infondata e, di conseguenza, l'appello va accolto con la riforma della sentenza di primo e con declaratoria di illegittimità della cartella di pagamento in argomento.
L'affinarsi della giurisprudenza sulla materia trattata, che ha richiesto l'intervento delle Sezioni Unite, induce la Corte alla integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria - Sezione V accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, dichiara nulla la cartella di pagamento opposta. Spese interamente compensate.-
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2660/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Proprio E N.q. Successore Ricorrente_2 Srl - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 892/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 07/02/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210024440356002 SPESE GIUDIZIO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il R.C. insiste nei motivi di appello.
Resistente/Appellato: Il R.U. si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a controparte e successivamente depositato alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria la Signora Ricorrente_1, in proprio e quale successore a titolo particolare della Ricorrente_2 s.r.l., si era opposta alla cartella di pagamento n. 09420210024440356002, notificata in data 15 gennaio 2023, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza n. 1728/07/2020 resa dalla CTR sez. staccata di Reggio Calabria nei confronti della Ricorrente_2 S.R.L., che aveva confermato la sentenza n. 1728/07/20 resa dalla CTP, aveva richiesto alla stessa, quale obbligata in solido, la somma di € 15.190,00 relativa al pagamento delle spese ex art. 15 Dlgs 546/92 relative al predetto giudizio.
Aveva dedotto il proprio difetto di soggettività passiva in relazione al titolo menzionato nella cartella di pagamento, non avendo la stessa percepito alcunché all'esito della liquidazione della società.
Aveva resistito con proprio atto di costituzione l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate – Riscossione ed avevano chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione l'adita Corte aveva rigettato il ricorso, con compensazione delle spese di giudizio.
Con rituale ricorso in appello parte contribuente impugnava la sentenza n. 4305/2024 depositata il 13 giugno
2025. Rassegnava il seguente motivo:
Erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il decidente ha rigettato il lamentato difetto di soggettività passiva per insussistenza di alcun obbligo al pagamento delle spese di giudizio, non avendo l'odierna appellante percepito alcunché all'esito della liquidazione della società sopra citata.
Si costituivano in giudizio entrambe le parti appellate e controdeducevano sui motivi di gravame.
All'udienza del 13 febbraio 2026 l'appello è stato discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
La censura sollevata dall'appellante riguarda l'erronea valutazione, operata dal giudice di primo grado,
dell'eccezione svolta in ricorso in merito al rilievo per cui l'odierno appellante non era in alcun modo tenuto, nella sua qualità di socio della cancellata società Ricorrente_2 s.r.l., al pagamento dei debiti fiscali e delle spese relative al giudizio promosso dalla stessa società, avendo lo stesso provato, con l'allegazione del bilancio finale di liquidazione, di non aver percepito alcunché dalla liquidazione della società (circostanza invero non contestata dall'Ufficio impositore).
Pertanto, rilevanza alcuna poteva avere il fatto che, in separato giudizio, fosse stato accertato, in capo alla società e giammai all'appellante, la percezione di utili non dichiarati sulla scorta della presunzione di riparto di utili extra-bilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa. Ed infatti, la sentenza richiamata dall'Ufficio riguardava l'accertamento di un maggior reddito in capo alla società e giammai era stata contestata in quella sede la distribuzione di utili in nero ai soci. Citava a tal fine l'orientamento della
Suprema Corte di cassazione con cui è stato statuito che “la cancellazione della società dal registro delle imprese, pur provocando, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
l'estinzione della società, non determina l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti di terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio "sui generis", in cui la responsabilità dei soci è limitata alla parte di ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione, sicché l'effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità vanno provate dall'Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti tributari della società, secondo il normale riparto dell'onere della prova" (Cass., sentenza del 26.6.2015, n. 13259).
Sul punto, rileva questa Corte che, da ultimo, sulla controversa questione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno stabilito che gli ex soci non possono essere considerati automaticamente responsabili per i debiti della società cancellata, ma sono tenuti a rispondere nei limiti di quanto percepito dalla società, prova posta a carico del fisco, il quale, non potendo coinvolgerli automaticamente nel procedimento fiscale della società estinta, deve notificare un apposito avviso di accertamento motivato nei confronti dei soci stessi, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973
e dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. S.U., 12 febbraio 2025, n. 3625, in C.E.D. Cass. 673808).
Nel caso sottoposto a scrutinio l'Agenzia non ha provato la distribuzione di utili in favore dell'odierna appellante, così facendo venir meno il presupposto previsto dall'art. 2495, comma 3, c.c., che integra una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire del fisco. Né, tanto meno, ha provato la distribuzione, in capo alla stessa, di altri utili come beni o diritti, ancorché non ricompresi nel bilancio, ovvero la sussistenza di altre evenienze come l'escussione di garanzie.
Dal canto suo, l'appellante, con l'esibizione del bilancio finale di liquidazione, ha provato di non aver percepito alcunché dalla liquidazione della società. Pertanto, la richiesta di imputazione al socio dei debiti della società estinta è da ritenersi infondata e, di conseguenza, l'appello va accolto con la riforma della sentenza di primo e con declaratoria di illegittimità della cartella di pagamento in argomento.
L'affinarsi della giurisprudenza sulla materia trattata, che ha richiesto l'intervento delle Sezioni Unite, induce la Corte alla integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria - Sezione V accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, dichiara nulla la cartella di pagamento opposta. Spese interamente compensate.-