Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 269
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di soggettività passiva per insussistenza di obbligo al pagamento delle spese di giudizio

    La Corte ha ritenuto fondata la censura, accertando che l'appellante ha provato di non aver percepito somme dalla liquidazione della società e che l'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova della distribuzione di utili in favore dell'appellante, venendo meno il presupposto per l'imputazione dei debiti della società estinta al socio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 269
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 269
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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