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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2024, n. 10669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10669 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'RI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10669 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MRI Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 20/02/2024 RITENUTO IN FArrc• 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 07/05/2014 dal Tribunale di Napoli nei confronti di IO D'IA - imputato del reato previsto dall'art.589 cod.pen. - confermando la quantificazione della pena detentiva, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, in mesi otto di reclusione e con ,applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto. Era stato ascritto all'imputato di avere - nel percorrere a bordo della propria autovettura lungo la via Giustiniano, nel Comune di Napoli - cagionato il decesso di NC FI, uscito da un esercizio commerciale sito lungo la predetta via e intento all'attraversamento della sede stradale da destra verso sinistra;
in particolare, all'imputato era stato ascritto di avere determinato l'evento per negligenza, imprudenza o imperizia e per profili di colpa specifica consistenti nell'avere tenuto una velocità superiore rispetto a quella di 30 km orari consentita nel tratto in questione (in violazione dell'art.141, comma 1, C.d.s.), nel non avere adempiuto alle manovre necessarie in condizioni di sicurezza per realizzare l'arresto tempestivo del veicolo (in violazione dell'art.141, comma 2, C.d.s.) e nel non avere moderato la velocità in prossimità dell'intersezione tra via Giustiniano e via Piave, ove era sito l'attraversamento pedonale (in violarlone dell'art.141, comma 3, C.d.$). La Corte territoriale ha fatto richiamo, in punto di ricostruzione dell'evento, a quella operata dal Tribunale nella sentenza di primo grado;
argomentando che, dagli atti di causa, era emerso che la vettura condotta dell'imputato aveva impattato contro il pedone il quale, uscito da un esercizio commerciale e con un cartone contenente una pizza tra le mani, dopo essere passato tra due autovetture parcheggiate, stata iniziando l'attraversamento della sede stradala da destra verso sinistra rispetto alla direzione di marcia dell'autovettura. La Corte ha quindi rigettato il motivo di appello riguardante la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento letale;
ritenendo, in relazione alla specifica censura difensiva, come irrilevante l'assenza della precisa indicazione della velocità di marcia tenuta dall'imputato atteso che le situazioni di luogo e di tempo avrebbero comunque reso necessaria un'andatura inferiore rispetto a quella tenuta dal prevenuto e tale da porlo nella condizione di evitare eventuali comportamenti imprudenti altrui;
rilevando come risultasse provata la mancata attuazione di qualsiasi manovra d'emergenza, tanto in relazione all'art.141, comma 2, C.d.s. ma anche in riferimento all'art.145 C.d.s., attesa la mancata 2 osservanza dell'obbligo di massima prudenza in corrispondenza di un'intersezione, considerata la prevedibilità dell'evento rappresentato dall'attravèrsamento di un pedone e ciò anche in relazione ai limiti di applicazione del principio di affidamento;
ha quindi ritenuto che la penale responsabilità dell'imputato doveva ritenersi provata con corresponsabilità della persona offesa stimabile in una percentuale del 40%. Ha altresì rigettato il motivo inerente alla dedotta prescrizione del reato, atteso che la durata massima del termine era da intendersi fissata in anni sei, raddòppiato per la fattispecie in questione ai sensi dell'art.157, comma 6, cod.pen., con aumento - ai sensi dell'art.161, comma 2, cod.pen., calcolato sul termine di anni dodici;
con conseguente determinazione del tempo necessario a prescrivere in anni quindici, non ancora decorsi al momento della pronuncia della sentenza. In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte ha confermato l'entità della pena detentiva irrogata dal giudice di primo grado e rideterminando la sanzione accessoria in termini corrispondenti a quelli della pena detentiva, 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione IO D'IA, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. - il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla mancata descrizione della condotta colposa e della mancata indicazione della contrapposta condotta doverosa. Ha dedotto che, in considerazione della genericità della regola precauzionale e della concreta velocità tenuta dall'imputato, non si fosse nelle condizioni per distinguere la condotta tenuta dallo stesso rispetto a quella dell'"uomo avveduto e coscienzioso"; ha dedotto che la motivazione della Corte territoriale sarebbe stata solo apparente non esplicitando in quale modo la velocità tenuta non sarebbe stata adeguata alle condizioni di tempo e di luogo. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art.157, comma 6, cod.pen.. Ha dedotto che il criterio suppletivo previsto dalla riforma introdotta dalla I. n.251/2005 - in base al quale il tempo necessario a prescrivere non poteva essere inferiore ai sei anni in caso di delitti - era applicabile solo nel caso in cui il massimo edittale risultasse inferiore alla misura predetta;
ha quindi rilevato che, nel caso di specie, operando il raddoppio inserito nell'art.157, comma 5, cod.pen., il termine di prescrizione massimo doveva intendersi come di durata decennale in rapporto al trattamento edittale applicabile ratione temporis e pari ad anni cinque 3 di reclusione, con conseguente calcolo di un termine massimo pari ad anni dodici e mesi sei, da intendersi decorso il 18/10/2022, prima della pronuncia della sentenza di appello. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che, vertendosi - in punto di valutazione di responsabilità dell'odierno ricorrente - in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte;
tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617). 3. Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile, in quanto tendente a sollecitare un mero riesame in punto di fatto della ricostruzione degli eventi operata da parte dei giudici di merito e non ravvisandosi nel complessivo ragionamento probatorio dagli stessi seguito alcun vizio manifesto di illogicità; rilevando altresì che il ricorrente - nel ritenere che i giudici di merito non avrebbero individuato, nel caso di specie, la condotta cautelare concretamente violata da parte dell'imputato - omette, di fatto, di confrontarsi con l'apparato motivazionale posto alla base delle sentenze di condanna. Sul punto, va premesso che l'ipotesi accusatoria si fonda sulla dedotta violazione delle regole cautelari previsti dall'art..141, commi 1-3, C.d.s., le quali impongono di «regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione», di «conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in 'condizione 4 di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile» e di « regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici». Si tratta, pertanto, di regole cautelari di tipo "elastico" e che quindi necessitano, per la loro applicazione, di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare - al contrario di quelle cosiddette "rigide", che fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento - per cui è necessario, ai fini dell'accertamento dell'efficienza causale della condotta antidoverosa, procedere ad una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto (Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv. 273871; Sez. 4, n. 57361 del 29/11/2018, Petti, Rv. 274949). Nel caso di specie, le argomentazioni dei giudici di merito non si sono sottratte al relativo onere motivazionale;
affermando, con argomentazioni congrue e non palesemente illogiche, che le situazioni di tempo (caratterizzate dall'orario serale, condizioni climatiche avverse e visibilità non ottimale) e di luogo (trattandosi di strada sita in centro abitato con esercizi commerciali e attraversamenti pedonali) avrebbero dovuto imporre al conducente del veicolo di tenere una velocità inferiore rispetto a quella effettivamente tenuta in modo da potersi mettere in condizione - una volta avvistato il pedone - di porre in essere le necessarie manovre di rallentamento e di arresto. D'altra parte - in relazione alla fattispecie concreta in esame - vanno richiamati i costanti principi espressi da questa Corte in ordine agli obblighi imposti all'utente della strada nei confronti dei pedoni;
i quali trovano il loro parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e che si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentalli: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio dei pedoni). Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda 5 nell'attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti), vuoi violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 C.d.S. (tipico, quello dell'attraversamento della carreggiata al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali: ciò che risulta essersi verificato nel caso di interesse;
altrettanto tipico, quello dell'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate). Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui. Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o violativo di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe concausa dell'evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente: cfr. art. 41 c.p., comma 1), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Calarco, Rv. 255288; Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Landi, Rv. 281929). In ciò facendo applicazione dei corollari derivanti dal principio di affidamento, il quale - nel tema della responsabilità per sinistri stradali - comporta che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176; Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep.2023, Rv. 284093); ciò in quanto, in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova temperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientrante nel limite della prevedibilità (tra le altre, Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep.2018, Bonfrisco, Rv. 272223; Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023, Casano, Rv. 284093). Nel caso di specie, le argomentazioni dei giudici di merito sono state coerenti con i predetti principi;
affermando che - a fronte di una condotta ascritta al pedone da ritenersi imprudente ma rientrante nei limiti della prevedibilità - il conducente del veicolo aveva tenuto una velocità concretamente superiore a quella imposta dalle contingenti condizioni di tempo e di luogo, in tale modo non ponendosi nelle condizioni (specificamente richieste dalla regola cautelare prescritta dall'art.141, 6 comma 2, C.d.s.) di porre tempestivamente in atto le dovute manovre di emergenza al momento dell'attraversamento della sede stradale. Non si ravvisa, quindi - contrariamente all'assunto difensivo - alcun passaggio motivazione, sul punto, che possa ritenersi apodittico o autoevidente, con specifico riferimento alla deduzione in ordine al carattere non adeguato della velocità tenuta dal conducente del mezzo. 4. Il secondo motivo è inammissibile. Sulla base della prospettazione del ricorrente, atteso il raddoppio del termine di prescrizione per il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale (ai sensi dell'art.157, comma 6, come modificato dapprima dalla I. 5/12/2005, n.251, poi dal il. 23/05/2008, n.92, convertito nella I. 24/07/2008, n.125 e infine dalla 2:3/03/2016, n.41 mediante l'introduzione dell'art.589bis cod.pen.), il calcolo del raddoppio medesimo andrebbe effettuato sulla pena edittale massima concretamente applicabile al momento del fatto - e pari ad anni cinque - anziché sul termine di anni sei dettato dall'art.157, comma 1, cod.pen.,, il quale verrebbe in applicazione solo quale regola "suppletiva" in presenza di un termine che, sulla base del trattamento edittale, fosse inferiore alla predetta soglia. Con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione sarebbe pari, nel caso concreto, a dieci anni più un quarto (ai sensi dell'art.161, comma 2, cod.pen.) e quindi a dodici anni e mezzo. La prospettazione è manifestamente infondata. Sul punto, già Sez. 4, n. 20912 del 19/05/2021, Barchetti, Rv. 281244 aveva rilevato - in riferimento a fattispecie concreta riferita a fatto commesso dopo le modifiche introdotte dalla I. 251/2005 ma prima di quella introdotta dal d.l. 28/05/2008, n.92 che aveva portato la pena massima a sette anni per il reato previsto dall'art.589, comma 2, cod.pen. - che, in tema di prescrizione, la citata legge 251/2005 (c.d. ex Cirielli) ha riscritto l'art. 157 cod. pen., introducendo la regola per la quale la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;
mentre la normativa ha, inoltre, inserito per la prima volta la regola del raddoppio dei termini per alcuni reati fra i quali quello di cui all'art. 589, commi 2 e 3 cod. pen. Derivandone che, in caso di fatto commesso prima dell'entrata in vigore del d.l. 92/2008, il termine di estinzione per i reati che prevedono la pena massima di cinque anni di reclusione non è quello corrispondente al massimo della pena 7 t prevista bensì quello fissato in via sussidiaria dal legislatore con valenza generale, pari ad anni sei di reclusione. Nondimeno, secondo la previsione dell'art. 157, comma 6, cod. pen., tale termine è raddoppiato per il reato di cui all'art. 589, comma 2; ciò posto, si è rilevato che la regola del raddoppio introdotta con il richiamato art. 157, comma 6, cod. pen. non incide sulla pena edittale, bensì sul termine di prescrizione. E "poiché i commi che precedono il sesto nell'art. 157 c.p. attengono unicamente al termine "ordinario", ovvero quello che non tiene conto di eventuali sospensioni o interruzioni del medesimo, la regola del raddoppio si applica su tale termine e non su quello massimo (che infatti risulta dalla regola posta dall'art. 161, comma 2, c.p.). Per esemplificare, ove il termine ordinario sia quello di sei anni e quindi quello massimo di sette anni e sei mesi, il raddoppio del termine concerne la misura di sei anni, non quella di sette anni e sei mesi. Ove si determini una causa interruttiva o di sospensione del termine, la previsione dell'art. 161, comma 2. c.p., secondo la quale in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, condurrà a calcolare l'aumento sul termine raddoppiato, ovvero su dodici anni (e non sul termine di sette anni e sei mesi)" (Sez. 4, n. 3291/2017 del 5 ottobre 2016). Dunque, per il caso di reato commesso dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 (legge ex Cirielli) e prima dell'entrata in vigore del testo dell'art. 589 cod.pen., come risultante dall'art. 1 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2008, il termine di prescrizione ordinario, è pari ad anni dodici, ai sensi del sesto comma della norma, che ne prevede il raddoppio, aumentato, in forza del disposto dell'art. 161, comma 2, cod. pen., ad anni quindici (dodici anni più un quarto). In coerenza con il predetto principio, la successiva Sez. 4, n. 32456 del 06/07/2022, Riccardi, Rv. 283488, ha rilevato che il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, commesso non solo dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 cod. pen. ma anche dopo la modifica dell'art. 589, secondo comma, cod. pen. a opera del d.1, n. 92 del 2008, che ha innalzato il limite edittale da cinque a sette anni, è soggetto al termine di prescrizione di quattordici anni, in forza del raddoppio previsto dal comma sesto del citato art. 157, e al termine massimo di diciassette anni e sei mesi. Conseguendone che, atteso il regime applicabile ratione temporis (e corrispondente a quello previsto dal testo dell'art.589, comrna 2, cod.pen., risultante per effetto della modifica introdotta da1d.l. 92/2008), al momentp della pronuncia della sentenza di secondo grado, il termine massimo di prescrizione non era decorso. Il Consigliere estensore 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposte il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 febbraio 2024 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10669 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MRI Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 20/02/2024 RITENUTO IN FArrc• 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 07/05/2014 dal Tribunale di Napoli nei confronti di IO D'IA - imputato del reato previsto dall'art.589 cod.pen. - confermando la quantificazione della pena detentiva, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, in mesi otto di reclusione e con ,applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto. Era stato ascritto all'imputato di avere - nel percorrere a bordo della propria autovettura lungo la via Giustiniano, nel Comune di Napoli - cagionato il decesso di NC FI, uscito da un esercizio commerciale sito lungo la predetta via e intento all'attraversamento della sede stradale da destra verso sinistra;
in particolare, all'imputato era stato ascritto di avere determinato l'evento per negligenza, imprudenza o imperizia e per profili di colpa specifica consistenti nell'avere tenuto una velocità superiore rispetto a quella di 30 km orari consentita nel tratto in questione (in violazione dell'art.141, comma 1, C.d.s.), nel non avere adempiuto alle manovre necessarie in condizioni di sicurezza per realizzare l'arresto tempestivo del veicolo (in violazione dell'art.141, comma 2, C.d.s.) e nel non avere moderato la velocità in prossimità dell'intersezione tra via Giustiniano e via Piave, ove era sito l'attraversamento pedonale (in violarlone dell'art.141, comma 3, C.d.$). La Corte territoriale ha fatto richiamo, in punto di ricostruzione dell'evento, a quella operata dal Tribunale nella sentenza di primo grado;
argomentando che, dagli atti di causa, era emerso che la vettura condotta dell'imputato aveva impattato contro il pedone il quale, uscito da un esercizio commerciale e con un cartone contenente una pizza tra le mani, dopo essere passato tra due autovetture parcheggiate, stata iniziando l'attraversamento della sede stradala da destra verso sinistra rispetto alla direzione di marcia dell'autovettura. La Corte ha quindi rigettato il motivo di appello riguardante la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento letale;
ritenendo, in relazione alla specifica censura difensiva, come irrilevante l'assenza della precisa indicazione della velocità di marcia tenuta dall'imputato atteso che le situazioni di luogo e di tempo avrebbero comunque reso necessaria un'andatura inferiore rispetto a quella tenuta dal prevenuto e tale da porlo nella condizione di evitare eventuali comportamenti imprudenti altrui;
rilevando come risultasse provata la mancata attuazione di qualsiasi manovra d'emergenza, tanto in relazione all'art.141, comma 2, C.d.s. ma anche in riferimento all'art.145 C.d.s., attesa la mancata 2 osservanza dell'obbligo di massima prudenza in corrispondenza di un'intersezione, considerata la prevedibilità dell'evento rappresentato dall'attravèrsamento di un pedone e ciò anche in relazione ai limiti di applicazione del principio di affidamento;
ha quindi ritenuto che la penale responsabilità dell'imputato doveva ritenersi provata con corresponsabilità della persona offesa stimabile in una percentuale del 40%. Ha altresì rigettato il motivo inerente alla dedotta prescrizione del reato, atteso che la durata massima del termine era da intendersi fissata in anni sei, raddòppiato per la fattispecie in questione ai sensi dell'art.157, comma 6, cod.pen., con aumento - ai sensi dell'art.161, comma 2, cod.pen., calcolato sul termine di anni dodici;
con conseguente determinazione del tempo necessario a prescrivere in anni quindici, non ancora decorsi al momento della pronuncia della sentenza. In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte ha confermato l'entità della pena detentiva irrogata dal giudice di primo grado e rideterminando la sanzione accessoria in termini corrispondenti a quelli della pena detentiva, 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione IO D'IA, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. - il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla mancata descrizione della condotta colposa e della mancata indicazione della contrapposta condotta doverosa. Ha dedotto che, in considerazione della genericità della regola precauzionale e della concreta velocità tenuta dall'imputato, non si fosse nelle condizioni per distinguere la condotta tenuta dallo stesso rispetto a quella dell'"uomo avveduto e coscienzioso"; ha dedotto che la motivazione della Corte territoriale sarebbe stata solo apparente non esplicitando in quale modo la velocità tenuta non sarebbe stata adeguata alle condizioni di tempo e di luogo. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art.157, comma 6, cod.pen.. Ha dedotto che il criterio suppletivo previsto dalla riforma introdotta dalla I. n.251/2005 - in base al quale il tempo necessario a prescrivere non poteva essere inferiore ai sei anni in caso di delitti - era applicabile solo nel caso in cui il massimo edittale risultasse inferiore alla misura predetta;
ha quindi rilevato che, nel caso di specie, operando il raddoppio inserito nell'art.157, comma 5, cod.pen., il termine di prescrizione massimo doveva intendersi come di durata decennale in rapporto al trattamento edittale applicabile ratione temporis e pari ad anni cinque 3 di reclusione, con conseguente calcolo di un termine massimo pari ad anni dodici e mesi sei, da intendersi decorso il 18/10/2022, prima della pronuncia della sentenza di appello. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che, vertendosi - in punto di valutazione di responsabilità dell'odierno ricorrente - in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte;
tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617). 3. Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile, in quanto tendente a sollecitare un mero riesame in punto di fatto della ricostruzione degli eventi operata da parte dei giudici di merito e non ravvisandosi nel complessivo ragionamento probatorio dagli stessi seguito alcun vizio manifesto di illogicità; rilevando altresì che il ricorrente - nel ritenere che i giudici di merito non avrebbero individuato, nel caso di specie, la condotta cautelare concretamente violata da parte dell'imputato - omette, di fatto, di confrontarsi con l'apparato motivazionale posto alla base delle sentenze di condanna. Sul punto, va premesso che l'ipotesi accusatoria si fonda sulla dedotta violazione delle regole cautelari previsti dall'art..141, commi 1-3, C.d.s., le quali impongono di «regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione», di «conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in 'condizione 4 di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile» e di « regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici». Si tratta, pertanto, di regole cautelari di tipo "elastico" e che quindi necessitano, per la loro applicazione, di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare - al contrario di quelle cosiddette "rigide", che fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento - per cui è necessario, ai fini dell'accertamento dell'efficienza causale della condotta antidoverosa, procedere ad una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto (Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv. 273871; Sez. 4, n. 57361 del 29/11/2018, Petti, Rv. 274949). Nel caso di specie, le argomentazioni dei giudici di merito non si sono sottratte al relativo onere motivazionale;
affermando, con argomentazioni congrue e non palesemente illogiche, che le situazioni di tempo (caratterizzate dall'orario serale, condizioni climatiche avverse e visibilità non ottimale) e di luogo (trattandosi di strada sita in centro abitato con esercizi commerciali e attraversamenti pedonali) avrebbero dovuto imporre al conducente del veicolo di tenere una velocità inferiore rispetto a quella effettivamente tenuta in modo da potersi mettere in condizione - una volta avvistato il pedone - di porre in essere le necessarie manovre di rallentamento e di arresto. D'altra parte - in relazione alla fattispecie concreta in esame - vanno richiamati i costanti principi espressi da questa Corte in ordine agli obblighi imposti all'utente della strada nei confronti dei pedoni;
i quali trovano il loro parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e che si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentalli: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio dei pedoni). Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda 5 nell'attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti), vuoi violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 C.d.S. (tipico, quello dell'attraversamento della carreggiata al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali: ciò che risulta essersi verificato nel caso di interesse;
altrettanto tipico, quello dell'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate). Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui. Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o violativo di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe concausa dell'evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente: cfr. art. 41 c.p., comma 1), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Calarco, Rv. 255288; Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Landi, Rv. 281929). In ciò facendo applicazione dei corollari derivanti dal principio di affidamento, il quale - nel tema della responsabilità per sinistri stradali - comporta che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176; Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep.2023, Rv. 284093); ciò in quanto, in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova temperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientrante nel limite della prevedibilità (tra le altre, Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep.2018, Bonfrisco, Rv. 272223; Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023, Casano, Rv. 284093). Nel caso di specie, le argomentazioni dei giudici di merito sono state coerenti con i predetti principi;
affermando che - a fronte di una condotta ascritta al pedone da ritenersi imprudente ma rientrante nei limiti della prevedibilità - il conducente del veicolo aveva tenuto una velocità concretamente superiore a quella imposta dalle contingenti condizioni di tempo e di luogo, in tale modo non ponendosi nelle condizioni (specificamente richieste dalla regola cautelare prescritta dall'art.141, 6 comma 2, C.d.s.) di porre tempestivamente in atto le dovute manovre di emergenza al momento dell'attraversamento della sede stradale. Non si ravvisa, quindi - contrariamente all'assunto difensivo - alcun passaggio motivazione, sul punto, che possa ritenersi apodittico o autoevidente, con specifico riferimento alla deduzione in ordine al carattere non adeguato della velocità tenuta dal conducente del mezzo. 4. Il secondo motivo è inammissibile. Sulla base della prospettazione del ricorrente, atteso il raddoppio del termine di prescrizione per il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale (ai sensi dell'art.157, comma 6, come modificato dapprima dalla I. 5/12/2005, n.251, poi dal il. 23/05/2008, n.92, convertito nella I. 24/07/2008, n.125 e infine dalla 2:3/03/2016, n.41 mediante l'introduzione dell'art.589bis cod.pen.), il calcolo del raddoppio medesimo andrebbe effettuato sulla pena edittale massima concretamente applicabile al momento del fatto - e pari ad anni cinque - anziché sul termine di anni sei dettato dall'art.157, comma 1, cod.pen.,, il quale verrebbe in applicazione solo quale regola "suppletiva" in presenza di un termine che, sulla base del trattamento edittale, fosse inferiore alla predetta soglia. Con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione sarebbe pari, nel caso concreto, a dieci anni più un quarto (ai sensi dell'art.161, comma 2, cod.pen.) e quindi a dodici anni e mezzo. La prospettazione è manifestamente infondata. Sul punto, già Sez. 4, n. 20912 del 19/05/2021, Barchetti, Rv. 281244 aveva rilevato - in riferimento a fattispecie concreta riferita a fatto commesso dopo le modifiche introdotte dalla I. 251/2005 ma prima di quella introdotta dal d.l. 28/05/2008, n.92 che aveva portato la pena massima a sette anni per il reato previsto dall'art.589, comma 2, cod.pen. - che, in tema di prescrizione, la citata legge 251/2005 (c.d. ex Cirielli) ha riscritto l'art. 157 cod. pen., introducendo la regola per la quale la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;
mentre la normativa ha, inoltre, inserito per la prima volta la regola del raddoppio dei termini per alcuni reati fra i quali quello di cui all'art. 589, commi 2 e 3 cod. pen. Derivandone che, in caso di fatto commesso prima dell'entrata in vigore del d.l. 92/2008, il termine di estinzione per i reati che prevedono la pena massima di cinque anni di reclusione non è quello corrispondente al massimo della pena 7 t prevista bensì quello fissato in via sussidiaria dal legislatore con valenza generale, pari ad anni sei di reclusione. Nondimeno, secondo la previsione dell'art. 157, comma 6, cod. pen., tale termine è raddoppiato per il reato di cui all'art. 589, comma 2; ciò posto, si è rilevato che la regola del raddoppio introdotta con il richiamato art. 157, comma 6, cod. pen. non incide sulla pena edittale, bensì sul termine di prescrizione. E "poiché i commi che precedono il sesto nell'art. 157 c.p. attengono unicamente al termine "ordinario", ovvero quello che non tiene conto di eventuali sospensioni o interruzioni del medesimo, la regola del raddoppio si applica su tale termine e non su quello massimo (che infatti risulta dalla regola posta dall'art. 161, comma 2, c.p.). Per esemplificare, ove il termine ordinario sia quello di sei anni e quindi quello massimo di sette anni e sei mesi, il raddoppio del termine concerne la misura di sei anni, non quella di sette anni e sei mesi. Ove si determini una causa interruttiva o di sospensione del termine, la previsione dell'art. 161, comma 2. c.p., secondo la quale in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, condurrà a calcolare l'aumento sul termine raddoppiato, ovvero su dodici anni (e non sul termine di sette anni e sei mesi)" (Sez. 4, n. 3291/2017 del 5 ottobre 2016). Dunque, per il caso di reato commesso dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 (legge ex Cirielli) e prima dell'entrata in vigore del testo dell'art. 589 cod.pen., come risultante dall'art. 1 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2008, il termine di prescrizione ordinario, è pari ad anni dodici, ai sensi del sesto comma della norma, che ne prevede il raddoppio, aumentato, in forza del disposto dell'art. 161, comma 2, cod. pen., ad anni quindici (dodici anni più un quarto). In coerenza con il predetto principio, la successiva Sez. 4, n. 32456 del 06/07/2022, Riccardi, Rv. 283488, ha rilevato che il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, commesso non solo dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 cod. pen. ma anche dopo la modifica dell'art. 589, secondo comma, cod. pen. a opera del d.1, n. 92 del 2008, che ha innalzato il limite edittale da cinque a sette anni, è soggetto al termine di prescrizione di quattordici anni, in forza del raddoppio previsto dal comma sesto del citato art. 157, e al termine massimo di diciassette anni e sei mesi. Conseguendone che, atteso il regime applicabile ratione temporis (e corrispondente a quello previsto dal testo dell'art.589, comrna 2, cod.pen., risultante per effetto della modifica introdotta da1d.l. 92/2008), al momentp della pronuncia della sentenza di secondo grado, il termine massimo di prescrizione non era decorso. Il Consigliere estensore 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposte il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 febbraio 2024 Il Presidente