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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/06/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4031/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso),
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti GARZELLI FELIX e Parte_1
CANTORE ANTONIA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. FAILLA Controparte_1
MARIA PROVVIDENZA, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 14/05/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 19/09/2024, ha adito questo Parte_1
Tribunale per sentir modificare le condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 2139 del 13.07.2018, deducendo che il figlio , a partire dall'anno 2019 ed Per_1
il figlio , a partire dall'anno 2021, avevano di fatto trasferito la Persona_2
propria residenza presso quella del padre e che la figlia seppur ancora CP_2 convivente con la madre, aveva manifestato la volontà di trasferirsi preso il padre,
attese le violenze verbali perpetrate dalla nei confronti del marito e CP_1
della figlia stessa;
chiedeva quindi porsi a carico di il Controparte_1
pagamento del 50% delle rate di mutuo ancora gravanti sull'immobile e costituente la residenza familiare, nulla a titolo di concorso al mantenimento del figlio , nonché disporsi il collocamento della figlia presso Persona_2 CP_2
la residenza del padre con ogni consequenziale provvedimento.
Parte resistente , costituitasi in giudizio, Controparte_1
contestava le avverse deduzioni e richieste, chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza di prima comparizione del 20/01/2025 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio della causa in quanto pendevano trattative di bonario componimento;
all'udienza del 14/05/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevano definirsi il procedimento mediante l'emanazione di un provvedimento conforme all'accordo depositato in data 06/04/2025, sottoscritto dalle parti personalmente, con l'assistenza dei rispettivi difensori.
Sulla scorta di tali premesse, considerato che le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data 06/04/2025 risultano confacenti all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative, la domanda è fondata e merita accoglimento, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , a modifica delle condizioni di Controparte_1
divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Taranto n. 2139 del 13.7.2018, così
provvede: a) dichiara disciplinate le condizioni di affidamento, collocazione,
regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento della figlia minore , nonché le condizioni Persona_3
relative alla casa coniugale, in conformità alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 06/04/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4031/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso),
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti GARZELLI FELIX e Parte_1
CANTORE ANTONIA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. FAILLA Controparte_1
MARIA PROVVIDENZA, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 14/05/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 19/09/2024, ha adito questo Parte_1
Tribunale per sentir modificare le condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 2139 del 13.07.2018, deducendo che il figlio , a partire dall'anno 2019 ed Per_1
il figlio , a partire dall'anno 2021, avevano di fatto trasferito la Persona_2
propria residenza presso quella del padre e che la figlia seppur ancora CP_2 convivente con la madre, aveva manifestato la volontà di trasferirsi preso il padre,
attese le violenze verbali perpetrate dalla nei confronti del marito e CP_1
della figlia stessa;
chiedeva quindi porsi a carico di il Controparte_1
pagamento del 50% delle rate di mutuo ancora gravanti sull'immobile e costituente la residenza familiare, nulla a titolo di concorso al mantenimento del figlio , nonché disporsi il collocamento della figlia presso Persona_2 CP_2
la residenza del padre con ogni consequenziale provvedimento.
Parte resistente , costituitasi in giudizio, Controparte_1
contestava le avverse deduzioni e richieste, chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza di prima comparizione del 20/01/2025 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio della causa in quanto pendevano trattative di bonario componimento;
all'udienza del 14/05/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevano definirsi il procedimento mediante l'emanazione di un provvedimento conforme all'accordo depositato in data 06/04/2025, sottoscritto dalle parti personalmente, con l'assistenza dei rispettivi difensori.
Sulla scorta di tali premesse, considerato che le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data 06/04/2025 risultano confacenti all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative, la domanda è fondata e merita accoglimento, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , a modifica delle condizioni di Controparte_1
divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Taranto n. 2139 del 13.7.2018, così
provvede: a) dichiara disciplinate le condizioni di affidamento, collocazione,
regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento della figlia minore , nonché le condizioni Persona_3
relative alla casa coniugale, in conformità alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 06/04/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara