Art. 2.
Il prezzo di vendita del compendio al comune di Praia a Mare e' determinato dall'ufficio tecnico erariale ed approvato dall'intendenza di finanza competenti per territorio secondo i seguenti criteri:
a) per i singoli lotti in cui siano state realizzate opere stabili e durature, comunque di non facile sgombero, sulla base del doppio del valore in comune commercio del suolo occupato;
b) per le aree non edificate, secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Il prezzo di vendita del compendio al comune di Praia a Mare e' determinato dall'ufficio tecnico erariale ed approvato dall'intendenza di finanza competenti per territorio secondo i seguenti criteri:
a) per i singoli lotti in cui siano state realizzate opere stabili e durature, comunque di non facile sgombero, sulla base del doppio del valore in comune commercio del suolo occupato;
b) per le aree non edificate, secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni ed integrazioni.