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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/05/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2052/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2052/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] (Avv. ZARBO ALESSANDRO) Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. ALFANO PIETRO) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
1
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza cartolare del 13.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con ricorso depositato in data 1/10/2024, il ricorrente ha chiesto, a modifica delle condizioni contenute nel decreto emesso da questo Tribunale il 6/02/2020 -con il quale era stato regolamentato l'affidamento di (nata dalla relazione more uxorio tra le Persona_1 parti) - la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della minore;
che a sostegno della domanda, deduceva di aver perso il lavoro e di avere avuto, nel frattempo, un altro figlio;
che la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda e, in riconvenzionale, di disporre il pagamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro;
che, in assenza di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 13.5.2025 ritenuto che la domanda è infondata, tenuto conto che, dopo l'instaurazione del giudizio, il ricorrente ha trovato una nuova occupazione (v. contratto di lavoro in atti e busta paga con stipendio netto di euro 1.500,00); che la nascita di un altro figlio, non giustifica la riduzione dell'assegno, avuto riguardo all'entità dello stesso, che di poco si discosta dal minimo riconosciuto per prassi da questo Tribunale
(euro 250,00); che la domanda di pagamento diretto formulata dalla convenuta è inammissibile;
ciò in quanto ai sensi dell'art. 473 bis 37 cpc “Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo e della prole, dopo la costituzione in mora del debitore inadempiente …, può notificare il provvedimento … in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di danaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Ove il terzo non adempie, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute. …”; che le spese di lite devono essere compensate tenuto conto che il ricorrente ha trovato una occupazione dopo la notifica del ricorso;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza,
2 eccezione e difesa rigettata, così provvede: rigetta la domanda compensa le spese di lite
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 14.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)
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