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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/11/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
NN RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RR UI AR, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIA FULVIO CAZZANIGA 1 26100 CREMONA;
RICORRENTE contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dagli avv. VI MARCO
GI e VI AM, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIALE REGINA MARGHERITA N. 43, MILANO;
CONVENUTA OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertata e dichiarata, per le ragioni sopra esposte, l'illegittimità del licenziamento notificato alla ricorrente in data 08.05.2024, in via principale, dichiarare nullo il medesimo licenziamento e, per l'effetto, condannare la alla reintegrazione del Signor nel Controparte_2 Parte_1 posto di lavoro o, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, qualora il Signor Pt_1
intendesse esercitare la relativa opzione, condannare la società resistente al pagamento di
[...] una indennità sostituiva della reintegra pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura ritenuta equa;
condannare, altresì, la Società al versamento dei Controparte_1 contributi previdenziali e assistenziali spettati al Signor dal giorno del Parte_1 licenziamento al giorno dell'effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi legali.
Spese di causa in ogni caso rifuse».
Per la parte convenuta:
«Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis,
- Nel merito ed in via principale, respingere qualsiasi domanda proposta dal ricorrente nei confronti di CP_3
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.1.2025, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di accertare la nullità o l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società datrice di lavoro in data Controparte_1
8.5.2024 e, per l'effetto, condannare la convenuta alla sua reintegrazione in servizio e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge
Pag. 2 di 8 2. si è costituita in giudizio, chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. Ai sensi dell'art. 2119 c.c., ciascuna parte del rapporto di lavoro può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (c.d. giusta causa).
7. La contestazione disciplinare sfociata nel licenziamento per cui è causa è del seguente tenore (doc. 4 convenuta):
«Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 300/70 Le contestiamo quanto segue:
- Lei è rimasto assente dal lavoro senza fornire alcuna giustificazione nelle seguenti giornate: 08/04/2024 – 09/0/2024 – 10/04/2024 – 11/04/2024 – 12/04/2024 –
15/04/2024 – 16/04/2024 – 17/04/2024 – 18/04/2024 – 19/04/2024 –
22/04/2024 – 23/04/2024 – 24/04/2024».
8. A seguito della presentazione delle giustificazioni del lavoratore, la società ha intimato il licenziamento per giusta causa sulla base delle seguenti motivazioni
(doc. 3 ricorrente):
«Con riferimento alla contestazione in data 24.4.24 – che deve intendersi qui integralmente trascritta, abbiamo esaminato le giustificazioni da lei fornite con lettera in data 29.4.24 inoltrataci in data 7.5.24.
In sintesi:
a. Riteniamo giustificate le assenze per il 22, 23, 24 aprile 2024 per le quali Lei – sia pur tardivamente – ci ha rimesso certificati medici;
b. Non possiamo ritenere giustificate le assenze del 17 e 18 aprile 2024 in difetto di qualsiasi comunicato o documentazione attestante la fondatezza della circostanza;
c. Non possiamo ritenere giustificate le assenze del 8.4, 9.4, 10.4, 11.4, 12.4, 15.4, 16.4,
19.4 2024 in difetto di valida documentazione. Peraltro, non risulta che Lei abbia informato delle assenze il suo responsabile che né le stesse siano mai state autorizzate né tanto meno che Lei sia stato autorizzato ad inserire ferie nel portale ADP.
Pag. 3 di 8 Ora, dobbiamo necessariamente rilevare come 10 giorni di assenze ingiustificate – oggetto della contestazione – al netto delle tre giornate per le quali ha fornito certificato medico – integrino un gravissimo inadempimento che, oltre ad aver creato una obiettiva disfunzione all'organizzazione aziendale, ha leso definitivamente il vincolo fiduciario che costituisce il presupposto di qualsiasi rapporto di lavoro, legittimando, secondo le previsioni del CCNL che regola il rapporto, il recesso datoriale.
Le comunichiamo pertanto il licenziamento per giusta causa».
9. Sinteticamente, dunque, il licenziamento è stato intimato in quanto il ricorrente, essendo rimasto assente dal lavoro per complessivi 13 giorni durante il mese di aprile 2024, aveva, ad avviso dell'azienda, trasmesso documentazione idonea a giustificare l'assenza (specificamente, certificati medici) solo per 3 di questi giorni, dovendo quindi essere considerato assente ingiustificato per 10 giorni.
10. Secondo il ricorrente, al contrario, anche gli altri 10 giorni di assenza dovevano ritenersi giustificati, essendo stati dovuti a ragioni sanitarie che sarebbero state puntualmente comunicate al datore di lavoro, il quale avrebbe altresì autorizzato la fruizione di ferie per le giornate di assenza. Inoltre, le assenze delle giornate del
17 e del 18 aprile sarebbero state giustificate da un ricovero del figlio.
11. A supporto della sua tesi, il ricorrente ha prodotto alcuni estratti delle sue chat
WhatsApp con (Operation Manager della filiale di Parma) e Testimone_1 Per_1
(Operation Supervisor). Da tali messaggi risulta che:
[...]
- in data 5, 6 e 8 aprile 2024 il ricorrente ha informato dei suoi Tes_1
problemi di salute e questi si è limitato a riscontrare le comunicazioni
(mediante l'emoji del pollice alzato), senza che ciò possa però comportare un'autorizzazione delle assenze, ma una mera presa d'atto delle stesse in attesa dei relativi certificati medici (doc. 5 ricorrente);
- in data 12 aprile 2024, ha chiesto al ricorrente i numeri dei Per_1
certificati di malattia;
questi ha risposto che non riusciva a mettersi in contatto con il medico che avrebbe dovuto rilasciarli e ha prospettato la possibilità di usufruire di giorni di ferie;
ha risposto «si fa in tempo Per_1 ad andare a fine mese» (doc. 7 ricorrente).
Pag. 4 di 8 12. In ragione dell'ambiguità delle comunicazioni in atti, è stata ammessa prova testimoniale volta a chiarire se il ricorrente fosse effettivamente stato autorizzato a fruire di ferie per i giorni di assenza non coperti da certificati medici.
13. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_1
«Lavoro per la convenuta dal 2012. Sono Operation Manager: responsabile di alcune sedi.
Ricordo che io e il ricorrente ci scambiammo messaggi rispetto al fatto che non si fosse presentato al lavoro in alcuni giorni di aprile 2024. Confermo che i messaggi sono quelli prodotti sub doc. 5 ricorrente;
sono però solo alcuni dei messaggi. Nei giorni precedenti gli avevo chiesto se veniva o no al lavoro perché a volte non si presentava e non rispondeva al telefono.
Con riferimento alle assenze, posso dire che tutte le assenze per ferie devono essere inserite nel portale. Si tratta di un sito web in cui il dipendente può inserire la giornata di ferie, che poi viene approvata o negata dal responsabile. Non mi risulta che nelle giornate di aprile sia stato autorizzato a inserire le ferie perché non riusciva a ottenere il certificato di malattia: se le inseriva venivano approvate, se non sono state approvate vuol dire che non sono state inserite.
Con riferimento alla richiesta di rinunciare al ruolo di Depot Manager presso la filiale di
Parma per essere trasferito a Cremona, non ricordo la data precisa ma confermo che mi chiese questa cosa: gli dissi di fare la formale richiesta che doveva essere valutata dagli uffici competenti.
Non gli dissi che poteva usufruire delle ferie in attesa del riscontro della richiesta di ricollocamento;
nell'attesa doveva venire regolarmente alla sua sede di adibizione a
Parma.
ADR è vero che le ferie possono essere inserite fino alla fine del mese, ma se uno è assente per una serie di giorni in qualche modo questo deve essere autorizzato.
Il portale delle ferie lo chiamiamo ADP;
non ricordo specificamente se il nome della procedura di inserimento delle ferie si chiami PE21.
ADR non ho mai autorizzato verbalmente le ferie richieste da autorizzavo le ferie Pt_1 richieste nel portale. Nei messaggi whatsapp con l'emoticon del pollice intendevo che prendevo atto di quello che mi veniva riferito, fermo restando che l'assenza doveva essere autorizzata con la procedura apposita».
14. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Per_1
«Lavoro per la convenuta dal 2013; precedentemente lavoravo per la precedente proprietà. Sono impiegata operativa.
Pag. 5 di 8 Confermo che io e il ricorrete che ci scambiammo messaggi ad aprile 2024, mi pare il 9 o il 10; mi scrisse che non si sentiva bene e che non sarebbe venuto al lavoro. Risposi di farmi sapere se e quando sarebbe rientrato.
Confermo che i messaggi sono quelli di cui allo screenshot sub doc. 7 ricorrente.
Nei successivi giorni di assenza non ricordo di avere ricevuto altri messaggi dal ricorrente.
ADR con riferimento al messaggio in cui dicevo che si fa tempo fino a fine mese, intendevo per la trasmissione del certificato di malattia, dato che a fine mese viene fatto un controllo incrociato con il sito dell CP_4
Per quanto riguarda la procedura di richiesta delle ferie, c'è un portale aziendale chiamato
ADP; ciascun dipendente ha una sua password di accesso e può inserire le giornate di ferie concordate con il superiore;
la richiesta viene poi trasmessa al responsabile che la approva o la nega.
ADR per l'inserimento nel portale le ferie vanno inserite appena concordate e comunque prima della fruizione del giorno di assenza.
Confermo che la procedura per fruire delle ferie si chiama PE21.
Non so se il ricorrente avesse concordato ferie con il superiore;
non mi pare che siano state inserite nel portale.
Non ero al corrente che il ricorrente avesse richiesto di essere trasferito.
ADR confermo che la fruizione delle ferie è autorizzata con la mail del responsabile;
in assenza di questa mail l'assenza non può ritenersi autorizzata.
ADR la richiesta dei giorni di ferie può essere inserita a livello tecnico sul portale fino alla fine del mese;
successivamente il sistema non consente più l'inserimento dei giorni di ferie.
Ribadisco che comunque la richiesta deve essere inoltrata prima del giorno di assenza».
15. Sulla base di quanto riferito dai testimoni, si ritiene accertato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non vi sia stata alcuna autorizzazione da parte della società al godimento “posticipato” delle ferie per i giorni di assenza del ricorrente.
16. In particolare, entrambi i testi hanno confermato che la richiesta delle ferie, all'interno della società convenuta, doveva necessariamente essere inoltrata attraverso l'apposito portale informatico denominato “ADP”, mediante l'esperimento della procedura c.d. PE21, come peraltro espressamente previsto dal regolamento aziendale prodotto in atti (doc. 2 convenuta).
Pag. 6 di 8 17. Non ha quindi trovato riscontro l'allegazione di parte ricorrente in merito all'avvenuta autorizzazione della prestazione di ferie sino al riscontro della sua richiesta – presentata con mail del 22.4.2024 (doc. 7 convenuta) – di ricollocamento presso la filiale di Cremona con contestuale rinuncia all'incarico di
Depot Manager presso la filiale di Parma.
18. La teste ha poi chiarito che, comunicando al ricorrente che “si faceva in Per_1
tempo fino a fine mese”, si riferiva alla trasmissione dei certificati di malattia e non all'inserimento delle ferie, dato che le stesse devono pacificamente essere autorizzate prima della loro fruizione e non “postumamente”. In ogni caso, si trattava di messaggio ambiguo in quanto potenzialmente interpretabile come riferibile tanto ai certificati di malattia quanto ai giorni di ferie;
mentre solamente una autorizzazione esplicita e univoca avrebbe potenzialmente legittimato una aperta deroga alle previsioni del regolamento.
19. Ciò, peraltro, rende irrilevante la circostanza che i giorni di ferie possano tecnicamente essere inseriti a sistema sino alla fine del mese di fruizione, dato che riguarda il piano della fattibilità informatica della registrazione delle vicende del rapporto di lavoro sul programma gestionale utilizzato, ma non influisce in alcun modo sulla vincolatività delle regole aziendali: risultando anche fin troppo ovvio rilevare che non tutto ciò che può essere messo in essere sul piano pratico risulta per ciò solo lecito.
20. Per lo stesso motivo, non assume rilevanza il fatto che, successivamente alla lettera di contestazione disciplinare, sia stato inibito al ricorrente l'accesso al portale aziendale, dato che l'inserimento della richiesta dei giorni di ferie sarebbe stata del tutto inutile, essendo comunque successiva alla fruizione degli stessi.
21. Quanto ai giorni di assenza per il ricovero del figlio, il ricorrente non aveva trasmesso alcuna documentazione comprovante tale circostanza;
nella presente sede giudiziale, è stata invero prodotta una cartella clinica che attesta l'effettivo ricovero in quei giorni, dalla quale risulta però la sola presenza della madre del minore (doc. 9 ricorrente).
Pag. 7 di 8 22. Risulta quindi dimostrata la sussistenza materiale del fatto contestato al lavoratore, ossia l'assenza non giustificata dal lavoro per dieci giornate nel corso del mese di aprile 2024.
23. Né vi può essere alcun dubbio dell'idoneità della condotta a giustificare il recesso datoriale, essendo pacifico che il CCNL Commercio, applicabile al rapporto, legittima il licenziamento per giusta causa per assenze non giustificate di durata superiore a tre giorni (doc. 9 convenuta); ciò, peraltro, renderebbe il licenziamento pienamente giustificato anche qualora si volessero decurtare dai giorni di assenza ingiustificata anche i due giorni di ricovero del figlio del ricorrente.
24.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
25. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, anche tenuto conto della mancata adesione del ricorrente alla proposta conciliativa del giudice, che era invece stata accettata dalla parte convenuta (cfr. verbale di udienza del 20.3.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per Controparte_1 compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 19/11/2025
Il giudice
Matteo NN RE
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
NN RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RR UI AR, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIA FULVIO CAZZANIGA 1 26100 CREMONA;
RICORRENTE contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dagli avv. VI MARCO
GI e VI AM, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIALE REGINA MARGHERITA N. 43, MILANO;
CONVENUTA OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertata e dichiarata, per le ragioni sopra esposte, l'illegittimità del licenziamento notificato alla ricorrente in data 08.05.2024, in via principale, dichiarare nullo il medesimo licenziamento e, per l'effetto, condannare la alla reintegrazione del Signor nel Controparte_2 Parte_1 posto di lavoro o, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, qualora il Signor Pt_1
intendesse esercitare la relativa opzione, condannare la società resistente al pagamento di
[...] una indennità sostituiva della reintegra pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura ritenuta equa;
condannare, altresì, la Società al versamento dei Controparte_1 contributi previdenziali e assistenziali spettati al Signor dal giorno del Parte_1 licenziamento al giorno dell'effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi legali.
Spese di causa in ogni caso rifuse».
Per la parte convenuta:
«Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis,
- Nel merito ed in via principale, respingere qualsiasi domanda proposta dal ricorrente nei confronti di CP_3
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.1.2025, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di accertare la nullità o l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società datrice di lavoro in data Controparte_1
8.5.2024 e, per l'effetto, condannare la convenuta alla sua reintegrazione in servizio e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge
Pag. 2 di 8 2. si è costituita in giudizio, chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. Ai sensi dell'art. 2119 c.c., ciascuna parte del rapporto di lavoro può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (c.d. giusta causa).
7. La contestazione disciplinare sfociata nel licenziamento per cui è causa è del seguente tenore (doc. 4 convenuta):
«Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 300/70 Le contestiamo quanto segue:
- Lei è rimasto assente dal lavoro senza fornire alcuna giustificazione nelle seguenti giornate: 08/04/2024 – 09/0/2024 – 10/04/2024 – 11/04/2024 – 12/04/2024 –
15/04/2024 – 16/04/2024 – 17/04/2024 – 18/04/2024 – 19/04/2024 –
22/04/2024 – 23/04/2024 – 24/04/2024».
8. A seguito della presentazione delle giustificazioni del lavoratore, la società ha intimato il licenziamento per giusta causa sulla base delle seguenti motivazioni
(doc. 3 ricorrente):
«Con riferimento alla contestazione in data 24.4.24 – che deve intendersi qui integralmente trascritta, abbiamo esaminato le giustificazioni da lei fornite con lettera in data 29.4.24 inoltrataci in data 7.5.24.
In sintesi:
a. Riteniamo giustificate le assenze per il 22, 23, 24 aprile 2024 per le quali Lei – sia pur tardivamente – ci ha rimesso certificati medici;
b. Non possiamo ritenere giustificate le assenze del 17 e 18 aprile 2024 in difetto di qualsiasi comunicato o documentazione attestante la fondatezza della circostanza;
c. Non possiamo ritenere giustificate le assenze del 8.4, 9.4, 10.4, 11.4, 12.4, 15.4, 16.4,
19.4 2024 in difetto di valida documentazione. Peraltro, non risulta che Lei abbia informato delle assenze il suo responsabile che né le stesse siano mai state autorizzate né tanto meno che Lei sia stato autorizzato ad inserire ferie nel portale ADP.
Pag. 3 di 8 Ora, dobbiamo necessariamente rilevare come 10 giorni di assenze ingiustificate – oggetto della contestazione – al netto delle tre giornate per le quali ha fornito certificato medico – integrino un gravissimo inadempimento che, oltre ad aver creato una obiettiva disfunzione all'organizzazione aziendale, ha leso definitivamente il vincolo fiduciario che costituisce il presupposto di qualsiasi rapporto di lavoro, legittimando, secondo le previsioni del CCNL che regola il rapporto, il recesso datoriale.
Le comunichiamo pertanto il licenziamento per giusta causa».
9. Sinteticamente, dunque, il licenziamento è stato intimato in quanto il ricorrente, essendo rimasto assente dal lavoro per complessivi 13 giorni durante il mese di aprile 2024, aveva, ad avviso dell'azienda, trasmesso documentazione idonea a giustificare l'assenza (specificamente, certificati medici) solo per 3 di questi giorni, dovendo quindi essere considerato assente ingiustificato per 10 giorni.
10. Secondo il ricorrente, al contrario, anche gli altri 10 giorni di assenza dovevano ritenersi giustificati, essendo stati dovuti a ragioni sanitarie che sarebbero state puntualmente comunicate al datore di lavoro, il quale avrebbe altresì autorizzato la fruizione di ferie per le giornate di assenza. Inoltre, le assenze delle giornate del
17 e del 18 aprile sarebbero state giustificate da un ricovero del figlio.
11. A supporto della sua tesi, il ricorrente ha prodotto alcuni estratti delle sue chat
WhatsApp con (Operation Manager della filiale di Parma) e Testimone_1 Per_1
(Operation Supervisor). Da tali messaggi risulta che:
[...]
- in data 5, 6 e 8 aprile 2024 il ricorrente ha informato dei suoi Tes_1
problemi di salute e questi si è limitato a riscontrare le comunicazioni
(mediante l'emoji del pollice alzato), senza che ciò possa però comportare un'autorizzazione delle assenze, ma una mera presa d'atto delle stesse in attesa dei relativi certificati medici (doc. 5 ricorrente);
- in data 12 aprile 2024, ha chiesto al ricorrente i numeri dei Per_1
certificati di malattia;
questi ha risposto che non riusciva a mettersi in contatto con il medico che avrebbe dovuto rilasciarli e ha prospettato la possibilità di usufruire di giorni di ferie;
ha risposto «si fa in tempo Per_1 ad andare a fine mese» (doc. 7 ricorrente).
Pag. 4 di 8 12. In ragione dell'ambiguità delle comunicazioni in atti, è stata ammessa prova testimoniale volta a chiarire se il ricorrente fosse effettivamente stato autorizzato a fruire di ferie per i giorni di assenza non coperti da certificati medici.
13. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_1
«Lavoro per la convenuta dal 2012. Sono Operation Manager: responsabile di alcune sedi.
Ricordo che io e il ricorrente ci scambiammo messaggi rispetto al fatto che non si fosse presentato al lavoro in alcuni giorni di aprile 2024. Confermo che i messaggi sono quelli prodotti sub doc. 5 ricorrente;
sono però solo alcuni dei messaggi. Nei giorni precedenti gli avevo chiesto se veniva o no al lavoro perché a volte non si presentava e non rispondeva al telefono.
Con riferimento alle assenze, posso dire che tutte le assenze per ferie devono essere inserite nel portale. Si tratta di un sito web in cui il dipendente può inserire la giornata di ferie, che poi viene approvata o negata dal responsabile. Non mi risulta che nelle giornate di aprile sia stato autorizzato a inserire le ferie perché non riusciva a ottenere il certificato di malattia: se le inseriva venivano approvate, se non sono state approvate vuol dire che non sono state inserite.
Con riferimento alla richiesta di rinunciare al ruolo di Depot Manager presso la filiale di
Parma per essere trasferito a Cremona, non ricordo la data precisa ma confermo che mi chiese questa cosa: gli dissi di fare la formale richiesta che doveva essere valutata dagli uffici competenti.
Non gli dissi che poteva usufruire delle ferie in attesa del riscontro della richiesta di ricollocamento;
nell'attesa doveva venire regolarmente alla sua sede di adibizione a
Parma.
ADR è vero che le ferie possono essere inserite fino alla fine del mese, ma se uno è assente per una serie di giorni in qualche modo questo deve essere autorizzato.
Il portale delle ferie lo chiamiamo ADP;
non ricordo specificamente se il nome della procedura di inserimento delle ferie si chiami PE21.
ADR non ho mai autorizzato verbalmente le ferie richieste da autorizzavo le ferie Pt_1 richieste nel portale. Nei messaggi whatsapp con l'emoticon del pollice intendevo che prendevo atto di quello che mi veniva riferito, fermo restando che l'assenza doveva essere autorizzata con la procedura apposita».
14. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Per_1
«Lavoro per la convenuta dal 2013; precedentemente lavoravo per la precedente proprietà. Sono impiegata operativa.
Pag. 5 di 8 Confermo che io e il ricorrete che ci scambiammo messaggi ad aprile 2024, mi pare il 9 o il 10; mi scrisse che non si sentiva bene e che non sarebbe venuto al lavoro. Risposi di farmi sapere se e quando sarebbe rientrato.
Confermo che i messaggi sono quelli di cui allo screenshot sub doc. 7 ricorrente.
Nei successivi giorni di assenza non ricordo di avere ricevuto altri messaggi dal ricorrente.
ADR con riferimento al messaggio in cui dicevo che si fa tempo fino a fine mese, intendevo per la trasmissione del certificato di malattia, dato che a fine mese viene fatto un controllo incrociato con il sito dell CP_4
Per quanto riguarda la procedura di richiesta delle ferie, c'è un portale aziendale chiamato
ADP; ciascun dipendente ha una sua password di accesso e può inserire le giornate di ferie concordate con il superiore;
la richiesta viene poi trasmessa al responsabile che la approva o la nega.
ADR per l'inserimento nel portale le ferie vanno inserite appena concordate e comunque prima della fruizione del giorno di assenza.
Confermo che la procedura per fruire delle ferie si chiama PE21.
Non so se il ricorrente avesse concordato ferie con il superiore;
non mi pare che siano state inserite nel portale.
Non ero al corrente che il ricorrente avesse richiesto di essere trasferito.
ADR confermo che la fruizione delle ferie è autorizzata con la mail del responsabile;
in assenza di questa mail l'assenza non può ritenersi autorizzata.
ADR la richiesta dei giorni di ferie può essere inserita a livello tecnico sul portale fino alla fine del mese;
successivamente il sistema non consente più l'inserimento dei giorni di ferie.
Ribadisco che comunque la richiesta deve essere inoltrata prima del giorno di assenza».
15. Sulla base di quanto riferito dai testimoni, si ritiene accertato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non vi sia stata alcuna autorizzazione da parte della società al godimento “posticipato” delle ferie per i giorni di assenza del ricorrente.
16. In particolare, entrambi i testi hanno confermato che la richiesta delle ferie, all'interno della società convenuta, doveva necessariamente essere inoltrata attraverso l'apposito portale informatico denominato “ADP”, mediante l'esperimento della procedura c.d. PE21, come peraltro espressamente previsto dal regolamento aziendale prodotto in atti (doc. 2 convenuta).
Pag. 6 di 8 17. Non ha quindi trovato riscontro l'allegazione di parte ricorrente in merito all'avvenuta autorizzazione della prestazione di ferie sino al riscontro della sua richiesta – presentata con mail del 22.4.2024 (doc. 7 convenuta) – di ricollocamento presso la filiale di Cremona con contestuale rinuncia all'incarico di
Depot Manager presso la filiale di Parma.
18. La teste ha poi chiarito che, comunicando al ricorrente che “si faceva in Per_1
tempo fino a fine mese”, si riferiva alla trasmissione dei certificati di malattia e non all'inserimento delle ferie, dato che le stesse devono pacificamente essere autorizzate prima della loro fruizione e non “postumamente”. In ogni caso, si trattava di messaggio ambiguo in quanto potenzialmente interpretabile come riferibile tanto ai certificati di malattia quanto ai giorni di ferie;
mentre solamente una autorizzazione esplicita e univoca avrebbe potenzialmente legittimato una aperta deroga alle previsioni del regolamento.
19. Ciò, peraltro, rende irrilevante la circostanza che i giorni di ferie possano tecnicamente essere inseriti a sistema sino alla fine del mese di fruizione, dato che riguarda il piano della fattibilità informatica della registrazione delle vicende del rapporto di lavoro sul programma gestionale utilizzato, ma non influisce in alcun modo sulla vincolatività delle regole aziendali: risultando anche fin troppo ovvio rilevare che non tutto ciò che può essere messo in essere sul piano pratico risulta per ciò solo lecito.
20. Per lo stesso motivo, non assume rilevanza il fatto che, successivamente alla lettera di contestazione disciplinare, sia stato inibito al ricorrente l'accesso al portale aziendale, dato che l'inserimento della richiesta dei giorni di ferie sarebbe stata del tutto inutile, essendo comunque successiva alla fruizione degli stessi.
21. Quanto ai giorni di assenza per il ricovero del figlio, il ricorrente non aveva trasmesso alcuna documentazione comprovante tale circostanza;
nella presente sede giudiziale, è stata invero prodotta una cartella clinica che attesta l'effettivo ricovero in quei giorni, dalla quale risulta però la sola presenza della madre del minore (doc. 9 ricorrente).
Pag. 7 di 8 22. Risulta quindi dimostrata la sussistenza materiale del fatto contestato al lavoratore, ossia l'assenza non giustificata dal lavoro per dieci giornate nel corso del mese di aprile 2024.
23. Né vi può essere alcun dubbio dell'idoneità della condotta a giustificare il recesso datoriale, essendo pacifico che il CCNL Commercio, applicabile al rapporto, legittima il licenziamento per giusta causa per assenze non giustificate di durata superiore a tre giorni (doc. 9 convenuta); ciò, peraltro, renderebbe il licenziamento pienamente giustificato anche qualora si volessero decurtare dai giorni di assenza ingiustificata anche i due giorni di ricovero del figlio del ricorrente.
24.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
25. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, anche tenuto conto della mancata adesione del ricorrente alla proposta conciliativa del giudice, che era invece stata accettata dalla parte convenuta (cfr. verbale di udienza del 20.3.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per Controparte_1 compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 19/11/2025
Il giudice
Matteo NN RE
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