CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1128/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
COSTA GI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3140/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 295802025000001147000 TARSU/TIA proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033643847000 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033643847000 TARI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037687310000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037687310000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037687310000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 479/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare: In via preliminare 1.annullabilità ex art.
7.bis e 7. sexies legge 212/2000 dell'opposto fermo per mancata rituale notifica delle cartelle, atto presupposto, ciò in violazione ovvero falsa applicazione dell'art.50 comma 2 dpr.602/73 in combinato disposto con gli articoli 25 e 26 dpr.602/73,60 dpr.600/73,137 cpc nonchè del tetragono principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria”;
2. annullabilità dell'opposto fermo ex art.
7.bis legge 212/2000, per mancata adozione, secondo legge ed alle varie scadenze da essa singolarmente previste, dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini di prescrizione (tre, cinque o dieci anni) che, comunque sono tutti in ispecie spirati con il decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. (iidd e iva), del termine quinquennale ex artt. 2948 co. 1, n.4 (interessi) 20 co.3 – dlgs 472/97 (sanzioni) 3 co. 9 lett.b – legge n.335/95 (contributi ivs) e del termine triennale ex art.5 – d.l. 938/82 (tassa automobilistica);
3.eccezione di nullità del fermo e degli atti prodromici per violazione dell'art.25 dpr 602/73 per la mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche;
4.La nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art.7
L.212/2000; 5. La nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito.
-Condannare le resistenti al pagamento delle spese di giudizio da distrarre in favore del dott. Difensore_1 che si dichiara antistatario per aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.
Resistente ADER : 2) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
3) Accertare e dichiarare che gli avvisi di intimazione sotteso alla cartella è stato notificato e per l'effetto dichiarare dovuto l'importo della cartella di pagamento 4) Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio con attribuzione al procuratore costituito;
5) In via di estremo subordine e con ogni salvezza, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda in relazione al merito della pretesa, accertata la carenza di qualsivoglia responsabilità sul punto del concessionario, dichiarare l'ente impositore, in persona del legale rapp.te p.t, unico responsabile per eventuali errori o prescrizioni dei crediti iscritti a ruolo, con la conseguente esclusiva eventualecondanna unicamente del medesimo ente impositore citato in causa, tenendo indene la concessionaria da qualsiasi condanna.
Resistente ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione: 1) ritenere e dichiarare il ricorso inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato, per tutte le motivazioni sopra espresse;
2) per l'effetto, statuire la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per la debenza delle somme dovute.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina la Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo
n.295802025000001147/000 che in data 04/02/2025 Agenzia delle Entrate-Riscossione gli aveva notificato nella parte relativa al richiesto pagamento di € 5.518,79 per TARI. Eccepiva l'omessa notifica di alcun atto prodromico e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per la tardiva notifica dell'atto impugnato.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque controdeducendo sui motivi di ricorso.
Anche ATO Me 1 s.p.a in liquidazione si è costituita in giudizio avversando le richieste difensive.
Con successiva memoria illustrativa il ricorrente insisteva nelle proprie richieste e difese.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'atto è stato impugnato limitatamente ai carichi riguardanti la Tari rispetto ai quali - per come ritualmente documentato dalla resistente ADER - risultano regolari le notifiche degli atti prodromici richiamati nel preavviso. E segnatamente si tratta della notifica della cartella n. 29520230033643847000, relativa alla
TARI 2006 e 2007, la quale è stata effettuata in data 16.01.2024 via pec nonchè della notifica della cartella n. 2952024003768731000, relativa a TARI 2010, 2011 e 2012, avvenuta anch'essa via pec in data
17.06.2024.
La produzione documentale della resistente è pienamente utilizzabile e resiste, ad avviso di questo giudice, all'eccezione sollevata dal ricorrente con le memorie illustrative laddove si deduce l'inutilizzabilità dei documenti prodotti da controparte poichè non contengono l'attestazione di conformità in violazione dell'art. 25 bis dlgs 546.92 che prevede che "Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale".
Detta norma invero è certamente applicabile ratione temporis all'odierno giudizio atteso che il ricorso è stato notificato in data successiva all'1 settembre 2024 ex dlgs 2023/220; purtuttavia - a prescindere dalla poco felice locuzione introdotta con termine palesemente atecnico, secondo la quale il giudice non "tiene conto" dei documenti privi di attestazione di confomità -ad avviso del Collegio, e nei termini in cui è stata la questione oggi sollevata, detta disposizione deve essere affiancata quanto meno da un principio di prospettazione delle difformità esistenti tra l'originale e l'atto prodotto;
difformità che nel caso di specie in nessun modo - con l'eccezione dispiegata oralmente in udienza - parte ricorrente ha sollevato. In buona sostanza una lettura fondata sull'effettiva ratio della disposizione (che sanzioni, cioè, una inutilizzabilità tipizzata, volta alla concreta manifestazione di un effettivo principio di contestazione della parte avverso la quale la documentazione sia stata prodotta) non può giungere alla conclusione ell'inutlizzabilità tout court dei documenti privi di attestazione di conformità. Ed in tal senso pertanto l'eccezione difensiva deve essere disattesa.
Il ricorrente non ha proceduto ad impugnare nessuna delle citate cartelle di pagamento che, pertanto sono divenute definitive con l'ulteriore conseguenza dell'irretrattabilità del credito.
Infatti, l'affermata validità delle notifiche comporta la inammissibilità delle censure rivolte avverso le cartelle di pagamento in punto di validità della notifica, in quanto, non venendo in discussione la esistenza ed effettività delle notifiche ma soltanto la validità delle stesse per ritenuta inosservanza del procedimento notificatorio, sarebbe stato onere del contribuente prospettarle nell'impugnazione avverso le cartelle precedentemente notificate.
La Suprema Corte, con orientamento univoco, ha enunciato il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo,
o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (Cass. Sez.6
T, ordinanza n. 1901 del 28 gennaio 2020).
La irretrattabilità del credito portato dalle cartelle di pagamento, una volta rimaste non impugnate nel termine di legge, comporta che la pretesa tributaria non possa più essere posta in discussione in caso di notifica di successivo atto impositivo e/o di riscossione, tanto è vero che tale successivo atto, per il disposto dell'articolo
19 d.lgs. n. 546/1992 può essere impugnato solo per vizi propri.
Discende, quindi, l'inammissibilità delle eccezioni con le quali il ricorrente contesta la validità/ritualità delle cartelle di pagamento sottese preavviso di fermo impugnato, in quanto si tratta di eccezioni che avrebbero dovuto – tempestivamente – essere sollevate mediante impugnazione delle singole cartelle di pagamento.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore di Agenzia delle Entrate Riscossione e di ATO ME 1 s.p.a..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della resistente ATO Me 1 s.p.a. nonchè del procuratore antistatario di ADER, che liquida in complessivi € 1400,00 per ciascuna parte, oltre IVA ed accessori come per legge.
Messina 29 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
dr.EP TA
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
COSTA GI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3140/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 295802025000001147000 TARSU/TIA proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033643847000 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033643847000 TARI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037687310000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037687310000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037687310000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 479/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare: In via preliminare 1.annullabilità ex art.
7.bis e 7. sexies legge 212/2000 dell'opposto fermo per mancata rituale notifica delle cartelle, atto presupposto, ciò in violazione ovvero falsa applicazione dell'art.50 comma 2 dpr.602/73 in combinato disposto con gli articoli 25 e 26 dpr.602/73,60 dpr.600/73,137 cpc nonchè del tetragono principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria”;
2. annullabilità dell'opposto fermo ex art.
7.bis legge 212/2000, per mancata adozione, secondo legge ed alle varie scadenze da essa singolarmente previste, dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini di prescrizione (tre, cinque o dieci anni) che, comunque sono tutti in ispecie spirati con il decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. (iidd e iva), del termine quinquennale ex artt. 2948 co. 1, n.4 (interessi) 20 co.3 – dlgs 472/97 (sanzioni) 3 co. 9 lett.b – legge n.335/95 (contributi ivs) e del termine triennale ex art.5 – d.l. 938/82 (tassa automobilistica);
3.eccezione di nullità del fermo e degli atti prodromici per violazione dell'art.25 dpr 602/73 per la mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche;
4.La nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art.7
L.212/2000; 5. La nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito.
-Condannare le resistenti al pagamento delle spese di giudizio da distrarre in favore del dott. Difensore_1 che si dichiara antistatario per aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.
Resistente ADER : 2) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
3) Accertare e dichiarare che gli avvisi di intimazione sotteso alla cartella è stato notificato e per l'effetto dichiarare dovuto l'importo della cartella di pagamento 4) Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio con attribuzione al procuratore costituito;
5) In via di estremo subordine e con ogni salvezza, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda in relazione al merito della pretesa, accertata la carenza di qualsivoglia responsabilità sul punto del concessionario, dichiarare l'ente impositore, in persona del legale rapp.te p.t, unico responsabile per eventuali errori o prescrizioni dei crediti iscritti a ruolo, con la conseguente esclusiva eventualecondanna unicamente del medesimo ente impositore citato in causa, tenendo indene la concessionaria da qualsiasi condanna.
Resistente ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione: 1) ritenere e dichiarare il ricorso inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato, per tutte le motivazioni sopra espresse;
2) per l'effetto, statuire la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per la debenza delle somme dovute.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina la Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo
n.295802025000001147/000 che in data 04/02/2025 Agenzia delle Entrate-Riscossione gli aveva notificato nella parte relativa al richiesto pagamento di € 5.518,79 per TARI. Eccepiva l'omessa notifica di alcun atto prodromico e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per la tardiva notifica dell'atto impugnato.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque controdeducendo sui motivi di ricorso.
Anche ATO Me 1 s.p.a in liquidazione si è costituita in giudizio avversando le richieste difensive.
Con successiva memoria illustrativa il ricorrente insisteva nelle proprie richieste e difese.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'atto è stato impugnato limitatamente ai carichi riguardanti la Tari rispetto ai quali - per come ritualmente documentato dalla resistente ADER - risultano regolari le notifiche degli atti prodromici richiamati nel preavviso. E segnatamente si tratta della notifica della cartella n. 29520230033643847000, relativa alla
TARI 2006 e 2007, la quale è stata effettuata in data 16.01.2024 via pec nonchè della notifica della cartella n. 2952024003768731000, relativa a TARI 2010, 2011 e 2012, avvenuta anch'essa via pec in data
17.06.2024.
La produzione documentale della resistente è pienamente utilizzabile e resiste, ad avviso di questo giudice, all'eccezione sollevata dal ricorrente con le memorie illustrative laddove si deduce l'inutilizzabilità dei documenti prodotti da controparte poichè non contengono l'attestazione di conformità in violazione dell'art. 25 bis dlgs 546.92 che prevede che "Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale".
Detta norma invero è certamente applicabile ratione temporis all'odierno giudizio atteso che il ricorso è stato notificato in data successiva all'1 settembre 2024 ex dlgs 2023/220; purtuttavia - a prescindere dalla poco felice locuzione introdotta con termine palesemente atecnico, secondo la quale il giudice non "tiene conto" dei documenti privi di attestazione di confomità -ad avviso del Collegio, e nei termini in cui è stata la questione oggi sollevata, detta disposizione deve essere affiancata quanto meno da un principio di prospettazione delle difformità esistenti tra l'originale e l'atto prodotto;
difformità che nel caso di specie in nessun modo - con l'eccezione dispiegata oralmente in udienza - parte ricorrente ha sollevato. In buona sostanza una lettura fondata sull'effettiva ratio della disposizione (che sanzioni, cioè, una inutilizzabilità tipizzata, volta alla concreta manifestazione di un effettivo principio di contestazione della parte avverso la quale la documentazione sia stata prodotta) non può giungere alla conclusione ell'inutlizzabilità tout court dei documenti privi di attestazione di conformità. Ed in tal senso pertanto l'eccezione difensiva deve essere disattesa.
Il ricorrente non ha proceduto ad impugnare nessuna delle citate cartelle di pagamento che, pertanto sono divenute definitive con l'ulteriore conseguenza dell'irretrattabilità del credito.
Infatti, l'affermata validità delle notifiche comporta la inammissibilità delle censure rivolte avverso le cartelle di pagamento in punto di validità della notifica, in quanto, non venendo in discussione la esistenza ed effettività delle notifiche ma soltanto la validità delle stesse per ritenuta inosservanza del procedimento notificatorio, sarebbe stato onere del contribuente prospettarle nell'impugnazione avverso le cartelle precedentemente notificate.
La Suprema Corte, con orientamento univoco, ha enunciato il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo,
o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (Cass. Sez.6
T, ordinanza n. 1901 del 28 gennaio 2020).
La irretrattabilità del credito portato dalle cartelle di pagamento, una volta rimaste non impugnate nel termine di legge, comporta che la pretesa tributaria non possa più essere posta in discussione in caso di notifica di successivo atto impositivo e/o di riscossione, tanto è vero che tale successivo atto, per il disposto dell'articolo
19 d.lgs. n. 546/1992 può essere impugnato solo per vizi propri.
Discende, quindi, l'inammissibilità delle eccezioni con le quali il ricorrente contesta la validità/ritualità delle cartelle di pagamento sottese preavviso di fermo impugnato, in quanto si tratta di eccezioni che avrebbero dovuto – tempestivamente – essere sollevate mediante impugnazione delle singole cartelle di pagamento.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore di Agenzia delle Entrate Riscossione e di ATO ME 1 s.p.a..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della resistente ATO Me 1 s.p.a. nonchè del procuratore antistatario di ADER, che liquida in complessivi € 1400,00 per ciascuna parte, oltre IVA ed accessori come per legge.
Messina 29 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
dr.EP TA