Versione
31 luglio 1982
31 luglio 1982
Art. 16.
All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.
All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.