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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 16319 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luca Landuzzi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria CP_1 CodiceFiscale_2
Elena Guarini del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni del ricorrente:
“Voglia il Tribunale di Bologna, ogni altra eccezione e domanda disattesa, per tutti i motivi sopra esposti, modificare come di seguito indicato il decreto del Tribunale di
Bologna del 17.04.2022 a definizione del precedente procedimento RG n. 16092/2022,
1 confermandone ogni disposizione, quindi integrando il dispositivo con le seguenti disposizioni: i trasferimenti sono in carico al papà per tutto il calendario proposto per gli anni 2024-2025-2026, salvo loro accordi che, naturalmente, sono auspicabili;
durante la permanenza di e dalla mamma, ella si impegnerà a mettere in Per_1 Per_2
contatto i bambini con il padre, con delle videochiamate, anche di pochi minuti. In particolare, nel fine settimana in cui sono con lei e durante le vacanze. Lo stesso impegno è richiesto al papà quando e sono con lui. Ai sensi dell'art. 473 Per_1 Per_2
bis n. 38, disporre attuazione del rispetto del principio di alternanza nelle festività.
Spese compensate in caso di adesione, spese vinte in caso di contestazione”.
Conclusioni della resistente:
“ferme restando le altre condizioni di cui al decreto si chiede di disporre il seguente calendario di frequentazioni paterne con riferimento specifico alle seguenti modalità: eliminare pernottamento infrasettimanale presso il padre prevedendo che i minori possano stare presso il padre il pomeriggio fino alle ore 19.00 quando saranno riaccompagnati presso il domicilio materno;
prevedere che i bambini dopo la permanenza nel week-end dal padre vengano riaccompagnati alla casa materna sempre alle ore 19.00; modificare la clausola che prevede che al compimento di 4 anni di Per_2
debba essere accompagnata dal padre alla scuola materna il lunedì mattina dopo il week-end di pertinenza paterna prevedendo invece il rientro dei bambini alle ore 19.00 della domenica sera presso la casa della madre;
eliminare la clausola dell'alternanza delle festività prevedendo che solo al momento della frequenza scolastica obbligatoria primaria sia stabilito che eventuali vacanze con previsione di chiusura straordinaria per allungamento di festività (ponti) siano trascorse in via alternata con ciascun genitore (a titolo esemplificativo– 1° novembre – 8 dicembre – 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno).
In via subordinata prevedere l'alternanza delle feste indicate nel decreto vigente solo se non rientrano nei week-end e nei periodi di pertinenza di ciascun genitore”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 Con ricorso depositato il 20 novembre 2024, ha esposto di Parte_1
aver avuto una relazione sentimentale con , relazione dalla quale sono CP_2
nati il 24 marzo 2021 e il 2 aprile 2022. Il ricorrente ha affermato che, a Per_1 Per_2
seguito dell'interruzione del rapporto affettivo, la sistemazione complessiva dei rapporti economici e parentali del nucleo è stata dapprima definita dal Tribunale di
Ferrara con decreto del 27 aprile 2022 e poi parzialmente modificata da questo
Tribunale con suo provvedimento del 17 aprile 2024. Così compendiata la vicenda processuale pregressa, ha chiesto, in primo luogo, un'integrazione Parte_1
del calendario delle proprie visite ai figli;
invocando l'applicazione dell'art. 473 bis.
38 c.p.c., ha altresì domandato l'attuazione della vigente regolamentazione della sua frequentazione dei figli, da egli ritenuta violata dalla resistente con specifico riferimento al principio del godimento alternato con la prole delle festività diverse da quelle principali.
Del procedimento è stato regolarmente reso edotto il Pubblico Ministero, il quale, con atto del 3 dicembre 2024, è intervenuto senza nulla opporre.
Il 6 marzo 2025 si è costituita in giudizio , la quale, contestando CP_2
integralmente le domande avversarie, ne ha chiesto il rigetto. La resistente, agendo in via riconvenzionale, ha poi domandato, a sua volta, una parziale ridefinizione dell'attuale disciplina degli incontri padre-figli, da rivedersi in riduzione con riguardo ai pernotti durante il periodo c.d. “ordinario” e da modificarsi relativamente al menzionato principio della ripartizione alternata dei c.d. “ponti”.
Le parti non hanno depositato le memorie di cui all'art. 473 bis. 17 c.p.c.
All'udienza dell'8 aprile 2025, sono state sentiti il ricorrente e la resistente di persona ed è stato esperito un tentativo di conciliazione, che tuttavia ha dato esito negativo. I difensori si sono dunque riportati ai propri scritti difensivi, insistendo per le conclusioni ivi contenute e sopra riportate, e il Presidente di sezione relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Come anticipato, il presente procedimento verte sulla revisione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale definite da questo Tribunale con decreto
3 reso in data 17 aprile 2024, e segnatamente della regolamentazione della permanenza della prole minore presso il padre ivi contenuta, che entrambe le parti chiedono sia oggi modificata, nonché sull'attuazione del predetto decreto, così come domandato ex art. 473 bis. 38 c.p.c. dal ricorrente.
Ciò posto, prendendo le mosse dal primo profilo controverso tra le parti, ovvero la revisione della disciplina della frequentazione paterna della prole, il ricorrente ha chiesto in particolare che la stessa sia integrata con le espresse previsioni che i trasferimenti dei figli da un genitore all'altro siano a suo esclusivo carico e che la madre si impegni a mettere in contatto i figli con il padre mediante videochiamate nei periodi in cui li ha con sé, previsioni che invero il afferma avrebbero dovuto essere Pt_1
già contenute nel dispositivo del provvedimento, ma che il Tribunale, secondo il ricorrente, ha erroneamente omesso di riportare, pur avendole menzionate nella parte motiva.
Quanto invece alla resistente, la nulla eccependo in merito alla richiesta CP_1
di controparte di onerarsi per intero della logistica connessa al suo diritto di visita, si è opposta a quella concernente il suo avallo a dare corso a contatti padre-prole mediante videocollegamenti, rilevando come tale modalità di interazione a distanza sia allo stato incompatibile con l'età dei figli, ritenuti ancora troppo piccoli per potersene servire utilmente. La stessa, contestando l'adeguatezza del vigente regime di visita paterno, frutto della c.t.u. svolta nel precedente giudizio, a suo dire non sufficientemente attenta nel valutare la giovane età dei minori e la limitata consuetudine degli stessi con il padre, ne ha chiesto, a sua volta, in via riconvenzionale la modifica. Nello specifico, ha domandato l'eliminazione del pernotto infrasettimanale e del pernotto aggiuntivo previsto a partire dal 2026, nonché una riformulazione del principio dell'alternanza nella fruizione delle festività secondarie, con richiesta, in via principale, di limitarne l'applicazione alle sole festività temporalmente non ricadenti nei periodi di vacanza primari ed in via subordinata, di escluderne l'attuazione per quelle festività rientranti nei giorni di competenza di ciascun genitore durante il periodo c.d. “ordinario”.
4 La materia in esame è regolata dall'art. 473 bis. 29 c.p.c., il quale subordina la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori alla sopravvenienza di giustificati motivi. Tale norma, oltre a rispondere alla precisa esigenza di introdurre un rito unitario anche per i giudizi di revisione, nel condizionare espressamente l'istanza emendativa all'intervento di circostanze nuove, ha codificato un principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità che, accedendo ad una lettura analogica del dettato dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, aveva già determinato l'estensione del richiamato presupposto anche all'ambito separativo e della regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Alla luce del predetto orientamento della Suprema Corte, il requisito indicato dall'art. 473 bis. 29 c.p.c. deve ravvisarsi in tutti quei “fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti” al provvedimento del quale si chiede la modifica, “ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo" (v. ex multis, Cass., sez. VI, ord.
28 novembre 2017, n. 28436).
In altri termini, in coerenza con il principio dell'efficacia c.d. rebus sic stantibus dei provvedimenti concernenti la prole, essi sono suscettibili di variazione solo ed esclusivamente al ricorrere di elementi di novità intrinsecamente idonei ad alterare in maniera significativa l'insieme delle risultanze fattuali ed istruttorie posto a loro fondamento, insieme di risultanze che, pertanto, non può formare oggetto di una successiva, autonoma valutazione.
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, non può certamente qualificarsi alla stregua di occorrenza sopravvenuta quanto dedotto dal ricorrente a sostegno della sua istanza emendativa, atteso che lo stesso, lungi dall'allegare fatti nuovi, si è limitato a “chiedere una modifica del provvedimento nelle parti in cui il dispositivo non prevede quanto indicato nella motivazione, sia per quanto concerne i trasferimenti, sia per quanto riguarda le videochiamate” (v. quanto precisato dal ricorrente all'udienza dell'8 aprile 2025).
5 Analogamente, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della domanda di modifica formulata in via riconvenzionale dalla resistente, la quale, optando per una linea argomentativa tutta basata sulla confutazione delle valutazioni operate nel precedente procedimento dalla c.t.u. nominata e da questa poste a perno del calendario delle visite paterne poi recepito da questo Tribunale, non ha del pari prospettato intervenuti mutamenti capaci di incidere in maniera rilevante sull'assetto pregresso, ma semplicemente riproposto temi ed aspetti già considerati ed esaminati nel contesto dell'ultimo giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, entrambe le domande di modifica proposte dalle parti devono essere respinte. ha chiesto da ultimo, ai sensi dell'art. 473 bis. 38 c.p.c., Parte_1
l'attuazione del provvedimento che allo stato regge i rapporti genitoriali, assunto violato dalla resistente con riferimento al principio dell'alternanza nella fruizione insieme ai minori delle festività diverse da quelle principali, avendo quest'ultima trascorso consecutivamente con i figli i giorni del 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto del
2024.
Al riguardo, la resistente, pur non negando la circostanza, ha comunque tenuto a precisare, da un lato, di aver deciso di derogare alla regola per ragioni di ordine pratico connesse alla necessità di non costringere i minori a spostamenti inutilmente faticosi e certamente non nel loro interesse, con consenso paterno peraltro dapprima intervenuto solo per essere poi inopinatamente revocato;
dall'altro, di aver in ogni caso rimediato
“in compensazione”, lasciando al il godimento consecutivo delle festività del Pt_1
1° novembre e dell'8 dicembre 2024.
La domanda in esame è riconducibile al richiamato art. 473 bis. 38 c.p.c., il quale, dopo aver individuato quale giudice competente per l'attuazione del provvedimento sull'affidamento del minore il giudice che lo ha emesso (art. 473 bis.38, co. 2), prosegue precisando che lo stesso, qualora la conciliazione delle parti dia esito negativo, “determina le modalità dell'attuazione e adotta i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all'interesse superiore del minore” (art. 473 bis.38, co. 3).
6 Tanto premesso, nel caso di specie è fatto pacifico, in quanto incontestato e anzi riconosciuto da entrambe le parti, che la resistente non ha rispettato quanto previsto dal calendario delle visite paterne in occasione delle festività sopra indicate. Alla luce della lettura degli atti delle parti, risulta parimenti evidente come da tale “infrazione” sia disceso un ulteriore aumento della conflittualità tra i genitori che, già elevata al punto da aver indotto questo Tribunale con suo provvedimento da ultimo assunto a disporre il monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi Sociali per la durata di 3 anni, rischia ora di tradursi in un pregiudizio per la prole minore.
Così accertata l'inosservanza della regolamentazione della frequentazione paterna da parte della resistente con riguardo alle festività “secondarie”, come pure il conseguente incremento della tensione nei rapporti intragenitoriali che ne è scaturita, e tenuto altresì conto della necessità di salvaguardare il benessere dei figli minori, si devono dunque ritenere integrati gli estremi per l'accoglimento della domanda del ricorrente. Al fine di meglio garantire l'attuazione del calendario delle visite paterne, il Collegio, fermo il mandato già conferito ai Servizi Sociali di vigilare, tra l'altro, sul rispetto dello stesso, reputa, in particolare, quale soluzione maggiormente conforme all'interesse dei minori e , che il principio di alternanza nel godimento Per_1 Per_2
insieme alla prole delle festività diverse da quelle natalizie, pasquali ed estive debba trovare applicazione solo ed esclusivamente con riguardo alle festività rientranti nel periodo c.d. ordinario e purché non ricadenti nei giorni di spettanza di ciascun genitore secondo quanto previsto dal relativo calendario.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) rigetta la domanda di modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale proposta dal ricorrente;
B) rigetta la domanda riconvenzionale di modifica delle condizioni di esercizio
7 della responsabilità genitoriale formulata dalla resistente;
C) visto l'art. 473 bis. 38, co. 3, c.p.c., dispone che, fermo il mandato conferito ai
Servizi Sociali territorialmente competenti di vigilare, tra l'altro, sul rispetto del calendario delle visite paterne, il principio di alternanza tra i genitori delle festività diverse da quelle estive, natalizie e pasquali trovi applicazione solo ed esclusivamente con riguardo alle festività rientranti nel periodo c.d. ordinario e purché non ricadenti nei giorni di spettanza di ciascun genitore secondo quanto previsto dal relativo calendario;
D) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti per quanto delegato al capo
C) del dispositivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione prima civile del
Tribunale, il 20 maggio 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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