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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2024, n. 10455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10455 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 5450/2024 Reg. Gen.
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
-SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
PresidenteDott. Fulvia De Luca
Dott Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 12/02/2024 e vertente TRA
C.F. 1 ) Parte 1
Luogo e data di nascita GRECIA in data 19/04/1954
Cittadinanza greca
Residenza in VIA BUZZONI, 8/A 20068 PESCHIERA BORROMEO ITALIA rappresentata e difesa dall'Avv. MARZORATI ANDREA ATTILIO presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E
C.F. 2 ), Controparte_1
Luogo e data di nascita BELGIO in data 14/12/1961
Cittadinanza Belga
Residenza i CP 2 ;
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 5 marzo
2024
OGGETTO:
SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 5 novembre 2024
In via principale e nel merito, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Venezia il 1.10.1983 tra Parte 1 e Controparte_1 anche con sentenza parziale sullo stato dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti;
- Dare atto che i sig.ri Parte 1 e Controparte_1 sono reciprocamente indipendenti e nulla hanno più a che pretendere l'uno dall'altra.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile a VENEZIA il 01/10/1983, (anno 1983, atto n142, parte II, serie C) trascritto anche a Rubano.
Dall'unione non sono nati figli.
Le parti si sono separate come da verbale di separazione del 7 giugno 1991 omologato in data 19/07/1991 dal Tribunale Ordinario di Milano.
Parte 1 ha chiesto a questo Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/02/2024
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio. All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 5 novembre 2024, verificata la regolarità della notifica ex art 143 c.p.c., il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di Controparte 1
[...]
La parte attrice in udienza ha dichiarato:
Mi voglio divorziare e basta
Non vedo mio marito dall'agosto del 1991 e non so più niente di lui.
Voglio morire libera
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato non ha adottato provvedimenti provvisori in assenza di domanda ed ha quindi ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
*******
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte attrice.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a Regolamento CE 1259/10
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: le parti si sono separate come da verbale di separazione del 7 giugno 1991 omologato in data 19/07/1991 dal Tribunale Ordinario di Milano ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il
09/02/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (per il lungo tempo trascorso dalla separazione) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese di lite.
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, portano a non disporre nulla in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
5450 del 2024, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra Parte 1 e Controparte_1
[...] a VENEZIA il01/10/1983, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di
Stato Civile del Comune di VENEZIA (anno 1983, atto n142, parte II, serie C 2. Nulla sulle spese;
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VENEZIA e di
Rubano dove l'atto è stato trascritto, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2024 Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Chiara Delmonte Dott. Fulvia De Luca
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
-SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
PresidenteDott. Fulvia De Luca
Dott Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 12/02/2024 e vertente TRA
C.F. 1 ) Parte 1
Luogo e data di nascita GRECIA in data 19/04/1954
Cittadinanza greca
Residenza in VIA BUZZONI, 8/A 20068 PESCHIERA BORROMEO ITALIA rappresentata e difesa dall'Avv. MARZORATI ANDREA ATTILIO presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E
C.F. 2 ), Controparte_1
Luogo e data di nascita BELGIO in data 14/12/1961
Cittadinanza Belga
Residenza i CP 2 ;
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 5 marzo
2024
OGGETTO:
SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 5 novembre 2024
In via principale e nel merito, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Venezia il 1.10.1983 tra Parte 1 e Controparte_1 anche con sentenza parziale sullo stato dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti;
- Dare atto che i sig.ri Parte 1 e Controparte_1 sono reciprocamente indipendenti e nulla hanno più a che pretendere l'uno dall'altra.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile a VENEZIA il 01/10/1983, (anno 1983, atto n142, parte II, serie C) trascritto anche a Rubano.
Dall'unione non sono nati figli.
Le parti si sono separate come da verbale di separazione del 7 giugno 1991 omologato in data 19/07/1991 dal Tribunale Ordinario di Milano.
Parte 1 ha chiesto a questo Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/02/2024
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio. All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 5 novembre 2024, verificata la regolarità della notifica ex art 143 c.p.c., il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di Controparte 1
[...]
La parte attrice in udienza ha dichiarato:
Mi voglio divorziare e basta
Non vedo mio marito dall'agosto del 1991 e non so più niente di lui.
Voglio morire libera
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato non ha adottato provvedimenti provvisori in assenza di domanda ed ha quindi ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
*******
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte attrice.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a Regolamento CE 1259/10
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: le parti si sono separate come da verbale di separazione del 7 giugno 1991 omologato in data 19/07/1991 dal Tribunale Ordinario di Milano ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il
09/02/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (per il lungo tempo trascorso dalla separazione) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese di lite.
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, portano a non disporre nulla in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
5450 del 2024, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra Parte 1 e Controparte_1
[...] a VENEZIA il01/10/1983, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di
Stato Civile del Comune di VENEZIA (anno 1983, atto n142, parte II, serie C 2. Nulla sulle spese;
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VENEZIA e di
Rubano dove l'atto è stato trascritto, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2024 Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Chiara Delmonte Dott. Fulvia De Luca