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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/12/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Così composto: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott. Salvatore Regasto Giudice delegato/estensore dott.ssa Daniela Lagani Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 898/2023, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 17.12.2025 ex art. 473-bis.22 c.p.c., vertente
T R A
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Filadelfia (VV), via F. Pujia n. 26, presso lo studio dell'avv. Andrea Mazzotta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Lamezia Terme (CZ), via R. Scotellaro n. 9, presso lo studio dell'avv. Giovanni Lacaria, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Daniela Boca giusta procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso depositato il 31.7.2023;
ritenuto che
parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Lamezia Terme la separazione personale dal coniuge indicato in epigrafe e che parte resistente ha aderito alla domanda;
rilevato che il Giudice è tenuto, anche d'ufficio, a pronunziarsi con sentenza parziale sulla separazione e sul divorzio quando la causa, sul punto, è matura per la decisione risolvendosi detta
1 previsione in «uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo» (ex multis v. Cass.
n. 10484/2012); ritenuto che deve pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, atteso lo stato di obiettiva intollerabilità della convivenza e che la causa deve essere rimessa sul ruolo per la delibazione delle domande relative alle statuizioni accessorie e delle richieste istruttorie delle parti;
considerato che
viene rimessa alla sentenza definitiva anche la regolamentazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 31.7.2023, sentito il Giudice delegato, così provvede: CP_1
1. dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
15.2.1979, e , nata a [...] il [...]; Controparte_1
2. dispone che, a cura dell'Ufficiale di Stato Civile competente, l'odierna sentenza sia annotata nell'atto di matrimonio dei coniugi (registri dello Stato Civile del Comune di Filadelfia
(VV) n. 12, Parte 2, Serie A, anno 2004), ai sensi dell'art. 69, comma I, lett. d, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. rimette la causa in istruzione come da separata e contestuale ordinanza;
4. rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese e competenze di lite.
Così deciso in Lamezia Terme nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Salvatore Regasto dott. Giovanni Garofalo
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