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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2396/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente rel. dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado avente ad oggetto la morte presunta iscritta al numero 2396/2023 del registro generale, promossa da:
nata a [...], il [...], residente in Controparte_1 Montecatini Terme (PT), via Campania n. 7 (c.f.: ), rappresentata C.F._1 e difesa dall'Avv. Alessandro Spinetti ed elettiva suo studio sito in Massa e Cozzile (PT), Largo La Pira n. 10, giusta procura in atti;
RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale. Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il 20.10.2023 e ritualmente comunicato al Pubblico Ministero presso il Tribunale, la sig.ra chiedeva la dichiarazione di morte Controparte_1 presunta dei sig.ri iano il 10.03.1910), Persona_1 Controparte_2 (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), Controparte_3 essendo suo interesse procedere a manda di usucapione delle quote di proprietà dei terreni intestati pro-quota ai predetti soggetti e nel dettaglio: 1) Appezzamento di terreno rappresentato al Catasto terreni del Comune di Larciano (PT) al Foglio 16, particella 265; 2) Appezzamento di terreno rappresentato al Catasto terreni del Comune di Larciano (PT) al Foglio 16, particella 272, Classe 2, superficie 4500 m/q; 3) Appezzamento di terreno rappresentato al Catasto terreni del Comune di Larciano (PT) al Foglio 16, particella 363, Classe 2, superficie 1000 m/q. La ricorrente esponeva, che, nonostante le numerose ricerche effettuate presso gli uffici competenti, non risultava possibile rintracciare i suddetti soggetti, dei quali non si hanno notizie da oltre sessant'anni. Il Presidente del Tribunale, dott. Maurizio Barbarisi, con decreto del 25.10.2023, ordinava alla ricorrente di inserire estratto della domanda, due volte consecutive a distanza di dieci giorni l'una dall'altra, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani La Repubblica e La Nazione, con l'invito a chiunque avesse notizie delle persone scomparse di farle pervenire al Tribunale di Pistoia. Avendo parte ricorrente adempiuto alle formalità pubblicitarie indicate nel decreto presidenziale del 25.10.2023, e non essendo pervenuta alcuna notizia delle persone scomparse, né essendo stata proposta opposizione, il Dott. Barbarisi, quale giudice istruttore/relatore, fissava l'udienza di comparizione innanzi a sé del 09.10.2024,
1 udienza che veniva rinviata al 23.10.2024, a seguito di variazione tabellare e sostituzione del giudice istruttore relatore della causa. A seguito dell'udienza del 23.10.2024 il Giudice, rilevando la necessità di assumere informazioni presso il Comune di Gardanne (Francia) con riguardo alla persona del sig.
e ciò anche al fine di verificare la presenza di eventuali eredi di questi Persona_1 sati, e eventualmente la necessità di interrogare la ricorrente come previsto dall'art. 573ter.62 c.p.c., rinviava la causa. All'udienza del 29.01.2025, il procuratore della ricorrente rappresentava di aver effettuato ricerche, come da documentazione depositata in atti, circa il decesso del sig. morto a Gardanne (Francia) il 31.08.1965 e la mancata Persona_1 pres orrente in quanto in fase di ricovero ospedaliero. Il giudice, ritenuto di non procedere all'interrogatorio della ricorrente, in considerazione di quanto già in atti e della superfluità dell'esame rispetto agli atti di causa, invitava la parte a discutere;
la ricorrente si riportava alle conclusioni di cui al ricorso, insistendo nell'accoglimento. Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta dei sig.ri
[...] e appare ammissibile e fondata. CP_3 Controparte_2
. “Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia. In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente. Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza”. Nel caso di specie risultano in atti documentate numerose ricerche effettuate per avere notizia e/o rintracciare i sig.ri dei quali viene chiesta la dichiarazione Per_1 di morte presunta. Tali ricerche non sortivano alcun risultato utile. Invero, i sig.ri risultano solo intestatari catastali dei terreni di cui parte Per_1 ricorrente inten re domanda di usucapione, ma dei medesimi non risultano notizie da oltre sessant'anni, né di loro eredi o legittimi successori;
invero sono irreperibili da tempo immemore e non emerge alcuna annotazione nei registri del Comune di Larciano, nei quali è esclusivamente annotata la data di nascita, risalente rispettivamente al 1918 e al 1914, da cui emerge, in ogni caso, che, se in vita, avrebbero al di là della normale aspettativa di vita media, oltre i 100 anni. Gli ulteriori accertamenti effettuati in Francia, luogo nel quale si aveva generica notizia della presenza quantomeno all'anagrafe del terzo soggetto del quale veniva richiesta la dichiarazione di morte presunta, tal consentivano d'altra parte di Persona_1 accertare l'avvenuto decesso del medesimo, il quale, per età, risultava coetaneo dei sig.ri e , rispetto ai quali ultimi, invece, a differenza che per la Controparte_3 CP_2 perso on risultava emergere nessuna informazione, neppure in Persona_1 termini generici, utile ad esperire anche un qualche possibile tentativo di approfondimento o ricerca. Anche le pubblicazioni effettuate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani La Repubblica e La Nazione, con l'invito a chiunque avesse notizie delle persone scomparse di farle pervenire al Tribunale di Pistoia, non avevano alcun riscontro. Ritenuto, pertanto, che possa ritenersi provato in atti l'assenza di notizie da più di sessant'anni dei sig.ri e e che possa pertanto Controparte_3 Controparte_2 fondatamente presumer e cesso del loro coetaneo parente e delle loro date di nascita che li renderebbero ultra-centenari Persona_1
2 al di là di ogni comune aspettativa di vita, che anche gli stessi siano deceduti così come il . Persona_1 Ritenuti tenti, ai sensi dell'art.58 c.c., i presupposti per la dichiarazione di morte presunta dei sig.ri (nata a [...] il [...]) e Controparte_2 [...] (nato a [...] il accoglimento del ricorso, va pronu CP_3 i dichiarazione di morte presunta.
3. Va disposta conseguentemente la pubblicazione della sentenza secondo le modalità di cui all'art.473 bis 63 c.p.p., ordinandone altresì la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per l'annotazione prevista, e precisando che la presente sentenza potrà essere eseguita solo a seguito del passaggio in giudicato e previo adempimento di quanto disposto nell'art.473bis 63 c.p.c. medesimo
4. Va viceversa respinto il ricorso con riguardo alla persona di in quanto Persona_1 emergeva in corso di causa il suo pregresso accertato dec Francia, secondo quanto attestato dal Comune di Gardanne
5. La natura della causa giustifica, comunque, la irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara la morte presunta dei sig.ri (nata a [...] il [...]) Controparte_2 e (nato a [...] il 1 Controparte_3 b) determina la morte presunta dei sig.ri e in data Controparte_2 Controparte_3 antecedente al 2014; c) dispone che la presente sentenza sia inserita per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica una sola volta a cura di qualunque interessato, e pubblicata per 15 giorni, dal 01.03.2025 al 15.03.2025 sul sito internet del Ministero della giustizia, con deposito in cancelleria per l'annotazione sull'originale; d) dispone la comunicazione della presente sentenza al competente Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
e) dichiara irripetibili le spese di causa. Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 30.01.2025 Il Presidente Dott. Stefano Billet
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente rel. dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado avente ad oggetto la morte presunta iscritta al numero 2396/2023 del registro generale, promossa da:
nata a [...], il [...], residente in Controparte_1 Montecatini Terme (PT), via Campania n. 7 (c.f.: ), rappresentata C.F._1 e difesa dall'Avv. Alessandro Spinetti ed elettiva suo studio sito in Massa e Cozzile (PT), Largo La Pira n. 10, giusta procura in atti;
RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale. Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il 20.10.2023 e ritualmente comunicato al Pubblico Ministero presso il Tribunale, la sig.ra chiedeva la dichiarazione di morte Controparte_1 presunta dei sig.ri iano il 10.03.1910), Persona_1 Controparte_2 (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), Controparte_3 essendo suo interesse procedere a manda di usucapione delle quote di proprietà dei terreni intestati pro-quota ai predetti soggetti e nel dettaglio: 1) Appezzamento di terreno rappresentato al Catasto terreni del Comune di Larciano (PT) al Foglio 16, particella 265; 2) Appezzamento di terreno rappresentato al Catasto terreni del Comune di Larciano (PT) al Foglio 16, particella 272, Classe 2, superficie 4500 m/q; 3) Appezzamento di terreno rappresentato al Catasto terreni del Comune di Larciano (PT) al Foglio 16, particella 363, Classe 2, superficie 1000 m/q. La ricorrente esponeva, che, nonostante le numerose ricerche effettuate presso gli uffici competenti, non risultava possibile rintracciare i suddetti soggetti, dei quali non si hanno notizie da oltre sessant'anni. Il Presidente del Tribunale, dott. Maurizio Barbarisi, con decreto del 25.10.2023, ordinava alla ricorrente di inserire estratto della domanda, due volte consecutive a distanza di dieci giorni l'una dall'altra, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani La Repubblica e La Nazione, con l'invito a chiunque avesse notizie delle persone scomparse di farle pervenire al Tribunale di Pistoia. Avendo parte ricorrente adempiuto alle formalità pubblicitarie indicate nel decreto presidenziale del 25.10.2023, e non essendo pervenuta alcuna notizia delle persone scomparse, né essendo stata proposta opposizione, il Dott. Barbarisi, quale giudice istruttore/relatore, fissava l'udienza di comparizione innanzi a sé del 09.10.2024,
1 udienza che veniva rinviata al 23.10.2024, a seguito di variazione tabellare e sostituzione del giudice istruttore relatore della causa. A seguito dell'udienza del 23.10.2024 il Giudice, rilevando la necessità di assumere informazioni presso il Comune di Gardanne (Francia) con riguardo alla persona del sig.
e ciò anche al fine di verificare la presenza di eventuali eredi di questi Persona_1 sati, e eventualmente la necessità di interrogare la ricorrente come previsto dall'art. 573ter.62 c.p.c., rinviava la causa. All'udienza del 29.01.2025, il procuratore della ricorrente rappresentava di aver effettuato ricerche, come da documentazione depositata in atti, circa il decesso del sig. morto a Gardanne (Francia) il 31.08.1965 e la mancata Persona_1 pres orrente in quanto in fase di ricovero ospedaliero. Il giudice, ritenuto di non procedere all'interrogatorio della ricorrente, in considerazione di quanto già in atti e della superfluità dell'esame rispetto agli atti di causa, invitava la parte a discutere;
la ricorrente si riportava alle conclusioni di cui al ricorso, insistendo nell'accoglimento. Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta dei sig.ri
[...] e appare ammissibile e fondata. CP_3 Controparte_2
. “Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia. In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente. Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza”. Nel caso di specie risultano in atti documentate numerose ricerche effettuate per avere notizia e/o rintracciare i sig.ri dei quali viene chiesta la dichiarazione Per_1 di morte presunta. Tali ricerche non sortivano alcun risultato utile. Invero, i sig.ri risultano solo intestatari catastali dei terreni di cui parte Per_1 ricorrente inten re domanda di usucapione, ma dei medesimi non risultano notizie da oltre sessant'anni, né di loro eredi o legittimi successori;
invero sono irreperibili da tempo immemore e non emerge alcuna annotazione nei registri del Comune di Larciano, nei quali è esclusivamente annotata la data di nascita, risalente rispettivamente al 1918 e al 1914, da cui emerge, in ogni caso, che, se in vita, avrebbero al di là della normale aspettativa di vita media, oltre i 100 anni. Gli ulteriori accertamenti effettuati in Francia, luogo nel quale si aveva generica notizia della presenza quantomeno all'anagrafe del terzo soggetto del quale veniva richiesta la dichiarazione di morte presunta, tal consentivano d'altra parte di Persona_1 accertare l'avvenuto decesso del medesimo, il quale, per età, risultava coetaneo dei sig.ri e , rispetto ai quali ultimi, invece, a differenza che per la Controparte_3 CP_2 perso on risultava emergere nessuna informazione, neppure in Persona_1 termini generici, utile ad esperire anche un qualche possibile tentativo di approfondimento o ricerca. Anche le pubblicazioni effettuate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani La Repubblica e La Nazione, con l'invito a chiunque avesse notizie delle persone scomparse di farle pervenire al Tribunale di Pistoia, non avevano alcun riscontro. Ritenuto, pertanto, che possa ritenersi provato in atti l'assenza di notizie da più di sessant'anni dei sig.ri e e che possa pertanto Controparte_3 Controparte_2 fondatamente presumer e cesso del loro coetaneo parente e delle loro date di nascita che li renderebbero ultra-centenari Persona_1
2 al di là di ogni comune aspettativa di vita, che anche gli stessi siano deceduti così come il . Persona_1 Ritenuti tenti, ai sensi dell'art.58 c.c., i presupposti per la dichiarazione di morte presunta dei sig.ri (nata a [...] il [...]) e Controparte_2 [...] (nato a [...] il accoglimento del ricorso, va pronu CP_3 i dichiarazione di morte presunta.
3. Va disposta conseguentemente la pubblicazione della sentenza secondo le modalità di cui all'art.473 bis 63 c.p.p., ordinandone altresì la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per l'annotazione prevista, e precisando che la presente sentenza potrà essere eseguita solo a seguito del passaggio in giudicato e previo adempimento di quanto disposto nell'art.473bis 63 c.p.c. medesimo
4. Va viceversa respinto il ricorso con riguardo alla persona di in quanto Persona_1 emergeva in corso di causa il suo pregresso accertato dec Francia, secondo quanto attestato dal Comune di Gardanne
5. La natura della causa giustifica, comunque, la irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara la morte presunta dei sig.ri (nata a [...] il [...]) Controparte_2 e (nato a [...] il 1 Controparte_3 b) determina la morte presunta dei sig.ri e in data Controparte_2 Controparte_3 antecedente al 2014; c) dispone che la presente sentenza sia inserita per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica una sola volta a cura di qualunque interessato, e pubblicata per 15 giorni, dal 01.03.2025 al 15.03.2025 sul sito internet del Ministero della giustizia, con deposito in cancelleria per l'annotazione sull'originale; d) dispone la comunicazione della presente sentenza al competente Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
e) dichiara irripetibili le spese di causa. Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 30.01.2025 Il Presidente Dott. Stefano Billet
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