TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 19.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 34851/2023 R.G. cont.
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Vittorio Colonna n.32, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Francesco Giglioni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante “pro tem- Controparte_1 pore” elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura interna in Roma, via Maria
Brighenti n.23 presso l'avv. Maria Fallerini che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione trasferimento
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6.11.2023 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa così promossa avverso la causa avente ad oggetto: Parte_2
A. in via cautelare:
1. la sospensione dell'efficacia dell'ordine di servizio impugnato con cui veniva disposto il suo trasferimento presso la del presidio di Via G. Bresadola, Controparte_2
adottando ogni più opportuno provvedimento di legge.
2. l'emissione dell'ordine nei confronti della parte resistente di provvedere all'immediata reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro originario presso la sede Diagnostica per immagini dell'Ospedale S. Pertini.
B. nel merito:
1. l'accertamento e la declaratoria di illegittimità del provvedimento opposto in quanto ri- torsivo e comunque illegittimo in quanto adottato in violazione delle prescrizioni normative vigenti;
2. per l'effetto la revoca e/o l'annullamento, adottando ogni conseguente provvedimento di legge.
3. con vittoria delle spese di lite.
Deduceva la ricorrente a sostegno della pretesa azionata:
a. di avere ricevuto in data 22.2.2023 la comunicazione dell'ordine di servizio che ne di- sponeva il trasferimento da parte di Controparte_3 dall'Ospedale Sandro Pertini alla diagnostica per immagini TT del presidio di Via G. Bre- sadola;
b. di avere immediatamente eccepito le difficoltà derivanti dall'essere genitore affidatario di figli minorenni, oltre che soggetto vittima di violenza familiare ed altresì lavoratore versante in condizioni di disabilità ai sensi della L. 104/1992;
c. che l era già a conoscenza della situazione di disagio di natura personale rela- CP_1 tiva alla presenza dell'ex coniuge nella medesima struttura del Sandro Pertini, avendo provveduto al trasferimento dell'ex coniuge nella settimana precedente;
d. che anche il Dott. , a capo del personale tecnico, invitava Controparte_4
l'Amministrazione a revocare il disposto trasferimento in ragione della professionalità dalla ricorrente nell'espletamento delle proprie prestazioni;
2 e. che, pertanto, l'Amministrazione dapprima sospendeva l'o.d.s. con provvedimento del
24.2.2023, salvo poi comunicarle nuovo ordine di servizio del 17.3.2023 Prot. 53956/2023 che nuovamente ne disponeva il trasferimento presso la sede di Via Bresadola, dichiaran- do “Evase le perplessità e il diniego” opposto dalla lavoratrice;
f. di avere inoltrato istanza di accesso agli atti ex. Artt. 25 e ss. L. 241/1990 e ss. chie- dendo di prendere visione degli atti del procedimento, istanza rigettata in data 24.4.2023 in risposta all'istanza di riesame dell'o.d.s. presentata in data 1.4.2023;
g. che, nella nota di riscontro del 24.4.2023 l individuava le motivazioni Controparte_1 del trasferimento in ragioni organizzative nell'ambito della UOC Diagnostica per immagini, ove sarebbe stato assunto nuovo personale privo di prescrizioni e quindi in grado di Pt_3 essere impiegato per tutte le linee di attività dell'Ospedale Sandro Pertini nell'ambito delle
24 ore, mentre la ricorrente era adibita alla sola linea di attività controllo gessi per il solo turno di mattina ed esonerata dal servizio, su sua richiesta, il sabato ed i giorni festivi, in relazione alle prescrizioni adottate nel giudizio di idoneità all'esposizione delle radiazioni ionizzanti del 6.9.2022, escludendo qualsiasi valutazioni di ambito familiare e personale della lavoratrice;
h. di non avere mai chiesto alcun esonero dalla prestazione, non essendo, peraltro, l'unico soggetto a non espletare lavoro nelle ore notturne, ma di avere solo richiesto, in data
11.5.2022, l'adeguamento di servizio, dal momento che la precedente articolazione dell'orario di lavoro su 6 giorni (lunedì – sabato) la costringeva al godimento forzato di un giorno di ferie ogni settimana, essendo l'ambulatorio gessi inattivo nella giornata di sabato;
i. che, in ogni caso, l'assunzione di nuovo personale tecnico in alcun modo può intaccare la posizione del personale già assunto dall'Amministrazione;
l. di avere quindi impugnato l'o.d.s. del 17.3.2023 Prot. 53956/2023 con comunicazione trasmessa all'Amministrazione in data 9.5.2023, manifestando, altresì, la disponibilità all'espletamento della propria prestazione lavorativa presso la sede originaria dell'Ospedale S. Pertini, essendo la stessa del tutto compatibile con le proprie esigenze di vita e di salute;
Contr m. che, in data 19.5.2023, Controparte_5
confermava il contenuto dell'o.d.s. impugnato e, con esso, il disposto trasferimen-
[...]
to della lavoratrice;
3 n. che ai sensi dell'art.2103 c.c. il trasferimento del lavoratore può essere disposto solo per comprovate esigenze tecniche, organizzative o produttive di cui non vi è alcuna prova nel caso di specie e, peraltro, ai fini della legittimità dell'ordine di servizio che dispone il trasferimento in altra sede meno prossima al domicilio del lavoratore versante in condizioni di disabilità ai sensi della L.104/1992, è necessaria la prestazione del consenso del lavora- tore;
o. che, come attestato dal medico specialista Dott. in data 12.9.2023, la lavoratrice, Per_1 pur idonea all'attività svolta, è soggetto immunosoppresso e, dunque, ha la necessità di evitare l'espletamento di prestazioni che implichino il contatto diretto con il paziente, che senz'altro si verificherebbe nel caso di esecuzione di esami strumentali quali RX torace o mammografia, i quali rappresentano attività principale della sede di destinazione indicata dall'Amministrazione, come rappresentato nella comunicazione del 12.9.2023, con cui ve- niva altresì richiesta la reintegrazione nella ordinaria sede lavorativa;
p. che la nel riscontro del 28.9.2023, riferiva che pur tenendosi conto della Parte_2 patologia acclarata e certificata anche dalla UOC Malattie dell'apparato respiratorio da cui la dipendente è affetta e del suo stato di immunosoppressione elevata , il giudizio di ido- neità all'esposizione alle radiazioni ionizzanti ed altri fattori di rischio dei lavoratori sottopo- sti alla Sorveglianza Sanitaria è di competenza esclusiva in ambito aziendale del Medico competente della il quale, in data 27.3.2023 ha espresso un giudizio di ido- Parte_2
neità senza alcuna prescrizione;
q. che pertanto, a differenza dell'asserita esigenza organizzativa addotta nel riscontro del
24.4.2023, prot. n. 80126, motivata sull'esistenza di prescrizione a carico della dipendente nell'espletamento del proprio lavoro, nella successiva comunicazione si argomenta in sen- so contrario, motivando la legiittimità del provvedimento rispetto alla sede di destinazione proprio sull'idoneità senza prescrizioni della lavoratrice risultante da nuovo giudizio di ido- neità svolto successivamente all'o.d.s. che ne disponeva il trasferimento;
r. di versare in delicate condizioni psico-fisiche, anche in conseguenza delle suddette vi- cende personali e lavorative trascorse, che non le consentono di subire cambiamenti nelle proprie abitudini, così come espressamente indicato nel certificato di medico specialista allegato;
s. che non solo il trasferimento non risulta giustificato da ragioni organizzative, ma essen- do stato disposto in un momento immediatamente successivo (a distanza di una settima-
4 na) al trasferimento dell'ex coniuge ad altro istituto in conseguenza del forte timore mani- festato dalla lavoratrice per la presenza dello stesso nella struttura dell'ex coniuge poi tra- sferito, appare connesso a tale vicenda.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, l sanitaria convenuta CP_1
si costituiva
I. contestando la fondatezza nel merito della pretesa:
- per essere il licenziamento legittimo alla luce delle esigenze organizzative, nonché ri- spondente alle esigenze di tutela della salute della lavoratrice;
- per essere la ricorrente portatrice di disabilità non in condizioni di gravità ed essere il consenso per contro richiesto solo in ipotesi di disabilità ai sensi dell'art.3, comma 3 legge
104/92;
II. chiedendone il rigetto;
III con vittoria delle spese di lite.
Con Ordinanza del 30.11.2023, il giudice respingeva la domanda cautelare ritenendo in- sussistente il requisito e del periculum in mora.
Fallito il tentativo di conciliazione per non avere l'azienda sanitaria resistente aderito alla proposta conciliativa del giudice, non essendo richiesta attività istruttoria ulteriore rispetto alla documentazione versata in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, previo deposito di note conclusionali autorizzate, il Giudice decideva come da sentenza.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
In primo luogo ritiene questo giudicante che nel caso di specie, in presenza del riconosci- mento in capo alla lavoratrice di una condizione di disabilità non connotata da gravità ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 104/92 l'adozione del trasferimento non presupponga il consenso del disabile, dal momento che la stessa norma ne prevede la necessità solo a fronte di condizione di disabilità grave ai sensi dell'art.3, comma 3.
Vero è che, come evidenziato da parte ricorrente, la Suprema Corte, con sentenza
25379/2016 ha escluso una interpretazione strettamente letterale dell'art.3 comma 5 lad- dove vieta di trasferire senza il suo consenso il lavoratore che assiste con continuità un familiare convivente, imponendo una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dell'art.3 Costituzione, art.26, comma2, della Carta di Nizza e della Convenzione delle Na- zioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili ratificata dall'Italia con legge 18/2009, rite- nendo necessario un giudizio comparativo tra le esigenze di tutela del disabile, in relazio-
5 ne all'effettività delle difficoltà dello stesso, e le esigenze aziendali, che possono prevalere solo ove effettive d urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.
Nel caso di specie tale comparazione risulta impraticabile, non disponendo questo giudice di tutti gli elementi a tal fine necessari, in quanto non messi a disposizione dalle parti.
Comunque la controversia può essere decisa in base al principio della cosiddetta “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle – ed a maggior ragione a pari livello – di altre ragioni che non vengono affrontate e decise.
L'azienda sanitaria non ha infatti fornito, come era invece suo onere, la prova dell'assunzione di nuovo personale privo di prescrizioni, quindi in grado di essere Pt_4 impiegato in tutte le linee di attività dell'Ospedale, nell'ambito delle 24 ore, mentre la ricor- rente era stata adibita ad una sola linea di attività (sala gessi) per il solo turno di mattina ed era esonerata dal servizio, asseritamente su sua richiesta, il sabato ed i giorni festivi in relazione alle prescrizioni addotte nel giudizio di idoneità all'esposizione alle radiazioni io- nizzanti del 6.2.2022.
Parte Solo in corso di giudizio la ha chiesto di essere autorizzata alla produzione della rela- tiva documentazione, ma l'istanza veniva rigettata in quanto tardiva.
Peraltro non si vede come l'assunzione di nuovo personale dovrebbe influire sul personale già in servizio, anche e soprattutto a fronte della deduzione attorea che anche altri dipen- denti non espletano lavoro notturno e dell'intervento del dott. , a capo Controparte_4
del personale tecnico, che manifestava le proprie perplessità in ordine al disposto trasfe- rimento in ragione della professionalità dimostrata dalla ricorrente nell'espletamento delle proprie prestazioni.
Tale intervento già di persé mal si concilia con la prospettata esigenza organizzativa.
E' stato d'altronde sconfessata la circostanza che l'esonero dal servizio di sabato e nei giorni festivi sia stata richiesta dalla lavoratrice che risulta avere richiesto solo un adegua- mento del servizio dal momento che la precedente articolazione di lavoro su 6 giorni, dal lunedì al sabato, la costringeva al godimento forzoso di un giorno di ferie a settimana nella giornata di sabato, in cui l'ambulatorio gessi è inattivo.
6 In tal senso depone la documentazione depositata da parte ricorrente (in specie all.11 e
12) in totale assenza di prova della presunta richiesta di esonero dalla prestazione dell'attività di sabato e nei festivi.
Con la successiva nota di riscontro del 28.9.2023 in seguito all'inoltro di ulteriore docu- mentazione sanitaria ed alla richiesta di riesame del provvedimento, l'azienda sanitaria ri- feriva che, pur tenendosi conto della patologia acclarata e certificata anche dalla UOC Ma- lattie dell'apparato respiratorio da cui la dipendente è affetta e del suo stato di immuno- soppressione elevata, il giudizio di idoneità all'esposizione alle radiazioni ionizzanti ed altri fattori di rischio dei lavoratori sottoposti alla Sorveglianza Sanitaria è di competenza esclu- siva in ambito aziendale del Medico competente della il quale, in data Parte_2
27.3.2023 ha espresso un giudizio di idoneità senza alcuna prescrizione.
Dunque il trasferimento veniva asseritamente disposto per l'esigenza organizzativa moti- vata dall'assunzione di personale non gravato, a differenza della ricorrente, da idoneità con prescrizione (cfr nota di riscontro del 24.4.2023), ma solo 5 mesi dopo l'azienda sani- taria motivava la legittimità dello stesso con riferimento alla sede di destinazione proprio facendo leva sull'idoneità senza prescrizioni alla stessa riconosciuta in data 27.3.2023 ad esito del nuovo giudizio di idoneità dal medico competente dell'azienda.
Non può tacersi come un tale mutamento del giudizio a soli 6 mesi di distanza dal prece- dente, senza che sia provato e neppure dedotto un significativo miglioramento delle condi- zioni di salute della lavoratrice, generi perplessi se non addirittura sospetti.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità dell'ultimo decennio, mutando il precedente orien- tamento, esclude che le ragioni del trasferimento debbano necessariamente essere inseri- te nell'atto che lo dispone, sino a sostenere addirittura che il datore di lavoro non sarebbe neppure tenuto a rispondere alla richiesta avanzata dal lavoratore in ordine alle motivazio- ni del provvedimento ma solo a fronte di impugnativa giudiziale (cfr. Cass 43/2007 e
807/2017).
Ai fini della legittimità del trasferimento il datore di lavoro ha solo l'onere di dimostrare in giudizio le reali cause organizzative e produttive che giustificano il provvedimento e che possono anche essere diverse rispetto a quelle contenute nella comunicazione iniziale di trasferimento.(Cass. ordinanza 22100/2019).
In altre parole, secondo i giudici di legittimità il datore di lavoro ben può integrare o modifi- care la motivazione eventualmente enunciata nel relativo provvedimento, dovendo solo
7 fornire prova delle ragioni tecniche, organizzative e produttive poste alla base del trasferi- mento in giudizio.
Ritiene questo giudicante che, l'applicazione di tali principi non sia idonea a legittimare il trasferimento nella presente fattispecie in cui dapprima in via stragiudiziale e successiva- mente in giudizio sono state rappresentate motivazioni intrinsecamente contraddittorie, succedutesi nel tempo.
L'intrinseca contraddittorietà tra la ragione organizzativa volta a legittimare il trasferimento rispetto alla sede di provenienza e la ragione organizzativa volta a legittimare il trasferi- mento rispetto alla sede di destinazione - peraltro in totale difetto di prova della dedotta dell'assunzione di nuovo personale ed ancor più del nesso di causalità con le modalità di prestazione del servizio da parte della ricorrente – consentono di escludere l'effettività dell'esigenza organizzativa.
Non possono per contro ritenersi forniti elementi utili a dimostrare la lamentata ritorsività del trasferimento che necessita di una prova rigorosa e non può certo dedursi dalla circo- stanza del timore rappresentato dalla ricorrente per il fatto di lavorare nella stessa struttura dell'ex coniuge accusato di violenze familiari e dalla quasi contemporaneità dei trasferi- menti disposti nei confronti di entrambi.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Il ricorso deve pertanto essere accolto come da dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'illegittimità del trasferimento impugnato;
- per l'effetto annulla il trasferimento ed ordina la reintegrazione della ricorrente nell'originario posto di lavoro presso la Diagnostica dell'Ospedale Sandro CP_2
Pertini;
- condanna l alla refusione in favore della ricorrente del- Controparte_1
le spese di lite che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.
8 Roma, 19.2.2025
Il Giudice
Dott. Anna Baroncini
9