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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna
Campanile, all'udienza del giorno 20 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 13498/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Maria Franca Berardino;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della
"ragione più liquida".
Premesso che alla parte ricorrente venivano notificati dall CP_1 solleciti di pagamento del 17.03.2023 con i seguenti oggetti: prestazione indennità e malattia e maternità (n. 185156) per un importo di € 1.978,88 (doc.1); prestazione indennità malattia e maternità (n.
173947) per un importo complessivo di € 4.418,01 (doc.2);
detti solleciti venivano emessi sulla base della seguente motivazione:
“sono state corrisposte indennità di maternità non spettanti a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”;
con comunicazione di rateizzazione del 17.03.2023 e successivo sollecito del 24.07.2023, alla ricorrente veniva richiesto il pagamento della somma di € 2.064,47 (allegati 3-6), asseritamente percepita indebitamente, sulla prestazione disoccupazione agricola n.
; Numer_1
ha chiesto: Parte_1
“a) in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione decennale della pretesa restitutoria avanzata dall;
CP_1
b) in via principale, nel merito, per tutte le causali esposte in narrativa, accertare e dichiarare l'illegittimità e irripetibilità delle somme richiesta dall per recupero di indebiti, pari a € CP_1
4.418,01 e € 1.978,88 (indennità di maternità) ed € 2.064,47
(disoccupazione agricola)”.
L , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda.
L previdenziale ha prodotto prova, versata in atti, di CP_1 avere richiesto la restituzione delle prestazioni di indennità e malattia (allegati 1-2 parte ricorrente) con precedenti comunicazioni di sollecito, prima del 06.11.2009 e poi del 28.03.2016 (allegati INSP
- comunicazioni + cartoline di ricevimento raccomandata a/r). Di conseguenza, per tali avvisi di addebito non si è compiuto il termine prescrizionale decennale previsto per la ripetizione dell'indebito.
Quanto alla richiesta di restituzione della disoccupazione agricola per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2005 (doc.3), l CP_1 ha documentato di avere notificato al ricorrente una precedente comunicazione del 06.11.2009.
Pertanto, atteso che tra la notifica dell'avviso di addebito sulla prestazione disoccupazione agricola del 17 marzo 2023 (doc.3) e la prima comunicazione di addebito della prestazione del 06.11.2009 intercorre un lasso di tempo superiore ai dieci anni, tale avviso è prescritto.
Resta assorbita ogni altra questione.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito di disoccupazione agricola per la somma di €
2.064,47;
- dichiara interamente compensate le spese tra le parti.
Bari, 20 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna
Campanile, all'udienza del giorno 20 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 13498/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Maria Franca Berardino;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della
"ragione più liquida".
Premesso che alla parte ricorrente venivano notificati dall CP_1 solleciti di pagamento del 17.03.2023 con i seguenti oggetti: prestazione indennità e malattia e maternità (n. 185156) per un importo di € 1.978,88 (doc.1); prestazione indennità malattia e maternità (n.
173947) per un importo complessivo di € 4.418,01 (doc.2);
detti solleciti venivano emessi sulla base della seguente motivazione:
“sono state corrisposte indennità di maternità non spettanti a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”;
con comunicazione di rateizzazione del 17.03.2023 e successivo sollecito del 24.07.2023, alla ricorrente veniva richiesto il pagamento della somma di € 2.064,47 (allegati 3-6), asseritamente percepita indebitamente, sulla prestazione disoccupazione agricola n.
; Numer_1
ha chiesto: Parte_1
“a) in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione decennale della pretesa restitutoria avanzata dall;
CP_1
b) in via principale, nel merito, per tutte le causali esposte in narrativa, accertare e dichiarare l'illegittimità e irripetibilità delle somme richiesta dall per recupero di indebiti, pari a € CP_1
4.418,01 e € 1.978,88 (indennità di maternità) ed € 2.064,47
(disoccupazione agricola)”.
L , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda.
L previdenziale ha prodotto prova, versata in atti, di CP_1 avere richiesto la restituzione delle prestazioni di indennità e malattia (allegati 1-2 parte ricorrente) con precedenti comunicazioni di sollecito, prima del 06.11.2009 e poi del 28.03.2016 (allegati INSP
- comunicazioni + cartoline di ricevimento raccomandata a/r). Di conseguenza, per tali avvisi di addebito non si è compiuto il termine prescrizionale decennale previsto per la ripetizione dell'indebito.
Quanto alla richiesta di restituzione della disoccupazione agricola per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2005 (doc.3), l CP_1 ha documentato di avere notificato al ricorrente una precedente comunicazione del 06.11.2009.
Pertanto, atteso che tra la notifica dell'avviso di addebito sulla prestazione disoccupazione agricola del 17 marzo 2023 (doc.3) e la prima comunicazione di addebito della prestazione del 06.11.2009 intercorre un lasso di tempo superiore ai dieci anni, tale avviso è prescritto.
Resta assorbita ogni altra questione.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito di disoccupazione agricola per la somma di €
2.064,47;
- dichiara interamente compensate le spese tra le parti.
Bari, 20 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile