Versione
23 maggio 1999
23 maggio 1999
Art. 24. (Divieto di estensione di decisioni giurisdizionali
nella materia del pubblico impiego).
1. Per il triennio 1999-2001 e' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo I, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego. La disposizione del presente comma non si applica alle controversie nelle quali siano parti pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio siano gia' state decise in sede giurisdizionale in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella medesima posizione giuridica dei ricorrenti o resistenti.
nella materia del pubblico impiego).
1. Per il triennio 1999-2001 e' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo I, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego. La disposizione del presente comma non si applica alle controversie nelle quali siano parti pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio siano gia' state decise in sede giurisdizionale in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella medesima posizione giuridica dei ricorrenti o resistenti.
Giurisprudenza • 20
- 1. TAR Bari, sez. III, sentenza 30/12/2009, n. 3353Provvedimento: […] Non è pertanto pertinente il riferimento che il provvedimento impugnato opera nei confronti dell'art. 24 legge n. 144/1999 (rectius divieto di estensione del giudicato nei confronti dei non ricorrenti) in primo luogo perché l'art. 24 legge n. 144/1999 riguarda esclusivamente il pubblico impiego “privatizzato”, mentre l'odierno ricorrente è un agente della Polizia dello Stato (trattasi cioè di pubblico impiego “non privatizzato”); secondariamente perché nel caso di specie la pubblica amministrazione deve semplicemente applicare un principio consolidato desumibile della giurisprudenza amministrativa citata e non già estendere un giudicato in favore di soggetti non ricorrenti.Leggi di più...
- art. 8 dlgs 271/1989·
- giurisprudenza amministrativa·
- sospensione del giudicato·
- legge 100/1987·
- art. 24 legge 144/1999·
- principio di affidamento·
- indennità di missione·
- contenimento della spesa pubblica·
- art. 3 comma 74 legge 350/2003·
- trasferimento d'autorità