Articolo 24 della Legge 17 maggio 1999, n. 144
Articolo 23Articolo 25
Versione
23 maggio 1999
Art. 24. (Divieto di estensione di decisioni giurisdizionali
nella materia del pubblico impiego).
1. Per il triennio 1999-2001 e' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo I, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego. La disposizione del presente comma non si applica alle controversie nelle quali siano parti pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio siano gia' state decise in sede giurisdizionale in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella medesima posizione giuridica dei ricorrenti o resistenti.
Entrata in vigore il 23 maggio 1999
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