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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/08/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4199/2024 promossa da:
CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. BIDORINI MARCO Parte_1 C.F._1 ATTRICE OPPONENTE contro
(CF ), rappresentato e difeso dagli avv.ti PEREGO Controparte_1 C.F._2 ROBERTO E PASSERINI GABRIELE
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice piaccia all'ill.mo Tribunale
- previo annullamento e revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che la compravendita di cui è causa aveva riguardato il complesso aziendale di proprietà del venditore comprensivo di mobili, attrezzature, clientela e avviamento;
- dichiarare la nullità e comunque annullare la compravendita dell'azienda per difetto di forma disponendo conseguentemente le necessarie restituzioni;
- in estremo subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, provvedere alla valutazione economica dell'oggetto della compravendita delle sole attrezzature di proprietà del venditore mediante apposita consulenza tecnica dichiarando comunque che l'opponente non deve nulla al ricorrente.
… Spese di causa interamente rifuse.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare:
concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 120 del 02/08/2024, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né risulta di facile e pronta soluzione, per la somma di € 30.500,00 IVA compresa oltre interessi moratori e spese processuali;
nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito non conceda la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dato atto che il IG. è comunque creditore della somma Controparte_1 pagina 1 di 4 di € 30.500,00 IVA compresa in forza della fattura azionata in sede monitoria, pronunciare ordinanza – ingiunzione di pagamento esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. di quest'ultima somma, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 633, comma 1, n. 1) e comma 2, c.p.c. e di cui all'art. 634 c.p.c.;
nel merito: in via principale:
rigettare l'opposizione formulata dalla IG.ra in quanto infondata in fatto ed in diritto Parte_1 per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 30.500,00 IVA compresa oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
rigettare quindi la domanda dell'attrice opponente volta ad ottenere la restituzione di quanto pagato relativamente alla fattura n. 05/2021; in via subordinata:
accertato e dato atto del mancato pagamento da parte della IG.ra della somma di € Parte_1 30.500,00 IVA compresa a saldo della fattura n. 05/2021, condannare quest'ultima al pagamento in favore del convenuto opposto della somma di € 30.500,00 IVA compresa oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza della fattura al saldo effettivo, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà provata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia;
in ogni caso:
nella denegata ipotesi in cui il IG. fosse condannato a versare un importo in favore Controparte_1 della IG.ra operare e dichiarare la compensazione giudiziale tra la predetta somma e le Parte_1 somme tutte dovute al IG. Controparte_1
rigettare la richiesta di CTU in quanto tardiva, esplorativa ed irrilevante considerato il tempo trascorso e l'usura dei macchinari.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, ivi comprese le competenze del procedimento monitorio, come già liquidate, e della mediazione.
Motivi della decisione
otteneva da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 120/2024 del 2.8.2024, con il Controparte_1 quale si ingiungeva a il pagamento della somma di € 30.500,00 quale saldo del prezzo della Parte_1 vendita di attrezzature ginniche usate.
Avverso detto decreto proponeva opposizione la debitrice ingiunta la quale eccepiva che il contratto intercorso tra le parti aveva avuto ad oggetto non già la vendita di attrezzature usate ma la cessione dell'azienda esercitata dal avente ad oggetto lo svolgimento di attività di fisioterapista e di CP_1 fitness, tanto che il cedente aveva trasmesso alla cessionaria un elenco di oltre cento clienti che costituivano elemento integrante dell'avviamento aziendale. Eccepiva, altresì, l'opponente il difetto di forma scritta della cessione e la conseguente nullità della stessa nonché l'insussistenza dell'avviamento prospettato dal cedente, atteso che solo otto dei nominativi indicati si erano rivelati effettivamente clienti e assumeva di avere provveduto al pagamento di parte della somma pretesa (e, precisamente, di € 30.500,00 a fronte del corrispettivo pattuito di € 61.000,00) solo in relazione al valore effettivo delle attrezzature parte del compendio aziendale.
L'opponente concludeva, pertanto, come sopra riportato, chiedendo che il decreto ingiuntivo fosse revocato e la pretesa creditoria dell'opposto fosse disattesa.
Si costituiva in giudizio l'opposto il quale contestava la ricostruzione fattuale esposta dall'opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Rilevava l'opposto di non rivestire la qualità di imprenditore ma di libero professionista nel campo della fisioterapia e che, pertanto, nessuna azienda poteva ritenersi essere stata oggetto di cessione, ribadendo che il rapporto pagina 2 di 4 contrattuale oggetto di lite aveva ad oggetto esclusivamente la vendita delle attrezzature usate e che l'elenco di clienti era solamente una rubrica di contatti da utilizzare per l'eventuale instaurazione di nuovi rapporti di prestazione d'opera da parte dell'acquirente, odierna opponente.
L'opposto concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 5.5.2025 il giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva in ordine alla decisione della causa, trattenuta ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. all'udienza del 16.7.2025.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
La prospettazione attorea, secondo la quale il rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria avrebbe avuto ad oggetto la cessione di un compendio aziendale comprensivo di avviamento e beni strumentali, non ha trovato riscontro probatorio e, anzi, risulta smentita dalle emergenze documentali in atti.
E' pacifico che l'opponente abbia acquistato, in forza del predetto rapporto (come lo si voglia qualificare) la proprietà di attrezzature usate e che ne abbia ricevuto la consegna.
L'attrice opponente non ha provato l'esistenza dell'asserita azienda, oggetto della pretesa cessione. L'azienda, infatti, è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2055 c.c.). Ebbene, difetta la prova della qualità di imprenditore (art. 2082 c.c.) del preteso cedente, venendo meno il presupposto essenziale per poter configurare l'organizzazione in azienda dei beni ceduti.
In secondo luogo, non vi è prova di fatti che evidenzino una qualifica del rapporto contrattuale diversa da quella (vendita di beni mobili) asserita dall'opposto ed emergente dai documenti prodotti e dal contegno tenuto dalle parti prima della causa.
I capitoli di prova testimoniale articolati dall'opponente non sono idonei a provare che l'oggetto del contratto fosse esteso ad altro oltre che ai beni mobili descritti e, in particolare, all'avviamento integrato dalla clientela del preteso cedente. Il fatto che, nel corso delle trattative, sia stato discusso della consistenza della clientela del e che sia stato offerto all'acquirente un indirizzario dei clienti non CP_1 implica di per sé l'assunzione di obblighi a riguardo da parte del cedente, obblighi il cui contenuto, peraltro, non è stato neppure precisato, non avendo l'opponente offerto alcuna prova del contenuto degli accordi perfezionati dalle parti. A conferma di ciò vi è la genericità delle deduzioni circa la valorizzazione del preteso avviamento commerciale, dato che nemmeno nei capitoli di prova l'opponente è stata in grado di dare alcun elemento oggettivo che le parti potrebbero avere assunto a base della suddetta valorizzazione (ricavi conseguiti negli anni precedenti, tipologia, durata e rilevanza economica dei rapporti contrattuali con i clienti, etc.).
Si tratta di condotte, quelle oggetto di capitolazione, del tutto compatibili con una mera illustrazione del potenziale utilizzo di contatti con i pregressi clienti del da parte della quale acquirente CP_1 Pt_1 delle attrezzature, senza alcun impegno contrattuale specifico del primo.
Inoltre, posta la natura non imprenditoriale dell'attività, pacificamente consistente nella prestazione di servizi d'opera professionale, caratterizzati dalla preponderante rilevanza dell'intuitus personae, nonché l'assenza di vincoli contrattuali cedibili, non può delinearsi (per quanto emerso e provato) un avviamento commerciale suscettibile di cessione.
Risulta, quindi, che l'opposto abbia emesso una fattura nella quale l'operazione imponibile veniva descritta quale “vendita attrezzature usate” e che l'odierna opponente abbia provveduto al pagamento pagina 3 di 4 parziale della stessa per mezzo di due bonifici in pari data indicando quale causale l'acquisto delle attrezzature stesse.
E' vero che detti bonifici seguivano la formalizzazione di contestazioni in merito all'inconsistenza del preteso avviamento e che la causale indicata dal solvens faceva riferimento non già ad acconti ma al saldo del dovuto.
Tuttavia, dal complessivo comportamento dell'odierna opponente si evince che questa non contestava la pattuizione relativa alla determinazione del corrispettivo (€ 61.000,00 iva compresa) ma l'effettività dell'avviamento sull'assunto, rivelatosi – come detto – indimostrato, che anche tale cespite immateriale fosse oggetto del contratto. Pertanto, deve ritenersi che l'oggetto del contratto del contratto e il prezzo pattuito fossero relativi alla sola vendita di attrezzatura usata.
Conclusivamente, dunque, il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite, liquidate in € 5.300,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge.
Busto Arsizio, 13 agosto 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4199/2024 promossa da:
CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. BIDORINI MARCO Parte_1 C.F._1 ATTRICE OPPONENTE contro
(CF ), rappresentato e difeso dagli avv.ti PEREGO Controparte_1 C.F._2 ROBERTO E PASSERINI GABRIELE
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice piaccia all'ill.mo Tribunale
- previo annullamento e revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che la compravendita di cui è causa aveva riguardato il complesso aziendale di proprietà del venditore comprensivo di mobili, attrezzature, clientela e avviamento;
- dichiarare la nullità e comunque annullare la compravendita dell'azienda per difetto di forma disponendo conseguentemente le necessarie restituzioni;
- in estremo subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, provvedere alla valutazione economica dell'oggetto della compravendita delle sole attrezzature di proprietà del venditore mediante apposita consulenza tecnica dichiarando comunque che l'opponente non deve nulla al ricorrente.
… Spese di causa interamente rifuse.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare:
concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 120 del 02/08/2024, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né risulta di facile e pronta soluzione, per la somma di € 30.500,00 IVA compresa oltre interessi moratori e spese processuali;
nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito non conceda la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dato atto che il IG. è comunque creditore della somma Controparte_1 pagina 1 di 4 di € 30.500,00 IVA compresa in forza della fattura azionata in sede monitoria, pronunciare ordinanza – ingiunzione di pagamento esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. di quest'ultima somma, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 633, comma 1, n. 1) e comma 2, c.p.c. e di cui all'art. 634 c.p.c.;
nel merito: in via principale:
rigettare l'opposizione formulata dalla IG.ra in quanto infondata in fatto ed in diritto Parte_1 per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 30.500,00 IVA compresa oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
rigettare quindi la domanda dell'attrice opponente volta ad ottenere la restituzione di quanto pagato relativamente alla fattura n. 05/2021; in via subordinata:
accertato e dato atto del mancato pagamento da parte della IG.ra della somma di € Parte_1 30.500,00 IVA compresa a saldo della fattura n. 05/2021, condannare quest'ultima al pagamento in favore del convenuto opposto della somma di € 30.500,00 IVA compresa oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza della fattura al saldo effettivo, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà provata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia;
in ogni caso:
nella denegata ipotesi in cui il IG. fosse condannato a versare un importo in favore Controparte_1 della IG.ra operare e dichiarare la compensazione giudiziale tra la predetta somma e le Parte_1 somme tutte dovute al IG. Controparte_1
rigettare la richiesta di CTU in quanto tardiva, esplorativa ed irrilevante considerato il tempo trascorso e l'usura dei macchinari.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, ivi comprese le competenze del procedimento monitorio, come già liquidate, e della mediazione.
Motivi della decisione
otteneva da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 120/2024 del 2.8.2024, con il Controparte_1 quale si ingiungeva a il pagamento della somma di € 30.500,00 quale saldo del prezzo della Parte_1 vendita di attrezzature ginniche usate.
Avverso detto decreto proponeva opposizione la debitrice ingiunta la quale eccepiva che il contratto intercorso tra le parti aveva avuto ad oggetto non già la vendita di attrezzature usate ma la cessione dell'azienda esercitata dal avente ad oggetto lo svolgimento di attività di fisioterapista e di CP_1 fitness, tanto che il cedente aveva trasmesso alla cessionaria un elenco di oltre cento clienti che costituivano elemento integrante dell'avviamento aziendale. Eccepiva, altresì, l'opponente il difetto di forma scritta della cessione e la conseguente nullità della stessa nonché l'insussistenza dell'avviamento prospettato dal cedente, atteso che solo otto dei nominativi indicati si erano rivelati effettivamente clienti e assumeva di avere provveduto al pagamento di parte della somma pretesa (e, precisamente, di € 30.500,00 a fronte del corrispettivo pattuito di € 61.000,00) solo in relazione al valore effettivo delle attrezzature parte del compendio aziendale.
L'opponente concludeva, pertanto, come sopra riportato, chiedendo che il decreto ingiuntivo fosse revocato e la pretesa creditoria dell'opposto fosse disattesa.
Si costituiva in giudizio l'opposto il quale contestava la ricostruzione fattuale esposta dall'opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Rilevava l'opposto di non rivestire la qualità di imprenditore ma di libero professionista nel campo della fisioterapia e che, pertanto, nessuna azienda poteva ritenersi essere stata oggetto di cessione, ribadendo che il rapporto pagina 2 di 4 contrattuale oggetto di lite aveva ad oggetto esclusivamente la vendita delle attrezzature usate e che l'elenco di clienti era solamente una rubrica di contatti da utilizzare per l'eventuale instaurazione di nuovi rapporti di prestazione d'opera da parte dell'acquirente, odierna opponente.
L'opposto concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 5.5.2025 il giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva in ordine alla decisione della causa, trattenuta ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. all'udienza del 16.7.2025.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
La prospettazione attorea, secondo la quale il rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria avrebbe avuto ad oggetto la cessione di un compendio aziendale comprensivo di avviamento e beni strumentali, non ha trovato riscontro probatorio e, anzi, risulta smentita dalle emergenze documentali in atti.
E' pacifico che l'opponente abbia acquistato, in forza del predetto rapporto (come lo si voglia qualificare) la proprietà di attrezzature usate e che ne abbia ricevuto la consegna.
L'attrice opponente non ha provato l'esistenza dell'asserita azienda, oggetto della pretesa cessione. L'azienda, infatti, è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2055 c.c.). Ebbene, difetta la prova della qualità di imprenditore (art. 2082 c.c.) del preteso cedente, venendo meno il presupposto essenziale per poter configurare l'organizzazione in azienda dei beni ceduti.
In secondo luogo, non vi è prova di fatti che evidenzino una qualifica del rapporto contrattuale diversa da quella (vendita di beni mobili) asserita dall'opposto ed emergente dai documenti prodotti e dal contegno tenuto dalle parti prima della causa.
I capitoli di prova testimoniale articolati dall'opponente non sono idonei a provare che l'oggetto del contratto fosse esteso ad altro oltre che ai beni mobili descritti e, in particolare, all'avviamento integrato dalla clientela del preteso cedente. Il fatto che, nel corso delle trattative, sia stato discusso della consistenza della clientela del e che sia stato offerto all'acquirente un indirizzario dei clienti non CP_1 implica di per sé l'assunzione di obblighi a riguardo da parte del cedente, obblighi il cui contenuto, peraltro, non è stato neppure precisato, non avendo l'opponente offerto alcuna prova del contenuto degli accordi perfezionati dalle parti. A conferma di ciò vi è la genericità delle deduzioni circa la valorizzazione del preteso avviamento commerciale, dato che nemmeno nei capitoli di prova l'opponente è stata in grado di dare alcun elemento oggettivo che le parti potrebbero avere assunto a base della suddetta valorizzazione (ricavi conseguiti negli anni precedenti, tipologia, durata e rilevanza economica dei rapporti contrattuali con i clienti, etc.).
Si tratta di condotte, quelle oggetto di capitolazione, del tutto compatibili con una mera illustrazione del potenziale utilizzo di contatti con i pregressi clienti del da parte della quale acquirente CP_1 Pt_1 delle attrezzature, senza alcun impegno contrattuale specifico del primo.
Inoltre, posta la natura non imprenditoriale dell'attività, pacificamente consistente nella prestazione di servizi d'opera professionale, caratterizzati dalla preponderante rilevanza dell'intuitus personae, nonché l'assenza di vincoli contrattuali cedibili, non può delinearsi (per quanto emerso e provato) un avviamento commerciale suscettibile di cessione.
Risulta, quindi, che l'opposto abbia emesso una fattura nella quale l'operazione imponibile veniva descritta quale “vendita attrezzature usate” e che l'odierna opponente abbia provveduto al pagamento pagina 3 di 4 parziale della stessa per mezzo di due bonifici in pari data indicando quale causale l'acquisto delle attrezzature stesse.
E' vero che detti bonifici seguivano la formalizzazione di contestazioni in merito all'inconsistenza del preteso avviamento e che la causale indicata dal solvens faceva riferimento non già ad acconti ma al saldo del dovuto.
Tuttavia, dal complessivo comportamento dell'odierna opponente si evince che questa non contestava la pattuizione relativa alla determinazione del corrispettivo (€ 61.000,00 iva compresa) ma l'effettività dell'avviamento sull'assunto, rivelatosi – come detto – indimostrato, che anche tale cespite immateriale fosse oggetto del contratto. Pertanto, deve ritenersi che l'oggetto del contratto del contratto e il prezzo pattuito fossero relativi alla sola vendita di attrezzatura usata.
Conclusivamente, dunque, il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite, liquidate in € 5.300,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge.
Busto Arsizio, 13 agosto 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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