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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/06/2025, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3135/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3135/2023 tra
e , in persona del liquidatore pro tempore, c.f. Pt_1 Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. NICOLA MONTILLO e dall'avv. ADRIANA C.F._1
MONTILLO;
Parte attrice nei confronti di
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO COSCIA;
CP_2 C.F._2
Parte convenuta e di
, c.f. , rappresentato e difeso da se stesso e dall'avv. CP_3 C.F._3
LORENZO MAZZEO;
e di
Parte convenuta
, c.f. , rappresentato e difeso da se stesso;
CP_4 C.F._4
Parte convenuta
E di
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CARMINE CP_5 C.F._5
BUCCIARELLI;
Parte convenuta
Nonché di c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_6 P.IVA_1
Oggi 18 giugno 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. Adriana Montillo, procuratore costituito;
Per parte convenuta , l'avv. Rosario Forte, per delega del procuratore costituito;
CP_2 per parte convenuta , l'avv. personalmente;
CP_3 CP_3
pagina 1 di 17 per pare convenuta , l'avv. personalmente;
CP_4 CP_4 per parte convenuta l'avv. Carmine Bucciarelli, procuratore costituito;
CP_5
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
L'avv. Montillo impugna e contesta la documentazione allegata dalla convenuta in quanto tardiva e CP_2 irrilevante ai fini del presente procedimento.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 2 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3135/2023 promossa da:
, in persona del liquidatore pro tempore, c.f. Controparte_7
, rappresentata e difesa dall'avv. NICOLA MONTILLO e dall'avv. ADRIANA C.F._1
MONTILLO;
Parte attrice nei confronti di
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO COSCIA;
CP_2 C.F._2
Parte convenuta e di
, c.f. , rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. CP_3 C.F._3
e dall'avv. LORENZO MAZZEO;
e di
Parte convenuta
, c.f. , rappresentato e difeso da se stesso;
CP_4 C.F._4
Parte convenuta
E di
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CARMINE CP_5 C.F._5
BUCCIARELLI;
Parte convenuta
Nonché di c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_6 P.IVA_1
Oggetto: Revocatoria ordinaria ex art. 2091 c.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 17 Con atto di citazione inoltrato per la notifica in data 5.3.2023, la Controparte_7
ha richiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia, nei
[...] propri confronti, dei seguenti trasferimenti:
A) atto di compravendita intervenuto in data 31.1.2019 a rogito del Notaio rep. N. Persona_1
25.495 raccolta n. 18.021, con il quale aveva ceduto in favore di CP_2 CP_3
e i diritti reali alla stessa appartenenti, ivi compresa la quota pari al 50%
[...] CP_4 della sulla consistenza immobiliare sita nel Comune di Eboli al viale Degli Ulivi n. 16 CP_6 riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 15, p. lla 1083 (ex 565, ex 46/b) sub 11; p. lla
1083 (ex 565, ex 46/b) sub 12; p. lla 1083 (ex 565, ex 46/b) sub 13; p. lla 1083 (ex 565, ex 46/b) sub 14; p. lla 1083 (ex 565, ex 46/b) sub 15; p. lla 1083 (ex 565, ex 46/b) sub 16; p. lla 1083 (ex 565, ex 46/b) sub 17;
B) atto di compravendita stipulato in data 4.2.2019 a rogito del notaio di Antonio Persona_2 rep. n. 26841 raccolta n. 11633 con il quale aveva trasferito in favore di CP_2 CP_5 la piena proprietà di due appartamenti siti nel Comune di Eboli (SA) alla via Don Michele Paesano
[...]
n. 28, posti entrambi al piano terzo, censiti nel catasto dei fabbricati del Comune di Eboli, foglio 64 mappale 247 sub. 11 e sub 12;
C) atto di compravendita stipulato in data 12.3.2019, a rogito del notaio rep. n. Persona_2
26915 raccolta n. 11697, con il quale aveva alienato a la consistenza CP_2 CP_5 immobiliare sita nel Comune di Battipaglia (SA) alla via Filigalardi snc, riportata in Catasto Fabbricati del
Comune di Battipaglia, fg. 7, mappale 638 sub 1 e sub 2 e catasto Terreni del Comune di Battipaglia fg. 7, mappale 2304.
Parte attrice ha rappresentato di essere creditrice nei confronti di della somma di € CP_2
192.412,37 a titolo di risarcimento danni da anticipata risoluzione contrattuale, precisando di aver attivato, per il relativo riconoscimento giudiziale, nell'anno 2018, un procedimento di mediazione presso l'Organismo di Mediazione Nausicaa Puglia s.r.l. recante nr. 2018/00123, conclusosi in data 12.10.2018 per impossibilità delle parti di raggiungere un accordo, seguito dal deposito di un ricorso ex art 702 c.p.c. iscritto al n. R.G. n. 2778/2019 presso il Tribunale di Salerno, ancora pendente.
Sostenuta la preesistenza delle ragioni di credito rispetto ai trasferimenti immobiliari indicati, la e Pt_1 ha affermato il carattere pregiudizievole degli atti impugnati, posti in essere da CP_7
, in concomitanza tra di loro e per un valore complessivo pari ad € 315.000,00, stipulati CP_2 nella consapevolezza della debitoria maturata nei confronti dell'odierna attrice, con conseguente privazione di una garanzia idonea a consentire il ristoro dei danni azionati attesa l'incapacità delle consistenze immobiliari residue a garantire il soddisfacimento del credito.
Parte attrice ha anche dedotto la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ai terzi acquirenti, desumibile, con riferimento all'atto di compravendita del 31.1.2019, dai legami tra la venditrice e pagina 4 di 17 l'acquirente avv. (figlio della moglie di , ex marito della debitrice e CP_3 Parte_2 titolare del 50% della e anche proprietario dell'immobile di residenza della venditrice), CP_6 nonché procuratore di nel procedimento di mediazione instaurato da parte attrice in CP_2 relazione al credito sotteso alla presente azione, nonché difensore della debitrice nella procedura esecutiva
R.G.E. 100/2016 instaurata da un istituto bancario nei confronti di , nell'ambito della CP_2 quale l'avv. aveva richiesto la revoca dell'ordinanza con cui era stato autorizzato il CP_3 rinnovo del contratto di gestione immobiliare relativo agli immobili in contestazione e a richiedere l'estinzione anticipata della procedura (avvenuta in data 22.11.2018).
Anche con riguardo alla posizione dell'altro acquirente, avv. , peraltro collega di CP_4 studio dell'avv. , l'istante ha rappresentato la conoscenza dell'esposizione debitoria CP_3 della venditrice.
A supporto della prospettata sussistenza dell'elemento psicologico in capo ai terzi, parte attrice ha anche dedotto la divergenza tra il pezzo di mercato del bene (stimato in corso di esecuzione dal perito estimatore in € 352.260,00) e quello pattuito (€ 200.000,00).
In relazione all'atto di compravendita del 4.2.2019, intervenuto in epoca successiva alla conclusione del procedimento di mediazione, la società attrice ha dedotto che la conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto da parte terzo acquirente sarebbe desumibile, in primo luogo, dalle modalità di CP_5 pagamento del prezzo, ritenuto incongruo rispetto al valore reale di entrambi i beni oggetto dell'atto, versato, per il primo degli immobili trasferiti (in atto identificato alla lettera A), in buona parte, in epoca precedente alla stipula a mezzo di assegni circolari non trasferibili ad estinzione delle ragioni di credito vantate dai creditori intervenuti nella procedura esecutiva R.G.E. 100/2016, e per l'altro immobile
(identificato in atto alla lettera B), mediante sei rate semestrali posticipate dell'importo di € 4.666,67.
Secondo la prospettazione dell'istante, le modalità pattuite di versamento del corrispettivo, che renderebbero inverosimile la mancata conoscenza dell'esposizione debitoria del proprio dante causa, in uno all'anomalia rappresentata dalla rivendita degli immobili a terzi da parte della convenuta a distanza di soli cinque mesi dall'acquisto, costituirebbero elementi idonei ad integrare il requisito del consilium fraudis in capo all'acquirente.
Anche rispetto all'atto di compravendita del 12.3.2019, la ha dedotto la Controparte_7 partecipazione del terzo , tenuto conto dell'esiguità del prezzo della vendita per CP_5 complessivi € 65.000,00 (di cui € 25.000,00 per il locale commerciale, € 29.000,00 per l'abitazione ed €
11.000,00 per il terreno circostante) rispetto al valore di mercato dei beni accertato dal perito estimatore nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare in € 166.500,00.
Ritenuta la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c. la società attrice ha concluso per la dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, degli atti contestati, con ordine per il pagina 5 di 17 Conservatore di annotazione della sentenza, e condanna di alla restituzione, in favore di CP_5 parte attrice, dei corrispettivi ricevuti in forza e in virtù degli atti di compravendita stipulati con i terzi sub acquirenti relativamente agli immobili di cui all'atto di compravendita stipulato in data 4.2.2019 a rogito del notaio avv. rep. n. 26841 raccolta n. 11633, e vittoria di spese di lite. Persona_2
In data 17.7.2023 si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda CP_2 proposta per la mancanza dei presupposti richiesti per la declaratoria di inefficacia degli atti contestati, evidenziando le criticità, emerse nel relativo di accertamento ancora pendente, in ordine alla sussistenza del credito sotteso all'esperimento dell'azione e rimarcando, in ogni, la propria capacità patrimoniale, all'epoca dei trasferimenti e al netto delle disposizioni contestate, a soddisfare la pretesa, pur ove accertata.
Parte convenuta ha negato la scientia damni del debitore vista l'anteriorità della stipula degli atti rispetto all'insorgenza del presunto credito, non rilevando in tal senso la proposizione della domanda di mediazione proposta da parte attrice, tenuto conto dell'assenza di legami familiare tra le parti e della congruità del prezzo pattuito per i trasferimenti oggetto di impugnativa (peraltro di gran lunga superiore rispetto a quello relativo ad una precedente alienazione privata posta in essere dall'odierno legale di parte attrice nella qualità di procuratrice di ) posti in essere con il solo intento, ben noto CP_2 anche alla parte attrice, di smobilizzare una parte del consistente e di ingente patrimonio immobiliare ancora di proprietà della convenuta.
Rilevata, quindi, la buona fede dei terzi, parte convenuta ha concluso per il rigetto della domanda e, per l'effetto, ha chiesto dichiarare efficaci e validi tutti gli atti di compravendita oggetto dell'esperita azione revocatoria, infondata e destituita da qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico, nonché dichiarare inesistente il credito di cui alla domanda risarcitoria.
Con comparsa depositata in data 19.7.2023 si è costituito in giudizio anche l'avv. CP_4 contestando la domanda per insussistenza del credito risarcitorio posto a fondamento dell'azione, tenuto conto dell'andamento del relativo giudizio di accertamento, sufficiente a preannunciare l'esito negativo della richiesta di risarcimento avanzata da parte attrice ed azionata in revocatoria.
Il convenuto, poi, ha rappresentato l'assenza del carattere pregiudizievole del proprio acquisto considerata l'idoneità del patrimonio residuo della venditrice – comprensivo alla data del rogito per Notaio Per_1 del 31.1.2019 anche gli immobili trasferiti in un momento successivo a , di valore
[...] CP_5 complessivo stimato in € 678.602,70 – a garantire le regioni di credito della società attrice, nonché il valore all'attualità degli immobili ancora di proprietà della debitrice (pari a circa € 350.102,76), capace in ogni caso di assorbire il presunto credito paventato da parte attrice di € 192.412,37.
L'avv. ha anche precisato di aver avuto contezza della capacità patrimoniale della venditrice CP_4 proprio in ragione delle vicende del procedimento esecutivo R.G.E. 100/2016, nel cui ambito il valore del patrimonio pignorato era stato stimato in complessivi € 1.100.000,00 e si presentava più che idoneo a pagina 6 di 17 soddisfare i crediti in quella sede azionati per circa € 300.000,00, tant'è che, al momento dell'acquisto, la procedura esecutiva era stata estinta con ordinanza del 22.11.2018 per integrale soddisfo dei creditori.
Parte acquirente ha, inoltre, segnalato la congruità del prezzo d'acquisto, correttamente determinato in ragione della relativa rendita catastale e tenuto conto dell'ipoteca gravante sul bene per un debito d'imposta maturato dalla comproprietaria al 50% pari ad € 7.782.720,94, non considerato nella CP_6 valutazione operata in sede esecutiva perché limitata alla sola quota del 50% della debitrice
[...]
, segnalando, in ogni caso, la coerenza del corrispettivo pattuito rispetto alle condizioni di CP_2 vendita che sarebbero state praticate in sede di esecuzione immobiliare, con particolare riferimento alla possibilità di offerta minima del 25% inferiore al prezzo indicato a base d'asta.
L'avv. ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda, con condanna di parte attrice CP_4 al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese di lite.
Il 20.7.2023 si è costituito in giudizio anche l'avv. rilevando l'inammissibilità ed CP_3 infondatezza dell'azione revocatoria per insussistenza dell'eventus damni, spiegando in buona sostanza difese analoghe a quelle svolte dall'avv. circa l'idoneità del patrimonio residuo della CP_4 debitrice a garantire l'esposizione debitoria esistente nel corso della procedura, infatti estinta, ma anche l'eventuale debitoria insorta successivamente.
Rimarcato il considerevole valore del patrimonio della debitrice anche all'attualità, l'avv. CP_3
ha evidenziato l'insussistenza della scientia damni, non riscontrabile in capo alla presunta
[...] debitrice né in capo ai terzi acquirenti, essendo stati gli atti posti in essere nella piena consapevolezza della capacità patrimoniale della disponente al sol fine di definire le procedure esecutive in corso, così da soddisfare i propri creditori con il minor sacrificio possibile del patrimonio immobiliare e senza alcun intento di ledere le eventuali ragioni di credito di parte attrice, sottolineando che, ricevuta la notifica del ricorso ex art. 702 c.p.c., si è astenuta dal porre in essere ulteriori atti dispositivi. CP_2
Rilevata, infine, la mancata evocazione in giudizio della comproprietaria, litisconsorte necessaria, CP_6
l'avv. ha concluso, in via preliminare ed assorbente, per la nullità della
[...] CP_3 citazione per difetto del contraddittorio nei confronti della , nel merito, per il rigetto della CP_6 domanda infondata in fatto ed in diritto, con condanna di parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In pari data si è costituita in giudizio anche che, con riguardo agli atti riferibili alla sua CP_5 posizione, ha dedotto l'insussistenza dei requisiti richiesti per ottenerne la declaratoria di inefficacia, evidenziando l'anteriorità degli acquisti rispetto all'introduzione della causa di accertamento del credito vantato dalla odierna attrice nei confronti di , negando la conoscenza della posizione CP_2 debitoria, di cui non poteva avere contezza vista l'assenza di legami tra le parti e contestando la possibilità di riscontrare la dolosa preordinanzione dei trasferimenti ai fini della lesione delle ragioni di credito addotte pagina 7 di 17 a fondamento dell'azione, requisito necessario nelle ipotesi di anteriorità del trasferimento rispetto all'insorgenza delle ragioni di credito.
ha sostenuto di essersi determinata all'acquisto in perfetta buona fede, nella CP_5 consapevolezza di non ledere alcun diritto di credito (nemmeno potenziale) di terzi nei confronti della venditrice, precisando di aver avuto conoscenza solo dell'esistenza della procedura esecutiva in danno della venditrice, destinata, tuttavia, secondo le specifiche pattuizioni con la parte venditrice, all'estinzione con piena soddisfazione dei creditori, come realmente accaduto.
Parte convenuta ha contestato il carattere pregiudizievole dei trasferimenti sottolineando la corrispondenza del prezzo pattuito per le vendite a quello reale di mercato, tenuto conto dello stato degli immobili, e precisando di aver rivenduto due degli immobili acquistati ad un corrispettivo superiore solo dopo aver effettuato consistenti lavori di manutenzione.
Dedotta la mala fede della parte attrice, nella proposizione dell'intrapresa azione giudiziaria la convenuta ha concluso per il rigetto di ogni domanda avanzata dall'attrice nei propri confronti di perché inammissibile ed infondata nel merito, con condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. dalla stessa subiti, nella misura equitativamente determinata dal Tribunale, con vittoria, in ogni caso, di spese, diritti ed onorari di causa.
Le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c. e, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione del 4.10.2023, il G.U. – rilevata l'afferenza dell'impugnativa, tra gli altri, all'atto di compravendita del 31.1.2019, a rogito del Notaio rep. N. 25.495 Persona_1 raccolta n. 18.021, intervenuto tra , in proprio e quale legale rappresentante della CP_2 da un lato, e e , dall'altro, per intero e non CP_6 CP_3 CP_4 limitatamente alla cessione dei diritti reali appartenenti alla convenuta , e ravvisata CP_2
l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 183 quater, comma 1, c.p.c., per provvedere all'emissione della chiesta ordinanza di rigetto della domanda – ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della fissando nuova udienza per il 15.1.2025. CP_6
Nonostante la regolare notifica, a cura di parte attrice, dell'atto di integrazione del contraddittorio, perfezionatasi in data 19.8.2024, ai sensi dell'art 140 c.p.c., la on si è costituita in giudizio. CP_6
All'udienza del 15.01.2025, previa rinuncia, da parte dell'avv. , in proprio e quale delegato dell'avv. CP_4
Bucciarelli, ai mezzi istruttori articolati, la causa è stata rinviata per conclusioni e discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.6.2025 con concessione alle parti di termine fino a dieci giorni prima dell'udienza fissata per il deposito di note conclusionali.
All'udienza odierna, precisate le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata decisa.
Tanto premesso brevemente sull' iter del processo e sulla rispettiva posizione delle parti, occorre passare all'esame delle questioni controverse. pagina 8 di 17 Va preliminarmente dichiarata la contumacia della che nonostante la regolare notifica CP_6 dell'atto di integrazione del contraddittorio per l'udienza del 15.01.2025, perfezionatasi ex art 140 c.p.c. in data 19.8.2024, non si è costituita in giudizio.
Il primo presupposto richiesto per l'esercizio dell'actio pauliana è rappresentato dall'esistenza di un credito che, come prescritto dall'indicata disposizione normativa, può essere anche sottoposto a termine e condizione.
Muovendo dal tenore testuale della disposizione, in coerenza con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori, la Suprema Corte ha fornito una lettura evolutiva ed espansiva dell'art. 2901
c.c., accogliendo una nozione lata di credito, in virtù della quale al credito sottoposto a condizione sospensiva è stata equiparata la situazione del credito potenziale o eventuale, figura che è stata progressivamente dilatata fino a ricomprendere anche il credito litigioso.
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, infatti, è sufficiente la titolarità di un credito anche eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto oggetto di revocatoria non può essere portata ad esecuzione finché
l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (in termini, ex plurimis, Cass. civ., sez.
III n. 25331 del 28/08/2023).
La sufficienza dell'allegazione della sussistenza generica di un credito o di un'aspettativa di credito risulta pienamente coerente con la funzione cautelare e conservativa dell'istituto che, estranea a mire restitutorie di sorta, è quella di conservare la garanzia generica assicurata ex art. 2740 c.c. al creditore dal patrimonio del debitore, non richiedendo pertanto la presenza di un diritto di credito consolidato ed esigibile.
Orbene, nella fattispecie in esame, la pretesa sottesa alla spiegata azione revocatoria è rappresentata dal credito risarcitorio da risoluzione anticipata, in relazione al quale parte attrice ha attivato procedimento di mediazione recante nr. 2018/00123 nei confronti di , concluso con esito negativo in CP_2 data 12.10.2018 per impossibilità delle parti di raggiungere un accordo, e successivamente azionato in un procedimento giudiziale tutt'ora pendente.
Tenuto conto della sufficienza della natura eventuale o litigiosa del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c., in coerenza con la finalità conservativa dell'azione revocatoria ai fini dell'eventuale esecuzione, risultano irrilevanti le questioni sollevate dalle parti in ordine all'insussistenza del diritto posto a fondamento dell'esperita azione revocatoria, non ancora accertato giudizialmente, nonché delle argomentazioni volte a sostenere l'infondatezza nel merito della pretesa, non oggetto di esame nella presente in quanto riservate al relativo giudizio di accertamento.
Il credito allegato può dirsi sorto in epoca anteriore alle disposizioni contestate rispettivamente del
31.1.2019 (intervenuto tra e e ) e del CP_2 CP_3 CP_4
04/02/2019 (tra e ) e del 12.3.2019 (sempre tra e CP_2 CP_5 CP_2 pagina 9 di 17 ). CP_5
Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale, quanto all'individuazione del momento di nascita del credito, il requisito dell'anteriorità deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso è sorto e non a quello successivo in cui il credito venga accertato giudizialmente, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile, la pretesa azionata in revocatoria risale alla risoluzione anticipata del contratto di gestione immobiliare, dalla quale discende il credito risarcitorio posto a fondamento della domanda, senza che in tal senso rilevi la fondatezza o meno della pretesa invocata (in ordine al momento di insorgenza del credito ex multis Cass. civ. Sez. III Ord., 05/09/2019, n. 22161).
Nonostante l'esistenza del credito (ab origine come credito litigioso) e l'anteriorità dello stesso rispetto agli atti dispositivi impugnati, non è possibile pervenire alla dichiarazione di inefficacia del primo degli atti contestati non ravvisandosi, con riferimento allo stesso, il presupposto dell'eventus damni.
Come più volte ribadito in sede di legittimità, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria corrispondente al cosiddetto eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113).
Circa il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che, ai fini della valutazione del carattere pregiudizievole, rileva il momento in cui l'atto da revocare è stato compiuto, dovendo, perciò, valutarsi il carattere pregiudizievole dell'atto ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito (cfr. Cass. civ. Sez. III, 19/10/2016, n. 21102).
Occorre, dunque, riportarsi al momento in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio e verificare se – in quelle circostanze di tempo – il patrimonio residuo del debitore fosse tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti le successive vicende patrimoniali del debitore non collegate direttamente all'atto di disposizione (v. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 06/02/2019, n.
3538).
In applicazione di tali principi regolatori, nel caso in esame, va escluso il carattere pregiudizievole del primo dei trasferimenti contestati, intervenuto in data 31.1.2019 a rogito del Notaio Persona_1 rep. N. 25.495 raccolta n. 18.02, allorquando la convenuta, come da visure allegate e perizia di stima eseguita in ambito esecutivo, nonché della consulenza di parte depositata in atti, era proprietaria, al netto pagina 10 di 17 della quota pari al 50% dei beni trasferiti con l'atto in contestazione, di un consistente patrimonio residuo idoneo a garantire ampiamente la soddisfazione del credito.
Sul punto va valorizzata la circostanza che, come comprovato dalla documentazione in atti, al momento della stipula di tutti gli atti contestati, la procedura esecutiva iscritta al R.G.E. n. 100/2016 era stata estinta con ordinanza del 22.11.2018 per l'integrale soddisfo dei creditori (cfr. all. 2) e con annotazione n. 219 del
17.1.2019 era stato cancellato anche il verbale di pignoramento introduttivo dell'espropriazione.
Né risulta che a tale data gli immobili di proprietà della debitrice fossero gravati da formalità pregiudizievoli, non influendo ai fini della valutazione della consistenza immobiliare residua, da effettuarsi ex ante riportandosi alla data dei trasferimenti, l'ipoteca giudiziale a favore del condominio Fili in quanto iscritta ben due anni dopo (9.3.2021).
All'epoca del primo trasferimento, risultavano ancora di proprietà della debitrice alienante le consistenze immobiliari oggetto del successivo trasferimento del 4.2.2019, poi disposto in favore di (a. CP_5 immobile sito in Eboli alla Via Don Michele Paesano n. 28, riportato al catasto del comune di Eboli al foglio 64 particella 247 sub 11, stimato in ambito esecutivo dal perito estimatore ing. in € Persona_3
71.500,00; b. immobile sito in Eboli alla Via Don Michele Paesano n. 28 riportato al catasto del comune di
Eboli al foglio 7 particella 638 sub 12, stimatO in seno alla procedura esecutiva R.G.E. 100/2016 Tribunale di Salerno per un valore complessivo pari ad € 102.00,00) nonché degli immobili trasferiti, sempre a favore di , con il successivo atto del 12.3.2019 (c. edificio, costituito da piano terra e primo piano, CP_5 oltre a circostante zona di terreno (corte scoperta) sito in Battipaglia alla Via Filigalardi snc riportato al catasto fabbricati del comune di Battipaglia al foglio 7 particella 638 con annesso terreno censito al catasto terreni del comune di Battipaglia al foglio 7 particella 2307, cui era stato attribuito in ambito esecutivo un valore di € 162.000,00, ed infine terreno riportato al catasto terreni del comune di Battipaglia al foglio 7 particella 2304, valore stimato in € 4.500,00) per un valore stimato superiore ad € 300.000,00.
Appare, quindi, evidente che il patrimonio della debitrice alla data dell'atto a rogito del Notaio Per_1 rep. N. 25.495 raccolta n. 18.02 del 31.1.2019, tenuto conto dell'integrale soddisfazione dei
[...] creditori insinuati nella procedura esecutiva in danno dell'alienante e della mancanza di ulteriori esposizioni debitorie conosciute e/o conoscibili dalla disponente e considerato il valore del patrimonio residuo, pur limitatamente alle sole consistenze immobiliari oggetto dei successivi trasferimenti (anch'essi contestati), non può pervenirsi alla declaratoria di inefficacia dell'atto del 31.1.2019, non potendo profilarsi il carattere pregiudizievole dell'atto a fronte della capacità patrimoniale residua della debitrice a garantire la pretesa sottesa all'esperita azione giudiziale (quantificata in € 192.412,37).
Non riscontrato il presupposto oggettivo dell'eventus damni richiesto ai fini della richiesta revocatoria, con riguardo all'atto dispositivo del 31.1.19, risulta superflua ogni considerazione sul presupposto soggettivo della scientia damni. pagina 11 di 17 Il carattere pregiudizievole dei trasferimenti può, invece, essere riscontrato rispetto ai trasferimenti effettuati, a favore di , rispettivamente in data 4.2.2019 e 12.3.2019, non essendo stata CP_5 raggiunta la prova in ordine alla capacità residua del patrimonio della debitrice, al netto di tali atti dispositivi, di conservare entità e caratteristiche tali da garantire la soddisfazione del credito azionato senza maggiori difficoltà.
Dalle visure allegate risulta che, per effetto dei trasferimenti effettuati in favore della convenuta , il CP_5 patrimonio immobiliare residuo rimasto in proprietà della venditrice era costituito, ad eccezione dell'unità abitativa sita in Battipaglia alla Via Filigalardi snc piano T e piano 1° riportato al catasto fabbricati del comune di Battipaglia al foglio 7 particella 337 sub 1 – stimato in sede esecutiva in € 132.000,00 e, pertanto, incapiente rispetto alla pretesa – esclusivamente dalla contitolarità pro quota dei terreni siti in Eboli.
La contitolarità pro quota dei terreni, avuto riguardo alle caratteristiche dei beni (boschi) e alle relative rendite catastali e tenuto conto delle scarse probabilità di vendita della sola quota appartenete alla debitrice ovvero delle tempistiche, dei costi e delle difficoltà correlate alla inevitabile parentesi del preventivo giudizio di divisione per la determinazione della quota di pertinenza, non consentono di escludere una variazione rilevante, quantomeno in termini qualitativi, del patrimonio residuo della asserita, prospettando maggiori difficoltà nel completo realizzo di future ed eventuali azioni esecutive.
Com'è noto, ai fini della declaratoria di inefficacia, la lesività dell'atto può essere ravvisata, in concreto, in una varietà notevole di situazioni che non dipendono esclusivamente da una riduzione del patrimonio al di sotto della soglia della capienza, ma anche dalla circostanza che quest'ultimo sia costituito da beni che per la loro natura, quindi qualitativamente, non si prestano ad offrire particolari garanzie al creditore.
D'altra parte, nella specie, il mutamento in senso peggiorativo rispetto al patrimonio della debitrice è percepibile, ex se, dalla fuoriuscita dal patrimonio di una pluralità di beni, peraltro, in un breve lasso di tempo.
Orbene, accertata l'esistenza del credito ed il carattere pregiudizievole delle disposizioni impugnate con riferimento ai trasferimenti in favore di , occorre verificare la sussistenza del presupposto CP_5 della cosiddetta scientia damni, cioè la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto dispositivo arreca alle ragioni del creditore richiesta dal comma 1 n. 2 dell'art. 2901 c.c., intesa come mera conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Nel caso di specie, l'indagine su tale elemento soggettivo risulta ulteriormente ristretta dalla posteriorità, nei termini sopra precisati, dell'atto oggetto di revocatoria al sorgere del credito allegato a fondamento della domanda;
infatti, il conferimento in data successiva al sorgere del credito comporta una verifica, anche in via presuntiva, limitata alla sussistenza della scientia damni, senza necessità di verificare la preordinazione pagina 12 di 17 dolosa dell'atto al pregiudizio delle ragioni del creditore, necessaria nelle ipotesi in cui l'atto sia stato stipulato prima del sorgere del credito stesso.
Come precisato in sede di legittimità, alla rilevata antecedenza del credito rispetto all'atto pregiudizievole consegue che, per l'accoglimento della revocatoria promossa, ai fini dell'affermazione del requisito soggettivo della scientia damni, è sufficiente che sussista la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore disponente ovvero la conoscenza, a cui è equiparata la semplice conoscibilità, della lesività dell'atto, intesa come agevole possibilità di rendersi conto del danno alle ragioni creditorie, senza che sia necessario valutare la sussistenza della dolosa preordinazione del disponente, e la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 18/06/2019, n. 16221).
Nella specie, , al momento dei trasferimenti intervenuti rispettivamente in data 4.2.2019 CP_2
e 12.3.2019, era certamente a conoscenza della pretesa risarcitoria paventata da parte attrice, a nulla rilevando ai fini dell'effettività della conoscenza l'eventuale invalidità della missiva per problematiche afferenti la posizione del procuratore che aveva sottoscritto la nota, comunque pervenuta nella sua sfera di conoscenza, avendo partecipato per il tramite del suo legale al procedimento di mediazione, conclusosi, seppur con esito negativo, in data antecedente alla conclusione degli atti (12.10.2018) per cui avrebbe dovuto percepire, secondo un criterio di normale avvedutezza, che la dismissione, in un breve arco temporale, di una pluralità di beni, avrebbe potuto comportare una lesione dell'aspettativa creditoria prospettata, quantomeno in termini di riduzione della propria garanzia patrimoniale.
Tuttavia, vertendosi di atti a titolo oneroso, la scientia damni va riscontrata anche il capo al terzo beneficiario.
La Cassazione, in tema dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, ha confermato che il creditore che intenda ottenere l'inefficacia dell'atto di disposizione che arreca pregiudizio al proprio diritto non deve dimostrare soltanto l'aspetto oggettivo (eventus damni), ma è onerato di provare anche l'elemento soggettivo da stimarsi sia in capo al debitore sia relativamente al soggetto coinvolto nell'atto stesso (cfr.
Cass. Civ, Sez. III, 15/10/2021 n. 28423).
Ove l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza anche da parte del terzo, perché quest'ultimo deve essere a conoscenza che il proprio dante causa è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente (v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/09/2018, n. 23326).
Tale elemento psicologico in capo all'acquirente, inteso sempre come conoscenza (o conoscibilità) della dannosità dell'atto da parte dell'avente causa, può essere dimostrato anche a mezzo di presunzioni.
Nel caso in esame in esame non è possibile riscontrare, neanche in via presuntiva, elementi da cui desumere la sussistenza dell'elemento soggettivo anche il capo all'acquirente, con la conseguenza che pagina 13 di 17 l'atto impugnato non può ritenersi passibile di declaratoria di inefficacia.
Sul punto, va valorizzata, in primo luogo, l'assenza di legami di parentela e/o amicizia tra CP_2
e , che non consente di ipotizzare che la venditrice potesse prevedere l'esistenza
[...] CP_5 delle pretese creditorie invocate da parte attrice a supporto dell'azione, peraltro azionate in via giudiziale con deposito del ricorso in data successiva (15.3.2019) alla conclusione del secondo trasferimento, né tantomeno, potesse avere contezza del preventivo esperimento del procedimento di mediazione.
Non costituisce indice sintomatico della conoscibilità della pretesa creditoria allegata nella presente sede da parte attrice, la conoscenza da parte di della pendenza della procedura esecutiva in CP_5 danno dell'alienante, tenuto conto che, per espressa pattuizione delle parti, parte del corrispettivo della prima vendita intercorsa tra le parti era stata destinata all'estinzione procedura.
Come comprovato dalla documentazione in atti, infatti, al momento della stipula della conclusione degli atti contestati, la procedura esecutiva iscritta al R.G.E. n. 100/2016 era stata estinta con ordinanza del
22.11.2018 per l'integrale soddisfo dei creditori e con annotazione n. 219 del 17.1.2019 era stato cancellato anche il verbale di pignoramento introduttivo dell'espropriazione.
L'estinzione di tale procedimento in cui non risultavano esservi altri creditori intervenuti, anzi, porta a ritenere che l'acquisto era stato effettuato con la garanzia della tacitazione dei creditori che avevano partecipato allo stesso.
Né risulta che a tale data gli immobili di proprietà della debitrice fossero gravati da formalità pregiudizievoli, non influendo ai fini della valutazione della consistenza immobiliare residua, da effettuarsi ex ante riportandosi alla data dei trasferimenti, l'ipoteca giudiziale a favore del condominio Fili in quanto iscritta ben due anni dopo (9.3.2021).
Non vi sono elementi, quindi, per presumere che sapesse del contenzioso che stava per CP_5 aprirsi tra la venditrice e la società attrice. CP_2
Non sorprende, quindi, con riferimento all'atto del 4.2.2019, che parte del prezzo fosse stato versato in data antecedente alla stipula e che, in conformità alle specifiche pattuizioni con la parte venditrice, il pagamento di buona parte del corrispettivo fosse stato destinato direttamente all'estinzione dei crediti azionati in ambito espropriativo.
Tale circostanza, lungi dal costituire un'anomalia sintomatica della sussistenza del requisito soggettivo in capo alla parte acquirente, concorre a supportare la tesi dell'assenza di un intento fraudolento e del convincimento sulla estinzione della debitoria della parte acquirente.
Carattere neutro riveste, poi, la successiva rivendita, alla spicciolata, dei beni acquistati con l'atto 4.2.2019 ad un prezzo superiore a quello d'acquisto, risultando verosimile, e non censurabile ai fini della verifica in oggetto, che il terzo si sia determinato alla conclusione di un affare con intenti speculativi.
pagina 14 di 17 Con riguardo alle presunzioni ricavabili dal prezzo di acquisto, va rappresentato che, sebbene i prezzi risultino inferiori alla stima elaborata in sede esecutiva, gli stessi non si presentano ribassati in misura tale da lasciar presumere in maniera univoca un abbattimento determinato dal rischio dell'operazione di trasferimento dipendente proprio dalla revocabilità degli acquisti e, quindi, dalla consapevolezza dell'esistenza di una debitoria ulteriore rispetto a quella già palesatasi in sede esecutiva.
L'abbattimento del prezzo di vendita rispetto a quello di stima, poi, si presenta giustificato in ragione della vendita in blocco, che comunque consentiva lo smobilizzo di una somma complessiva rilevante nell'ambito di una sostanzialmente unica operazione immobiliare, e dall'esigenza di una pronta liquidazione funzionale all'estinzione della procedura esecutiva pendente.
In particolare, i prezzi raffrontati alla stima elaborata in sede esecutiva sono i seguenti:
- immobile in NCEU del Comune di Eboli foglio 64, mappale 247, sub 11 venduto a € 22.000,00 a fronte di una stima di € 65.500,00;
- immobile in NCEU del Comune di Eboli foglio 64, mappale 247, sub 12 venduto a € 28.000,00 a fronte di una stima di € 51.000,00;
- consistenza immobiliare in NCEU del Comune di Battipaglia foglio 7, mappale 638, sub 1, 2 e 4, con terreno in Catasto Terreni del Comune di Battipaglia foglio 7, mappale 2304 venduto al prezzo complessivo di € 65.000,00 a fronte di una stima di € 166.500,00.
Quindi, ha acquistato al prezzo complessivo di € 115.000,00 beni stimati in sede esecutiva CP_5 per € 283.000,00.
Nonostante la rilevanza dell'abbattimento del prezzo rispetto al valore di stima, considerato che i beni in questione era stati offerti in vendita in sede esecutiva al prezzo indicato nel settembre 2017 (come da avviso di vendita allegato dalla stessa parte attrice) e che (evidentemente) erano rimasti invenduti, l'acquisto in blocco con un ribasso anche superiore al 50% del valore di stima non risulta del tutto anomalo, tenuto conto dei ribassi che sarebbero stati praticati nell'ambito della vendita forzata e della possibilità della formulazione in quella sede di un'offerta minima del 25% inferiore al prezzo base, con conseguente prognosi di vendita forzata incisivamente ribassata, nonché dal vantaggio di estinguere la procedura esecutiva.
A ciò si aggiunga che, sempre durante la procedura esecutiva aveva venduto immobili CP_2 già pignorati (gli immobili corrispondenti ai lotti 8, 9, 10 e 11) al prezzo complessivo di € 90.000,00 a fronte di un valore di stima di € 205.500,00, quindi con un ribasso superiore al 50%.
Pertanto, valorizzata la circostanza che la vendita fosse funzionale all'estinzione della procedura esecutiva e giustificati in virtù di tale particolare situazione connessa alla pendenza di una esecuzione immobiliare i ribassi dei prezzi, non essendoci elementi ulteriori per ritenere che avesse contezza della CP_5 pretesa creditoria della società attrice nei confronti di , va esclusa la sussistenza CP_2 pagina 15 di 17 dell'elemento soggettivo in capo all'acquirente convenuta.
In definitiva, escluso il carattere pregiudizievole dell'atto di compravendita intervenuto in data 31.1.2019 a rogito del Notaio rep. N. 25.495 raccolta n. 18.02 e non essendo riscontrabile il Persona_1 requisito soggettivo in capo alla acquirente con riguardo ai trasferimenti del 4.2.2019, a CP_5 rogito del notaio di Antonio rep. n. 26841 raccolta n. 11633, e del 12.3.2019 a rogito del Persona_2 notaio di Antonio rep. n. 26915 raccolta n. 11697, le domande di revocatoria proposte Persona_2 da parte attrice non possono trovare accoglimento.
Il rigetto della domanda nei confronti di implica l'assorbimento della richiesta di CP_5 restituzione del corrispettivo percepito per la rivendita dei beni spiegata nei confronti di , CP_5 ammissibile solo a fronte dell'accertata sussistenza dei presupposti richiesti per la revocatoria.
La domanda di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dalle parti convenute non può trovare accoglimento rientrando l'atteggiamento di parte attrice nell'ambito del normale esercizio di un proprio diritto e non ravvisandosi mala fede e/o colpa grave nella proposizione dell'azione, pur giudicata nella presente sede come infondata.
Le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e i convenuti avv. e avv. , da un lato, e CP_4 CP_3 CP_5
dall'altro, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del
[...]
2014, tenendo conto ai fini del valore della domanda del credito allegato a tutela e applicando valori prossimi ai medi per la fase studio e introduttiva (€ 2.500,00 fase studio ed € 1.500,00) e valori prossimi ai minimi per la fase di trattazione e decisionale (€ 2.900,00 fase di trattazione ed € 2.200,00 fase decisionale), visto il mancato svolgimento di attività istruttoria in senso stretto e la semplificazione in rito della fase decisionale.
Nei rapporti tra parte attrice e la convenuta , accertata la lesività degli ultimi due CP_2 trasferimenti, le spese possono essere compensate, considerato che la domanda con riguardo a tali trasferimenti è stata rigettata solo in ragione dell'esclusione dell'elemento soggettivo in capo all'acquirente
. CP_5
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la contumacia della CP_6
2. Rigetta la domanda di inefficacia proposta da parte attrice nei confronti di e CP_4
con riferimento atto di compravendita del 31.1.2019 a rogito del Notaio CP_3 Per_1 rep. N. 25.495 raccolta n. 18.021;
[...]
3. Rigetta la domanda di inefficacia ex art 2901 c.c. proposta da parte attrice nei confronti di CP_5 con riferimento all'atto di compravendita stipulato in data 4.2.2019 a rogito del notaio
[...] Per_2 pagina 16 di 17 di Antonio rep. n. 26841 raccolta n. 11633; Per_2
4. Rigetta la richiesta di condanna di alla restituzione, in favore dell'attore, dei CP_5 corrispettivi ricevuti in forza e in virtù degli atti di compravendita stipulati con i terzi sub acquirenti relativamente agli immobili di cui all'atto di compravendita stipulato in data 4.2.2019 di cui al punto 3);
5. Rigetta la domanda di revoca proposta da parte attrice nei confronti di relativa all' CP_5 atto di compravendita stipulato in data 12.3.2019 a rogito del notaio di Antonio rep. n. Persona_2
26915 raccolta n. 11697;
6. Condanna la al pagamento delle spese di lite in Controparte_7 favore di , e , liquidando le stesse in € 9.100,00 CP_4 CP_3 CP_5 per ciascuna parte convenuta indicata, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA, se dovuta, come per legge, oltre spese vive eventualmente occorse e occorrende;
7. Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e la convenuta CP_2
.
[...]
Salerno, 18 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
pagina 17 di 17
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3135/2023 tra
e , in persona del liquidatore pro tempore, c.f. Pt_1 Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. NICOLA MONTILLO e dall'avv. ADRIANA C.F._1
MONTILLO;
Parte attrice nei confronti di
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO COSCIA;
CP_2 C.F._2
Parte convenuta e di
, c.f. , rappresentato e difeso da se stesso e dall'avv. CP_3 C.F._3
LORENZO MAZZEO;
e di
Parte convenuta
, c.f. , rappresentato e difeso da se stesso;
CP_4 C.F._4
Parte convenuta
E di
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CARMINE CP_5 C.F._5
BUCCIARELLI;
Parte convenuta
Nonché di c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_6 P.IVA_1
Oggi 18 giugno 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. Adriana Montillo, procuratore costituito;
Per parte convenuta , l'avv. Rosario Forte, per delega del procuratore costituito;
CP_2 per parte convenuta , l'avv. personalmente;
CP_3 CP_3
pagina 1 di 17 per pare convenuta , l'avv. personalmente;
CP_4 CP_4 per parte convenuta l'avv. Carmine Bucciarelli, procuratore costituito;
CP_5
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
L'avv. Montillo impugna e contesta la documentazione allegata dalla convenuta in quanto tardiva e CP_2 irrilevante ai fini del presente procedimento.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 2 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3135/2023 promossa da:
, in persona del liquidatore pro tempore, c.f. Controparte_7
, rappresentata e difesa dall'avv. NICOLA MONTILLO e dall'avv. ADRIANA C.F._1
MONTILLO;
Parte attrice nei confronti di
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO COSCIA;
CP_2 C.F._2
Parte convenuta e di
, c.f. , rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. CP_3 C.F._3
e dall'avv. LORENZO MAZZEO;
e di
Parte convenuta
, c.f. , rappresentato e difeso da se stesso;
CP_4 C.F._4
Parte convenuta
E di
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CARMINE CP_5 C.F._5
BUCCIARELLI;
Parte convenuta
Nonché di c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_6 P.IVA_1
Oggetto: Revocatoria ordinaria ex art. 2091 c.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 17 Con atto di citazione inoltrato per la notifica in data 5.3.2023, la Controparte_7
ha richiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia, nei
[...] propri confronti, dei seguenti trasferimenti:
A) atto di compravendita intervenuto in data 31.1.2019 a rogito del Notaio rep. N. Persona_1
25.495 raccolta n. 18.021, con il quale aveva ceduto in favore di CP_2 CP_3
e i diritti reali alla stessa appartenenti, ivi compresa la quota pari al 50%
[...] CP_4 della sulla consistenza immobiliare sita nel Comune di Eboli al viale Degli Ulivi n. 16 CP_6 riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 15, p. lla 1083 (ex 565, ex 46/b) sub 11; p. lla
1083 (ex 565, ex 46/b) sub 12; p. lla 1083 (ex 565, ex 46/b) sub 13; p. lla 1083 (ex 565, ex 46/b) sub 14; p. lla 1083 (ex 565, ex 46/b) sub 15; p. lla 1083 (ex 565, ex 46/b) sub 16; p. lla 1083 (ex 565, ex 46/b) sub 17;
B) atto di compravendita stipulato in data 4.2.2019 a rogito del notaio di Antonio Persona_2 rep. n. 26841 raccolta n. 11633 con il quale aveva trasferito in favore di CP_2 CP_5 la piena proprietà di due appartamenti siti nel Comune di Eboli (SA) alla via Don Michele Paesano
[...]
n. 28, posti entrambi al piano terzo, censiti nel catasto dei fabbricati del Comune di Eboli, foglio 64 mappale 247 sub. 11 e sub 12;
C) atto di compravendita stipulato in data 12.3.2019, a rogito del notaio rep. n. Persona_2
26915 raccolta n. 11697, con il quale aveva alienato a la consistenza CP_2 CP_5 immobiliare sita nel Comune di Battipaglia (SA) alla via Filigalardi snc, riportata in Catasto Fabbricati del
Comune di Battipaglia, fg. 7, mappale 638 sub 1 e sub 2 e catasto Terreni del Comune di Battipaglia fg. 7, mappale 2304.
Parte attrice ha rappresentato di essere creditrice nei confronti di della somma di € CP_2
192.412,37 a titolo di risarcimento danni da anticipata risoluzione contrattuale, precisando di aver attivato, per il relativo riconoscimento giudiziale, nell'anno 2018, un procedimento di mediazione presso l'Organismo di Mediazione Nausicaa Puglia s.r.l. recante nr. 2018/00123, conclusosi in data 12.10.2018 per impossibilità delle parti di raggiungere un accordo, seguito dal deposito di un ricorso ex art 702 c.p.c. iscritto al n. R.G. n. 2778/2019 presso il Tribunale di Salerno, ancora pendente.
Sostenuta la preesistenza delle ragioni di credito rispetto ai trasferimenti immobiliari indicati, la e Pt_1 ha affermato il carattere pregiudizievole degli atti impugnati, posti in essere da CP_7
, in concomitanza tra di loro e per un valore complessivo pari ad € 315.000,00, stipulati CP_2 nella consapevolezza della debitoria maturata nei confronti dell'odierna attrice, con conseguente privazione di una garanzia idonea a consentire il ristoro dei danni azionati attesa l'incapacità delle consistenze immobiliari residue a garantire il soddisfacimento del credito.
Parte attrice ha anche dedotto la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ai terzi acquirenti, desumibile, con riferimento all'atto di compravendita del 31.1.2019, dai legami tra la venditrice e pagina 4 di 17 l'acquirente avv. (figlio della moglie di , ex marito della debitrice e CP_3 Parte_2 titolare del 50% della e anche proprietario dell'immobile di residenza della venditrice), CP_6 nonché procuratore di nel procedimento di mediazione instaurato da parte attrice in CP_2 relazione al credito sotteso alla presente azione, nonché difensore della debitrice nella procedura esecutiva
R.G.E. 100/2016 instaurata da un istituto bancario nei confronti di , nell'ambito della CP_2 quale l'avv. aveva richiesto la revoca dell'ordinanza con cui era stato autorizzato il CP_3 rinnovo del contratto di gestione immobiliare relativo agli immobili in contestazione e a richiedere l'estinzione anticipata della procedura (avvenuta in data 22.11.2018).
Anche con riguardo alla posizione dell'altro acquirente, avv. , peraltro collega di CP_4 studio dell'avv. , l'istante ha rappresentato la conoscenza dell'esposizione debitoria CP_3 della venditrice.
A supporto della prospettata sussistenza dell'elemento psicologico in capo ai terzi, parte attrice ha anche dedotto la divergenza tra il pezzo di mercato del bene (stimato in corso di esecuzione dal perito estimatore in € 352.260,00) e quello pattuito (€ 200.000,00).
In relazione all'atto di compravendita del 4.2.2019, intervenuto in epoca successiva alla conclusione del procedimento di mediazione, la società attrice ha dedotto che la conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto da parte terzo acquirente sarebbe desumibile, in primo luogo, dalle modalità di CP_5 pagamento del prezzo, ritenuto incongruo rispetto al valore reale di entrambi i beni oggetto dell'atto, versato, per il primo degli immobili trasferiti (in atto identificato alla lettera A), in buona parte, in epoca precedente alla stipula a mezzo di assegni circolari non trasferibili ad estinzione delle ragioni di credito vantate dai creditori intervenuti nella procedura esecutiva R.G.E. 100/2016, e per l'altro immobile
(identificato in atto alla lettera B), mediante sei rate semestrali posticipate dell'importo di € 4.666,67.
Secondo la prospettazione dell'istante, le modalità pattuite di versamento del corrispettivo, che renderebbero inverosimile la mancata conoscenza dell'esposizione debitoria del proprio dante causa, in uno all'anomalia rappresentata dalla rivendita degli immobili a terzi da parte della convenuta a distanza di soli cinque mesi dall'acquisto, costituirebbero elementi idonei ad integrare il requisito del consilium fraudis in capo all'acquirente.
Anche rispetto all'atto di compravendita del 12.3.2019, la ha dedotto la Controparte_7 partecipazione del terzo , tenuto conto dell'esiguità del prezzo della vendita per CP_5 complessivi € 65.000,00 (di cui € 25.000,00 per il locale commerciale, € 29.000,00 per l'abitazione ed €
11.000,00 per il terreno circostante) rispetto al valore di mercato dei beni accertato dal perito estimatore nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare in € 166.500,00.
Ritenuta la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c. la società attrice ha concluso per la dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, degli atti contestati, con ordine per il pagina 5 di 17 Conservatore di annotazione della sentenza, e condanna di alla restituzione, in favore di CP_5 parte attrice, dei corrispettivi ricevuti in forza e in virtù degli atti di compravendita stipulati con i terzi sub acquirenti relativamente agli immobili di cui all'atto di compravendita stipulato in data 4.2.2019 a rogito del notaio avv. rep. n. 26841 raccolta n. 11633, e vittoria di spese di lite. Persona_2
In data 17.7.2023 si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda CP_2 proposta per la mancanza dei presupposti richiesti per la declaratoria di inefficacia degli atti contestati, evidenziando le criticità, emerse nel relativo di accertamento ancora pendente, in ordine alla sussistenza del credito sotteso all'esperimento dell'azione e rimarcando, in ogni, la propria capacità patrimoniale, all'epoca dei trasferimenti e al netto delle disposizioni contestate, a soddisfare la pretesa, pur ove accertata.
Parte convenuta ha negato la scientia damni del debitore vista l'anteriorità della stipula degli atti rispetto all'insorgenza del presunto credito, non rilevando in tal senso la proposizione della domanda di mediazione proposta da parte attrice, tenuto conto dell'assenza di legami familiare tra le parti e della congruità del prezzo pattuito per i trasferimenti oggetto di impugnativa (peraltro di gran lunga superiore rispetto a quello relativo ad una precedente alienazione privata posta in essere dall'odierno legale di parte attrice nella qualità di procuratrice di ) posti in essere con il solo intento, ben noto CP_2 anche alla parte attrice, di smobilizzare una parte del consistente e di ingente patrimonio immobiliare ancora di proprietà della convenuta.
Rilevata, quindi, la buona fede dei terzi, parte convenuta ha concluso per il rigetto della domanda e, per l'effetto, ha chiesto dichiarare efficaci e validi tutti gli atti di compravendita oggetto dell'esperita azione revocatoria, infondata e destituita da qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico, nonché dichiarare inesistente il credito di cui alla domanda risarcitoria.
Con comparsa depositata in data 19.7.2023 si è costituito in giudizio anche l'avv. CP_4 contestando la domanda per insussistenza del credito risarcitorio posto a fondamento dell'azione, tenuto conto dell'andamento del relativo giudizio di accertamento, sufficiente a preannunciare l'esito negativo della richiesta di risarcimento avanzata da parte attrice ed azionata in revocatoria.
Il convenuto, poi, ha rappresentato l'assenza del carattere pregiudizievole del proprio acquisto considerata l'idoneità del patrimonio residuo della venditrice – comprensivo alla data del rogito per Notaio Per_1 del 31.1.2019 anche gli immobili trasferiti in un momento successivo a , di valore
[...] CP_5 complessivo stimato in € 678.602,70 – a garantire le regioni di credito della società attrice, nonché il valore all'attualità degli immobili ancora di proprietà della debitrice (pari a circa € 350.102,76), capace in ogni caso di assorbire il presunto credito paventato da parte attrice di € 192.412,37.
L'avv. ha anche precisato di aver avuto contezza della capacità patrimoniale della venditrice CP_4 proprio in ragione delle vicende del procedimento esecutivo R.G.E. 100/2016, nel cui ambito il valore del patrimonio pignorato era stato stimato in complessivi € 1.100.000,00 e si presentava più che idoneo a pagina 6 di 17 soddisfare i crediti in quella sede azionati per circa € 300.000,00, tant'è che, al momento dell'acquisto, la procedura esecutiva era stata estinta con ordinanza del 22.11.2018 per integrale soddisfo dei creditori.
Parte acquirente ha, inoltre, segnalato la congruità del prezzo d'acquisto, correttamente determinato in ragione della relativa rendita catastale e tenuto conto dell'ipoteca gravante sul bene per un debito d'imposta maturato dalla comproprietaria al 50% pari ad € 7.782.720,94, non considerato nella CP_6 valutazione operata in sede esecutiva perché limitata alla sola quota del 50% della debitrice
[...]
, segnalando, in ogni caso, la coerenza del corrispettivo pattuito rispetto alle condizioni di CP_2 vendita che sarebbero state praticate in sede di esecuzione immobiliare, con particolare riferimento alla possibilità di offerta minima del 25% inferiore al prezzo indicato a base d'asta.
L'avv. ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda, con condanna di parte attrice CP_4 al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese di lite.
Il 20.7.2023 si è costituito in giudizio anche l'avv. rilevando l'inammissibilità ed CP_3 infondatezza dell'azione revocatoria per insussistenza dell'eventus damni, spiegando in buona sostanza difese analoghe a quelle svolte dall'avv. circa l'idoneità del patrimonio residuo della CP_4 debitrice a garantire l'esposizione debitoria esistente nel corso della procedura, infatti estinta, ma anche l'eventuale debitoria insorta successivamente.
Rimarcato il considerevole valore del patrimonio della debitrice anche all'attualità, l'avv. CP_3
ha evidenziato l'insussistenza della scientia damni, non riscontrabile in capo alla presunta
[...] debitrice né in capo ai terzi acquirenti, essendo stati gli atti posti in essere nella piena consapevolezza della capacità patrimoniale della disponente al sol fine di definire le procedure esecutive in corso, così da soddisfare i propri creditori con il minor sacrificio possibile del patrimonio immobiliare e senza alcun intento di ledere le eventuali ragioni di credito di parte attrice, sottolineando che, ricevuta la notifica del ricorso ex art. 702 c.p.c., si è astenuta dal porre in essere ulteriori atti dispositivi. CP_2
Rilevata, infine, la mancata evocazione in giudizio della comproprietaria, litisconsorte necessaria, CP_6
l'avv. ha concluso, in via preliminare ed assorbente, per la nullità della
[...] CP_3 citazione per difetto del contraddittorio nei confronti della , nel merito, per il rigetto della CP_6 domanda infondata in fatto ed in diritto, con condanna di parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In pari data si è costituita in giudizio anche che, con riguardo agli atti riferibili alla sua CP_5 posizione, ha dedotto l'insussistenza dei requisiti richiesti per ottenerne la declaratoria di inefficacia, evidenziando l'anteriorità degli acquisti rispetto all'introduzione della causa di accertamento del credito vantato dalla odierna attrice nei confronti di , negando la conoscenza della posizione CP_2 debitoria, di cui non poteva avere contezza vista l'assenza di legami tra le parti e contestando la possibilità di riscontrare la dolosa preordinanzione dei trasferimenti ai fini della lesione delle ragioni di credito addotte pagina 7 di 17 a fondamento dell'azione, requisito necessario nelle ipotesi di anteriorità del trasferimento rispetto all'insorgenza delle ragioni di credito.
ha sostenuto di essersi determinata all'acquisto in perfetta buona fede, nella CP_5 consapevolezza di non ledere alcun diritto di credito (nemmeno potenziale) di terzi nei confronti della venditrice, precisando di aver avuto conoscenza solo dell'esistenza della procedura esecutiva in danno della venditrice, destinata, tuttavia, secondo le specifiche pattuizioni con la parte venditrice, all'estinzione con piena soddisfazione dei creditori, come realmente accaduto.
Parte convenuta ha contestato il carattere pregiudizievole dei trasferimenti sottolineando la corrispondenza del prezzo pattuito per le vendite a quello reale di mercato, tenuto conto dello stato degli immobili, e precisando di aver rivenduto due degli immobili acquistati ad un corrispettivo superiore solo dopo aver effettuato consistenti lavori di manutenzione.
Dedotta la mala fede della parte attrice, nella proposizione dell'intrapresa azione giudiziaria la convenuta ha concluso per il rigetto di ogni domanda avanzata dall'attrice nei propri confronti di perché inammissibile ed infondata nel merito, con condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. dalla stessa subiti, nella misura equitativamente determinata dal Tribunale, con vittoria, in ogni caso, di spese, diritti ed onorari di causa.
Le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c. e, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione del 4.10.2023, il G.U. – rilevata l'afferenza dell'impugnativa, tra gli altri, all'atto di compravendita del 31.1.2019, a rogito del Notaio rep. N. 25.495 Persona_1 raccolta n. 18.021, intervenuto tra , in proprio e quale legale rappresentante della CP_2 da un lato, e e , dall'altro, per intero e non CP_6 CP_3 CP_4 limitatamente alla cessione dei diritti reali appartenenti alla convenuta , e ravvisata CP_2
l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 183 quater, comma 1, c.p.c., per provvedere all'emissione della chiesta ordinanza di rigetto della domanda – ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della fissando nuova udienza per il 15.1.2025. CP_6
Nonostante la regolare notifica, a cura di parte attrice, dell'atto di integrazione del contraddittorio, perfezionatasi in data 19.8.2024, ai sensi dell'art 140 c.p.c., la on si è costituita in giudizio. CP_6
All'udienza del 15.01.2025, previa rinuncia, da parte dell'avv. , in proprio e quale delegato dell'avv. CP_4
Bucciarelli, ai mezzi istruttori articolati, la causa è stata rinviata per conclusioni e discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.6.2025 con concessione alle parti di termine fino a dieci giorni prima dell'udienza fissata per il deposito di note conclusionali.
All'udienza odierna, precisate le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata decisa.
Tanto premesso brevemente sull' iter del processo e sulla rispettiva posizione delle parti, occorre passare all'esame delle questioni controverse. pagina 8 di 17 Va preliminarmente dichiarata la contumacia della che nonostante la regolare notifica CP_6 dell'atto di integrazione del contraddittorio per l'udienza del 15.01.2025, perfezionatasi ex art 140 c.p.c. in data 19.8.2024, non si è costituita in giudizio.
Il primo presupposto richiesto per l'esercizio dell'actio pauliana è rappresentato dall'esistenza di un credito che, come prescritto dall'indicata disposizione normativa, può essere anche sottoposto a termine e condizione.
Muovendo dal tenore testuale della disposizione, in coerenza con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori, la Suprema Corte ha fornito una lettura evolutiva ed espansiva dell'art. 2901
c.c., accogliendo una nozione lata di credito, in virtù della quale al credito sottoposto a condizione sospensiva è stata equiparata la situazione del credito potenziale o eventuale, figura che è stata progressivamente dilatata fino a ricomprendere anche il credito litigioso.
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, infatti, è sufficiente la titolarità di un credito anche eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto oggetto di revocatoria non può essere portata ad esecuzione finché
l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (in termini, ex plurimis, Cass. civ., sez.
III n. 25331 del 28/08/2023).
La sufficienza dell'allegazione della sussistenza generica di un credito o di un'aspettativa di credito risulta pienamente coerente con la funzione cautelare e conservativa dell'istituto che, estranea a mire restitutorie di sorta, è quella di conservare la garanzia generica assicurata ex art. 2740 c.c. al creditore dal patrimonio del debitore, non richiedendo pertanto la presenza di un diritto di credito consolidato ed esigibile.
Orbene, nella fattispecie in esame, la pretesa sottesa alla spiegata azione revocatoria è rappresentata dal credito risarcitorio da risoluzione anticipata, in relazione al quale parte attrice ha attivato procedimento di mediazione recante nr. 2018/00123 nei confronti di , concluso con esito negativo in CP_2 data 12.10.2018 per impossibilità delle parti di raggiungere un accordo, e successivamente azionato in un procedimento giudiziale tutt'ora pendente.
Tenuto conto della sufficienza della natura eventuale o litigiosa del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c., in coerenza con la finalità conservativa dell'azione revocatoria ai fini dell'eventuale esecuzione, risultano irrilevanti le questioni sollevate dalle parti in ordine all'insussistenza del diritto posto a fondamento dell'esperita azione revocatoria, non ancora accertato giudizialmente, nonché delle argomentazioni volte a sostenere l'infondatezza nel merito della pretesa, non oggetto di esame nella presente in quanto riservate al relativo giudizio di accertamento.
Il credito allegato può dirsi sorto in epoca anteriore alle disposizioni contestate rispettivamente del
31.1.2019 (intervenuto tra e e ) e del CP_2 CP_3 CP_4
04/02/2019 (tra e ) e del 12.3.2019 (sempre tra e CP_2 CP_5 CP_2 pagina 9 di 17 ). CP_5
Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale, quanto all'individuazione del momento di nascita del credito, il requisito dell'anteriorità deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso è sorto e non a quello successivo in cui il credito venga accertato giudizialmente, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile, la pretesa azionata in revocatoria risale alla risoluzione anticipata del contratto di gestione immobiliare, dalla quale discende il credito risarcitorio posto a fondamento della domanda, senza che in tal senso rilevi la fondatezza o meno della pretesa invocata (in ordine al momento di insorgenza del credito ex multis Cass. civ. Sez. III Ord., 05/09/2019, n. 22161).
Nonostante l'esistenza del credito (ab origine come credito litigioso) e l'anteriorità dello stesso rispetto agli atti dispositivi impugnati, non è possibile pervenire alla dichiarazione di inefficacia del primo degli atti contestati non ravvisandosi, con riferimento allo stesso, il presupposto dell'eventus damni.
Come più volte ribadito in sede di legittimità, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria corrispondente al cosiddetto eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113).
Circa il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che, ai fini della valutazione del carattere pregiudizievole, rileva il momento in cui l'atto da revocare è stato compiuto, dovendo, perciò, valutarsi il carattere pregiudizievole dell'atto ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito (cfr. Cass. civ. Sez. III, 19/10/2016, n. 21102).
Occorre, dunque, riportarsi al momento in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio e verificare se – in quelle circostanze di tempo – il patrimonio residuo del debitore fosse tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti le successive vicende patrimoniali del debitore non collegate direttamente all'atto di disposizione (v. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 06/02/2019, n.
3538).
In applicazione di tali principi regolatori, nel caso in esame, va escluso il carattere pregiudizievole del primo dei trasferimenti contestati, intervenuto in data 31.1.2019 a rogito del Notaio Persona_1 rep. N. 25.495 raccolta n. 18.02, allorquando la convenuta, come da visure allegate e perizia di stima eseguita in ambito esecutivo, nonché della consulenza di parte depositata in atti, era proprietaria, al netto pagina 10 di 17 della quota pari al 50% dei beni trasferiti con l'atto in contestazione, di un consistente patrimonio residuo idoneo a garantire ampiamente la soddisfazione del credito.
Sul punto va valorizzata la circostanza che, come comprovato dalla documentazione in atti, al momento della stipula di tutti gli atti contestati, la procedura esecutiva iscritta al R.G.E. n. 100/2016 era stata estinta con ordinanza del 22.11.2018 per l'integrale soddisfo dei creditori (cfr. all. 2) e con annotazione n. 219 del
17.1.2019 era stato cancellato anche il verbale di pignoramento introduttivo dell'espropriazione.
Né risulta che a tale data gli immobili di proprietà della debitrice fossero gravati da formalità pregiudizievoli, non influendo ai fini della valutazione della consistenza immobiliare residua, da effettuarsi ex ante riportandosi alla data dei trasferimenti, l'ipoteca giudiziale a favore del condominio Fili in quanto iscritta ben due anni dopo (9.3.2021).
All'epoca del primo trasferimento, risultavano ancora di proprietà della debitrice alienante le consistenze immobiliari oggetto del successivo trasferimento del 4.2.2019, poi disposto in favore di (a. CP_5 immobile sito in Eboli alla Via Don Michele Paesano n. 28, riportato al catasto del comune di Eboli al foglio 64 particella 247 sub 11, stimato in ambito esecutivo dal perito estimatore ing. in € Persona_3
71.500,00; b. immobile sito in Eboli alla Via Don Michele Paesano n. 28 riportato al catasto del comune di
Eboli al foglio 7 particella 638 sub 12, stimatO in seno alla procedura esecutiva R.G.E. 100/2016 Tribunale di Salerno per un valore complessivo pari ad € 102.00,00) nonché degli immobili trasferiti, sempre a favore di , con il successivo atto del 12.3.2019 (c. edificio, costituito da piano terra e primo piano, CP_5 oltre a circostante zona di terreno (corte scoperta) sito in Battipaglia alla Via Filigalardi snc riportato al catasto fabbricati del comune di Battipaglia al foglio 7 particella 638 con annesso terreno censito al catasto terreni del comune di Battipaglia al foglio 7 particella 2307, cui era stato attribuito in ambito esecutivo un valore di € 162.000,00, ed infine terreno riportato al catasto terreni del comune di Battipaglia al foglio 7 particella 2304, valore stimato in € 4.500,00) per un valore stimato superiore ad € 300.000,00.
Appare, quindi, evidente che il patrimonio della debitrice alla data dell'atto a rogito del Notaio Per_1 rep. N. 25.495 raccolta n. 18.02 del 31.1.2019, tenuto conto dell'integrale soddisfazione dei
[...] creditori insinuati nella procedura esecutiva in danno dell'alienante e della mancanza di ulteriori esposizioni debitorie conosciute e/o conoscibili dalla disponente e considerato il valore del patrimonio residuo, pur limitatamente alle sole consistenze immobiliari oggetto dei successivi trasferimenti (anch'essi contestati), non può pervenirsi alla declaratoria di inefficacia dell'atto del 31.1.2019, non potendo profilarsi il carattere pregiudizievole dell'atto a fronte della capacità patrimoniale residua della debitrice a garantire la pretesa sottesa all'esperita azione giudiziale (quantificata in € 192.412,37).
Non riscontrato il presupposto oggettivo dell'eventus damni richiesto ai fini della richiesta revocatoria, con riguardo all'atto dispositivo del 31.1.19, risulta superflua ogni considerazione sul presupposto soggettivo della scientia damni. pagina 11 di 17 Il carattere pregiudizievole dei trasferimenti può, invece, essere riscontrato rispetto ai trasferimenti effettuati, a favore di , rispettivamente in data 4.2.2019 e 12.3.2019, non essendo stata CP_5 raggiunta la prova in ordine alla capacità residua del patrimonio della debitrice, al netto di tali atti dispositivi, di conservare entità e caratteristiche tali da garantire la soddisfazione del credito azionato senza maggiori difficoltà.
Dalle visure allegate risulta che, per effetto dei trasferimenti effettuati in favore della convenuta , il CP_5 patrimonio immobiliare residuo rimasto in proprietà della venditrice era costituito, ad eccezione dell'unità abitativa sita in Battipaglia alla Via Filigalardi snc piano T e piano 1° riportato al catasto fabbricati del comune di Battipaglia al foglio 7 particella 337 sub 1 – stimato in sede esecutiva in € 132.000,00 e, pertanto, incapiente rispetto alla pretesa – esclusivamente dalla contitolarità pro quota dei terreni siti in Eboli.
La contitolarità pro quota dei terreni, avuto riguardo alle caratteristiche dei beni (boschi) e alle relative rendite catastali e tenuto conto delle scarse probabilità di vendita della sola quota appartenete alla debitrice ovvero delle tempistiche, dei costi e delle difficoltà correlate alla inevitabile parentesi del preventivo giudizio di divisione per la determinazione della quota di pertinenza, non consentono di escludere una variazione rilevante, quantomeno in termini qualitativi, del patrimonio residuo della asserita, prospettando maggiori difficoltà nel completo realizzo di future ed eventuali azioni esecutive.
Com'è noto, ai fini della declaratoria di inefficacia, la lesività dell'atto può essere ravvisata, in concreto, in una varietà notevole di situazioni che non dipendono esclusivamente da una riduzione del patrimonio al di sotto della soglia della capienza, ma anche dalla circostanza che quest'ultimo sia costituito da beni che per la loro natura, quindi qualitativamente, non si prestano ad offrire particolari garanzie al creditore.
D'altra parte, nella specie, il mutamento in senso peggiorativo rispetto al patrimonio della debitrice è percepibile, ex se, dalla fuoriuscita dal patrimonio di una pluralità di beni, peraltro, in un breve lasso di tempo.
Orbene, accertata l'esistenza del credito ed il carattere pregiudizievole delle disposizioni impugnate con riferimento ai trasferimenti in favore di , occorre verificare la sussistenza del presupposto CP_5 della cosiddetta scientia damni, cioè la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto dispositivo arreca alle ragioni del creditore richiesta dal comma 1 n. 2 dell'art. 2901 c.c., intesa come mera conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Nel caso di specie, l'indagine su tale elemento soggettivo risulta ulteriormente ristretta dalla posteriorità, nei termini sopra precisati, dell'atto oggetto di revocatoria al sorgere del credito allegato a fondamento della domanda;
infatti, il conferimento in data successiva al sorgere del credito comporta una verifica, anche in via presuntiva, limitata alla sussistenza della scientia damni, senza necessità di verificare la preordinazione pagina 12 di 17 dolosa dell'atto al pregiudizio delle ragioni del creditore, necessaria nelle ipotesi in cui l'atto sia stato stipulato prima del sorgere del credito stesso.
Come precisato in sede di legittimità, alla rilevata antecedenza del credito rispetto all'atto pregiudizievole consegue che, per l'accoglimento della revocatoria promossa, ai fini dell'affermazione del requisito soggettivo della scientia damni, è sufficiente che sussista la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore disponente ovvero la conoscenza, a cui è equiparata la semplice conoscibilità, della lesività dell'atto, intesa come agevole possibilità di rendersi conto del danno alle ragioni creditorie, senza che sia necessario valutare la sussistenza della dolosa preordinazione del disponente, e la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 18/06/2019, n. 16221).
Nella specie, , al momento dei trasferimenti intervenuti rispettivamente in data 4.2.2019 CP_2
e 12.3.2019, era certamente a conoscenza della pretesa risarcitoria paventata da parte attrice, a nulla rilevando ai fini dell'effettività della conoscenza l'eventuale invalidità della missiva per problematiche afferenti la posizione del procuratore che aveva sottoscritto la nota, comunque pervenuta nella sua sfera di conoscenza, avendo partecipato per il tramite del suo legale al procedimento di mediazione, conclusosi, seppur con esito negativo, in data antecedente alla conclusione degli atti (12.10.2018) per cui avrebbe dovuto percepire, secondo un criterio di normale avvedutezza, che la dismissione, in un breve arco temporale, di una pluralità di beni, avrebbe potuto comportare una lesione dell'aspettativa creditoria prospettata, quantomeno in termini di riduzione della propria garanzia patrimoniale.
Tuttavia, vertendosi di atti a titolo oneroso, la scientia damni va riscontrata anche il capo al terzo beneficiario.
La Cassazione, in tema dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, ha confermato che il creditore che intenda ottenere l'inefficacia dell'atto di disposizione che arreca pregiudizio al proprio diritto non deve dimostrare soltanto l'aspetto oggettivo (eventus damni), ma è onerato di provare anche l'elemento soggettivo da stimarsi sia in capo al debitore sia relativamente al soggetto coinvolto nell'atto stesso (cfr.
Cass. Civ, Sez. III, 15/10/2021 n. 28423).
Ove l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza anche da parte del terzo, perché quest'ultimo deve essere a conoscenza che il proprio dante causa è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente (v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/09/2018, n. 23326).
Tale elemento psicologico in capo all'acquirente, inteso sempre come conoscenza (o conoscibilità) della dannosità dell'atto da parte dell'avente causa, può essere dimostrato anche a mezzo di presunzioni.
Nel caso in esame in esame non è possibile riscontrare, neanche in via presuntiva, elementi da cui desumere la sussistenza dell'elemento soggettivo anche il capo all'acquirente, con la conseguenza che pagina 13 di 17 l'atto impugnato non può ritenersi passibile di declaratoria di inefficacia.
Sul punto, va valorizzata, in primo luogo, l'assenza di legami di parentela e/o amicizia tra CP_2
e , che non consente di ipotizzare che la venditrice potesse prevedere l'esistenza
[...] CP_5 delle pretese creditorie invocate da parte attrice a supporto dell'azione, peraltro azionate in via giudiziale con deposito del ricorso in data successiva (15.3.2019) alla conclusione del secondo trasferimento, né tantomeno, potesse avere contezza del preventivo esperimento del procedimento di mediazione.
Non costituisce indice sintomatico della conoscibilità della pretesa creditoria allegata nella presente sede da parte attrice, la conoscenza da parte di della pendenza della procedura esecutiva in CP_5 danno dell'alienante, tenuto conto che, per espressa pattuizione delle parti, parte del corrispettivo della prima vendita intercorsa tra le parti era stata destinata all'estinzione procedura.
Come comprovato dalla documentazione in atti, infatti, al momento della stipula della conclusione degli atti contestati, la procedura esecutiva iscritta al R.G.E. n. 100/2016 era stata estinta con ordinanza del
22.11.2018 per l'integrale soddisfo dei creditori e con annotazione n. 219 del 17.1.2019 era stato cancellato anche il verbale di pignoramento introduttivo dell'espropriazione.
L'estinzione di tale procedimento in cui non risultavano esservi altri creditori intervenuti, anzi, porta a ritenere che l'acquisto era stato effettuato con la garanzia della tacitazione dei creditori che avevano partecipato allo stesso.
Né risulta che a tale data gli immobili di proprietà della debitrice fossero gravati da formalità pregiudizievoli, non influendo ai fini della valutazione della consistenza immobiliare residua, da effettuarsi ex ante riportandosi alla data dei trasferimenti, l'ipoteca giudiziale a favore del condominio Fili in quanto iscritta ben due anni dopo (9.3.2021).
Non vi sono elementi, quindi, per presumere che sapesse del contenzioso che stava per CP_5 aprirsi tra la venditrice e la società attrice. CP_2
Non sorprende, quindi, con riferimento all'atto del 4.2.2019, che parte del prezzo fosse stato versato in data antecedente alla stipula e che, in conformità alle specifiche pattuizioni con la parte venditrice, il pagamento di buona parte del corrispettivo fosse stato destinato direttamente all'estinzione dei crediti azionati in ambito espropriativo.
Tale circostanza, lungi dal costituire un'anomalia sintomatica della sussistenza del requisito soggettivo in capo alla parte acquirente, concorre a supportare la tesi dell'assenza di un intento fraudolento e del convincimento sulla estinzione della debitoria della parte acquirente.
Carattere neutro riveste, poi, la successiva rivendita, alla spicciolata, dei beni acquistati con l'atto 4.2.2019 ad un prezzo superiore a quello d'acquisto, risultando verosimile, e non censurabile ai fini della verifica in oggetto, che il terzo si sia determinato alla conclusione di un affare con intenti speculativi.
pagina 14 di 17 Con riguardo alle presunzioni ricavabili dal prezzo di acquisto, va rappresentato che, sebbene i prezzi risultino inferiori alla stima elaborata in sede esecutiva, gli stessi non si presentano ribassati in misura tale da lasciar presumere in maniera univoca un abbattimento determinato dal rischio dell'operazione di trasferimento dipendente proprio dalla revocabilità degli acquisti e, quindi, dalla consapevolezza dell'esistenza di una debitoria ulteriore rispetto a quella già palesatasi in sede esecutiva.
L'abbattimento del prezzo di vendita rispetto a quello di stima, poi, si presenta giustificato in ragione della vendita in blocco, che comunque consentiva lo smobilizzo di una somma complessiva rilevante nell'ambito di una sostanzialmente unica operazione immobiliare, e dall'esigenza di una pronta liquidazione funzionale all'estinzione della procedura esecutiva pendente.
In particolare, i prezzi raffrontati alla stima elaborata in sede esecutiva sono i seguenti:
- immobile in NCEU del Comune di Eboli foglio 64, mappale 247, sub 11 venduto a € 22.000,00 a fronte di una stima di € 65.500,00;
- immobile in NCEU del Comune di Eboli foglio 64, mappale 247, sub 12 venduto a € 28.000,00 a fronte di una stima di € 51.000,00;
- consistenza immobiliare in NCEU del Comune di Battipaglia foglio 7, mappale 638, sub 1, 2 e 4, con terreno in Catasto Terreni del Comune di Battipaglia foglio 7, mappale 2304 venduto al prezzo complessivo di € 65.000,00 a fronte di una stima di € 166.500,00.
Quindi, ha acquistato al prezzo complessivo di € 115.000,00 beni stimati in sede esecutiva CP_5 per € 283.000,00.
Nonostante la rilevanza dell'abbattimento del prezzo rispetto al valore di stima, considerato che i beni in questione era stati offerti in vendita in sede esecutiva al prezzo indicato nel settembre 2017 (come da avviso di vendita allegato dalla stessa parte attrice) e che (evidentemente) erano rimasti invenduti, l'acquisto in blocco con un ribasso anche superiore al 50% del valore di stima non risulta del tutto anomalo, tenuto conto dei ribassi che sarebbero stati praticati nell'ambito della vendita forzata e della possibilità della formulazione in quella sede di un'offerta minima del 25% inferiore al prezzo base, con conseguente prognosi di vendita forzata incisivamente ribassata, nonché dal vantaggio di estinguere la procedura esecutiva.
A ciò si aggiunga che, sempre durante la procedura esecutiva aveva venduto immobili CP_2 già pignorati (gli immobili corrispondenti ai lotti 8, 9, 10 e 11) al prezzo complessivo di € 90.000,00 a fronte di un valore di stima di € 205.500,00, quindi con un ribasso superiore al 50%.
Pertanto, valorizzata la circostanza che la vendita fosse funzionale all'estinzione della procedura esecutiva e giustificati in virtù di tale particolare situazione connessa alla pendenza di una esecuzione immobiliare i ribassi dei prezzi, non essendoci elementi ulteriori per ritenere che avesse contezza della CP_5 pretesa creditoria della società attrice nei confronti di , va esclusa la sussistenza CP_2 pagina 15 di 17 dell'elemento soggettivo in capo all'acquirente convenuta.
In definitiva, escluso il carattere pregiudizievole dell'atto di compravendita intervenuto in data 31.1.2019 a rogito del Notaio rep. N. 25.495 raccolta n. 18.02 e non essendo riscontrabile il Persona_1 requisito soggettivo in capo alla acquirente con riguardo ai trasferimenti del 4.2.2019, a CP_5 rogito del notaio di Antonio rep. n. 26841 raccolta n. 11633, e del 12.3.2019 a rogito del Persona_2 notaio di Antonio rep. n. 26915 raccolta n. 11697, le domande di revocatoria proposte Persona_2 da parte attrice non possono trovare accoglimento.
Il rigetto della domanda nei confronti di implica l'assorbimento della richiesta di CP_5 restituzione del corrispettivo percepito per la rivendita dei beni spiegata nei confronti di , CP_5 ammissibile solo a fronte dell'accertata sussistenza dei presupposti richiesti per la revocatoria.
La domanda di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dalle parti convenute non può trovare accoglimento rientrando l'atteggiamento di parte attrice nell'ambito del normale esercizio di un proprio diritto e non ravvisandosi mala fede e/o colpa grave nella proposizione dell'azione, pur giudicata nella presente sede come infondata.
Le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e i convenuti avv. e avv. , da un lato, e CP_4 CP_3 CP_5
dall'altro, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del
[...]
2014, tenendo conto ai fini del valore della domanda del credito allegato a tutela e applicando valori prossimi ai medi per la fase studio e introduttiva (€ 2.500,00 fase studio ed € 1.500,00) e valori prossimi ai minimi per la fase di trattazione e decisionale (€ 2.900,00 fase di trattazione ed € 2.200,00 fase decisionale), visto il mancato svolgimento di attività istruttoria in senso stretto e la semplificazione in rito della fase decisionale.
Nei rapporti tra parte attrice e la convenuta , accertata la lesività degli ultimi due CP_2 trasferimenti, le spese possono essere compensate, considerato che la domanda con riguardo a tali trasferimenti è stata rigettata solo in ragione dell'esclusione dell'elemento soggettivo in capo all'acquirente
. CP_5
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la contumacia della CP_6
2. Rigetta la domanda di inefficacia proposta da parte attrice nei confronti di e CP_4
con riferimento atto di compravendita del 31.1.2019 a rogito del Notaio CP_3 Per_1 rep. N. 25.495 raccolta n. 18.021;
[...]
3. Rigetta la domanda di inefficacia ex art 2901 c.c. proposta da parte attrice nei confronti di CP_5 con riferimento all'atto di compravendita stipulato in data 4.2.2019 a rogito del notaio
[...] Per_2 pagina 16 di 17 di Antonio rep. n. 26841 raccolta n. 11633; Per_2
4. Rigetta la richiesta di condanna di alla restituzione, in favore dell'attore, dei CP_5 corrispettivi ricevuti in forza e in virtù degli atti di compravendita stipulati con i terzi sub acquirenti relativamente agli immobili di cui all'atto di compravendita stipulato in data 4.2.2019 di cui al punto 3);
5. Rigetta la domanda di revoca proposta da parte attrice nei confronti di relativa all' CP_5 atto di compravendita stipulato in data 12.3.2019 a rogito del notaio di Antonio rep. n. Persona_2
26915 raccolta n. 11697;
6. Condanna la al pagamento delle spese di lite in Controparte_7 favore di , e , liquidando le stesse in € 9.100,00 CP_4 CP_3 CP_5 per ciascuna parte convenuta indicata, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA, se dovuta, come per legge, oltre spese vive eventualmente occorse e occorrende;
7. Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e la convenuta CP_2
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Salerno, 18 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
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